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Document 31991R1545

Regolamento (CEE) n. 1545/91 della Commissione, del 6 giugno 1991, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio per quanto concerne la fornitura di carni suine destinate alla popolazione dell'Unione Sovietica

GU L 143 del 7.6.1991, p. 33–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1545/oj

31991R1545

Regolamento (CEE) n. 1545/91 della Commissione, del 6 giugno 1991, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio per quanto concerne la fornitura di carni suine destinate alla popolazione dell'Unione Sovietica

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 07/06/1991 pag. 0033 - 0037


REGOLAMENTO (CEE) N. 1545/91 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 1991 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio per quanto concerne la fornitura di carni suine destinate alla popolazione dell'Unione Sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 598/91 istituisce un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica; che tale paese ha chiesto la fornitura di carni suine in scatola e che è opportuno accogliere tale richieste;

considerando che, in ragione delle caratteristiche particolari della fornitura per quanto riguarda il trasporto e la distribuzione nel luogo di destinazione, è opportuno determinare separatamente, tramite gara, i costi di lavorazione dei prodotti, al fine di organizzare in un secondo tempo l'invio di detti prodotti agli enti e alle collettività beneficiarie;

considerando che, in virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 598/91, è inoltre opportuno stabilire le condizioni relative alla partecipazione alla gara e all'aggiudicazione della fornitura, nonché gli obblighi degli offerenti relativamente alla lavorazione dei prodotti;

considerando che, ai fini della corretta esecuzione delle operazioni di fornitura, occorre stabilire le disposizioni relative alla costituzione delle cauzioni, nonché le opportune modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 del Consiglio, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (3);

considerando che la lavorazione e il condizionamento dei prodotti devono essere sottoposti a controlli permanenti da parte degli organismi d'intervento degli Stati membri, tenuto conto della loro esperienza;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 598/91, i prodotti forniti nel quadro della presente azione non beneficiano di restituzioni all'esportazione né sono soggetti a importi compensativi monetari;

considerando che è opportuno prevedere comunicazioni adeguate per garantire il corretto svolgimento delle operazioni fino alla presa in consegna da parte dell'organismo o dell'impresa incaricati del trasporto al luogo di destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

1. È indetta una gara per la fornitura di 5 000 t di carni suine in scatola (peso della carne trasformata) destinate alla poplazione dell'Unione Sovietica a norma del regolamento (CEE) n. 598/91 e in conformità delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

2. La fornitura comprende:

- la trasformazione nella Comunità del prodotto specificato nell'allegato I, originario della Comunità e prodotto in uno stabilimento comunitario riconosciuto, conformemente alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio (4) sui prodotti a base di carne;

- il condizionamento del prodotto in catole metalliche di peso variabile da 200 g a 2 000 g (peso della carne trasformata) e il loro imballaggio in scatole di cartone standard destinate all'esportazione. Tutte le scatole e tutti i cartoni recano la seguente dicitura indelebile, in russo o nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro che fornisce il prodotto: « Aiuto CE per l'URSS - regolamento (CEE) n. 1545/91 della Commissione ». L'etichetta del prodotto reca inoltre:

- l'elenco degli ingredienti,

- la denominazione del prodotto,

- il peso netto,

- il nome e l'indirizzo del produttore,

- il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento di lavorazione;

- il completamento della lavorazione del quantitativo di prodotto oggetto della gara entro il 31 agosto 1991;

- il deposito, a spese del produttore, fino alla presa in consegna del prodotto da parte dell'organismo designato dalla Commissione, fino al 15 settembre 1991 incluso;

- l'impegno ad accelerare per quanto possibile la produzione dei quantitativi oggetto della gara al fine di completare la produzione e la presa in consegna prima delle date sopra indicate, su richiesta dell'organismo designato dalla Commissione. Articolo 2

1. Può partecipare alla gara qualsiasi persona fisica o giuridica che, su richiesta delle autorità competenti, dimostri di aver svolto attività nel settore delle carni suine da almeno dodici mesi. Quest'ultimo requisito non si applica agli offerenti stabiliti da almeno dodici mesi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. Gli interessati partecipano alla gara nel modo seguente: le offerte sono inviate tramite telecomunicazione scritta (telefax o telex). Le offerte complete devono essere presentate entro le ore 12,00 (ora di Bruxelles) del 19 giugno 1991 al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee

DG VI.D.3, Divisione carni suine, uova e pollame, Ufficio 8/67

Rue de la Loi 120

B-1049 Bruxelles

(Telex 22037 AGREC B; telefax: Bruxelles 235 33 10)

Qualora, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, la fornitura non venga aggiudicata, le offerte per una seconda gara devono essere presentate entro le ore 12,00 del 3 luglio 1991 (ora di Bruxelles).

