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Document 31991R1712
Council Regulation (EEC) No 1712/91 of 13 June 1991 fixing rice prices for the 1991/92 marketing year
REGOLAMENTO (CEE) N. 1712/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, i prezzi applicabili nel settore del riso
REGOLAMENTO (CEE) N. 1712/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, i prezzi applicabili nel settore del riso
GU L 162 del 26.6.1991, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 1712/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, i prezzi applicabili nel settore del riso -
Gazzetta ufficiale n. L 162 del 26/06/1991 pag. 0014 - 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 1712/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, i prezzi applicabili nel settore del riso IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (3), visto il parere del Parlamento europeo (4), visto il parere del Comitato economico e sociale (5), considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata nel complesso della politica agricola comune comprendente una politica sociostrutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato; considerando che il prezzo d'intervento del risone deve essere fissato ad un livello che tenga conto dell'orientamento da dare alla produzione del riso in vista della sua utilizzazione; considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio deve essere derivato dal prezzo d'intervento del risone, conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76; considerando che, per i prodotti di cui al presente regolamento, l'applicazione dei criteri di fissazione dei vari prezzi e delle misure previste per il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo induce a fissare tali prezzi ai livelli qui di seguito indicati; considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (6), contiene le norme per il ravvicinamento dei prezzi portoghesi del riso ai prezzi comuni; che tali norme danno luogo alla fissazione dei prezzi portoghesi di seguito indicati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, i prezzi applicabili nel settore del riso sono fissati come segue: 1. Comunità, eccettuato il Portogallo: a) prezzo d'interveno risone; 313,65 ecu per tonnellata; b) prezzo indicativo riso semigreggio: 546,13 ecu per tonnellata. 2. Portogallo: a) prezzo d'intervento risone: 338,39 ecu per tonnellata; b) prezzo indicativo riso semigreggio: 546,13 ecu per tonnellata. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.(2) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 16.(4) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(5) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.(6) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.