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Document 31991R1432

REGOLAMENTO (CEE) N. 1432/91 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1991 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di fibre e di filati di poliestri originari della Turchia

GU L 137 del 31.5.1991, pp. 8–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1432/oj

31991R1432

REGOLAMENTO (CEE) N. 1432/91 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1991 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di fibre e di filati di poliestri originari della Turchia -

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 31/05/1991 pag. 0008 - 0017


REGOLAMENTO (CEE) N. 1432/91 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1991 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di fibre e di filati di poliestri originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in sede di comitato consultivo a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel giugno 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal « Comité internationale de la rayonne et des fibres synthétiques » (CIRFS), a nome dei produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di fibre e filati di poliesteri. La denuncia conteneva elementi di prova in merito alle sovvenzioni e al pregiudizio notevole da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antisovvenzioni riguardante le importazioni di fibre e filati di poliesteri originari della Turchia e ha iniziato un'inchiesta. I prodotti in questione sono:

a) fibre di poliesteri corrispondenti al codice NC 5503 20 00,

b) filati di filamenti di poliesteri parzialmente orientati corrispondenti al codice NC 5402 42 00,

c) filati di filamenti testurizzati di poliesteri corrispondenti ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90, e

d) filati di filamenti di poliesteri di cui ai codici NC 5402 43 10, 5402 43 90, 5402 52 10, 5402 62 10, 5402 52 90 e 5402 62 90.

(2) La Commissione ha debitamente informato il governo della Turchia, gli esportatori e gli importatori interessati, nonché il denunziante e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(3) Il governo della Turchia, la maggioranza dei produttori/esportatori e la maggior parte dei produttori comunitari, nonché due importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Alcune parti hanno chiesto e ottenuto un'audizione.

(4) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni preliminari e ha svolto inchieste in loco presso le seguenti parti:

a) Produttori comunitari

- Du Pont de Nemours GmbH (Duesseldorf, Germania)

- Enka AG (Arnhem, Paesi Bassi)

- Hoechst AG (Francoforte, Germania)

- Montefibre SpA (Milano, Italia)

- Rhone-Poulenc Fibres SA (Lione, Francia)

- La Seda de Barcelona (Barcellona, Spagna)

- Nurel SA (Barcellona, Spagna)

- Sociedad Anónima de Fibras Artificiales (Barcellona, Spagna)

- ICI Fibres (Harrogate, Regno Unito)

b) Governo turco e altri organismi

- Ente pubblico della programmazione

- Sottosegretariato del tesoro e del commercio estero

- Banca centrale (sede centrale di Ankara e filiali di Adana e di Bursa)

- Ministero delle finanze e delle dogane

- Banca turca d'importazione ed esportazione

- Ufficio delle imposte, Bursa

c) Produttori/esportatori non comunitari

- SASA Artificial & Synthetic Fibres, Inc., Adana

- Sonmez Filament, Bursa

- Sonmez ASF, Bursa

- SIFAS Sentetik Iplik Fabrikalari AS, Bursa

- Polylen Sentetik Iplik Sanayil AS, Bursa

- Polyteks Tekstil Sanayi Arastirma Ve Egitim AS, Bursa

d) Importatori comunitari

- Coats Viyella plc, Regno Unito (che opera come India Mills)

(5) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni riguardava il periodo dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1988.

(6) Il periodo dell'inchiesta ha superato i termini normali a causa del volume e della complessità dei dati inizialmente raccolti e esaminati.

B. PRECEDENTE PROCEDIMENTO ANTIDUMPING

(7) Le importazioni dei prodotti in questione (fatta eccezione per i filati di filamenti di poliesteri) sono state soggette a dazi antidumping a decorrere dal 18 giugno 1988 (3),

C. SOVVENZIONI

1. Generalità

(8) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati undici sistemi di sovvenzioni, cinque dei quali subordinati ai risultati delle esportazioni, sono stati considerati sovvenzioni all'esportazione. Altri cinque sistemi riguardano invece le sovvenzioni interne, mentre l'ultimo sistema può essere considerato misto, in quanto le sovvenzioni interne sono in parte subordinate ai risultati delle esportazioni.

2. Sistemi di sovvenzioni all'esportazione

Fondo di sostegno all'impiego delle risorse

(9) Il fondo, entrato in vigore il 1° gennaio 1985, aveva l'obiettivo di promuovere l'impiego delle risorse nazionali nei prodotti destinati all'esportazione. In base ai certificati di incentivi delle esportazioni, rilasciati dall'ente pubblico della programmazione, un importo compreso tra il 2 % e il 4 % del volume delle entrate nette in valuta estera corrispondenti alle esportazioni realizzate veniva versato all'esportatore a titolo di premio. Tale sistema è stato abolito nel novembre 1986, ma le società interessate, nel periodo dell'inchiesta, hanno ricevuto alcuni contributi per le esportazioni realizzate prima del novembre 1986 oppure a titolo dei certificati di incentivi che scadevano dopo il novembre 1986. Poiché tale sistema è cessato prima dell'inizio del periodo dell'inchiesta e nessun premio dovrà essere versato in futuro a tal titolo, la Commissione ha deciso di non tener conto dei vantaggi ottenuti nell'ambito del fondo di sostegno per determinare i livelli dei dazi compensativi provvisori.

Riduzione di imposte indirette

(10) Tale sistema riposava principalmente nelle imposte indirette pagate sui beni utilizzati nella fabbricazione dei prodotti destinati all'esportazione. Esso è stato formalmente abrogato alla fine del 1988.