3. L'offerta è valida soltanto se contiene le seguenti indicazioni, nell'ordine:

a) riferimento preciso alla fornitura di cui all'articolo 1 del presente regolamento;

b) il nome, l'indirizzo, i numeri di telex e/o di telefax dell'offerente stabilito nella Comunità;

c) l'offerta riguarda uno o più partite di 400 t (peso del prodotto);

d) un importo in ECU/t per l'operazione di fornitura di ciascuna partita del prodotto oggetto della gara, compreso il costo del condizionamento conformemente all'articolo 1, paragrafo 2;

e) indirizzo esatto del deposito in cui la fornitura è tenuta a disposizione dell'organismo designato dalla Commissione, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, quarto trattino. In ciascuna offerta può essere indicato soltanto un deposito;

f) la prova che è stata costituita una cauzione di gara di 15 ECU/t a favore della Commissione delle Comunità europee, conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. La prova può essere costituita da un documento rilasciato dal garante.

Qualora non venga presentata conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenga condizioni diverse da quelle stabilite per la procedura di gara, l'offerta non è valida.

L'offerta non può essere modificata né ritirata. Articolo 3

1. In base alle offerte pervenute,

- la fornitura è agiudicata all'offerente o agli offerenti che hanno presentato l'offerta con l'importo meno elevato, oppure

- se del caso, la fornitura non è aggiudicata, in particolare qualora le offerte presentate siano superiori ai prezzi praticati normalmente sul mercato.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte la Commissione delle Comunità europee comunica mediante telecomunicazione scritta a tutti gli offerenti l'esito della gara. Qualora la fornitura venga attribuita, l'aggiudicatario è informato immediatamente mediante telecomunicazione scritta. Articolo 4

1. La cauzione di gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera f) è svincolata immediatamente se l'offerta non è stata accettata o se non si procede all'aggiudicazione.

2. Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono:

a) per gli offerenti: il mantenimento dell'offerta fino a quando viene adottata la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b) per l'aggiudicatario: la costituzione della cauzione di consegna conformemente all'articolo 5. Articolo 5

Entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'aggiudicazione della fornitura, l'aggiudicatario trasmette all'indirizzo dell'organismo di cui all'articolo 6, in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, la prova della costituzione di una cauzione di consegna pari al 10 % dell'importo indicato nell'offerta. Articolo 6

1. Anteriormente al 28 settembre 1991, l'aggiudicatario presenta una domanda di pagamento della fornitura all'organismo d'intervento nello Stato membro in cui si trova il deposito citato all'articolo 2, paragrafo 3, lettera e). La domanda è accompagnata:

- dal certificato originale di presa in consegna redatto secondo il modello riportato nell'allegato II, rilasciato dall'organismo designato dalla Commissione,

- dal certificato di conformità redatto dall'organismo citato all'articolo 7 dopo il completamento dei controlli.

Il pagamento è effettuato per la fornitura del quantitativo di prodotto trasformato e condizionato che figura nel certificato di presa in consegna.

2. Se la merce non viene presa in consegna entro la data indicata nell'articolo 1, paragrafo 2, il concorrente chiede all'organismo responsabile dei controlli di certificare che il prodotto era a disposizione per la consegna entro il 15 settembre 1991, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2. Il pagamento è effettuato con riferimento ai quantitativi che siano stati riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti dall'organismo responsabile del controllo.

L'organismo responsabile del pagamento prende i provvedimenti del caso per la destinazione delle merci, previa consultazione della Commissione. Articolo 7

Le operazioni di trasformazione e di condizionamento del prodotto sono controllate dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova il deposito citato all'articolo 2, paragrafo 3, lettera e).

