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Document 31991R1504
Commission Regulation (EEC) No 1504/91 of 4 June 1991 re-establishing the levying of customs duties on the products falling within CN code 2905 14 90, originating in Brazil, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 1504/91 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2905 14 90 originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 1504/91 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2905 14 90 originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
GU L 141 del 5.6.1991, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 1504/91 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2905 14 90 originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 141 del 05/06/1991 pag. 0008 - 0008
REGOLAMENTO (CEE) N. 1504/91 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2905 14 90 originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che, per i prodotti del codice NC 2905 14 90 originari del Brasile, il massimale individuale è fissato a 772 000 ECU; che, in data 21 marzo 1991, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Brasile hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 2 giugno 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0135 2905 14 90 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Monoalcoli saturi altri butanoli altri Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.