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Document 31991R2347

Regolamento (CEE) n. 2347/91 della Commissione, del 29 luglio 1991, relativo al prelievo di campioni di prodotti del settore vitivinicolo nel quadro della cooperazione tra Stati membri o per l'analisi mediante risonanza magnetica nucleare, anche ai fini della banca dati comunitaria

GU L 214 del 2.8.1991, p. 32–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2000; abrogato da 300R2729

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2347/oj

31991R2347

Regolamento (CEE) n. 2347/91 della Commissione, del 29 luglio 1991, relativo al prelievo di campioni di prodotti del settore vitivinicolo nel quadro della cooperazione tra Stati membri o per l'analisi mediante risonanza magnetica nucleare, anche ai fini della banca dati comunitaria

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 02/08/1991 pag. 0032 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0096


REGOLAMENTO (CEE) N. 2347/91 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1991 relativo al prelievo di campioni di prodotti del settore vitivinicolo nel quadro della cooperazione tra Stati membri o per l'analisi mediante risonanza magnetica nucleare, anche ai fini della banca dati comunitaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 79, paragrafo 3,

considerando che occorre definire le modalità per il prelievo ufficiale di campioni nel quadro della cooperazione fra gli organismi competenti degli Stati membri contemplata dal regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo (3); che le modalità per l'utilizzazione di detti campioni devono garantire la rappresentatività e la possibilità di verificare i risultati delle analisi ufficiali in tutta la Comunità; che, per consentire agli Stati membri di ammettere in franchigia con il minor numero di formalità doganali i campioni prelevati ufficialmente in uno Stato membro e spediti da questo a un laboratorio situato in un altro Stato membro, occorre prevedere un'etichetta speciale per la spedizione di detti campioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione (4) ha approvato quale metodo di analisi comunitario l'analisi mediante risonanza magnetica nucleare per la rilevazione dell'arricchimento dei mosti di uve concentrati rettificati e dei vini; che, per agevolare l'interpretazione dei risultati ottenuti con tale analisi effettuata in tutti i laboratori della Comunità all'uopo attrezzati e per garantire la comparabilità dei risultati di analisi ottenuti da laboratori diversi, occorre stabilire norme uniformi per il prelievo dei campioni di uve nonché per la vinificazione e la conservazione dei campioni in parola;

considerando che, per garantire il normale svolgimento del prelievo dei campioni di uve destinati ad essere analizzati mediante risonanza magnetica nucleare, occorre che i viticoltori interessati agevolino tali prelievi fornendo le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento;

considerando che, vista l'importanza delle informazioni contenute nella banca di dati del Centro comune di ricerca di Ispra, di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2048/89, ai fini dei controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di aumento del titolo alcolometrico volumico dei prodotti vitivinicoli, in particolare per quanto concerne l'impiego di saccarosio, occorre che la Commissione provveda a garantire il coordinamento e l'esecuzione del prelievo e dell'ulteriore trattamento dei campioni di uve destinati ad essere analizzati mediante misurazione della risonanza magnetica nucleare del deuterio, in quanto i risultati di questa analisi saranno inseriti nella suddetta banca di dati; che è opportuno che le modalità di attuazione concernenti l'istituzione di questa banca di dati vengano definite dal regolamento (CEE) n. 2348/91 della Commissione, del 29 luglio 1991, relativo ad una banca di dati destinata a raccogliere i risultati delle analisi basate sulla misurazione della risonanza magnetica nucleare del deuterio nei prodotti del settore vitivinicolo (5);

considerando che, per semplificare sul piano amministrativo la liquidazione delle spese relative al prelievo e all'invio dei campioni, agli esami analitici e organolettici e all'intervento di un'esperto, occorre stabilire il principio che queste spese sono a carico del servizio che ha ordinato il prelievo del campione o l'intervento dell'esperto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1714/81 della Commissione, del 26 giugno 1981, che stabilisce modalità di applicazione per la collaborazione diretta dei servizi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni nel settore vitivinicolo (6), contiene una serie di norme relative al prelievo dei campioni destinati ad essere spediti a un laboratorio ufficiale situato in un altro Stato membro, nonché talune disposizioni ormai superate dalla modifica di altre disposizioni comunitarie; che occorre pertanto riformulare detto regolamento e disciplinare il prelievo di campioni per la misurazione mediante risonanza magnetica nucleare del deuterio come un caso particolare del prelievo di campioni di un prodotto vitivinicolo nell'ambito della cooperazione diretta fra i servizi dei vari Stati membri incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni comunitarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione Il presente regolamento stabilisce le norme per il prelievo di campioni di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 5, quarto trattino e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2048/89, a condizione che detti campioni siano destinati:

a) ad essere spediti per un esame analitico o organolettico ad un laboratorio ufficiale situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato effettuato il prelievo o ad un organismo comunitario;

b) ad essere analizzati mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio in un laboratorio ufficiale di uno Stato membro o presso il Centro comune di ricerca, qui di seguito denominato « CCR ».

