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Document 31991R1639

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1639/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 150 del 15.6.1991, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1639/oj

    31991R1639

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1639/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari -

    Gazzetta ufficiale n. L 150 del 15/06/1991 pag. 0035 - 0037


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1639/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica

    europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la Corte di giustizia, nelle sentenze pronunciate l'11 dicembre 1990 nelle cause C-189/89 e C-217/89, ha dichiarato invalido l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 306/91 (4), nella parte in cui esclude dall'attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento a norma di tale disposizione i produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione scade prima del 31 dicembre 1983 o, se del caso, prima del 30 settembre 1983, nonché nella parte in cui limita il quantitativo specifico di riferimento previsto da detta disposizione al 60 % del quantitativo di latte consegnato dai produttori nel periodo di dodici mesi di calendario precedente la presentazione della domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione; che è quindi necessario modificare queste disposizioni dell'articolo 3 bis precitato, per tener conto delle suddette sentenze; che inoltre, a seguito dell'interpretazione dell'articolo 3 bis precitato data dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-314/89, occorre consentire ai produttori che hanno ripreso l'azienda lattiera per via ereditaria o per via analoga all'eredità e che non hanno introdotto domanda tra il 29 marzo e il 29 giugno 1989 o la cui domanda è stata respinta, di introdurre o reintrodurre una domanda;

    considerando che un aumento più consistente della riserva comunitaria prevista all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 non potrebbe essere previsto senza compromettere l'equilibrio del mercato lattiero; che, per poter assegnare nuovi quantitativi di riferimento specifici ai produttori che hanno assunto un impegno di non commercializzazione o di riconversione, è quindi opportuno prevedere la possibilità - come suggerisce la Corte di giustizia - di ridurre i quantitativi di riferimento degli altri produttori; che occorre di conseguenza aumentare le riserve

    nazionali e modificare a tal fine gli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 857/84;

    considerando che è opportuno consentire al produttore che ha assunto un impegno di non commercializzazione o di riconversione, in tutti i casi in cui ha potuto ottenere un quantitativo di riferimento specifico in virtù delle disposizioni generali del regime del prelievo supplementare, di beneficiare tuttavia delle disposizioni dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, qualora detto quantitativo sia detratto dal quantitativo ottenuto a norma del summenzionato articolo 3 bis;

    considerando che la Corte di giustizia ha dichiarato nelle suddette sentenze che il legislatore comunitario poteva validamente fissare una data limite relativa allo scadere del periodo di non commercializzazione o di riconversione, per escludere dal beneficio dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 i produttori che non hanno consegnato latte durante tutto o parte dell'anno di riferimento in questione per motivi che esulano da un impegno di non commercializzazione o di riconversione; che tutti gli Stati membri hanno considerato il 1983 come anno di riferimento; che, conseguentemente, un produttore che, pur avendo una piena libertà di farlo, non ha ripreso la produzione lattiera fra il 1o gennaio 1983 e il 1o aprile 1984, ha manifestato chiaramente la propria volontà di abbandonare definitivamente la produzione lattiera per motivi personali, estranei all'impegno assunto o alle relative conseguenze; che è quindi opportuno limitare il beneficio del suddetto articolo 3 bis ai produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione è scaduto dopo il 31 dicembre 1982;

    considerando che, ai fini di una sana gestione e per evitare un sovraccarico amministrativo, è opportuno prevedere la riapertura dei termini di presentazione delle domande solo per i produttori il cui periodo di non commercializzazione

    o di riconversione è scaduto nel 1983 anteriormente al

    31 dicembre 1983 o, secondo il caso, anteriormente al

    30 settembre 1983, oppure per i produttori che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento in virtù delle disposizioni generali del regime del prelievo supplementare e che intendono ciò nonostante beneficiare delle disposizioni del presente regolamento;

