This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31991R0790
Commission Regulation (EEC) No 790/91 of 27 March 1991 amending Regulation (EEC) No 2200/87 laying down general rules for the mobilization in the Community of products to be supplied as Community food aid
Regolamento (CEE) n. 790/91 della Commissione del 27 marzo 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2200/87 che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario
Regolamento (CEE) n. 790/91 della Commissione del 27 marzo 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2200/87 che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario
GU L 81 del 28.3.1991, pp. 108–109
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/01/1998
Regolamento (CEE) n. 790/91 della Commissione del 27 marzo 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2200/87 che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 081 del 28/03/1991 pag. 0108 - 0109
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0247
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0247
REGOLAMENTO (CEE) N. 790/91 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2200/87 che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 3972/86 prevede la determinazione delle modalità per la mobilitazione dei prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario; che è opportuno definire modalità specifiche per la mobilitazione all'interno della Comunità stessa; considerando che dette modalità sono state definite nel regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione (3); che è necessario rivedere o precisare talune modalità al fine di garantire un'applicazione univoca e razionale; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'aiuto alimentare, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2200/87 è così modificato. 1) L'articolo 18, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. L'importo da pagare all'aggiudicatario è al massimo quello indicato nell'offerta maggiorato, se del caso, delle spese di cui all'articolo 19 e diminuito, se del caso, degli abbuoni di cui al paragrafo 2 o degli incameramenti di cui all'articolo 22, paragrafo 7. Se, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera h), la gara riguarda la fornitura di quantitativi massimi di un determinato prodotto, l'importo da pagare è al massimo quello indicato nel bando di gara, fatti salvi l'applicazione degli abbuoni o degli incameramenti sopra citati o il pagamento delle spese di cui all'articolo 19. Il pagamento all'aggiudicatario viene effettuato senza pregiudizio della restituzione o del prelievo applicabili all'esportazione, nonché degli altri importi fissati nella normativa riguardante gli scambi di prodotti agricoli. » 2) L'articolo 22 del regolamento è sostituito dal testo seguente: « Articolo 22 Le garanzie costituite in applicazione degli articoli 8, 12 e 18, paragrafo 5, sono, a seconda dei casi, svincolate o incamerate secondo le norme del presente articolo. 1) La garanzia di gara di cui all'articolo 8 è svincolata: a) mediante telecomunicazione scritta della Commissione se l'offerta non è valida a norma dell'articolo 7 o non è stata presa in considerazione, oppure se non è stato dato seguito alla gara conformemente all'articolo 9, paragrafi 5 e 6; b) se l'offerente designato aggiudicatario ha costituito la garanzia di consegna di cui all'articolo 12, paragrafo 2. 2) La garanzia di consegna di cui all'articolo 12 viene interamente svincolata, mediante comunicazione della Commissione, se l'aggiudicatario: a) ha presentato la prova della costituzione della garanzia di cui all'articolo 18, paragrafo 5 e la Commissione ha ricevuto regolare richiesta di pagamento dell'acconto; b) ha effettuato la fornitura adempiendo a tutti i suoi obblighi; c) è stato dispensato dai suoi obblighi a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, terzo comma e dell'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma; d) non ha effettuato la fornitura per motivi di forza maggiore riconosciuti dalla Commissione. 3) Salvo forza maggiore, la garanzia di consegna di cui all'articolo 12 è oggetto di incameramenti parziali operati in modo cumulativo, nei casi seguenti, senza pregiudizio del paragrafo 7: - proporzionalmente alla percentuale dei quantitativi non forniti, fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 17, paragrafo 4; - sino a concorrenza del 20 % dell'importo globale del trasporto marittimo indicato nell'offerta, se la nave noleggiata dall'aggiudicatario per una fornitura non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2; - sino a concorrenza dello 0,1 %, per ogni giorno di ritardo, del valore dei quantitativi forniti dopo il termine fissato. Gli incameramenti di cui al primo e al terzo trattino non vengono applicati quando le inadempienze constatate non sono imputabili all'aggiudicatario e non danno luogo a risarcimento da parte di un'assicurazione. 4) La garanzia di acconto di cui all'articolo 18, paragrafo 5: a) è interamente svincolata allo stesso modo della garanzia di consegna nei casi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c); b) è oggetto di incameramenti parziali operati applicando, per quanto di ragione, le disposizioni del paragrafo 3. 5) La garanzia in vigore viene interamente incamerata se la Commissione constata la mancata esecuzione della fornitura, a norma dell'articolo 20. 6) La garanzia di consegna o di anticipo viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali è stato stabilito il diritto al pagamento della rimanenza. Essa viene incamerata per gli altri quantitativi. 7) La Commissione detrae gli incameramenti delle garanzie da effettuare a norma dei paragrafi 3 e 6 dall'importo finale da pagare. La garanzia di consegna o di anticipo viene svincolata simultaneamente e integralmente ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile alle forniture per le quali il bando di gara è stato pubblicato a decorrere da questa data, nonché a quelle per le quali, a questa data, gli aggiudicatari non hanno ancora costituito la garanzia di cui all'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. (3) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.