L'aggiudicatario si sottopone ai controlli effettuati da detto organismo d'intervento, di cui gli è stata tempestivamente comunicata l'identità. A tal fine egli comunica all'organismo i luoghi in cui il prodotto oggetto della fornitura viene trasformato e condizionato, nonché l'ubicazione del deposito di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera e).

L'organismo rilascia un certificato di conformità dopo aver accertato, sulla base dei controlli effettuati, che sono soddisfatte le condizioni stabilite per la consegna.

Tale certificato specifica inoltre che le carni oggetto della trasformazione provengono da una regione di uno Stato membro indenne dalla peste suina africana conformemente agli articoli 9 bis e 9 ter della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (5). Articolo 8

1. Ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'esigenza principale relativa alla fornitura è la consegna del prodotto alle condizioni stabilite. Tuttavia, qualora un aggiudicatario abbia fornito almeno il 99 % del quantitativo di prodotto oggetto dell'offerta e tutte le altre condizioni siano state rispettate, si considera che abbia soddisfatto detta esigenza principale.

Per valutare se l'esigenza principale sia soddisfatta, l'offerente presenta all'organismo d'intervento interessato i documenti di cui all'articolo 6.

2. La cauzione è inoltre svincolata in caso di forza maggiore. Articolo 9

Per il pagamento degli importi indicati nelle offerte e per le cauzioni di gara e di consegna si applicano i tassi di conversione agricoli in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. Articolo 10

1. La Commissione comunica quanto prima agli organismi di cui agli articoli 6 e 7 il nome dell'aggiudicatario della fornitura nonché ogni altra necessaria informazione inerente all'esecuzione dell'operazione.

2. I suddetti organismi comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'operazione di fornitura, in particolare i risultati dei controlli previsti all'articolo 7 e le condizioni di presa in consegna da parte dell'organismo designato dalla Commissione. Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 19. (2) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54. (4) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. (5) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DELLE CARNI SUINE IN SCATOLA

1. Descrizione del prodotto

Prodotto a lunga conservazione a base di carni suine (salate, inscatolate e cotte) rispondenti ai requisiti stabiliti nell'allegato B, capitolo II della direttiva 77/99/CEE.

Durata minima garantita di conservazione: tre anni.

2. Composizione del prodotto

Contenuto minimo di carne: 80 %.

Esclusivamente carni suine definite all'articolo 2, lettera b) della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), esclusi gli organi citati all'articolo 2, lettera f).

Il contenuto di carne è calcolato secondo la procedura d'analisi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 226/69 della Commissione (2).

L'origine della carne (specie) è controllata tramite un metodo ELISA.

Tenore minimo di proteine carnee: 11 %

Il tenore di proteine carnee à calcolato tramite la seguente formula:

proteine carnee = [N(t) N(e-c)] × 6.25

N(t): azoto totale determinato con il metodo Kjeldahl

N(e-c): azoto di origine estranea alla carne

Tenore massimo di grasso determinato mediante analisi: 25 %

Il tenore di grasso è calcolato secondo la procedure d'analisi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 226/89.

Rapporto massimo collagene/proteine totali: 0,35

Altri ingredienti: acqua (massimo 10 %), amido (7 %), proteine estranee alla carne (massimo 2,5 %), sale (minimo 1 % e massimo 2,5 %) e spezie in proporzione adeguata ai requisiti generali di qualità (punto 3).

Additivi alimentari: fosfati (massimo 3 g P2O5/kg), ascorbati (massimo 0,5 g/kg) e nitrito (massimo aggiunto 0,12 g/kg).

3. Requisiti qualitativi

Il prodotto deve essere di qualità idonea al consumo umano ed essere privo di odori e sapori sgradevoli; le carni sono salate uniformemente e completamente.

Inoltre, il prodotto deve essere pulito, sostanzialmente indenne da macchie o contaminazioni causate dal contenitore e idoneo ad essere affettato. (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. (2) GU n. L 29 del 31. 1. 1989, pag. 11.

ALLEGATO II

Certificato di presa in consegna

Il sottoscritto:

(cognome, nome, ragione sociale)

agente a nome di per conto di

certifica che sono state prese in consegna le merci sotto elencate, fornite a norma del regolamento (CEE) n. 1545/91 della Commissione:

- Luogo e data di presa in consegna:

- Prodotto:

- Peso lordo preso in consegna, in tonnellate

- Condizionamento:

Osservazioni:

Firma:

Data:

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