(11) A decorrere dal 1o gennaio 1987, le esportazioni dei prdotti in questione non potevano più beneficiare delle riduzioni d'imposta, ma potevano fruire di una riduzione supplementare, nell'ambito di un regime distinto. La riduzione supplementare non era direttamente collegata agli importi delle imposte indirette pagate, ma operava sotto forma di contribuito, in percentuali diverse, in funzione degli importi di valuta estera rimpatriati. Il sistema di riduzione supplementare delle imposte è stato ufficialmente abolito alla fine del 1988. Poiché tale data coincide con il termine del periodo dell'inchiesta e considerando che in futuro non saranno più attribuiti benefici a tal titolo, la Commissione ha deciso di non tener conto dei contributi così percepiti ai fini della determinazione dei livelli dei dazi compensativi provvisori.

Esenzione dall'imposta sulle società

(12) Nell'ambito di tale sistema, l'esenzione dall'imposta sulle società riguarda il 20 % degli utili, realizzati dai produttori sulle esportazioni. Se la società esportatrice non è il produttore dei beni esportati, all'esportatore è concessa un'esenzione del 5 % che si aggiunge al 20 % accordato al produttore. Possono beneficiare di tale regime unicamente le società che abbiano realizzato utili annui sulle esportazioni di almeno 1 milione di dollari USA.

(13) Secondo le leggi tributarie turche, le società turche sono soggette di norma ad imposta con un'aliquota del 46 %. Per le società che beneficiano dell'esenzione, il 20 % degli utili realizzati sulle esportazioni è esente dall'imposta. Gli utili esenti sono tuttavia soggetti all'imposta sul reddito del 10 %. Per le società che esportano beni che non hanno prodotto, il 5 % degli utili realizzati sulle esportazioni è esente dall'imposta sulle società, fermo restando che gli utili esenti sono soggetti all'imposta sul reddito del 10 %. Un ulteriore piccolo vantaggio per le società che fruiscono di tale sistema è la diminuzione dei versamenti da effettuare a diversi fondi sull'importo dovuto a titolo di imposta sulle società.

(14) I vantaggi ottenuti dalle singole società turche sono stati calcolati in base alla differenza tra l'ammontare delle imposte che sarebbero state normalmente dovute e gli importi effettivi pagati nell'ambito dei sistemi di esenzione.

Si è inoltre tenuto conto della riduzione dei contributi a diversi fondi e dei vantaggi ottenuti dalle società esportatrici. I vantaggi ricevuti nel 1988 dalle singole società sono stati espressi in percentuale delle vendite complessive all'esportazione nello stesso anno (l'intero anno finanziario rientrava nel periodo dell'inchiesta).

Crediti all'esportazione

(15) I programmi di credito all'esportazione, introdotti nel 1987/1988, implicano due tipi di interventi:

a) programma di credito di risconto alle esportazioni, attuato dalla Banca centrale e

b) programma di credito successivo alle spedizioni, attuato dalla Banca turca d'importazione ed esportazione.

I tassi di interesse pagati dalle società sui crediti utilizzati nel periodo dell'inchiesta oscillavano tra il 36 % e il 37 %, mentre i tassi di interesse sulle obbligazioni emesse dal governo turco nel periodo dell'inchiesta erano compresi tra il 44 % e il 58 %. Appare evidente che la concessione di tali crediti rappresenta un onere per il governo turco, in termini di mancate entrate e che pertanto costituisce una sovvenzione passibile di dazi compensativi.

(16) L'ammontare della sovvenzione è stato calcolato come la differenza tra il tasso di interesse applicato alle società e il tasso di interesse versato sui titoli di stato (su base trimestrale). L'importo della sovvenzione è espresso in percentuale delle vendite all'esportazione dei prodotti in questione.

Fondo di sostegno e di stabilizzazione dei prezzi

(17) Possono beneficiare di tale fondo unicamente le esportazioni di determinati prodotti, in percentuale diversa secondo il tipo di prodotto. L'ammontare dei contributi dipende dal peso o dal volume dei prodotti esportati. L'obiettivo di tale programma è di stimolare le esportazioni di determinati beni e di rendere concorrenziali sui mercati nazionali. Le esportazioni nella Comunità europea dei prodotti oggetto dell'inchiesta non possono beneficiare dei contribuiti del fondo.

A titolo provvisorio la Commissione ha pertanto stabilito che tale programma non giustifica l'imposizione di dazi compensativi.

Mutui a tasso agevolato a sostegno degli investimenti

(18) Le domande relative a tali mutui sono presentate tramite una banca commerciale che a sua volta le trasmette alla Banca centrale. Una parte del costo di investimento deve essere sostenuta dalla società sulle risorse proprie, mentre la restante percentuale è finanziata in parti uguali dalla Banca centrale e da una banca commerciale. Se una società assume un impegno di esportazione, come alcune imprese hanno fatto per alcuni mutui ricevuti nel caso in esame, la Banca centrale fornisce il 70 % della percentuale residua, mentre il 30 % proviene dalla banca commerciale. La percentuale supplementare di credito erogata dalla Banca centrale quando viene assunto un impegno di esportazione è considerata come una forma di credito all'esportazione. Negli altri casi i mutui sono stati considerati come sovvenzioni interne (vedi punto 24).

