This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31991R0219
Commission Regulation (EEC) No 219/91 of 30 January 1991 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of bone-in beef held by certain intervention agencies and intended for export to Poland amending Regulation (EEC) No 569/88 and repealing Regulation (EEC) No 2722/90
REGOLAMENTO (CEE) N. 219/91 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1991 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione verso la Polonia, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2722/90
REGOLAMENTO (CEE) N. 219/91 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1991 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione verso la Polonia, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2722/90
GU L 26 del 31.1.1991, pp. 11–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 19/02/1991; abrogato da 391R0387
REGOLAMENTO (CEE) N. 219/91 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1991 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione verso la Polonia, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2722/90 -
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1991 pag. 0011 - 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 219/91 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1991 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione verso la Polonia, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2722/90 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84; considerando che, in alcuni casi, i quarti di bue provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise; considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 211/91 (6); considerando che, a garanzia dell'esportatore delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84; considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 148/91 (8); che tuttavia l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso; considerando che, per garantire una migliore gestione delle scorte d'intervento, il regolamento (CEE) n. 2722/90 della Commissione (9) dovrebbe essere abrogato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Si procede alla vendita di circa: - 20 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco ed acquistate anteriormente al 1o dicembre 1990; - 10 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese ed acquistate anteriormente al 1o dicembre 1990. 2. Tali carni devono essere importate in Polonia. 3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) 2824/85 della Commissione (10). A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (11). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza. 4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 5. Le offerte sono valide solo se: - riguardano un quantitativo minimo globale di 10 000 t in peso del prodotto; - vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, per l'intero quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta; - sono composte da un terzo delle scorte di carne in Francia, e da due terzi delle scorte di carne in Germania, - sono corredate di una copia del contratto di vendita per un quantitativo uguale o superiore al quantitativo richiesto stipulato dal richiedente con l'ente « PHZ Animex » (12). 6. Per soddisfare i requisiti previsti al paragrafo 5, l'operatore ha la facoltà di presentare offerte parziali in vari Stati membri; in tal caso, tutte le offerte devono recare lo stesso prezzo espresso in ecu. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telescritto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (telex: 220 37 b Agrec). 7. Gli organismi di intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver verificato, in collaborazione con i servizi della Commissione, l'osservanza delle condizioni previste ai paragrafi 5 e 6. 8. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 6 febbraio 1991. 9. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II. Articolo 2 1. Prima della presa in consegna l'acquirente costituisce presso l'organismo d'intervento in questione, per ciascun quantitativo ritirato, una cauzione di un importo uguale al prezzo d'acquisto, maggiorato di 10 ECU/100 kg, onde garantire il pagamento del prezzo. 2. In deroga all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (13) l'acquirente versa all'organismo d'intervento, entro tre mesi a decorrere dalla data della presa in consegna, per ciascun quantitativo preso in consegna, il prezzo d'acquisto. 3. Per quanto riguarda la cauzione di cui al paragrafo 1, il versamento del prezzo nel termine di tre mesi di cui al paragrafo 2 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del presente regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (14), Articolo 3 L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita. Articolo 4 1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg. 2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 2539/84 è di 300 ECU/100 kg di carni di con osso. Articolo 5 Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione. Articolo 6 Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce: « 77. Regolamento (CEE) n. 219/91 della Commissione, del 30 gennaio 1991, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi di intervento e destinate ad essere esportate verso la Polonia (77). (77) GU n. L 26 del 31. 1. 1991, pag. 11. » Articolo 7 Il regolamento (CEE) n. 2722/90 è abrogato. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23. (5) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (6) GU n. L 24 del 30. 1. 1991, pag. 11. (7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (8) GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 11. (9) GU n. L 261 del 25. 9. 1990, pag. 19. (10) GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14. (11) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38. (12) PHZ Animex, Warszawa, ul. Chalubingskiego 8, Poland. Tel. 30 08 10, telex 814491 ax pl. (13) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12. (14) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - PARARTIMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I Estado miembro Productos Cantidades (toneladas) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat Produkter Maengde (tons) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat Erzeugnisse Mengen (Tonnen) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne Kratos melos Proionta Posotites (tonoi) Elachistes times poliseos ekfrazomenes se Ecu ana tono Member State Products Quantities (tonnes) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre Produits Quantités (tonnes) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro Prodotti Quantità (tonnellate) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat Produkten Hoeveelheid (ton) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro Produtos Quantidade (toneladas) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada Deutschland - Vorderviertel, stammend von: Kategorien A/C 10 000 485 - Hinterviertel, stammend von: Kategorien A/C 10 000 485 France - Quartiers avant: catégorie A/C 5 000 485 - Quartiers arrière: catégorie A/C 5 000 485 ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 - Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel. (069) 1 56 40, App. 772/773 Telex: 04 11 56 FRANCE: Ofival Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, tél.: 45 38 84 00, télex: 26 06 43.