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Document 31991R0222
Commission Regulation (EEC) No 222/91 of 30 January 1991 fixing for the 1991 marketing year the reference prices for cucumbers
REGOLAMENTO (CEE) N. 222/91 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1991 che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento dei cetrioli
REGOLAMENTO (CEE) N. 222/91 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1991 che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento dei cetrioli
GU L 26 del 31.1.1991, pp. 28–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 222/91 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1991 che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento dei cetrioli -
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1991 pag. 0028 - 0029
REGOLAMENTO (CEE) N. 222/91 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1991 che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento dei cetrioli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità; considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di cetrioli, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto; considerando che la commercializzazione dei cetrioli raccolti durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di gennaio al mese di dicembre; che i quantitativi minimi raccolti nel corso del mese di gennaio e la prima decade di febbraio, nonché quelli raccolti nel corso delle ultime due decadi di novembre e nel mese di dicembre non giustificano l'esistenza del prezzo di riferimento per tutto l'anno; che è dunque opportuno fissare dei prezzi di riferimento solamente per il periodo dall'11 febbraio al 10 novembre; considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità: - dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività, - dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione, senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorato delle spese di trasporto per la nel campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente; considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi; considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati od eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato; considerando che i cetrioli prodotti nella Comunità provengono essenzialmente da colture in serra; che i prezzi di riferimento fissati riguardano pertanto questo tipo di prodotto; che i cetrioli importati nella Comunità da taluni paesi terzi provengono da coltura in pieno campo; che tali cetrioli, pur potendo essere classificati nella categoria I, non sono comparabili né per qualità né per prezzo ai prodotti di serra; che è quindi opportuno applicare un coefficiente di adattamento ai corsi dei cetrioli che non siano prodotti in serra; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per la campagna 1991, i prezzi di riferimento per i cetrioli (codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio: - dall'11 al 20 febbraio: 144,61 - dal 21 al 28 febbraio: 122,42 - marzo: 112,14 - aprile: 92,76 - maggio: 76,12 - giugno: 63,76 - luglio: 48,28 - agosto: 48,65 - settembre: 57,62 - dal 1o ottobre al 10 novembre: 81,62 2. Per il calcolo del prezzo d'entrata si applica, ai corsi dei cetrioli non prodotti in serra, importati in provenienza dai paesi terzi previa detrazione dei dazi doganali: - dall'11 febbraio al 30 settembre il coefficiente 1,30; - dal 1o ottobre al 10 novembre il coefficiente 1,00. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.