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Document 31991R0664
Council Regulation (EEC) No 664/91 of 18 March 1991 applying Decision No 1/90 of the EEC-EFTA joint committee 'common transit' amending Appendices I and II to the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure
Regolamento (CEE) n. 664/91 del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativo all'applicazione della decisione n. 1/90 del comitato misto CEE-EFTA «Transito comune» recante modifica delle appendici I e II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune
Regolamento (CEE) n. 664/91 del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativo all'applicazione della decisione n. 1/90 del comitato misto CEE-EFTA «Transito comune» recante modifica delle appendici I e II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune
GU L 75 del 21.3.1991, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Regolamento (CEE) n. 664/91 del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativo all' applicazione della decisione n. 1/90 del comitato misto CEE-EFTA «Transito comune» recante modifica delle appendici I e II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune - Decisione n. 1/90 del comitato misto CEE-EFTA «Transito comune» del 13 dicembre 1990 recante modifica delle appendici I e II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune
Gazzetta ufficiale n. L 075 del 21/03/1991 pag. 0001 - 0003
REGOLAMENTO (CEE) N. 664/91 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1991 relativo all'applicazione della decisione n. 1/90 del comitato misto CEE-EFTA « Transito comune » recante modifica delle appendici I e II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a) della convenzione tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime di transito comune (1) conferisce al comitato misto istituito dalla stessa convenzione il potere di adottare, mediante decisione, gli emendamenti alle appendici della medesima; considerando che il comitato misto ha deciso di modificare le appendici I e II della convenzione in seguito alle modifiche apportate recentemente alla normativa relativa al transito comunitario, volte a: - sopprimere l'obbligo di consegnare un avviso di passaggio alle frontiere interne, - definire la responsabilità delle aziende ferroviarie in caso di trasporto combinato rotaia-strada, - semplificare, con l'impiego di documenti commerciali, la prova del carattere comunitario delle merci; considerando che questi emendamenti formano oggetto della decisione n. 1/90 del comitato misto; che è necessario applicare questa decisione nella Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La decisione n. 1/90 del comitato misto CEE-EFTA « Transito comune », del 13 dicembre 1990, recante modifica delle appendici I e II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune è applicabile nella Comunità. Il testo della decisione è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1991. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER (1) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2. DECISIONE N° 1/90 DEL COMITATO MISTO CEE-EFTA « TRANSITO COMUNE » del 13 dicembre 1990 recante modifica delle appendici I e II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune IL COMITATO MISTO, vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), considerando che l'appendice I alla convenzione contiene, fra l'altro, talune disposizioni che prevedono l'obbligo del vettore di consegnare un avviso di passaggio ad ogni ufficio di passaggio; considerando che le disposizioni in vigore nella Comunità economica europea sono state di recente modificate per sopprimere l'obbligo di consegnare un avviso di passaggio alle frontiere interne della Comunità; che occorre pertanto adeguare in tal senso l'appendice I alla convenzione; considerando, dall'altro canto, che l'appendice II alla convenzione contiene, fra l'altro, talune disposizioni relative alle procedure di transito comune per i trasporti su rotaia nonché talune disposizioni relative al documento che serve a dimostrare il carattere comunitario delle merci che non circolano vincolate alle procedura T2; considerando che, visto lo sviluppo dei trasporti combinati rotaia-strada e ai fini di tale sviluppo, si è ravvisata la necessità di prevedere, d'intesa con le amministrazioni ferroviarie, la responsabilità di queste ultime in materia di pagamento dei dazi e delle altre imposizioni in talune situazioni inerenti a questi tipi di trasporto; considerando che, per semplificare le procedure, è parso utile permettere, a determinate condizioni, l'utilizzazione di documenti commerciali per stabilire il carattere comunitario delle merci, DECIDE: Articolo 1 L'appendice I alla convenzione è così modificata: 1) Il testo dell'articolo 22, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Il vettore consegna un avviso di passaggio unicamente: a) a ciascun ufficio doganale di entrata situato alla frontiera tra due parti contraenti; b) a ciascun ufficio doganale di uscita di una parte contraente quando la spedizione lasci il territorio doganale della stessa nel corso di un'operazione di transito attraversando la frontiera tra la parte contraente medesima ed un paese terzo; c) a ciascun ufficio doganale di entrata di una parte contraente quando le merci abbiano attraversato il territorio di un paese terzo. Il modello dell'avviso di passagio è contenuto nell'appendice II. » 2) Il testo dell'articolo 22, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Quando il trasporto viene effettuato attraverso un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T1, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento. Tuttavia, quando