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Document 31991R0582
Commission Regulation (EEC) No 582/91 of 11 March 1991 on the detailed rules applicable to the sale of cereals and oils and fats held in intervention for non-food demonstration projects and amending Regulation (EEC) No 569/88
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 582/91 DELLA COMMISSIONE DELL' 11 MARZO 1991, RELATIVO ALLE MODALITA APPLICABILI ALLA VENDITA DI CEREALI E GRASSI DETENUTI DAGLI ORGANISMI D' INTERVENTO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIMOSTRATIVI NEL SETTORE NON ALIMENTARE E RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 569/88
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 582/91 DELLA COMMISSIONE DELL' 11 MARZO 1991, RELATIVO ALLE MODALITA APPLICABILI ALLA VENDITA DI CEREALI E GRASSI DETENUTI DAGLI ORGANISMI D' INTERVENTO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIMOSTRATIVI NEL SETTORE NON ALIMENTARE E RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 569/88
GU L 65 del 12.3.1991, pp. 27–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1992
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 582/91 DELLA COMMISSIONE DELL' 11 MARZO 1991, RELATIVO ALLE MODALITA APPLICABILI ALLA VENDITA DI CEREALI E GRASSI DETENUTI DAGLI ORGANISMI D' INTERVENTO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIMOSTRATIVI NEL SETTORE NON ALIMENTARE E RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 569/88
Gazzetta ufficiale n. L 065 del 12/03/1991 pag. 0027 - 0031
REGOLAMENTO (CEE) N. 582/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 1991 relativo alle modalità applicabili alla vendita di cereali e grassi detenuti dagli organismi d'intervento ai fini della realizzazione di progetti dimostrativi nel settore non alimentare e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, visto il regolamento n. 724/67/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1967, che stabilisce, per i semi oleosi, le condizioni d'intervento durante i due ultimi mesi della campagna, nonché i principi relativi allo smercio dei semi acquistati da organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90, in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, considerando che con il regolamento (CEE) n. 2203/90 il Consiglio ha istituito un regime di vendita a prezzo agevolato dei cereali e dei grassi giacenti all'intervento e destinati ad essere utilizzati nell'ambito di progetti a carattere dimostrativo approvati dalla Commissione; che è pertanto opportuno fissare le modalità relative all'approvazione dei suddetti progetti e alla vendita delle materie prime necessarie per la loro realizzazione; considerando che è opportuno prevedere che le proposte di progetto possano essere presentate alla Commissione nel corso di due periodi dell'anno; che la Commissione deve disporre di un congruo periodo per procedere all'esame ed alle consultazioni prima di poter approvare i progetti secondo la procedura prevista all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (6), e prima di decidere di mobilitare a tal fine le scorte d'intervento secondo le procedure previste, a seconda dei casi all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (8) e all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90; che in certi casi può rivelarsi opportuna la consultazione preventiva di esperti indipendenti; che è tuttavia necessario prevedere, per il 1991, un periodo supplementare di presentazione dei progetti per accelerare l'attuazione del regime in esame; considerando che per conseguire gli obiettivi di detto regime, ossia la ricerca di nuovi sbocchi, è opportuno stabilire i criteri di selezione dei progetti dimostrativi sottoposti all'approvazione; considerando che è opportuno stabilire i criteri relativi alla fissazione del prezzo di vendita per ciascun settore in modo da garantire condizioni favorevoli tenendo conto degli altri vantaggi di cui gli interessati possono beneficiare in virtù della normativa comunitaria relativa alle organizzazioni comuni dei rispettivi mercati; considerando che alle suddette vendite si applica il regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/91 (11); che occorre pertanto fissare condizioni supplementari in merito ai controlli e allo svincolo della cauzione, onde consentire di verificare l'utilizzazione dei prodotti posti in vendita; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per le vendite di cereali, di olio d'oliva e di semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento ai fini della