Il presente regolamento prevede inoltre disposizioni comuni per il prelievo dei campioni di uve fresche destinati ad essere analizzati mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio; i risultati di quest'analisi verranno inseriti nella banca di dati costituita presso il CCR.

Articolo 2

Prelievo di campioni nel quadro della cooperazione tra organismi competenti 1. All'atto del prelievo dei campioni di vino, di mosto d'uva o di altro prodotto vitivinicolo liquido di cui all'articolo 1, primo comma, l'agente dell'organismo competente addetto a tale operazione provvede a garantire che i campioni:

- siano rappresentativi della totalità della partita, per quanto concerne i prodotti contenuti in recipienti da 60 l o meno e immagazzinati insieme come partita unica,

- siano rappresentativi del prodotto contenuto nel recipiente dal quale è stato prelevato il campione, per quanto concerne i prodotti riempiti in recipienti aventi un volume nominale di più di 60 l.

2. I prelievi di campioni si effettuano versando il prodotto in causa in almeno 5 recipienti puliti, ciascuno avente un volume nominale minimo di 75 cl. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, primo trattino, il prelievo di campioni può essere operato anche mediante il ritiro di almeno 5 recipienti aventi un volume nominale minimo di 75 cl, appartenenti alla partita da esaminare.

Se i campioni di distillato di vino sono destinati ad essere analizzati mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio, il volume nominale dei recipienti per i campioni è di 25 cl o addirittura di 5 cl, quando si tratta di una spedizione da un laboratorio ufficiale ad un altro.

I campioni vengono prelevati, eventualmente chiusi, e sigillati alla presenza di un rappresentante dello stabilimento presso il quale viene effettuato il prelievo o di un rappresentante del trasportatore, se il prelievo ha luogo durante il trasporto. L'eventuale assenza di tale rappresentante viene menzionata nella relazione di cui al paragrafo 4.

Ogni campione deve essere provvisto di un dispositivo di chiusura a perdere, che deve essere inerte e non riutilizzabile.

3. Ogni campione è munito di un'etichetta conforme all'allegato I, parte A, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Se le dimensioni del recipiente non consentono di utilizzare l'etichetta prevista, un numero indelebile è apposto sul recipiente e le indicazioni previste sono riportate su una scheda a parte.

Il rappresentante dello stabilimento in cui avviene il prelievo dei campioni o, se del caso, il rappresentante del trasportatore è invitato a firmare l'etichetta o, se del caso, la scheda.

4. L'agente dell'organismo competente abilitato ad effettuare i prelievi redige una relazione nella quale indica tutti gli elementi da lui considerati rilevanti ai fini della valutazione dei campioni. Egli vi registra, se del caso, le dichiarazioni del rappresentante del trasportatore o dello stabilimento in cui avviene il prelievo dei campioni ed invita il rappresentante a firmare. Egli precisa il quantitativo di prodotti oggetto del prelievo. Nella relazione è specificato se le firme sopra menzionate e quelle di cui al paragrafo 3, terzo comma, sono state rifiutate.

5. Per ogni prelievo, uno dei campioni viene conservato come campione di controllo presso lo stabilimento nel quale è stato eseguito il prelievo e un altro presso il servizio competente dal quale dipende l'agente che ha effettuato il prelievo. Tre dei campioni prelevati vengono inviati al laboratorio ufficiale che effettuerà l'esame analitico o organolettico.

Uno dei campioni viene analizzato, mentre un altro viene conservato come campione di controllo. I campioni di controllo devono essere conservati per almeno tre anni a decorrere dalla data del prelievo.

6. I colli dei campioni sono muniti, sull'imballaggio esterno, di un'etichetta di colore rosso conforme al modello di cui all'allegato I, parte B, ed avente un formato di circa 50 per 25 mm.

All'atto della spedizione dei campioni, il servizio competente dello Stato membro speditore appone il proprio timbro per metà sull'imballaggio esterno e per l'altra metà sull'etichetta rossa.

Articolo 3

Prelievi di campioni d'uva fresca destinati ad essere analizzati mediante la risonanza magnetica nucleare 1. Le seguenti disposizioni particolari si applicano per il prelievo, il trattamento e la conservazione dei campioni di uve fresche da trasformare in vino destinati all'analisi di cui all'articolo 1, secondo comma, tramite la risonanza magnetica nucleare del deuterio nei laboratori ufficiali o in laboratori ufficialmente riconosciuti degli Stati membri e presso il CCR.

