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Document 31991R2900
Council Regulation (EEC) No 2900/91 of 1 October 1991 amending Regulation (EEC) No 1048/90 with regard to the imposition of a definitive anti-dumping duty on imports of small screen colour television receivers originating in the Republic of Korea
REGOLAMENTO (CEE) N. 2900/91 DEL CONSIGLIO del 1o ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1048/90 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, originari della Repubblica di Corea
REGOLAMENTO (CEE) N. 2900/91 DEL CONSIGLIO del 1o ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1048/90 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, originari della Repubblica di Corea
GU L 275 del 2.10.1991, pp. 24–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/04/1995
REGOLAMENTO (CEE) N. 2900/91 DEL CONSIGLIO del 1o ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1048/90 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, originari della Repubblica di Corea -
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 02/10/1991 pag. 0024 - 0026
REGOLAMENTO (CEE) N. 2900/91 DEL CONSIGLIO del 1o ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1048/90 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, originari della Repubblica di Corea IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 14, vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituita dal regolamento suddetto, considerando quanto segue: I. PROCEDURA PRECEDENTE a) Istituzione di un dazio antidumping definitivo (1) Nel febbraio 1988 la Commissione ha avviato una procedura antidumping relativa alle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari della Repubblica di Corea (2). La procedura era stata aperta in seguito ad una denuncia presentata dalla EACEM (European Association of Consumer Electronic Manufacturers), che rappresentava la maggior parte dei produttori comunitari. L'inchiesta è stata chiusa con l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio con il regolamento (CEE) n. 3232/89 della Commissione (3). Un dazio antidumping definitivo è stato istituito successivamente dal regolamento (CEE) n. 1048/90 del Consiglio (4). b) Dazio generale (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1048/90, sulle importazioni dei prodotti delle tre società che hanno collaborato sono stati istituiti dazi compresi tra il 10,2 % e il 10,5 %. (3) Il dazio applicabile agli altri esportatori coreani (in seguito denominato « dazio generale »), in particolare ad un esportatore che aveva rifiutato di collaborare all'inchiesta e che notoriamente aveva esportato ingenti quantitativi del prodotto in questione nella Comunità, è stato stabilito in base agli elementi disponibili ritenuti più adeguati. Il prezzo all'esportazione, calcolato in base alla media del prezzo unitario cif delle importazioni nella Comunità dalla Corea, è stato confrontato con il valore normale, che era stato determinato in funzione della media dei prezzi di vendita applicati sul mercato interno dagli esportatori coreani che avevano collaborato. Il margine così determinato era del 19,6 %. II. PROCEDURA DI RIESAME (4) Nel novembre 1990 la EIAK (Electronic Industries Association of Korea) ha informato la Commissione del fatto che l'esportatore suddetto, che non aveva collaborato, non esportava più gli apparecchi televisivi in questione nella Comunità. L'associazione sosteneva che la mutata situazione non giustificava più un dazio generale del 19,6 %, che avrebbe dovuto essere portato al livello del dazio più elevato istituito sulle importazioni dei prodotti di un esportatore che aveva collaborato (10,5 %). (5) Dopo aver consultato il comitato consultivo, la Commissione ha deciso che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame parziale, la cui portata si limitava alla questione dell'opportunità di modificare il dazio generale. Il riesame parziale è stato aperto per iniziativa della Commissione, in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5). (6) La Commissione ha ufficialmente informato l'EIAK, gli esportatori che avevano collaborato all'inchiesta originale, i rappresentanti del paese esportatore e il ricorrente della procedura originale (EACEM) e ha offerto alle parti interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. (7) L'EIAK, alcuni esportatori e l'EACEM hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. (8) La Commissione ha chiesto e verificato le informazioni ritenute necessarie ai fini della presente procedura e in particolare ha chiesto e verificato, nella misura ritenuta necessaria, le informazioni provenienti dall'EIAK. III. RISULTATI DELL'INCHIESTA a) Determinazione del dazio generale nell'inchiesta antidumping originale (9) Come risulta dal punto 33 del regolamento (CEE) n. 3232/89 (che istituisce il dazio provvisorio), nei confronti degli esportati coreani che non sia erano manifestati nel corso della procedura originale il dumping è stato determinato in base agli elementi disponibili che la Commissione riteneva più adeguati, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. (10) Nei confronti degli esportatori che non avevano collaborato, il margine di dumping era stato calcolato confrontando il prezzo all'esportazione, determinato in base alla media dei prezzi unitari cif delle importazioni nella Comunità dalla Corea (secondo i dati Eurostat del 1987) e il valore normale, che era stato stabilito in funzione della media dei prezzi di vendita applicati sul mercato interno dagli esportatori coreani che avevano collaborato. Il margine di dumping così ottenuto, pari al 19,6 %, è stato