(19) I tassi di interesse per i mutui agevolati sono compresi tra il 33 % e il 45 %. La concessione di tali mutui, come avviene per i crediti all'esportazione di cui al punto 15, implica un onere per il governo turco in quanto i tassi di interesse dei titoli di Stato sono superiori ai tassi di interesse corrisposti dai mutuatari. È stata pertanto impiegata la stessa base di calcolo utilizzata per i crediti all'esportazione.

3. Sovvenzioni interne

(20) Per poter beneficiare delle sovvenzioni interne le società devono ottenere un certificato di incentivi, che è emesso dall'ente pubblico della programmazione, previa presentazione di una domanda che specifichi gli investimenti previsti. Le domande sono esaminate caso per caso e i certificati sono rilasciati in base a criteri che privilegiano determinati tipi di investimenti, tra i quali rientrano anche gli investimenti nell'industria delle fibre sintetiche soggetta alla presente inchiesta. Nel certificato di incentivi sono specificati i sistemi di sovvenzioni di cui la società può beneficiare.

(21) L'erogazione di determinate sovvenzioni dipende da criteri di selezione regionale. A questo proposito la Turchia è stata divisa in quattro zone: aree di sviluppo prioritarie, aree di sviluppo secondarie, aree normali e aree sviluppate. Tutte le società soggette alla presente inchiesta sono situate in zone sviluppate.

(22) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88 « qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte . . . l'importo è determinato ripartendo il valore della sovvenzione sul livello di produzione . . . ». Per quanto riguarda le sovvenzioni interne, tuttavia, gli importi della sovvenzione sono stati determinati a titolo provvisorio ripartendo il valore della sovvenzione sul livello delle vendite, in quanto non sono disponibili le cifre relative alla produzione. La Commissione ritiene che i volumi di vendita e di produzione non dovrebbero differire in misure sostanziale nel periodo di cui al punto 23 e pertanto il calcolo dei vantaggi ricevuti nell'ambito dei diversi programmi non dovrebbe presentare differenze significative.

(23) Per quanto riguarda la ripartizione delle sovvenzioni in conto capitale basate sull'acquisizione o sulla futura acquisizione di attività fisse (premio per il sostegno all'utilizzazione delle risorse; premio di incentivo; deduzioni per investimenti ed esenzione doganale), a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, deve essere utilizzato un periodo « corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali immobilizzazioni ». È stato accertato che il periodo di ammortamento nell'industria tessile turca è di quattro anni. La Commissione ritiene che tale periodo sia adeguato ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio. Le sovvenzioni sono state pertanto ripartite su tale periodo.

Mutui a tasso agevolato a sostegno degli investimenti

(24) Tale sistema è già stato esaminato nel punto 18. Tuttavia, quando le società non hanno impegni relativi alle esportazioni, i vantaggi ricevuti sono considerati sovvenzioni interne. È stata impiegata la stesa base di calcolo utilizzata per i crediti all'esportazione (punti 15 e 16), ma per determinare la percentuale della sovvenzione i vantaggi sono stati ripartiti sulle vendite complessive.

Premio per il sostegno all'utilizzazione delle risorse

(25) Tale incentivo, che comprende un premio in contanti, è entrato in vigore il 1o gennaio 1985. Nel periodo 1985-1987 il premio era basato sul credito utilizzato per tutti gli investimenti in capitale fisso oppure su tutti gli investimenti effettivamente realizzati. A decorrere dal 5 aprile 1988 il premio era basato sulla percentuale dei mezzi finanziari delle società impiegati per tutti gli investimenti in capitale fisso. La Commissione ha determinato a titolo provvisorio i vantaggi ricevuti nell'ambito di tale sistema da ciascuna società. I vantaggi sono espressi in percentuale delle vendite complessive per determinare l'importo della sovvenzione relativo a ciascuna società.

Premio di incentivo

(26) Il premio di incentivo è una sovvenzione di cui possono fruire tutti i settori ai quali sono stati accordati certificati di incentivi, il cui importo è calcolato in base alla percentuale del valore degli acquisti dei macchinari e delle attrezzature di produzione locale. La percentuale, fissata ogni anno, corrispondeva al 20 % nel 1987 e al 25 % nel 1988. La Commissione ha determinato a titolo provvisorio i benefici ricevuti da ciascuna società nell'ambito di tale sistema e li ha espressi in percentuale delle vendite complessive per calcolare l'ammontare della sovvenzione relativo a ciascuna società.

Incentivi agli investimenti

(27) Il ministero delle finanze e delle dogane, in collaborazione con l'ente pubblico per la programmazione, può accordare una detrazione fiscale agli investitori in base alla percentuale degli investimenti complessivi in capitale fisso. La detrazione è effettuata dagli utili imponibili delle imprese fino a concorrenza dell'intero importo ed è accordata in base a criteri settoriali e regionali che ne limitano l'applicazione a comparti ben determinati. Nel 1987 la percentuale era del 30 % per gli investimenti nelle aree sviluppate, mentre nel 1988 era del 40 % per gli investimenti in zone industriali nelle aree sviluppate. La parte eventualmente non utilizzata della detrazione può essere riportata all'anno successivo. La Commissione ha determinato a titolo provvisorio i vantaggi ricevuti da ciascuna società nell'ambito di tale sistema e li ha espressi in percentuale delle vendite complessive della produzione.

