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Document 31991R2194

    Regolamento (CEE) n. 2194/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991, relativo al periodo transitorio applicabile alla libera circolazione dei lavoratori fra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e gli altri Stati membri, dall' altro

    GU L 206 del 29.7.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2194/oj

    31991R2194

    Regolamento (CEE) n. 2194/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991, relativo al periodo transitorio applicabile alla libera circolazione dei lavoratori fra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e gli altri Stati membri, dall' altro

    Gazzetta ufficiale n. L 206 del 29/07/1991 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 5 pag. 0045
    edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 5 pag. 0045


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2194/91 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1991 relativo al periodo transitorio applicabile alla libera circolazione dei lavoratori fra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 56, paragrafo 2 e l'articolo 216, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 56, paragrafo 1 e l'articolo 216, paragrafo 1 dell'atto di adesione prevedono un periodo durante il quale misure di deroga alla libera circolazione dei lavoratori possono essere lasciate in vigore fra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro; che la data di scadenza di tale periodo è fissata al

    31 dicembre 1992, fatti salvi i rapporti fra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e il Lussemburgo, dall'altro, per i quali tale data è fissata al 31 dicembre 1995 dal terzo comma del paragrafo 1 di detti articoli;

    considerando che, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 2 e dell'articolo 216, paragrafo 2 dell'atto di adesione, il Consiglio ha proceduto all'esame della relazione della Commissione sul risultato dell'applicazione delle misure di deroga di cui al paragrafo 1 di detti articoli;

    considerando che da tale esame risulta che la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori negli Stati membri non comporta rischi di pregiudizio ai vari mercati nazionali del lavoro;

    considerando che conseguentemente, sulla base di questi nuovi dati, è opportuno adattare le misure di deroga previste dall'articolo 56, paragrafo 1 e dall'articolo 216, paragrafo 1 dell'atto di adesione;

    considerando parimenti le caratteristiche particolari del mercato dell'occupazione in Lussemburgo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo unico

    1. Le misure di cui all'articolo 56, paragrafo 1, primo e secondo comma e all'articolo 216, paragrafo 1, primo e secondo comma dell'atto di adesione cessano di essere applicabili dopo il 31 dicembre 1991.

    2. Le misure di cui all'articolo 56, paragrafo 1, terzo comma e all'articolo 216, paragrafo 1, terzo comma dall'atto di adesione cessano di essere applicabili dopo il

    31 dicembre 1992.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1991.

    Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNKER

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