applicato agli esportatori che non avevano collaborato e in base a tale margine è stato istituito il dazio generale, mentre le importazioni dei prodotti delle tre società coreane che avevano collaborato (Daewoo, Goldstar e Samsung) sono soggette a dazi antidumping definitivi pari rispettivamente al 10,2 %, al 10,4 % e al 10,5 %. (11) Il principale motivo per il quale il dazio più elevato istituito sulle importazioni dei prodotti di una società che aveva collaborato non è stato considerato applicabile agli esportatori che non avevano collaborato era il comportamento di un determinato produttore con sede in Corea. La società in questione esportava notoriamente nella Comunità grandi quantitativi di apparecchi televisivi a colori, con schermo di piccole dimensioni, che frequentemente erano trasbordati attraverso paesi terzi. Nel corso dell'inchiesta svolta in loco dalla Commissione erano stati presi contatti con i rappresentanti della società, con l'aiuto dell'EIAK, al fine di ottenere la loro collaborazione. La società ha tuttavia rifiutato di collaborare. (12) La Commissione ha deciso - e il Consiglio ha confermato - che, in tali circostanze, né i margini di dumping determinati per gli esportatori che avevano collaborato, né le informazioni contenute nella denuncia costituivano la base più adeguata per determinare il margine di dumping relativo agli esportatori che non avevano collaborato. b) Modifica della situazione commerciale (13) Il dazio generale del 19,6 % era stato istituito in base agli elementi disponibili per il periodo dell'inchiesta originale, svolta nel 1987. Alla luce delle informazioni fornite dall'EIAK e da altre fonti, appare evidente che la situazione commerciale dell'esportatore in questione è sensibilmente mutata. i) Informazioni fornite dall'EIAK (14) Secondo le statistiche interne dell'EIAK e i dati indipendenti comunicati dalla Korean Foreign Trade Association, che la Commissione ha verificato, l'esportatore in questione ha cessato di vendere gli apparecchi televisivi in questione nella Comunità nel 1988. Nel 1990, inoltre, le sue esportazioni complessive di televisori a colori dalla Corea per tutte le destinazioni corrispondevano ad appena il 3 % del volume del 1988. (15) L'EIAK ha fornito elementi di prova del fatto che l'esportatore in questione aveva deciso di trasformare i propri impianti per produrre altri prodotti elettronici in sostituzione dei televisori a colori con schermo di piccole dimensioni. (16) L'esportatore ha inviato all'EIAK, l'associazione alla quale aderisce, una dichiarazione scritta in cui affermava di non avere più intenzione di esportare gli apparecchi televisivi in questione nella Comunità. È stato inoltre accertato che l'esportatore aveva trasformato i propri impianti per produrre altri prodotti elettronici. ii) Informazioni fornite dal ministero coreano dell'industria e del commercio (17) Nel maggio 1991 il ministero coreano dell'industria e del commercio ha dichiarato alla Commissione che l'esportatore aveva cessato la produzione in Corea di televisori a colori con schermo di piccole dimensioni e ha fornito prove documentarie. c) Importazioni di prodotti di altre società che avevano rifiutato di collaborare (18) La Commissione ha accertato inoltre che il volume delle esportazioni nella Comunità da parte di società che avevano rifiutato di collaborare era estremamente limitato, anche prima dell'istituzione del dazio antidumping. d) Conclusione (19) Alla luce della mutata situazione, il Consiglio conclude che non sussistono più le condizioni che giustificavano l'impiego di elementi diversi da quelli utilizzati ai fini della determinazione del dazio antidumping applicabile agli esportatori che hanno collaborato. L'esportatore di cui ai punti da 13 a 17 ha cessato la produzione degli apparecchi televisivi in questione in Corea e di conseguenza i quantitativi di tali prodotti esportati nella Comunità da società che non hanno collaborato sono estremamente limitati. In tali circostanze l'aliquota del dazio generale dovrebbe essere pari all'aliquota del dazio antidumping più elevato istituito sulle importazioni dei prodotti degli esportatori che hanno collaborato, pari al 10,5 %. (20) La modifica dell'aliquota del dazio generale non costituisce un incentivo all'elusione, né una ricompensa per la mancanta collaborazione, ma rappresenta una reazione equa alle mutate circostanze. (21) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali sono state elaborate le risultanze ed è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni alla Commissione. Si è tenuto debitamente conto di tali osservazioni. L'EACEM ha chiesto e ottenuto di essere sentita dalla Commissione in merito alle risultanze della presente procedura. IV. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1048/90 (22) L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1048/90 deve di conseguenza essere modificato con la riduzione del dazio antidumping generale dal 19,6 % al 10,5 %, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. (23) Tale misura scade alla stessa data dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CEE) n. 1048/90, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1048/90 la cifra « 19,6 % » è sostituita dalla cifra « 10,5 % ». Le restanti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1048/90 rimangono immutate. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 1o ottobre 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 44 del 17. 2. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 1. (4) GU n. L 107 del 27. 4. 1990, pag. 56. (5) GU n. C 18 del 26. 1. 1991, pag. 3.