Esenzione da dazi doganali

(28) Ad alcuni investitori (compresa l'industria in esame) è concessa l'esenzione totale dai dazi doganali sulle importazioni di macchinari e di attrezzature. Nel periodo dell'inchiesta l'aliquota normale del dazio era del 30 % ad valorem. Grazie all'esenzione dai dazi doganali su determinati macchinari, il costo di produzione dei prodotti in questione è sensibilmente diminuito. I vantaggi determinati per ciascuna società sono stati ripartiti sulle vendite complessive dei prodotti.

Mutui a tasso agevolato per la fase operativa

(29) Tale tipo di sovvenzione è destinata alle fase operativa degli investimenti nel settore in questione nei primi tre mesi di produzione. Il 50 % del credito è fornito dalla Banca centrale e il restante 50 % proviene da una banca commerciale, con tassi di interesse compresi tra il 48 % e il 60 %. Soltanto una società ha beneficiato di tale sovvenzione, con effetti considerati trascurabili in termini di sovvenzione (0,001 %).

4. Abolizione delle sovvenzioni

(30) Durante le consultazioni svoltesi nel dicembre 1988 in conformità dell'articolo 3 del codice del GATT sulle sovvenzioni (accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT), il governo turco ha affermato di essersi impegnato nei confronti del GATT ad abolire l'esenzione del 20 % dall'imposta sulle società in funzione dei risultati delle esportazioni. Tale esenzione era tuttavia ancora in vigore nel 1990.

(31) Prima o durante il periodo dell'inchiesta sono stati aboliti altri sistemi di sovvenzioni, come il fondo di sostegno per l'utilizzazione delle risorse e la riduzione d'imposta supplementare. La Commissione ha accertato che in futuro le imprese non potranno beneficiare di alcun vantaggio nell'ambito di tali sistemi e pertanto ha deciso che tali sovvenzioni non giustificavano l'imposizione di dazi compensativi.

(32) Tutte le altre sovvenzioni oggetto dell'inchiesta sono considerate passibili di dazi compensativi. Le sovvenzioni introdotte al termine del periodo dell'inchiesta oppure in una fase successiva e i programmi i cui vantaggi matureranno al termine del periodo dell'inchiesta non possono essere esaminati nella presente inchiesta e potranno essere presi in considerazione unicamente nell'ambito di un riesame, in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

5. Argomentazioni specifiche del governo turco e delle società esportatrici

(33) Il governo turco e le società esportatrici hanno formulato alcune tesi sull'applicabilità dei dazi compensativi alle sovvenzioni riconosciute.

Protocollo addizionale all'accordo di associazione CE-Turchia

(34) Secondo il governo turco, l'articolo 43, paragrafo 2 del protocollo addizionale all'accordo di associazione CE-Turchia del 23 novembre 1970 (4) autorizza la Turchia ad utilizzare aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico fino al termine della « fase transitoria » dell'accordo di associazione. La fase transitoria non è ancora terminata, ma occorre rilevare che a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, secondo il quale la Turchia può essere considerata nella situazione prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CEE, tali aiuti sono considerati compatibili con il buon funzionamento dell'associazione unicamente se non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune delle parti contraenti. Alla luce dell'incremento delle quote di mercato dei filati e delle fibre originari della Turchia e delle risultanze in materia di pregiudizio (sezione D) la Commissione ritiene che tale requisito sussista.

(35) Inoltre, secondo l'articolo 46 del protocollo addizionale, le parti contraenti possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare alle difficoltà risultanti dalla mancanza di decisioni del Consiglio di associazione in merito ai requisiti e alle modalità di applicazione dei principi enunciati nell'articolo 92 del trattato CEE, a norma dell'articolo 43, paragrafo 1 del protocollo. Poiché non sono state prese tali decisioni, la Comunità è autorizzata ad adottare misure per ovviare al pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria a causa delle esportazioni sovvenzionate originarie della Turchia.

Adempimento degli obblighi derivanti dal GATT

(36) Il governo turco ha inoltre rilevato che l'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI E XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (codice GATT delle sovvenzioni e delle misure di compensazione), al quale aderiscono tanto la Comunità quanto la Turchia, stabilisce che i paesi meno sviluppati beneficino di un regime particolare e differenziale.

(37) La Commissione ha tenuto debitamente conto delle norme del codice del GATT sulle sovvenzioni, in particolare dell'articolo 14.

Le sovvenzioni interne e il problema della specificità

(38) Il governo turco ha affermato che le sovvenzioni interne applicabili in Turchia non sono passibili di dazi compensativi, in quanto non erano destinate a settori specifici.

(39) In Turchia non tutte le imprese possono beneficiare degli incentivi interni, che sono accordati secondo criteri settoriale e regionali. Determinati settori di attività sono infatti esclusi da tali sistemi di sovvenzione.

(40) La Commissione conclude pertanto che le sovvenzioni interne oggetto dell'inchiesta sono state accordate in base a criteri specifici, in quanto destinate a determinati settori e/o regioni.

La Commissione ritiene quindi che tali sovvenzioni siano passibili di dazi compensativi.

6. Importi complessivi delle sovvenzioni accertate

(41) Gli importi complessivi delle sovvenzioni passibili di dazi compensativi accertate dalla Commissione sono i seguenti:

Società

SASA 11,48 %

Sonmez Filament 10,73 %

Sonmez ASF 19,03 %

SIFAS 12,54 %

Polylen 9,52 %

Polyteks 10,84 %

I singoli importi delle sovvenzioni passibili di dazi compensativi accertate per ciascun sistema sono stati comunicati alle società interessate e non sono pubblicati per tutelarne il carattere riservato.

