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Document 31991R2425

Regolamento (CEE) n. 2425/91 della Commissione dell'8 agosto 1991 recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine

GU L 221 del 9.8.1991, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2425/oj

31991R2425

Regolamento (CEE) n. 2425/91 della Commissione dell'8 agosto 1991 recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 09/08/1991 pag. 0027 - 0027


REGOLAMENTO (CEE) N. 2425/91 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 1991 recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relativa alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine (3), in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che le modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2385/91 dalla Commissione (4);

considerando che da una verifica è risultato che l'allegato di tale regolamento non corrisponde alle misure presentate al parere del comitato di gestione; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato, punto IV dal regolamento (CEE) n. 2385/91 le diciture relative al « Saarland » e al « Sachsen-Anhalt » vengono soppresse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41. (3) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7. (4) GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 15.

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