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Document 31991R0212
Commission Regulation (EEC) No 212/91 of 29 January 1991 amending Regulation (EEC) No 915/89 laying down detailed rules for the application of arrangements for producers who have taken part in the arrangements for the set- aside of arable land to be exempted from the co- responsibility levies in the cereals sector
REGOLAMENTO (CEE) N. 212/91 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 915/89 recante modalità di applicazione di un' esenzione dai prelievi di corresponsabilità nel settore dei cereali a favore dei produttori che hanno partecipato al ritiro dei seminativi dalla produzione
REGOLAMENTO (CEE) N. 212/91 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 915/89 recante modalità di applicazione di un' esenzione dai prelievi di corresponsabilità nel settore dei cereali a favore dei produttori che hanno partecipato al ritiro dei seminativi dalla produzione
GU L 24 del 30.1.1991, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 212/91 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 915/89 recante modalità di applicazione di un' esenzione dai prelievi di corresponsabilità nel settore dei cereali a favore dei produttori che hanno partecipato al ritiro dei seminativi dalla produzione -
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1991 pag. 0013 - 0013
REGOLAMENTO (CEE) N. 212/91 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 915/89 recante modalità di applicazione di un'esenzione dai prelievi di corresponsabilità nel settore dei cereali a favore dei produttori che hanno partecipato al ritiro dei seminativi dalla produzione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90, in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 6; considerando che il regolamento (CEE) n. 915/89 della Commissione (4) prevede che il prelievo di corresponsabilità sia restituito ai produttori che hanno partecipato al ritiro dei seminativi dalla produzione in applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85 entro il 31 dicembre successivo al termine della campagna di commercializzazione cui si riferisce l'aiuto; considerando che, d'altro canto, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) 915/89, deve essere rimborsato in via prioritaria l'aiuto ai piccoli produttori di cereali istituito dal regolamento (CEE) n. 729/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che stabilisce le norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1347/90 (6); che per motivi di carattere amministrativo si è previsto che l'aiuto riferentesi alla campagna 1989/1990 possa essere versato ai beneficiari entro il 28 febbraio 1991; che per motivi di coerenza del diritto è necessario prorogare fino alla stessa data il termine per il rimborso previsto dal regolamento (CEE) n. 915/89; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 915/89, il testo del paragrafo 1 è completato dalla seguente frase: « Tuttavia, il rimborso relativo alla campagna 1989/1990 si effettua al più tardi il 28 febbraio 1991. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 9. (5) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 5. (6) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 12.