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Document 31991R2832

REGOLAMENTO (CEE) N. 2832/91 DEL CONSIGLIO del 23 settembre 1991 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia

GU L 272 del 28.9.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/11/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2832/oj

31991R2832

REGOLAMENTO (CEE) N. 2832/91 DEL CONSIGLIO del 23 settembre 1991 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia -

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 28/09/1991 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CEE) N. 2832/91 DEL CONSIGLIO del 23 settembre 1991 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1386/91 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati la propria intenzione di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È prorogato per un periodo di due mesi il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia istituito con il regolamento (CEE) n. 1386/91. L'applicazione del dazio cessa se, prima della scadenza di detto periodo, il Consiglio adotta misure definitive o il procedimento viene chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 133 del 28. 5. 1991, pag. 20.

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