Le condizioni del prelievo dei campioni di uve fresche, del loro trattamento e trasformazioni in vino e della loro conservazione presso l'organismo competente o un servizio da esso autorizzato figurano nell'allegato II.

2. I coltivatori delle vigne nelle quali il prelievo di uve è effettuato dagli agenti di un organismo competente sono tenuti a:

- non ostacolare in alcun modo l'esecuzione di tali prelievi e

- fornire agli agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.

3. La Commissione provvede a garantire, facendo eventualmente intervenire i propri agenti specifici di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2048/89, che il prelievo e l'ulteriore trattamento dei campioni di uve fresche destinati ad essere analizzati mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio siano coordinati ed eseguiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento, in quanto i risultati di questa analisi verranno inseriti nella banca di data del CCR.

Articolo 4

Spese per il prelievo, la spedizione e l'analisi dei campioni 1. Le spese occasionate dal prelievo, dal trattamento e dalla spedizione del campione, nonché dagli esami analitici e organolettici, sono a carico del servizio dello Stato membro che ha ordinato il prelievo del campione. Tali spese sono calcolate secondo le tariffe applicabili nello Stato membro sul cui territorio sono state effettuate le suddette operazioni.

2. Le spese relative alla spedizione dei campioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2348/91 al CCR o ad un altro laboratorio da quest'ultimo designato per l'analisi mediante risonanza magnetica nucleare, sono a carico della Comunità.

Quando il CCR richiede, oltre ai campioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2348/91, il prelievo di campioni complementari,

- i costi del prelievo del campione di uve fresche e quelli del suo trattamento sono per il 50 % a carico dello Stato membro interessato e per l'altro 50 % a carico della Comunità, ed

- i costi di spedizione al CCR o ad un altro laboratorio da quest'ultimo designato per l'analisi mediante risonanza magnetica nucleare, sono a carico della Comunità.

Per gli Stati membri che non dispongono nel proprio territorio di un laboratorio attrezzato per l'analisi dei vini mediante risonanza magnetica nucleare, i costi della spedizione al CCR di tutti i campioni da prelevare a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, sono a carico della Comunità.

Articolo 5

Spese di viaggio e di soggiorno Le spese di viaggio e di soggiorno occasionate dall'intervento di un esperto designato da un organismo competente sono calcolate secondo le tariffe applicabili nello Stato membro in cui l'agente esercita normalmente la propria attività. Tale spese sono a carico del servizio competente che ha ordinato l'intervento dell'esperto.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1714/81 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 32. (4) GU n. L 272 del 3. 10. 1990, pag. 1. (5) Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU n. L 170 del 27. 6. 1981, pag. 28.

ALLEGATO I

A. Etichetta per la designazione del campione, conformemente all'articolo 2

1. Indicazioni prescritte:

a) nome e indirizzo, con indicazione dello Stato, del servizio competente che ha richiesto il prelievo del campione;

b) numero d'ordine del campione;

c) data di prelievo del campione;

d) nome dell'agente del servizio competente abilitato a prelevare il campione;

e) nome e indirizzo dello stabilimento nel quale il campione è stato prelevato;

f) designazione del recipiente dal quale il campione è stato prelevato (numero del recipiente, numero della partita di bottiglie, ecc.);

g) designazione del prodotto inclusa la zona di produzione, l'anno di raccolta, il titolo alcolometrico effettivo o potenziale e, se possibile, la varietà di vite;

h) la dicitura seguente: « il campione di controllo riservato può essere analizzato soltanto da un laboratorio autorizzato a procedere alle analisi di controllo. La rottura dei sigilli è passibile di ammenda ».

2. Osservazioni.

3. Dimensione minima: 100 × 100 mm.

B. Modello dell'etichetta rossa di cui all'articolo 2, paragrafo 6:

COMUNITÀ EUROPEE

Prodotti da sottoporre ad esame analitico e organolettico in conformità del regolamento (CEE) n. 2048/87

ALLEGATO II

Istruzioni per il prelievo di uve fresche, il loro trattamento e la loro trasformazione in vino destinato ad essere analizzato tramite misurazione della risonanza magnetica del deuterio di cui all'articolo 3 I. PRELIEVO DELLE UVE A. Ogni campione è composto da almeno 10 kg di uve sane e mature della stessa varietà di vite. Si sconsiglia la raccolta di uve bagnate dalla rugiada o dalla pioggia. Le uve non devono presentare alcuna traccia di umidità esterna. Le uve vengono prelevate nello stato in cui si trovano. Le uve che presentano un processo di ammuffimento avanzato non possono essere prelevate.

Il prelievo viene effettuato durante la vendemmia della parcella di cui trattasi. Le uve raccolte devono essere rappresentative dell'intera parcella. Il campione d'uva fresca in tal modo prelevato, eventualmente trasformato in mosto, può essere congelato sino alla vinificazione.

