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Document 31991R2984

REGOLAMENTO (CEE) N. 2984/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 ottobre 1991 relativo alle modalità di uscita dall' ammasso delle fibre di lino lunghe che hanno formato oggetto di contratti di ammasso

GU L 284 del 12.10.1991, pp. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/05/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2984/oj

31991R2984

REGOLAMENTO (CEE) N. 2984/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 ottobre 1991 relativo alle modalità di uscita dall' ammasso delle fibre di lino lunghe che hanno formato oggetto di contratti di ammasso -

Gazzetta ufficiale n. L 284 del 12/10/1991 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 2984/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1991 relativo alle modalità di uscita dall'ammasso delle fibre di lino lunghe che hanno formato oggetto di contratti di ammasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2885/90 della Commissione (3) ha previsto la concessione di un aiuto all'ammasso privato delle fibre di lino lunghe per far fronte ad uno squilibrio temporaneo rispetto alla domanda prevedibile; che i contratti stipulati in forza del predetto regolamento sono giunti a scadenza;

considerando che l'analisi della situazione del mercato, vista l'evoluzione prevedibile della domanda di fibre, induce a concludere che detto squilibrio si protrarrà per parte della campagna in corso;

considerando che, data la notevole riduzione delle superfici seminate, nella prossima campagna è da prevedersi un calo della produzione di lino; che il ripristino dell'equilibrio tra disponibilità di fibre e domanda prevedibile è atteso per la fine della campagna in corso;

considerando che l'immissione sul mercato dei quantitativi, relativamente ingenti, che hanno formato oggetto di contratti di ammasso rischia di aggravare in modo allarmante la situazione del mercato; che è pertanto opportuno decongestionare progressivamente il mercato; che tale obiettivo può essere realizzato con la concessione di un aiuto ai detentori di fibre che hanno stipulato un contratto di ammasso in forza del regolamento (CEE) n. 2885/90, i quali sottoscrivano un nuovo contratto per il ritiro, durante un periodo massimo di sei mesi, di una quantità decrescente di fibre di lino lunghe;

considerando che, per consentire ai detentori di piccoli quantitativi di fibre di fruire del regime di ammasso, è necessario adeguare la quantità minima di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1524/71 della Commissione, del 16 luglio 1971, relativo alle modalità di applicazione degli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 640/91 (5);

considerando che, in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1172/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme generali relative agli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e della canapa (6), la durata dei contratti esistenti può essere ridotta in determinate circostanze; che è pertanto opportuno stabilire, oltre all'importo dell'aiuto da pagare in seguito all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, le riduzioni da operare in caso di riduzione della prevista durata all'ammasso;

considerando che il comitato di gestione per il lino e la canapa non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I detentori di fibre di lino che hanno stipulato un contratto di ammasso a norma del regolamento (CEE) n. 2885/90 possono stipulare nuovi contratti secondo le modalità seguenti.

Articolo 2

1. I contratti devono essere stipulati entro il 15 novembre 1991 a scelta, per un periodo di due, quattro o sei mesi, del detentore.

2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per mese un periodo di trenta giorni.

Articolo 3

1. Gli organismi d'intervento degli Stati membri produttori concedono aiuti all'ammasso privato di fibre di lino lunghe di origine comunitaria conformemente al regolamento (CEE) n. 1524/71 nonché al presente regolamento.

2. L'importo dell'aiuto è fissato in 2,50 ecu al mese per 100 kg.

3. Se si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1172/71, l'importo dell'aiuto è ridotto proporzionalmente alla diminuzione della durata del contratto.

Articolo 4

Il contratto deve vertere:

- durante i primi due mesi, su un massimo del 75 %,

- nel terzo e quarto mese, su un massimo del 50 %,

- nel quinto e sesto mese, su un massimo del 25 %,

del quantitativo che ha formato oggetto di un contratto di ammasso a norma del regolamento (CEE) n. 2885/90.

Articolo 5

1. Il contratto è stipulato per le fibre di lino lunghe di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2885/90.

2. Il contratto può essere stipulato soltanto con persone:

- che abbiano rispettato tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2885/90;

- che siano in possesso del quantitativo che ha formato oggetto del contratto di ammasso.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1524/71, i contratti sono stipulati per un quantitativo minimo di 3 000 kg.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34. (3) GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 16. (4) GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 16. (5) GU n. L 69 del 16. 3. 1991, pag. 25. (6) GU n. L 123 del 5. 6. 1971, pag. 7.

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