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Document 31991R1398
Commission Regulation (EEC) No 1398/91 of 28 May 1991 amending Regulation (EEC) No 2169/86 laying down detailed rules for the control and payment of the production refunds in the cereals and rice sectors
REGOLAMENTO (CEE) N. 1398/91 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso
REGOLAMENTO (CEE) N. 1398/91 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso
GU L 134 del 29.5.1991, pp. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 1398/91 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso -
Gazzetta ufficiale n. L 134 del 29/05/1991 pag. 0019 - 0020
REGOLAMENTO (CEE) N. 1398/91 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4), visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3655/90 (6), in particolare l'articolo 6, considerando che il regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3056/90 (8), stabilisce che la restituzione alla produzione sia fissata ogni mese tenendo conto delle restituzioni all'esportazione per il granturco applicabili nello stesso mese, operando una detrazione fissa che rappresenta, in particolare, le spese di trasporto; che questo metodo di calcolo può dare luogo a distorsioni negli scambi di amidi e fecole ottenuti da materie prime diverse dal granturco; considerando che tali distorsioni possono essere evitate calcolando la restituzione in base alla differenza tra il prezzo mondiale del granturco, stabilito con riferimento ai prezzi cif, e il prezzo d'acquisto comunitario ovvero, qualora i prezzi di mercato del granturco e del frumento siano elevati, il prezzo di intervento di tali prodotti; considerando che, per evitare operazioni speculative al momento della modifica dei prezzi istituzionali, è necessario che gli eventuali adeguamenti di prezzo si ripercuotano sulle restituzioni richieste nel corso della campagna precedente; che è altresì opportuno prevedere una certa flessibilità per la fissazione della restituzione alla produzione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2169/86 è così modificato: 1. All'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: « 1. La restituzione alla produzione è fissata una volta al mese. 2. La restituzione alla produzione, per tonnellata di amido e fecola di base, è calcolata sulla base della differenza tra: i) il prezzo di acquisto del granturco vigente nello stesso mese e ii) la media dei prezzi cif utilizzati per il calcolo del prelievo all'importazione sul granturco nei primi 25 giorni del mese precedente il mese di applicazione, moltiplicata per il coefficiente 1,60. Il prezzo di acquisto del granturco indicato sub i) è sostituito dal prezzo di intervento del granturco quando il prezzo medio di mercato del granturco e/o del frumento nella Comunità è pari o superiore al prezzo di intervento di questi prodotti. » 2. All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il tasso della restituzione alla produzione pagabile da indicare sul certificato è quello vigente il giorno della ricezione della domanda. Tuttavia, se una parte del quantitativo indicato nel certificato viene trasformato nel corso della campagna di commercializzazione cerealicola successiva a quella di emissione del certificato, la restituzione alla produzione pagabile per l'amido o la fecola trasformati nel corso della nuova campagna di commercializzazione viene corretta in conformità della differenza tra il prezzo di intervento del granturco utilizzato per il calcolo della restituzione alla produzione, definito all'articolo 2, paragrafo 2, e lo stesso prezzo vigente nel mese della trasformazione, moltiplicata per il coefficiente 1,60. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3. (4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6. (6) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 33. (7) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12. (8) GU n. L 294 del 25. 10. 1990, pag. 13.