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Document 31991R1994

REGOLAMENTO (CEE) N. 1994/91 DELLA COMMISSIONE dell' 8 luglio 1991 relativo alla fissazione di prezzi minimi di vendita nell' ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 1993/91

GU L 183 del 9.7.1991, pp. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1994/oj

31991R1994

REGOLAMENTO (CEE) N. 1994/91 DELLA COMMISSIONE dell' 8 luglio 1991 relativo alla fissazione di prezzi minimi di vendita nell' ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 1993/91 -

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 09/07/1991 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 1994/91 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1991 relativo alla fissazione di prezzi minimi di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 1993/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1993/91 della Commissione, dell' 8 luglio 1991, relativo alla vendita di cereali detenuti dagli organismi d'intervento ai fini di una fornitura ai territori delle Azzorre e di Madera (3),

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (5), la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 (7), stabilisce le procedure e le condizioni alle quali sono posti in vendita i cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1993/91 autorizza gli organismi d'intervento francese, tedesco e del Regno Unito a procedere ad una gara per la vendita sul mercato comunitario di 75 000 t di cereali da fornire ai territori delle Azzorre e di Madera; che detto regolamento prevede la fissazione di prezzi minimi di vendita, in deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara permanente effettuata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1993/91, i prezzi minimi di vendita da rispettare corrispondono agli importi indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (5) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5. (6) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (7) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita in ECU/t

Cereali Azzorre Madera - Frumento tenero 107,74 107,74 - Orzo 99,82 99,82 - Frumento duro 155,58 155,58

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