D. PREGIUDIZIO

(42) Nel corso dell'esame degli elementi pertinenti per determinare l'incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull'industria comunitaria, la Commissione ha tenuto conto del fatto che negli ultimi sei mesi del periodo dell'inchiesta le importazioni dei prodotti in questione erano soggette a dazi antidumping.

(43) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, nella valutazione del pregiudizio sono state utilizzate cifre diverse per le fibre e per i tre tipi di filati. Per quanto riguarda alcune statistiche, gli esportatori turchi e i produttori comunitari non hanno potuto fornire dati sufficientemente particolareggiati sui filati.

La Commissione ha pertanto utilizzato dati distinti quando questi ultimi erano disponibili, mentre negli altri casi ha utilizzato i dati complessivi, che tuttavia ritiene sufficientemente rappresentativi.

Prodotto simile

(44) Per ciascuno dei quattro prodotti oggetto dell'inchiesta la Commissione ha determinato il prodotto simile nella Comunità. I prodotti simili hanno le stesse caratteristiche fisiche e le stesse applicazioni dei prodotti turchi importati. Gli esportatori turchi hanno contestato la validità dei confronti effettuati, affermando che i prodotti simili non hanno esattamente le stesse caratteristiche, non sono comparabili sul piano qualitativo e non sono utilizzati per le stesse applicazioni.

(45) Le differenze qualitative non costituiscono tuttavia un motivo sufficiente per ritenere che le fibre e i filati importati e i prodotti comunitari corrispondenti non siano prodotti simili. La Commissione ammette che i prodotti turchi e quelli comunitari presentino differenze secondarie sul piano qualitativo, ma ritiene che tali differenze non siano sufficientemente marcate da giustificare una distinzione tra i prodotti turchi e quelli comunitari. Tale parere è condiviso anche dagli usi finali dei prodotti.

Volume e quote di mercato delle importazioni

(46) Fibre: nel periodo 1984 - 1987 le importazioni delle fibre di poliesteri turche oggetto di sovvenzioni sono aumentate da 12 514 t a 17 271 t, con un incremento del 38 %, mentre nel 1988 il volume delle importazioni è sceso fino al livello del 1984. La quota di mercato comunitario di tali importazioni, pari al 4 % del 1984, ha superato il 5 % nel 1987 ed è scesa al 3,3 % nel 1988.

(47) Filati: tra il 1984 e il 1988 le importazioni di filati testurizzati sono aumentate da 185 t a 8 686 t. Le importazioni di filati parzialmente orientati, inesistenti nel 1984, ammontavano a 3 182 t nel 1988, mentre nello stesso periodo le importazioni di filati di filamenti di poliesteri sono passate da 48 t a 1 447 t. La quota di mercato delle importazioni complessive dei tre tipi di filati, pari allo 0 % nel 1984, nel 1987 e nel 1988 aveva raggiunto il 5 %. La Turchia è al secondo posto tra i principali esportatori di filati nella Comunità.

Sottoquotazione dei prezzi

(48) Fibre: il netto calo dei prezzi delle fibre importate dalla Turchia, iniziato nel 1985, è continuato fino al 1988. Nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle fibre importate erano inferiori a quelli dei prodotti comunitari di un margine compreso tra il 18 % e il 22 %. Le differenze qualitative non incidono in misura sensibile sui prezzi al consumo e pertanto non giustificano adeguamenti dei prezzi.

(49) Nel periodo dell'inchiesta i prezzi dei filati di filamenti di poliesteri importati erano inferiori del 65 % ai prezzi dei prodotti comunitari, mentre per i filati parzialmente orientati la sottoquotazione era del 30 %. I prezzi dei filati testurizzati originari della Turchia erano inferiori ai prezzi dei prodotti comunitari di un margine compreso tra il 25 % e il 43 %. Come per le fibre, le differenze qualitative non giustificano gli adeguamenti dei prezzi.

Situazione dell'industria comunitaria

a. Quote di mercato

(50) Le vendite complessive di fibre e di filati da parte dell'industria comunitaria non sono aumentate sensibilmente nel periodo 1984 - 1988. I quantitativi di fibre venduti, pari a 247 000 t nel 1984, sono aumentati fino a 272 000 t nel 1988. Tali cifre devono tuttavia essere esaminate nel contesto del costante incremento del consumo di fibre registrato nella Comunità tra il 1984 e il 1988. L'industria comunitaria ha quindi subito una perdita graduale della quota di mercato, che tra il 1984 e il 1987 è scesa dal 79 % al 72 %, mentre nel 1988 la quota di mercato è aumentata fino al 75,5 %.

La stessa tendenza si manifesta per i tre tipi di filati, le cui vendite, pari a 165 000 t nel 1984, sono aumentate a 166 000 t nel 1987 e a 178 000 t nel 1988. La quota di mercato dell'industria comunitaria è tuttavia costantemente diminuita passando dall'81 % nel 1984 al 70 % nel 1986 e al 69,8 % nel 1988.

b. Prezzi

(51) Tra il 1985 e il periodo dell'inchiesta i prezzi medi di vendita dei produttori comunitari sono notevolmente diminuiti. Il margine medio di diminuzione era del 5 % per i filati testurizzati, del 12 % per i filati di filamenti di poliestere, del 20 % per le fibre e del 26 % per i filati parzialmente orientati.

c. Redditività

(52) La redditività dei produttori comunitari di fibre e di filati si è gravemente deteriorata nel periodo 1984 - 1988 ed ha raggiunto il punto più basso nel 1987. Le cifre mettono in evidenza la stessa tendenza per le fibre e per i filati. Nel 1987 quasi tutti i produttori comunitari si erano avvicinati praticamente al punto di equilibrio oppure (la maggioranza) subivano perdite. Alcune grandi società hanno dovuto sostenere perdite crescenti per alcuni anni.