    considerando che la Corte di giustizia, nelle summenzionate sentenze, ammette, da un lato, che era giustificato calcolare il quantitativo di riferimento specifico in base al volume di produzione totalizzato dai produttori prima che assumessero un impegno di non commercializzazione o di riconversione e, dall'altro, che al quantitativo così calcolato poteva essere validamente applicato un tasso di riduzione affinché i produttori in questione non fossero indebitamente avvantaggiati rispetto a quelli che hanno continuato a consegnare latte per tutto l'anno di riferimento; che è quindi opportuno

    prevedere che gli Stati membri applichino ai produttori in questione un tasso di riduzione rappresentativo dell' insieme delle riduzioni applicate ai produttori di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84, compresa una diminuzione di base del 4,5 % dei quantitativi di riferimento per quanto riguarda le consegne;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/90 (6), prevede un'indennizzazione decrescente in un periodo di cinque anni della riduzione di capacità di produzione risultante da tale sospensione; che detta disposizione non può applicarsi a produttori che, come nella fattispecie, ricominciano o ricominceranno la produzione lattiera e devono dimostrare di essere in grado di riprendere tale produzione sino al raggiungimento dell'importo richiesto; che inoltre il quantitativo di riferimento specifico può essere ridotto sino a concorrenza della produzione effettivamente realizzata prima di essere assegnato a titolo definitivo; che pertanto il tasso del 4,5 % applicato ai produttori in questione come agli altri produttori risulta essere l'unica disposizione del regolamento (CEE) n. 775/87 che possa essere trasposta nel contesto del presente regolamento;

    considerando che l'articolo 3 bis del regolamento (CEE)

    n. 857/84 contiene alcune disposizioni miranti a garantire che i quantitativi di riferimento siano effettivamente prodotti dai loro titolari; che, se, da un lato, occorre temperare la sanzione di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo in caso di mancata osservanza di una produzione minima nel corso di un biennio, d'altro canto, è opportuno mantenere le altre condizioni restrittive, soprattutto per far sì che gli sforzi compiuti da tutti i produttori per alimentare la riserva nazionale siano compensati dalla constatazione che i quantitativi concessi nell'ambito del presente regime non sono destinati a procurare un vantaggio indebito ai loro beneficiari;

    considerando che i produttori interessati dall'insieme delle suddette disposizioni saranno in grado di conoscere l'importo esatto del loro quantitativo di riferimento specifico solo durante l'ottavo periodo del regime del prelievo supplementare; che sembra equo trarne le conseguenze per quanto riguarda la riscossione del prelievo; che è peraltro opportuno precisare che, in caso di ritorno di un quantitativo di riferimento specifico alla riserva nazionale, in virtù dell'articolo 3 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84, il produttore interessato non è soggetto al prelievo supplementare per i quantitativi comunque prodotti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue:

    III. All'articolo 2, paragrafo 3, i termini «articoli 3 e 4» sono sostituiti da «articoli 3, 3 bis e 4».

    III. All'articolo 3 bis:

    a) al paragrafo 1:

    1) al primo trattino, i termini «scade dopo il

    31 dicembre 1983» sono sostituiti da «scade,

    fatto salvo l'ultimo comma, dopo il 31 dicembre 1983»;

    2)

    il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

    «- che, quando si tratti del cessionario del premio, non abbia ricevuto un quantitativo di riferimento a norma dell'articolo 2 e/o dell'articolo 6 del presente regolamento;»;

    3) la lettera c) è soppressa;

    4. il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente:

    «d) s'impegni, per quanto riguarda il quantitativo di riferimento specifico, a non chiedere di beneficiare di programmi d'abbandono di quantitativi di riferimento fino al termine dell'ottavo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare o, nel caso di cui all'ultimo comma, fino al 1o luglio 1994, fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare.»;

    5.

