This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31991R2145
Council Regulation (EEC) No 2145/91 of 15 July 1991 amending Regulation (EEC) No 790/89 as regards the maximum amount of aid for quality and marketing improvement in the nut and locust bean sector
Regolamento (CEE) n. 2145/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 790/89 per quanto riguarda il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube
Regolamento (CEE) n. 2145/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 790/89 per quanto riguarda il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube
GU L 200 del 23.7.1991, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008
Regolamento (CEE) n. 2145/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 790/89 per quanto riguarda il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube
Gazzetta ufficiale n. L 200 del 23/07/1991 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0068
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0068
REGOLAMENTO (CEE) N. 2145/91 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 790/89 per quanto riguarda il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (2), in particolare l'articolo 14 quinquies, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (3), visto il parere del Parlamento europeo (4), considerando che il regolamento (CEE) n. 790/89 (5) ha fissato il massimale per ettaro della partecipazione finanziaria dello Stato membro e della Comunità ai piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1035/72; che tale aiuto è inteso a favorire essenzialmente azioni di estirpazione seguite da reimpianto e/o riconversione varietale; che, per garantire l'effettiva realizzazione di questo obiettivo, occorre suddividere il massimale per ettaro, per tener conto della natura particolare di ciascuna azione realizzata per l'esecuzione del piano; che una prima quota massima pari alla parte più cospicua del finanziamento comunitario deve coprire le azioni che contribuiscono maggiormente, sul piano tecnico, al miglioramento della qualità e che, sulla scorta dell'esperienza, possono essere realizzate ogni anno solo su una superficie relativamente limitata del frutteto contemplato dal piano; che conviene scaglionare questo finanziamento per tener conto di un ritmo d'esecuzione delle azioni che non gravi sul capitale produttivo dell'organizzazione dei produttori; che una seconda quota massima, di importo inferiore, deve finanziare gli altri tipi di azioni che interessano la rimanente parte del frutteto, non oggetto dei lavori fondamentali di miglioramento della qualità; considerando che occorre prevedere un periodo transitorio, per consentire gli adattamenti e le revisioni eventuali dei piani approvati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 2 Il massimale per ettaro di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 per un piano la cui realizzazione si estende su un periodo di dieci anni è suddiviso nel modo seguente: 1) una quota massima di 475 ecu all'anno per cinque anni interessa le azioni di estirpazione seguite da reimpianto e/o riconversione varietale. Tale quota massima copre il finanziamento dei lavori che sono connessi all'esecuzione delle suddette azioni e che interessano una superficie pari al massimo al 40 % della superficie totale del frutteto contemplata dal piano, di cui al massimo 20 % durante i primi due anni di esecuzione del piano e al massimo 20 % durante gli altri tre anni. Per gli anni rimanenti di esecuzione del piano la quota massima versata per le superfici reimpiantate o riconvertite è di 200 ecu all'anno; 2) una quota massima di 200 ecu all'anno per un periodo di dieci anni per i lavori connessi all'esecuzione delle altre azioni, che possono interessare la rimanente parte del frutteto. » Articolo 2 Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile: a) immediatamente, per i piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento; b) dal 1o settembre 1993, per i piani approvati prima dell'entrata in vigore di cui al primo comma. Esso non è applicabile per le spese impegnate prima della data d'entrata in vigore di cui al primo comma, per l'esecuzione di piani approvati precedentemente. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8. (3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 78. (4) Parere reso il 12 giugno 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6.