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Document 31991R1626

REGOLAMENTO (CEE) N. 1626/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l' aiuto e del prezzo d' obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette

GU L 150 del 15.6.1991, pp. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1626/oj

31991R1626

REGOLAMENTO (CEE) N. 1626/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l' aiuto e del prezzo d' obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette -

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 15/06/1991 pag. 0013 - 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 1626/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto e del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1624/91 (2), in particolare l'articolo 2 bis,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che conformemente all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82 occorre stabilire, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, gli importi della maggiorazione mensile applicati al prezzo limite per l'aiuto, al prezzo d'obiettivo ed al prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette durante un periodo che deve essere determinato e che decorre dall'inizio del terzo mese della campagna ed occorre determinare il numero di mesi durante cui dette maggiorazioni sono applicate;

considerando che queste maggiorazioni, uguali per ogni mese, devono essere stabilite tenendo conto delle spese medie di ammasso e del livello degli interessi nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1991/1992 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,158 ecu per 100 chilogrammi.

2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate conformemente alla tabella che figura nell'allegato.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1991/1992 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,35 ecu per 100 chilogrammi.

2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate conformemente alla tabella che figura in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(2) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 49.

ALLEGATO

Mese

Luglio

1991

Agosto

1991

Settembre

1991

Ottobre

1991

Novembre

1991

Dicembre

1991

Gennaio

1992

Febbraio

1992

Marzo

1992

Aprile

1992

Maggio

1992

Giugno

1992

- Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'obiettivo e al prezzo minimo

0

0

0,158

0,316

0,474

0,632

0,790

0,948

1,106

1,264

1,264

1,264

- Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo limite per l'aiuto

0

0

0,350

0,700

1,050

1,400

1,750

2,100

2,450

2,800

2,800

2,800

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