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Document 31991R0868

REGOLAMENTO (CEE) N. 868/91 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1991 che fissa l' aiuto all' ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1990/1991

GU L 89 del 10.4.1991, pp. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/868/oj

31991R0868

REGOLAMENTO (CEE) N. 868/91 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1991 che fissa l' aiuto all' ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1990/1991 -

Gazzetta ufficiale n. L 089 del 10/04/1991 pag. 0007 - 0008


REGOLAMENTO (CEE) N. 868/91 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1991 che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1990/1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, concernente l'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3602/90 (4), l'aiuto all'ammasso è fissato per giorno e 100 kg netti di uva sultanina di categoria 4 e di fichi di categoria C; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, un'aliquota è applicata all'ammasso di uve secche sino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i prodotti sono stati acquistati e un'altra aliquota si applica al periodo di ammasso successivo;

considerando che l'aiuto all'ammasso dev'essere calcolato tenendo conto del costo tecnico del magazzinaggio e del finanziamento del prezzo d'acquisto pagato per i prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

L'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 è fissato, per i prodotti della campagna di commercializzazione 1990/1991, nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17. (4) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 56.

ALLEGATO

AIUTO ALL'AMMASSO PER LE UVE SECCHE E I FICHI SECCHI NON TRASFORMATI DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1990/1991 A. UVE SECCHE (ECU per giorno e 100 kg netti)

Sino alla fine

di febbraio 1992 Dal 1o marzo 1992 Uva sultanina di categoria 4 0,0454 0,0061

B. FICHI SECCHI (ECU per giorno e 100 kg netti)

Fichi secchi di categoria C 0,0292

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