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Document 31991R2988
Commission Regulation (EEC) No 2988/91 of 11 October 1991 amending Regulation (EEC) No 1538/91 introducing detailed rules for implementing Regulation (EEC) No 1906/90 on certain marketing standards for poultrymeat
Regolamento (CEE) n. 2988/91 della Commissione dell'11 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame
Regolamento (CEE) n. 2988/91 della Commissione dell'11 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame
GU L 284 del 12.10.1991, p. 26–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32008R0543
Regolamento (CEE) n. 2988/91 della Commissione dell'11 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame
Gazzetta ufficiale n. L 284 del 12/10/1991 pag. 0026 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0112
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0112
REGOLAMENTO (CEE) N. 2988/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (1), in particolare l'articolo 9, considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione (2) reca le modalità della classificazione facoltativa dei polli congelati o surgelati per categorie di peso; che l'immediata applicazione di tali disposizioni si è rivelata essere di ostacolo alle importazioni di carni di pollame dai paesi terzi, confezionate prima dell'entrata in vigore del regolamento in esame; che è pertanto opportuno posticipare l'applicazione dell'articolo 8 al 1o marzo 1992; considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1538/91 è sostituito dal seguente: « Articolo 15 Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1991. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991. L'articolo 8 si applica dal 1o marzo 1992 per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi. Fino al 31 dicembre 1991, gli operatori possono tuttavia confezionare i prodotti contemplati dal presente regolamento in imballaggi recanti le indicazioni previste dalla normativa comunitaria o nazionale vigente sino all'entrata in vigore del presente regolamento. Tali prodotti possono venir commercializzati fino al 31 dicembre 1992. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 143 del 7. 6. 1991, pag. 11.