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Document 31991R0524
Council Regulation (EEC) No 524/91 of 27 February 1991 on the application of Decision No 1/91 of the ACP-EEC Council of Ministers extending Decision No 2/90 on transitional measures to be applied from 1 March 1990
REGOLAMENTO (CEE) N. 524/91 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1991 relativo all' applicazione della decisione n. 1/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l' 8 dicembre 1984, è scaduta il 28 febbraio 1990;
considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, non è ancora entrata in vigore;
considerando che l' applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE è limitata al 28 febbraio 1991;
considerando che la decisione n. 1/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE proroga l' applicazione della decisione n. 2/90 fino all' entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 giugno 1991;
considerando che occorre prendere le misure necessarie all' esecuzione della decisione n. 1/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Fatte salve le disposizioni autonome più favorevoli che la Comunità adotterà per quanto riguarda il regime delle importazioni dei prodotti ACP, è applicabile nella Comunità dal 1o marzo 1991 fino all' entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 giugno 1991, la decisione n. 1/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE.
Il testo della decisione è accluso al presente regolamento. Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER (1) Parere reso il 22 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). DECISIONE N. 1/91 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE del 27 febbraio 1991 che proroga la decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990
IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CEE,
vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l' 8 dicembre 1984, in particolare l' articolo 291, terzo comma,
vista la decisione n. 1/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 22 febbraio 1990, che delega al Comitato degli ambasciatori ACP-CEE le competenze per l' adozione di misure transitorie allo scadere della terza convenzione ACP-CEE,
considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, non è ancora entrata in vigore;
considerando che l' applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio ACP-CEE è limitata al 28 febbraio 1991; che occorre pertanto prorogare detta decisione per evitare una discontinuità nelle relazioni tra gli Stati ACP e la Comunità,
DECIDE: Articolo 1
La decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE è prorogata fino alla data di entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 giugno 1991. Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 1991. Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1991. Per il Consiglio dei ministri ACP-CEE
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CEE
Il Presidente
J. WEYLAND BM391R0539REGOLAMENTO (CEE) N. 539/91 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1991 relativo alle domande di titoli d' esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i prodotti di cui al codice NC 1101 00 00
REGOLAMENTO (CEE) N. 524/91 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1991 relativo all' applicazione della decisione n. 1/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l' 8 dicembre 1984, è scaduta il 28 febbraio 1990;
considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, non è ancora entrata in vigore;
considerando che l' applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE è limitata al 28 febbraio 1991;
considerando che la decisione n. 1/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE proroga l' applicazione della decisione n. 2/90 fino all' entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 giugno 1991;
considerando che occorre prendere le misure necessarie all' esecuzione della decisione n. 1/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Fatte salve le disposizioni autonome più favorevoli che la Comunità adotterà per quanto riguarda il regime delle importazioni dei prodotti ACP, è applicabile nella Comunità dal 1o marzo 1991 fino all' entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 giugno 1991, la decisione n. 1/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE.
