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Document 31991R1717

REGOLAMENTO (CEE) N. 1717/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

GU L 162 del 26.6.1991, pp. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1717/oj

31991R1717

REGOLAMENTO (CEE) N. 1717/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole -

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 26/06/1991 pag. 0021 - 0022


REGOLAMENTO (CEE) N. 1717/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che nel fissare i prezzi dello zucchero occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire questi obiettivi è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, date le caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso;

considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché sulla base di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole con un tenore di zucchero del 16 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 55,79 ecu per 100 chilogrammi.

2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 53,01 ecu per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie della Comunità, tranne la Spagna.

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità, tranne la Spagna ed il Portogallo, è fissato a 40,00 ecu per tonnellata alla fase di consegna al centro di raccolta.

Articolo 3

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

a) qualità sana, leale e mercantile,

b)

tenore di zucchero del 16 % al momento della ricezione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile per la campagna di commercializzazione 1991/1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.(2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 19.(4) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(5) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.

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