Le perdite correnti oppure i profitti estremamente limitati hanno impedito all'industria comunitaria di finanziare le spese necessarie per salvaguardare la competitività. Il conto profitti e perdite delle imprese comunitarie per quanto riguarda i prodotti in questione è riassunto nella seguente:

Fibre Filati (Società) 1987 1988 1987 1988 % % % % A 3,0 3,8 4,0 4,0 B 19,5 26,0 0,8 3,4 C 6,5 6,8 10,4 7,2 D punto di equilibrio punto di

equilibrio 1,2 E 1,7 15,6 1,7 3,1 F 15,0 10,3 1,6 0,8 G 1,3 1,9 18,0 15,0 H 7,3 4,5 24,0 3,0 I 26,2 15,2 7,4 4,6 J 1,4 1,6 17,5 10,0 K - - 1,0 4,1.

Determinazione del pregiudizio

(53) Alla luce degli elementi prima enunciati la Commissione ritiene a titolo provvisorio che nella fattispecie l'industria comunitaria abbia subito un pregiudizio notevole con la graduale ma costante perdita della quota di mercato relativa alle fibre e ai tre tipi di filati in questione.

I produttori comunitari hanno subito un pregiudizio notevole nonostante l'applicazione dei dazi antidumping, in vigore durante una parte del periodo dell'inchiesta. L'industria comunitaria ha beneficiato soltanto parzialmente dell'incremento del consumo e il livello dei prezzi è rimasto eccessivamente basso in tutto il periodo dell'inchiesta.

L'industria comunitaria non ha potenziato le strutture produttive e non ha aumentato le proprie vendite in misura sostanziale; l'indice di utilizzazione degli impianti è quindi rimasto ad un livello insoddisfacente. La redditività dell'intero settore era insufficiente e si è costantemente deteriorata negli ultimi anni, mettendo in pericolo la sopravvivenza stessa dell'industria comunitaria.

Cause del pregiudizio

(54) Per quanto riguarda le cause del pregiudizio, occorre tener presente che ciascun prodotto oggetto dell'inchiesta è in concorrenza diretta con il corrispondente prodotto comunitario simile sul mercato della Comunità. Data la sensibilità al prezzo e la trasparenza del mercato comunitario, la diminuzione dei prezzi delle fibre e dei tre tipi di filati originari della Turchia ha avuto un effetto immediato e diritto sui prezzi dei prodotti simili comunitari.

(55) Tale considerazione è confermata dal fatto che gli effetti cumulati dell'incremento delle importazioni e della diminuzione dei prezzi di vendita dei prodotti turchi hanno coinciso esattamente con la perdita della quota di mercato e il deterioramento della redditività dell'industria comunitaria.

(56) Per esaminare se il pregiudizio subito dai produttori comunitari sia stato provocato da altri fattori, la Commissione ha accertato che la percentuale della quota di mercato delle importazioni di fibre dai paesi terzi non ha subito variazioni dal 1986, mentre, per quanto riguarda tutti i tipi di filati, la quota di mercato è aumentata del 20 % tra il 1985 e il 1988. Per ciascun tipo di filati l'incremento delle importazioni dalla Turchia è proporzionalmente molto più marcato (vedi punto 47), mentre le importazioni di fibre presentano un evidente fluttuazione.

Nel periodo 1985-1988 i prezzi del prodotti turchi sono costantemente diminuiti.

(57) Per alcuni dei prodotti in questione, i dazi antidumping hanno ridotto parzialmente o integralmente il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Per altri prodotti il pregiudizio invece persiste, mentre i produttori comunitari hanno subito un pregiudizio supplementare a causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

(58) È stato pertanto concluso che le importazioni dalla Turchia, oggetto di sovvenzioni, hanno provocato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(59) L'obiettivo dei dazi antidumping e/o compensativi è di ovviare alla concorrenza sleale che cagiona pregiudizio all'industria comunitaria, al fine di ripristinare una situazione di concorrenza leale che, in quanto tale, corrisponde all'interesse della Comunità. Nella fattispecie è gravemente minacciata la sopravvivenza di un importante settore dell'industria comunitaria. Nell'interesse della Comunità occorre salvaguardare tale industria, che fornisce prodotti destinati a diverse applicazioni, mentre altre industrie dipendono dal costante approvvigionamento di tali prodotti da parte delle imprese comunitarie. La forza lavoro occupata nel settore è inoltre molto numerosa. Nell'interesse della Comunità è pertanto necessario istituire misure per eliminare il pregiudizio subito dai produttori comunitari di fibre e di filati.

(60) Un grande consumatore comunitario di fibre originarie della Turchia ha dichiarato di trovarsi in gravi difficoltà a causa dei dazi antidumping e ha sostenuto che eventuali dazi compensativi aggraverebbero tale situazione. La società sostiene inoltre che i produttori comunitari non sono in grado di fornire prontamente le fibre colorate da essa utilizzate nella gamma richiesta. Contrariamente a tale affermazione, è stato accertato che l'industria comunitaria produce il prodotto simile (fibre tinte a bagno di metallo fuso), che è stato più volte offerto all'industria tessile. Gli interessi di tale società si contrappongono a quelli dei produttori comunitari, che subiscono le conseguenze della concorrenza sleale.

