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Document 31991R1733
Council Regulation (EEC) No 1733/91 of 13 June 1991 fixing the amount of aid in respect of silkworms for the 1991/92 rearing year
REGOLAMENTO (CEE) N. 1733/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l' importo dell' aiuto per i bachi da seta
REGOLAMENTO (CEE) N. 1733/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l' importo dell' aiuto per i bachi da seta
GU L 163 del 26.6.1991, p. 5–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 1733/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l' importo dell' aiuto per i bachi da seta -
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 26/06/1991 pag. 0005 - 0005
REGOLAMENTO (CEE) N. 1733/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4005/87 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (3), visto il parere del Parlamento europeo (4), visto il parere del Comitato economico e sociale (5), considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione; considerando che gli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo hanno determinato i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto per i bachi da seta in questi due Stati membri; considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sottoindicato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di allevamento 1991/1992 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato per telaino utilizzato: - a 95,80 ecu per la Spagna e il Portogallo, - a 111,81 ecu per gli altri Stati membri. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48.(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 33.(4) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(5) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.