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Document 31991R1433
Commission Regulation (EEC) No 1433/91 of 28 May 1991 concerning the stopping of fishing for saithe by vessels flying the flag of Germany
REGOLAMENTO (CEE) N. 1433/91 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1991 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Germania
REGOLAMENTO (CEE) N. 1433/91 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1991 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Germania
GU L 137 del 31.5.1991, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 1433/91 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1991 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Germania -
Gazzetta ufficiale n. L 137 del 31/05/1991 pag. 0018 - 0018
REGOLAMENTO (CEE) N. 1433/91 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1991 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Germania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1991 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 793/91 (4), prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1991; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 1991; che la Germania ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 20 maggio 1991; che è quindi necessario riferirsi a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1991. La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 20 maggio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 2.