La Commissione ritiene che nell'interesse della Comunità sia più opportuno attuare misure volte ad eliminare il pregiudizio subito dai produttori comunitari piuttosto che permettere agli utenti dei prodotti di continuare a beneficiare delle conseguenze di pratiche commerciali sleali.

(61) La Commissione ha inoltre accertato che le misure proposte avrebbero un'incidenza relativamente limitata sui costi degli utenti dei prodotti in questione. Poiché le fibre e i filati rappresentano solo una piccola percentuale dei costi dell'industria di trasformazione, si può prevedere che in linea di massima l'incremento del prezzo da trasferire all'industria di trasformazione sarà alquanto contenuto, indipendentemente dall'origine dei filati e delle fibre. Le misure avrebbero pertanto l'effetto di eliminare il pregiudizio con un incremento del prezzo delle fibre e dei filati originari tanto della Comunità quanto della Turchia. Le conseguenze saranno quindi sostenute da tutte le industrie di trasformazione europee nella stessa misura.

(62) Per quanto riguarda i consumatori finali, l'incidenza sui prezzi al consumo dovrebbe essere insignificante.

(63) La Commissione, avendo preso in considerazione tutti gli interessi coinvolti, ritiene che l'applicazione di dazi compensativi provvisori corrisponda all'interesse della Comunità, per evitare che nel corso del procedimento l'industria comunitaria subisca un ulteriore pregiudizio.

F. MARGINE DI PREGIUDIZIO

(64) Per determinare l'importo dei dazi provvisori la Commissione ha tenuto conto delle sovvenzioni accertate passibili di dazi compensativi e del livello del dazio necessario per eliminare il pregiudizio. La Commissione ha pertanto confrontato, per ciascun tipo di prodotto, i prezzi all'esportazione turchi vigenti nel periodo dell'inchiesta e i costi di produzione dei singoli prodotti dell'industria comunitaria rappresentativa, ai quali è stato aggiunto un adeguato margine di profitto. È stato utilizzato il margine di profitto procedentemente impiegato nelle procedure antidumping, che era stato calcolato rispetto agli utili dei produttori nel periodo 1985 - 1986 (6 % per le fibre e 7 % per i filati), quando l'incidenza delle importazioni dalla Turchia era ancora modesta. Per determinare il margine di pregiudizio restante, dal margine di pregiudizio così calcolato è stata dedotta l'aliquota del dazio antidumping già in vigore (dal giugno 1988) su ciascun prodotto.

In due casi (filati di filamenti di poliesteri prodotti dalla Sonmez Filament e filati di filamenti parzialmente orientati della Sonmez ASF), il margine di pregiudizio era inferiore al livello delle sovvenzioni passibili di dazi compensativi accertate.

(65) La Sonmez ASF e la Polylen sono rispettivamente collegate alla Sonmez Filament e alla SIFAS (gli amministratori e gli azionisti sono gli stessi oppure sono membri della stessa famiglia, le società dividono gli stessi uffici e la SIFAS ha una rilevante partecipazione azionaria nella Polylen). Per evitare l'elusione dei dazi, è opportuno istituire dazi compensativi nei confronti delle due società della Sonmez, nonché della SIFAS e della Polylen.

Forma dei dazi

(66) La Commissione ha concluso che, per salvaguardare l'efficacia delle misure di difesa e per agevolare le operazioni di sdoganamento, è opportuno istituire un dazio provvisorio in forma di dazio ad valorem.

G. CUMULO DI DAZI ANTIDUMPING E DI DAZI COMPENSATIVI

(67) Nel giugno 1988 sono stati istituiti dazi antidumping sui prodotti in questione (esclusi i filati di filamenti di poliesteri). L'articolo 13, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 stabilisce che nessun prodotto può venire assoggettato, al tempo stesso, a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione. Occorre pertanto esaminare se sia possibile istituire dazi compensativi oltre ai dazi antidumping.

(68) A tal fine occorre esaminare l'incidenza delle sovvenzioni passibili di dazi (tanto interne quanto all'esportazione) sui prezzi interni e sui prezzi all'esportazione dei prodotti oggetto dell'inchiesta.

Sovvenzioni interne

(69) Tutte le sovvenzioni interne devono essere considerate come sussidi alla produzione (con effetti negativi sugli scambi), che riducono i costi di produzione dei prodotti oggetto dell'inchiesta. Poiché la diminuzione dei costi di produzione permette di ridurre in misura uguale i prezzi interni e quelli all'esportazione, tali sussidi non possono aver inciso sui margini di dumping precedentemente accertati. Le sovvenzioni interne possono quindi considerarsi neutre quanto agli effetti sul margine di dumping. In tali circostanze l'articolo 13, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 non vieta di istituire dazi antidumping e compensativi.

Sovvenzioni all'esportazione

(70) Due sistemi di sovvenzione all'esportazione accertati dalla Commissione (esenzione dall'imposta sulle società e programma di crediti all'esportazione) sono in teoria passibili di dazi compensativi, in quanto concessi a condizione che i prodotti siano esportati. Si deve pertanto ritenere che tali tipi di sovvenzioni abbiano l'effetto di ridure il prezzo all'esportazione. Tuttavia, non essendo destinate alla produzione commercializzata sul mercato interno, tali sovvenzioni non incidono sul valore normale, che è stato calcolato in base ai prezzi vigenti sul mercato interno.

