Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R0325

Regolamento (CEE) n. 325/91 della Commissione dell'11 febbraio 1991 che rettifica il regolamento (CEE) n. 3633/90 che modifica il regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

GU L 38 del 12.2.1991, pp. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/325/oj

31991R0325

Regolamento (CEE) n. 325/91 della Commissione dell'11 febbraio 1991 che rettifica il regolamento (CEE) n. 3633/90 che modifica il regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 12/02/1991 pag. 0012 - 0013


REGOLAMENTO (CEE) N. 325/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 1991 che rettifica il regolamento (CEE) n. 3633/90 che modifica il regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (3), è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3633/90 (4);

considerando che da una verifica è risultato che l'allegato del regolamento da ultimo citato non corrisponde alle misure presentate per parere al comitato di gestione; che è pertanto necessario rettificarlo al fine di renderlo conforme al parere del detto comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

All'allegato II del regolamento (CEE) n. 891/89 il testo del punto A è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 23 novembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (4) GU n. L 355 del 18. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO « ALLEGATO II

VALIDITÀ DEI TITOLI D'ESPORTAZIONE

A. Settore dei cereali

Codice NC Designazione dei prodotti Validità 0709 90 60 Granturco dolce, allo stato fresco o refrigerato 0712 90 19 Granturco dolce, allo stato secco, anche tagliato a pezzi o a fette oppure macinato o polverizzato, ma non preparato diversamente, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina 1001 90 91 Frumento (grano) tenero e frumento segalato, da semina 1001 90 99 Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina 1002 00 00 Segala 1003 00 Orzo Fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo 1004 00 Avena 1005 10 90 Granturco, destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido 1005 90 00 Granturco diverso da quello destinato alla semina 1007 00 90 Sorgo a grani, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina 1008 Grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali 1001 10 Frumento (grano) duro 1101 00 00 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato 1102 10 00 Farina di segala Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo 1103 11 90 Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta I prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75 1103 11 10 Semole e semolini di frumento (grano) duro Fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo I prodotti di cui sopra, esportati con titoli recanti nella casella n. 12 la dicitura "Aiuto alimentare comunitario, regolamento (CEE) n. 2330/87" Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo »

Top