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Document 31991R0540

Regolamento (CEE) n. 540/91 della Commissione del 5 marzo 1991 recante deroga al regolamento (CEE) n. 416/91 che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande dei titoli MCS nel settore delle carni bovine

GU L 59 del 6.3.1991, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/540/oj

31991R0540

Regolamento (CEE) n. 540/91 della Commissione del 5 marzo 1991 recante deroga al regolamento (CEE) n. 416/91 che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande dei titoli MCS nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 06/03/1991 pag. 0017 - 0017


REGOLAMENTO (CEE) N. 540/91 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1991 recante deroga al regolamento (CEE) n. 416/91 che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande dei titoli MCS nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3690/90 della Commissione (3) ha fissato il massimale indicativo relativo all'importazione in Spagna di taluni prodotti del settore delle carni bovine per il 1991;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nel periodo dall'11 al 15 febbraio 1991 per le carni fresche o refrigerate vertono su quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo applicabile al primo trimestre 1991;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con il regolamento (CEE) n. 416/91 (4); che fra tali misure è prevista la sospensione del rilascio dei titoli MCS; che, alla luce della situazione del mercato in Spagna e del prevedibile andamento degli scampi è opportuno porre termine alla sospensione a partire dal 18 marzo 1991 per le carni fresche o refrigerate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4026/89, a decorrere dal 18 marzo 1991 possono essere rilasciati titoli MCS per le carni fresche o refrigerate. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 27. (4) GU n. L 49 del 22. 2. 1991, pag. 16.

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