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Document 31991R1387

REGOLAMENTO (CEE) N. 1387/91 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1991 che adotta alcune misure transitorie relative all' attuazione del regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, nell' ex Repubblica democratica tedesca

GU L 133 del 28.5.1991, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1387/oj

31991R1387

REGOLAMENTO (CEE) N. 1387/91 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1991 che adotta alcune misure transitorie relative all' attuazione del regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, nell' ex Repubblica democratica tedesca -

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 28/05/1991 pag. 0029 - 0029


REGOLAMENTO (CEE) N. 1387/91 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1991 che adotta alcune misure transitorie relative all'attuazione del regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, nell'ex Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3571/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che adotta alcune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex repubblica democratica tedesca (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, con decisione 91/241/CEE (2), la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3575/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo all'intervento dei Fondi strutturali nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (3), comprendente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

considerando che il settore dell'industria di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca deve essere adattato, per quanto possibile a breve termine, ai fini della sua armoniosa integrazione nella politica comune della pesca;

considerando che le strutture del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in detto territorio e le informazioni disponibili sulla situazione del settore non consentono nella fase attuale di stabilire il piano settoriale di cui agli articoli 2, 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio (4);

considerando che occorre prevedere fino al 31 dicembre 1991 il contributo finanziario della Comunità a favore di investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, senza che sia necessario elaborare per questo territorio un piano settoriale preliminare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1991 la Germania è autorizzata a presentare alla Commissione le domande di contributo di cui ai titoli II e III del regolamento (CEE) n. 4042/89 per quanto riguarda gli investimenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, senza che sia necessario elaborare, in via preliminare, il piano settoriale di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 4042/89 relativamente a detto territorio. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 3 ottobre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1991. Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente (1) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 10. (2) GU n. L 114 del 7. 5. 1991, pag. 30. (3) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 19. (4) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.

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