realizzazione di progetti di dimostrazione di nuove utilizzazioni di questi prodotti diverse dall'alimentazione umana o animale. Articolo 2 I progetti di cui all'articolo 1 sono proposti ed eseguiti da istituti di ricerca, enti, organizzazioni, imprese o da persone fisiche o giuridiche che: a) posseggano le qualifiche e l'esperienza necessarie, b) offrano adeguate garanzie per la buona fine dei lavori. Articolo 3 Le proposte di progetti dimostrativi sono presentate secondo il modello che figura in allegato. Vi devono figurare i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo e riferimenti professionali del richiedente e degli eventuali soci; - titolo del progetto; - obiettivi che dimostrino la natura innovativa del progetto, descrizione del lavoro ed informazioni tecniche; - durata del progetto, che non deve superare i due anni; - quantitativi necessari delle materie prime di cui all'articolo 1; - prodotti derivati e sottoprodotti ottenuti (descrizione, quantitativo, destinazione); - prezzo della materia prima proposto e sua giustificazione tenendo conto del valore dei prodotti derivati e sottoprodotti; - date probabili di ritiro; - luogo proposto per la presa in consegna; - altri incentivi finanziari nazionali o comunitari già concessi al progetto; - qualsiasi altro ragguaglio utile ai fini della valutazione di cui all'articolo 5. Articolo 4 Le proposte di progetti dimostrativi sono presentate all'approvazione della Commissione nel giugno e nel dicembre di ogni anno. Se necessario e previa consultazione di esperti indipendenti, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dal Consiglio, decide in merito all'approvazione dei progetti entro il 31 dicembre per quanto riguarda le proposte presentate nel giugno del medesimo anno, ed entro il 30 giugno per quanto riguarda le proposte presentate entro il dicembre dell'anno precedente. Tuttavia, per il 1991 le proposte possono essere presentate anche in marzo e la relativa decisione sarà adottata dalla Commissione entro il 30 settembre. Articolo 5 Nel decidere in merito all'approvazione dei progetti si valutano, in particolare, i seguenti criteri di scelta: dimostratività; dmostratività; - natura innovativa; - fattibilità sul piano tecnico; - impatto agroindustriale; - impatto dei prodotti finiti, dei prodotti derivati e dei sottoprodotti sui mercati concorrenti, rischio di perturbazione dei rispettivi mercati; - validità economica; - mezzi di finanziamento disponibili; - aspetti ambientali. Articolo 6 I prezzi di vendita sono stabiliti: - per i cereali e per l'olio d'oliva, ad un prezzo analogo al prezzo cif praticato per gli stessi prodotti sul mercato mondiale, tenendo conto del valore dei sottoprodotti; - per i semi oleosi, ad un prezzo che consenta l'operazione salvaguardando nel contempo l'equilibrio del mercato, e tenendo conto, se del caso, degli altri vantaggi di cui possono beneficiare gli interessati in virtù della normativa comunitaria relativa alle rispettive organizzazioni comuni di mercato. Articolo 7 Nella sua decisione la Commissione precisa, per ogni progetto accolto, i prezzi di vendita, i quantitativi da mettere a disposizione, l'importo della cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ed altre condizioni di vendita, in particolare il calendario del ritiro dei prodotti, che non può oltrepassare un anno. Articolo 8 1. Prima del ritiro di ogni partita di merci è costituita una cauzione di corretta esecuzione presso l'organismo competente. La cauzione è, per tonnellata, pari al 110 % della differenza tra il prezzo d'acquisto all'intervento ed il prezzo di vendita praticato per la partita di merce considerata. 2. L'utilizzazione dei prodotti messi a disposizione ai fini del progetto approvato costituisce un requisito essenziale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (12). 3. La cauzione è svincolata quando è addotta la prova, sotto forma di relazione che abbia ottenuto l'approvazione della Commissione, dell'effettiva utilizzazione del prodotto ai fini del progetto. Detta relazione deve contenere precisi dati che dimostrino, sulla scorta d'informazioni quantitative e qualitative in ordine ai singoli obiettivi del progetto, l'avvenuto conseguimento di questi ultimi. 