nel quadro di un'operazione di transito comunitario tra due Stati membri della Comunità l'ufficio di passaggio effettivo è situato in un paese EFTA, l'avviso di passaggio è conservato da quest'ultimo ufficio di passaggio. » 3) Il testo dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera d) è sostituito dal testo seguente: d) se la spedizione non è stata ripresentata all'ufficio di destinazione: nell'ultima parte contraente sul cui territorio è stata accertata, in base agli avvisi di passaggio, l'entrata del mezzo di trasporto o delle merci; » 4) All'articolo 36 è aggiunto il paragrafo seguente: « 3. (Nel presente articolo non figura alcun paragrafo 3). » 5) Il testo dell'articolo 42, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono l'avviso di passaggio, quando questo debba ancora essere consegnato in forza dell'articolo 22, paragrafo 1. » Articolo 2 L'appendice II alla convenzione è così modificata: 1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 7, primo comma è sostituito dal testo seguente: « 7. Fatto salvo l'articolo 96 bis, il documento che serve a comprovare il carattere comunitario delle merci - denominato "documento T2L" - è redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 del modello di formulario contenuto nell'allegato I dell'appendice III o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario contenuto nell'allegato II della stessa appendice III. » 2) Sono inseriti gli articoli seguenti: « Articolo 11 bis (Nella presente appendice non figura un articolo 11 bis) Prova della regolarità delle operazioni Articolo 11 ter Nei casi previsti all'articolo 36, paragrafo 2, lettera d) dell'appendice I, la prova della regolarità dell'operazione di transito è fornita in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti: a) mediante la produzione di un documento certificato dalle autorità doganali, attestante che le merci in questione sono state presentate all'ufficio di destinazione ovvero, nei casi in cui si applichi l'articolo 71, ad un destinatario autorizzato. Questo documento deve contenere gli elementi di identificazione di tali merci; oppure b) mediante la produzione di un documento doganale di immissione in consumo rilasciato in un paese terzo, o della relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, o dai servizi ufficiali di una delle parti contraenti. Questo documento deve contenere gli elementi di identificazione delle merci in questione. » 3) Sono aggiunti il sottotitolo e l'articolo seguente: « Trasporto combinato rotaia-strada Articolo 61 bis Quando le merci trasportate con il sistema rotaia-strada con uno o più documenti di transito comunitario/transito comune sono accettate dall'amministrazione ferroviaria in un terminale ed inoltrate per ferrovia, l'amministrazione ferroviaria si assume la responsabilità del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni in caso d'infrazioni o d'irregolarità commesse durante il trasporto ferroviario, qualora non vi sia alcuna garanzia valida nel paese in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa o si reputa sia stata commessa, ed in quanto non sia possibile riscuotere tali importi dall'obbligato principale. » 4) Sono aggiunti il capitolo III e gli articoli seguenti: « CAPITOLO III UTILIZZAZIONE DI UN DOCUMENTO DIVERSO DAL DOCUMENTO T2L Articolo 96 bis 1. Fatti salvi l'articolo 82, paragrafi 3 e 4 e l'articolo 83, la prova del carattere comunitario della merce è fornita, nei modi indicati nel presente articolo, presentando una fattura o un documento di trasporto. 2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve indicare, almeno, il nome e l'indirizzo completo dello speditore/esportatore o del dichiarante se quest'ultimo non è lo speditore/esportatore, il numero, la natura, i marchi e numeri dei colli, la designazione delle merci, la massa lorda in chilogrammi ed eventualmente i numeri dei contenitori. Il dichiarante deve apporre, in modo visibile, sulla fattura o sul documento di trasporto di cui sopra, la sigla T2L seguita dalla firma. 3. Nel caso in cui l'interessato desideri beneficiare delle disposizioni del presente articolo, la fattura o il documento di trasporto debitamente completato e firmato dall'interessato stesso è vistato, a richiesta di questi, dall'autorità doganale del paese di partenza. Il visto deve recare le diciture di cui all'articolo 84, paragrafo 2, lettera a). 4. Il presente articolo si applica soltanto nei casi in cui la fattura o il documento di trasporto riguardi unicamente merci comunitarie. 5. Per l'applicazione della presente convenzione, la fattura o il documento di trasporto rispondente alle condizioni ed alle formalità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 equivale al documento T2L. 6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4 della convenzione, l'ufficio doganale di un paese EFTA sul cui territorio sono entrate merci scortate da una fattura o da un documento di trasporto equivalente al documento T2L può allegare al documento T2 o T2L che rilascia per le merci stesse una copia o una fotocopia certificata conforme della fattura o del documento di trasporto. Articolo 96 ter Per quanto riguarda lo speditore autorizzato di cui all'articolo 89, le disposizioni del capitolo II si applicano per quanto di ragione alla fattura o al documento di trasporto utilizzato come prova del carattere comunitario delle merci, a norma dell'articolo 96 bis, paragrafi 1, 2 e 4. » Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 1991. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1990. Per il comitato misto Il Presidente P. WILMOTT