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Document 31991R0920
Commission Regulation (EEC) No 920/91 of 12 April 1991 amending Regulation (EEC) No 859/89 laying down detailed rules for the application of intervention measures in the beef and veal sector
REGOLAMENTO (CEE) N. 920/91 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine
REGOLAMENTO (CEE) N. 920/91 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine
GU L 92 del 13.4.1991, p. 23–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 11/09/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 920/91 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine -
Gazzetta ufficiale n. L 092 del 13/04/1991 pag. 0023 - 0023
REGOLAMENTO (CEE) N. 920/91 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2271/90 (4), contiene le disposizioni generali che disciplinano l'intervento; che alla luce dell'esperienza acquisita è necessario estendere l'autorizzazione concessa agli organismi di intervento di limitare gli acquisti in caso di conferimenti massicci di carni a tutte le misure previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 859/89, nel primo comma sono soppressi i termini « paragrafo 5 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5. (4) GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 45.