4. Ai fini dell'approvazione di cui al paragrafo 3, la relazione è presentata all'organismo competente, nei due mesi successivi all'ultimazione del progetto. L'organismo competente la trasmette a sua volta senza indugio alla Commissione. La Commissione approva la relazione nel termine massimo di due mesi dal suo ricevimento e ne informa l'organismo competente. Articolo 9 1. L'organismo competente adotta le necessarie misure per accertare soprattutto attraverso controlli tecnici, amministrativi e documentali eseguiti durante il periodo della trasformazione, che il prodotto è utilizzato conformemente a quanto previsto dal progetto; comunica alla Commissione le disposizioni adottate e le date prestabilite per i controlli e allega alla relazione prescritta nell'articolo 8, paragrafo 3, un resoconto dei controlli effettuati e dei relativi risultati. In caso di constatate irregolarità, esso avverte senza indugio la Commissione e incamera la cauzione. 2. Nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, il prodotto d'intervento è scortato dall'esemplare di controllo n. T5; all'atto della spedizione del prodotto, sull'esemplare di controllo occorre apporre le seguenti indicazioni: nella casella 104: - Destinato ad un progetto dimostrativo nel settore non alimentare - Regolamento (CEE) n. 582/91 »; nella casella 106: - il termine ultimo per l'esecuzione del progetto. Articolo 10 Alla parte II dell'allegato « Prodotti destinati ad un'utilizzazione e/o destinazione diversa da quella di cui alla parte I » del regolamento (CEE) n. 569/88 sono aggiunti il seguente punto 37 e la relativa nota in calce: « 37. Regolamento (CEE) n. 582/91 della Commissione, dell'11 marzo 1991, relativo alle modalità di applicazione per la vendita di cereali e grassi detenuti dagli organismi d'intervento ai fini della realizzazione di progetti dimostrativi nel settore non alimentare (37). All'atto della spedizione dei prodotti d'intervento: nella casella 104 dell'esemplare di controllo n. T5: - Destinato a un progetto dimostrativo nel settore non alimentare - Regolamento (CEE) n. 582/91; nella casella 106: - il termine ultimo per l'esecuzione del progetto. (37) GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 27. » Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5. (3) GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 10. (4) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13. (5) GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 1. (6) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (7) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (8) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (9) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (10) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (11) GU n. L 49 del 22. 2. 1991, pag. 9. (12) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. ALLEGATO I. INFORMAZIONI GENERALI 1. Richiedente Nome o ragione sociale: Sede nello Stato membro: Indirizzo: Telefono: Telex: Telefax: 2. Soci Nome o ragione sociale: Attività principale: Stato membro: 3. Riferimenti professionali del richiedente e dei soci 4. Titolo del progetto Descrizione degli obiettivi che dimostrano la natura innovativa del progetto e relativo contesto: Compiti affidati ai soci: Tempo di esecuzione (massimo due anni): Materia prima (descrizione, quantità): Prodotti derivati e sottoprodotti (descrizione, quantitativo, destinazione): Prezzo proposto per la materia prima e sua motivazione, tenendo conto del valore dei prodotti derivati e dei sottoprodotti: Calendario prevedibile per il ritiro: Luogo proposto per la presa in consegna: Altri incentivi finanziari già concessi al progetto: Data (Firma) (1) II. DESCRIZIONE DEL PROGETTO I progetti devono almeno comprendere i seguenti elementi: 1) breve esposizione del progetto (al massimo due pagine), 2) motivazioni ed obiettivi perseguiti, 3) azioni od operazioni previste, 4) fasi successive di realizzazione, scandenzario e luogo di esecuzione, 5) impatto economico del progetto (agricoltura, industria, mercato), 6) risultati attesi e vantaggi per il mercato comunitario, 7) criteri di valutazione dei risultati ottenuti a progetto ultimato, 8) prospettive in materia di sfruttamento dei risultati e della loro diffusione, 9) impatto ambientale. II. BILANCIO DI PREVISIONE Bilancio preventivo del progetto, al netto delle imposte, espresso in valuta nazionale, con ripartizione annuale dell'importo e indicazione dell'incidenza del prezzo della materia prima e dei prezzi dei prodotti derivati e dei sottoprodotti. IV. DESTINATARIO Il progetto deve essere inviato al seguente indirizzo: Commissione delle Comunità europee Direzione generale « Agricoltura » Divisione VI-C-2 - « Alimentazione per il bestiame, utilizzazioni non alimentari e succedanei dei cereali » Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles (1) del richiedente.