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Document 31991R2946
Commission Regulation (EEC) No 2946/91 of 7 October 1991 on the defraying of certain costs relating to food aid for the people of the Soviet Union
REGOLAMENTO (CEE) N. 2946/91 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1991 relativo all' assunzione di alcune spese connesse all' aiuto alimentare destinato alla popolazione dell' Unione Sovietica
REGOLAMENTO (CEE) N. 2946/91 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1991 relativo all' assunzione di alcune spese connesse all' aiuto alimentare destinato alla popolazione dell' Unione Sovietica
GU L 280 del 8.10.1991, pp. 24–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 20/10/1991; abrogato da 391R3061
REGOLAMENTO (CEE) N. 2946/91 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1991 relativo all' assunzione di alcune spese connesse all' aiuto alimentare destinato alla popolazione dell' Unione Sovietica -
Gazzetta ufficiale n. L 280 del 08/10/1991 pag. 0024 - 0025
REGOLAMENTO (CEE) N. 2946/91 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1991 relativo all'assunzione di alcune spese connesse all'aiuto alimentare destinato alla popolazione dell'Unione Sovietica LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica (1), in particolare l'articolo 5, visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, considerando che, per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91, sono state indette gare per la fabbricazione e il confezionamento dei vari prodotti, il cui trasporto e la cui distribuzione sul luogo di destinazione sono affidati a organismi selezionati dalla Commissione; che in vari casi gli organismi prescelti non saranno in grado di prendere in consegna i prodotti entro il termine di messa a disposizione stabilito nelle varie gare; che occorre pertanto stabilire le condizioni del finanziamento comunitario delle spese supplementari di ammasso connesse al ritardo con cui gli organismi responsabili possono prendere in consegna i prodotti per il loro inoltro a destinazione; considerando che l'ammasso dei prodotti in esame non era soggetto all'osservanza di alcuna disposizione particolare e che quindi la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese supplementari deve essere fissata forfettariamente; considerando che occorre stabilire la data di applicazione del presente regolamento tenendo conto dei termini fissati per la messa a disposizione delle prime forniture nel quadro del regolamento (CEE) n. 598/91; considerando che è opportuno precisare il tasso di cambio da utilizzare per la conversione dell'ecu nella moneta nazionale e fissare tale tasso ad un livello che rispecchi la realtà economica; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Qualora, nel quadro delle gare indette in applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91, gli organismi designati dalla Commissione non abbiano preso in consegna i prodotti da fornire entro il termine di messa a disposizione stabilito per ciascuna fornitura, la Comunità assume le spese supplementari di ammasso secondo le norme del presente regolamento. Articolo 2 1. Le spese di ammasso supplementari sono pagate per il periodo: - che inizia dal giorno successivo al termine della messa a disposizione stabilito nella gara per la presa in consegna dei prodotti da parte dell'organismo designato dalla Commissione; giorno incluso nel periodo medesimo, - e che termina alla data dell'effettiva presa in consegna dei prodotti. 2. Le spese di ammasso supplementari sono fissate a 0,25 ecu/t al giorno. 3. L'importo di cui al paragrafo 2 è convertito in moneta nazionale applicando il tasso in vigore il 19 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Articolo 3 L'aggiudicatario presenta la domanda di pagamento all'organismo incaricato del pagamento della fornitura, corredandola dei seguenti documenti giustificativi: a) copia del certificato redatto al termine dei controlli; b) constatazione, da parte dell'organismo incaricato del pagamento, che il prodotto era disponibile entro il termine di messa a disposizione; c) copia del certificato di presa in consegna rilasciato dall'organismo designato dalla Commissione. Articolo 4 Le spese di ammasso supplementari sono registrate ogni mese dagli organismi d'intervento degli Stati membri e contabilizzate tra le spese relative all'aiuto d'urgenza destinato alla popolazione dell'Unione Sovietica. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 19. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.