    è aggiunto il comma seguente:

    «Il produttore:

    - il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, è scaduto nel 1983 o, nel caso di cui al primo comma, primo trattino, nel periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 1983 o, se del caso, dopo le date fissate al primo comma, primo trattino, se aveva ottenuto un quantitativo di riferimento per l'azienda oggetto del premio di non commercializzazione o riconversione, alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) e/o dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1546/88 (*) o ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento se lo Stato membro non ha applicato detto articolo 9, paragrafo 2, e che, se si tratta del cessionario del premio, non ha ricevuto un quantitativo di riferimento ai sensi dell'articolo 2 e/o dell'articolo 6 del presente regolamento,

    o

    -

    che ha ricevuto l'azienda in eredità o per

    via analoga all'eredità dopo la scadenza dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 dall'autore della successione ma prima del 29 giugno 1989

    ottiene provvisoriamente, dietro sua richiesta presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal 1o luglio 1991, un quantitativo di riferimento specifico alle condizioni fissate alle lettere a), b) e d).

    (*) GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.»;

    b)

    il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. Il quantitativo di riferimento specifico è determinato dallo Stato membro secondo criteri obiettivi, diminuendo il quantitativo, per il quale è stato conservato o acquisito il diritto al premio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, di una percentuale rappresentativa dell'insieme delle riduzioni applicate ai quantitativi di riferimento fissati conformemente all'articolo 2, contemplando in ogni caso una diminuzione di base del 4,5 %, o all'articolo 6.

    Qualora il produttore abbia ottenuto un quantitativo di riferimento per l'azienda che è stata oggetto dell'impegno di non commecializzazione o di riconversione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e/o dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e c) del presente regolamento o dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) e/o dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1546/88, o ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento se lo Stato membro non ha applicato detto articolo 9, paragrafo 2, il quantitativo di riferimento specifico di cui al primo comma del presente paragrafo è ridotto del suddetto quantitativo.»;

    c)

    il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    «3. Se entro un termine di due anni a decorrere dal 29 marzo 1989 o, nel caso di cui al paragrafo 1, ultimo comma, dal 1o luglio 1991, fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare, il produttore può comprovare all'autorità competente di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che tali vendite dirette e/o tali consegne hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all'80 % del quantitativo provvisorio di riferimento, il quantitativo di riferimento specifico gli è attribuito definitivamente. In caso contrario, il quantitativo di riferimento attribuito definitivamente è pari al quantitativo effettivamente consegnato o venduto direttamente e il saldo ritorna alla riserva nazionale. Il livello delle vendite dirette e/o delle consegne effettive è fissato tenendo conto dell'evoluzione del ritmo di produzione nell'azienda del produttore, delle condizioni stagionali e di qualsiasi circostanza eccezionale.»;

    d)

    il testo del paragrafo 4, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    «In caso di vendita o affitto dell'azienda prima della scadenza dell'ottavo periodo d'applicazione del regime del prelievo supplementare o, nel caso di cui al paragrafo 1, ultimo comma, prima del 1o luglio 1994, fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare, il quantitativo di riferimento specifico ritorna alla riserva nazionale. In caso di vendita o di affitto di una parte soltanto dell'azienda, una parte del quantitativo specifico di riferimento ritorna alla riserva nazionale. Tale parte è calcolata in funzione della superficie foraggera venduta o affittata secondo modalità da definire conformemente alla procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.»;

    e)

    al paragrafo 5, i termini «sesto periodo di applicazione del regime e che non superano il quantitativo di riferimento specifico provvisorio» sono sostituiti da «ottavo periodo di applicazione del regime e che non superano il quantitativo di riferimento specifico attribuito o aumentato in virtù del presente articolo.»;

    f)

    al paragrafo 6, i termini «fino al termine del regime del prelievo supplementare» sono sostituiti da «fino al termine dell'ottavo periodo d'applicazione del regime del prelievo supplementare o, nel caso di cui al paragrafo 1, ultimo comma, fino al 30 giugno 1994, fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare.»

    III. All'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, i termini «articoli 3 e 4» sono sostituiti da «articoli 3, 3 bis e 4».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

    europee.

    L'articolo 1, punto II lettera c) è applicabile a decorrere dal 28 marzo 1991.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. BODRY

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

    (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

    (4) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 4.(5) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.

    (6) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 12.

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