Tali sovvenzioni all'esportazione, che riducono i prezzi all'esportazione lasciando invariato il valore normale, condurrebbero pertanto allo stesso margine di dumping accertato nell'inchiesta antidumping. L'istituzione di un dazio compensativo corrispondente alle sovvenzioni all'esportazione fino al livello del dazio antidumping sarebbe in tal caso contraria all'articolo 13, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

È quindi opportuno riscuotere il dazio compensativo soltanto nella misura in cui l'aliquota delle sovvenzioni all'esportazione supera il margine di dumping in vigore, quando tale aliquota non superi il margine di pregiudizio accertato.

Tale considerazione vale comunque unicamente per le sovvenzioni all'esportazione in vigore nel corso del periodo dell'inchiesta relativa alle procedure antidumping (gennaio 1987 - giugno 1987), ovvero per l'esenzione dall'imposta sulle società e per i mutui a tasso agevolato a sostegno degli investimenti. Le società interessate hanno beneficiato per la prima volta del programma di crediti all'esportazione nel 1988 e pertanto tale programma non può aver inciso sui margini del dazio antidumping. L'applicazione del dazio compensativo nei confronti di tale sovvenzione all'esportazione non deve quindi essere sospesa.

H. DISPOSIZIONE FINALE

(71) Ai fini della correttezza amministrativa, è opportuno fissare un termine entro il quale le parti interessate che hanno collaborato pienamente all'inchiesta possano presentare le loro osservazioni per iscritto sulle risultanze esposte nel presente regolamento e chiedere un'audizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di fibre di poliesteri di cui al codice NC 5503 20 00, originarie della Turchia.

L'importo del dazio, in base al prezzo franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, è del 15,18 % (codice addizionale Taric: 8517).

Alla società sotto indicata si applica il seguente dazio:

SASA Artificial & Synthetic Fibres Inc.,

Adana: 11,48 %

(codice addizionale Taric: 8516).

2. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati di filamenti testurizzati di poliesteri, di cui ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90, originari della Turchia.

L'importo del dazio, in base al prezzo franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, è del 15,18 % (codice addizionale Taric: 8521).

Alle società sotto indicate si applicano i seguenti dazi:

- SASA Artificial & Synthetic Fibres, Inc., Adana: 11,48 % (codice addizionale Taric: 8518) - SIFAS Sentetik Iplik Fabrikalari AS, Bursa: 11,57 % (codice addizionale Taric: 8519) - Polylen Sentetik Iplik Sanayil AS, Bursa: 11,57 % (codice addizionale Taric: 8519) - Polyteks Tekstil Sanayi Arastirma Ve Egitim AS, Bursa: 10,84 % (codice addizionale Taric: 8520)

3. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati di filamenti di poliesteri di cui ai codici NC 5402 43 10, 5402 43 90, 5402 52 10, 5402 52 90, 5402 62 10 e 5402 62 90, originari della Turchia.

L'importo del dazio, in base al prezzo franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, è dell'11,48 % (codice addizionale Taric: 8523).

È esente dal dazio la seguente società:

Sonmez Filament, Bursa

(codice addizionale Taric: 8522).

4. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati di poliesteri parzialmente orientati, di cui al codice NC 5402 42 00, originari della Turchia.

L'importo del dazio, in base al prezzo franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, è dell'11,48 % (codice addizionale Taric: 8525).

È esente da tale dazio la seguente società:

Sonmez ASF, Bursa

(codice addizionale Taric: 8524).

5. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

6. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 è sobordinata alla costituzione di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio. Articolo 2

Una parte dell'importo dei dazi compensativi provvisori istituiti dall'articolo 1 è sospesa in considerazione dei dazi antidumping istituiti dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3905/88 (5) e (CEE) n. 3946/88 (6). Pertanto nel periodo di applicazione di detti regolamenti gli importi netti dei dazi compensativi provvisori istituiti sono i seguenti:

i) Fibre di poliesteri 4,68 %

(codice addizionale Taric: 8527)

Alla società sotto indicata si applica il seguente dazio:

Sonmez Filament 3,85 %

(codice addizionale Taric: 8526)

ii) Filati di filamenti testurizzati di poliesteri 4,37 %

(codice addizionale Taric: 8532)

Alle società sotto indicate si applicano i seguenti dazi:

- SASA 1,93 %

(codice addizionale Taric: 8531)

- Sonmez Filament 3,85 %

(codice addizionale Taric: 8530)

- Sonmez ASF 3,85 %

(codice addizionale Taric: 8529)

- Polyteks 1,48 %

(codice addizionale Taric: 8528)

iii) Filati di filamenti di poliesteri 11,48 %

(codice addizionale Taric: 8534)

È esente dal dazio la seguente società:

Sonmez Filament

(codice addizionale Taric: 8533)

iv) Filati di poliesteri parzialmente orientati 8,78 %

(codice addizionale Taric: 8536)

È esente dal dazio la seguente società:

Sonmez ASF

(codice addizionale Taric: 8535) Articolo 3

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione. Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1991. Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 33 del 9. 2. 1989, pag. 7. (3) Dazio provvisorio: GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 39 e 47. Dazio definitivo: GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 10 e GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 49. (4) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4. (5) GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 10. (6) GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 49.

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