Per i campioni da prelevare sul loro territorio, gli Stati membri possono fissare quantitativi minimi superiori a 10 kg, se ciò è giustificato da esigenze di collaborazione scientifica fra laboratori diversi.

B. All'atto del prelievo di campioni viene compilata una scheda segnaletica che sostituisce la relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4. La scheda include una parte I che riguarda il prelievo delle uve e una parte II che concerne la vinificazione. Essa è conservata con il campione e lo accompagna durante tutte le operazioni di trasporto. La scheda è aggiornata con l'indicazione di tutti i trattamenti a cui è sottoposto il campione.

La scheda segnaletica che riguarda il prelievo del campione è predisposta conformemente alla parte I del questionario che figura nell'allegato III. II. VINIFICAZIONE A. La vinificazione viene effettuata dall'organismo competente o da un servizio da esso appositamente designato e, nella misura del possibile, in condizioni comparabili con quelle abituali della zona di produzione di cui il campione è rappresentativo.

La vinificazione deve comportare la trasformazione totale dello zucchero in alcole, ossia a meno di 2 g/l di zuccheri residui.

Dopo la chiarificazione e la stabilizzazione tramite SO2, il vino viene imbottigliato in bottiglie di 75 cl e etichettato.

B. La scheda segnaletica concernente la vinificazione viene compilata conformemente alla parte II del questionario che figura nell'allegato III.

ALLEGATO III

Questionario relativo al prelievo e alla vinificazione dei campioni di uve destinate all'analisi per risonanza magnetica nucleare

Parte I

1. Informazioni generali 1.1. Numero del campione: 1.2. Nome e funzione dell'agente o della persona abilitata che ha effettuato il prelievo del campione: 1.3. Nome e indirizzo dell'organismo competente responsabile del prelievo del campione: 1.4. Nome e indirizzo dell'organismo competente responsabile della vinificazione e della spedizione del campione quando non si tratta dello stesso servizio di cui al punto 1.3: 2. Descrizione generale del campione 2.1. Origine (Stato, regione): 2.2. Anno di raccolta: 2.3. Varietà di vite: 2.4. Colore delle uve: 3. Descrizione del vigneto 3.1. Nome e indirizzo del coltivatore della parcella: 3.2. Ubicazione della parcella - comune: - località: - riferimento catastale: 3.3. Suolo (ad esempio calcareo, argilloso, argilloso-calcareo, sabbioso): 3.4. Posizione (ad esempio poggio o pendio, pianura, esposizione al sole): 3.5. Numero di ceppi per ettaro: 3.6. Età approssimativa del vigneto (meno di 10 anni, fra 10 e 25 anni, oltre 25 anni): 3.7. Altitudine: 3.8. Metodo di coltivazione e potatura: 3.9. Categoria di vino nella quale le uve vengono normalmente trasformate (vino da tavola, vpqrd, altri): 4. Caratteristiche della vendemmia e del mosto 4.1. Resa per ettaro stimata della parcella oggetto della vendemnia: 4.2. Stato sanitario delle uve (ad esempio sane, marce), precisando se le uve erano secche o bagnate al momento del prelievo del campione: 4.3. Data di prelievo del campione:

Timbro e firma dell'organismo competente responsabile del prelievo del campione, con indicazione del nome e della qualifica dell'agente che ha effettuato il prelievo

Parte II

1. Microvinificazione 1.1. Peso del campione di uve in kg: 1.2. Metodo di torchiatura: 1.3. Volume del mosto ottenuto: 1.4. Dati caratteristici del mosto - indice di rifrazione misurato: - acidità totale (in g/l di acido tartarico): 1.5. Metodo di trattamento del mosto (ad esempio schiumatura, centrifugazione): 1.6. Lievitatura (varietà di lievito utilizzato) indicare se vi è stata fermentazione spontanea: 1.7. Temperatura durante la fermentazione (approssimativa): 1.8. Metodo di determinazione della fine della fermentazione: 1.9. Metodo di trattamento del vino (ad esempio travaso): 1.10. Dosaggio dell'anidride solforosa in mgl/l: 1.11. Analisi del vino ottenuto - titolo alcolometrico effettivo e totale in % vol: - estratto secco totale: - zuccheri riduttori in g/l di zucchero invertito: 2. Tabella cronologica concernente la vinificazione del campione Data: - del prelievo: - della torchiatura: - dell'inizio della fermentazione: - della fine della fermentazione: - della separazione del vino ottenuto dalle fecce: - delle varie applicazioni di SO2: - dell'imbottigliamento del vino: - della spedizione a un laboratorio specializzato per le misurazioni RMN: - se del caso, spedizione al CCR: Data di compilazione della parte II:

Timbro dell'organismo competente che ha effettuato la vinificazione e firma di un responsabile dell'organismo.

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