Il testo della decisione è accluso al presente regolamento. Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER (1) Parere reso il 22 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). DECISIONE N. 1/91 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE del 27 febbraio 1991 che proroga la decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990
IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CEE,
vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l' 8 dicembre 1984, in particolare l' articolo 291, terzo comma,
vista la decisione n. 1/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 22 febbraio 1990, che delega al Comitato degli ambasciatori ACP-CEE le competenze per l' adozione di misure transitorie allo scadere della terza convenzione ACP-CEE,
considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, non è ancora entrata in vigore;
considerando che l' applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio ACP-CEE è limitata al 28 febbraio 1991; che occorre pertanto prorogare detta decisione per evitare una discontinuità nelle relazioni tra gli Stati ACP e la Comunità,
DECIDE: Articolo 1
La decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE è prorogata fino alla data di entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 giugno 1991. Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 1991. Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1991. Per il Consiglio dei ministri ACP-CEE
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CEE
Il Presidente
J. WEYLAND BM391R0539REGOLAMENTO (CEE) N. 539/91 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1991 relativo alle domande di titoli d' esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i prodotti di cui al codice NC 1101 00 00
GU L 58 del 5.3.1991, p. 2–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 524/91 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1991 relativo all' applicazione della decisione n. 1/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990 - IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, - visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235, - vista la proposta della Commissione, - visto il parere del Parlamento europeo (1), - considerando che la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l' 8 dicembre 1984, è scaduta il 28 febbraio 1990; - considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, non è ancora entrata in vigore; - considerando che l' applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE è limitata al 28 febbraio 1991; - considerando che la decisione n. 1/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE proroga l' applicazione della decisione n. 2/90 fino all' entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 giugno 1991; - considerando che occorre prendere le misure necessarie all' esecuzione della decisione n. 1/91, - HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 - Fatte salve le disposizioni autonome più favorevoli che la Comunità adotterà per quanto riguarda il regime delle importazioni dei prodotti ACP, è applicabile nella Comunità dal 1o marzo 1991 fino all' entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 giugno 1991, la decisione n. 1/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE. - Il testo della decisione è accluso al presente regolamento. Articolo 2 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. - Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. - Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1991. Per il Consiglio - Il Presidente - J.-C. JUNCKER (1) Parere reso il 22 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). DECISIONE N. 1/91 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE del 27 febbraio 1991 che proroga la decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990 - IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CEE, - vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l' 8 dicembre 1984, in particolare l' articolo 291, terzo comma, - vista la decisione n. 1/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 22 febbraio 1990, che delega al Comitato degli ambasciatori ACP-CEE le competenze per l' adozione di misure transitorie allo scadere della terza convenzione ACP-CEE, - considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, non è ancora entrata in vigore; - considerando che l' applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio ACP-CEE è limitata al 28 febbraio 1991; che occorre pertanto prorogare detta decisione per evitare una discontinuità nelle relazioni tra gli Stati ACP e la Comunità, - DECIDE: Articolo 1 - La decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE è prorogata fino alla data di entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 giugno 1991. Articolo 2 - La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 1991. Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1991. Per il Consiglio dei ministri ACP-CEE - Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CEE - Il Presidente - J. WEYLAND BM391R0539REGOLAMENTO (CEE) N. 539/91 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1991 relativo alle domande di titoli d' esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i prodotti di cui al codice NC 1101 00 00 -
Gazzetta ufficiale n. L 058 del 05/03/1991 pag. 0002
REGOLAMENTO (CEE) N. 524/91 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1991 relativo all'applicazione della decisione n. 1/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, è scaduta il 28 febbraio 1990; considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, non è ancora entrata in vigore; considerando che l'applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE è limitata al 28 febbraio 1991; considerando che la decisione n. 1/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE proroga l'applicazione della decisione n. 2/90 fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 giugno 1991; considerando che occorre prendere le misure necessarie all'esecuzione della decisione n. 1/91, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Fatte salve le disposizioni autonome più favorevoli che la Comunità adotterà per quanto riguarda il regime delle importazioni dei prodotti ACP, è applicabile nella Comunità dal 1o marzo 1991 fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 giugno 1991, la decisione n. 1/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE. Il testo della decisione è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1991. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER (1) Parere reso il 22 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). DECISIONE N. 1/91 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE del 27 febbraio 1991 che proroga la decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990 IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CEE, vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, in particolare l'articolo 291, terzo comma, vista la decisione n. 1/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 22 febbraio 1990, che delega al Comitato degli ambasciatori ACP-CEE le competenze per l'adozione di misure transitorie allo scadere della terza convenzione ACP-CEE, considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, non è ancora entrata in vigore; considerando che l'applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio ACP-CEE è limitata al 28 febbraio 1991; che occorre pertanto prorogare detta decisione per evitare una discontinuità nelle relazioni tra gli Stati ACP e la Comunità, DECIDE: Articolo 1 La decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE è prorogata fino alla data di entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 giugno 1991. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 1991. Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1991. Per il Consiglio dei ministri ACP-CEE Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CEE Il Presidente J. WEYLAND