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Document 31991R0140

REGOLAMENTO (CEE) N. 140/91 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1991 relativo alla vendita di cereali detenuti dall' organismo d' intervento francese per una fornitura nei territori delle Azzorre e di Madera

GU L 16 del 22.1.1991, pp. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1991; abrogato da 391R1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/140/oj

31991R0140

REGOLAMENTO (CEE) N. 140/91 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1991 relativo alla vendita di cereali detenuti dall' organismo d' intervento francese per una fornitura nei territori delle Azzorre e di Madera -

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 22/01/1991 pag. 0017 - 0018


REGOLAMENTO (CEE) N. 140/91 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1991 relativo alla vendita di cereali detenuti dall'organismo d'intervento francese per una fornitura nei territori delle Azzorre e di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (4), i cereali detenuti dagli organismi d'intervento debbono essere venduti mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 (6), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento; che l'articolo 4 del suddetto regolamento prevede la possibilità di rivendere detti cereali sul mercato comunitario per determinate destinazioni;

considerando che, a partire dal 1o gennaio 1991, il Portogallo e i territori che ne dipendono saranno sottoposti al prelievo comunitario sulle importazioni di cereali provenienti da paesi terzi; che le Azzore e Madera potrebbero subire delle conseguenze nell'approvvigionamento per la loro posizione geografica ultraperiferica nella Comunità; che misure adeguate per porvi rimedio sono oggetto di discussione nel quadro del programma Poseïma; che le autorità portoghesi hanno chiesto l'adozione di misure d'urgenza per attenuare gli effetti della posizione ultraperiferica dei territori delle Azzorre e di Madera; che al fine di soddisfare tale domanda è possibile rimettere in vendita i prodotti giacenti all'intervento; che appare giustificato stabilire condizioni di smaltimento favorevoli che tuttavia non debbono comportare perturbazioni sul mercato; che occorre pertanto prevedere una deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1836/82 per quanto riguarda la fissazione del prezzo di rivendita dei cereali giacenti all'intervento sul mercato interno, per tener conto, in particolare, delle spese di trasporto tra la parte continentale della Comunità e le suddette destinazioni; che occorre altresì prevedere un sistema di cauzioni a garanzia dell'utilizzazione dei cereali per le destinazioni previste entro i termini prescritti, nonché l'impegno del concorrente di rivendere i cereali trasferendo nel prezzo di vendita la riduzione di cui ha usufruito all'atto dell'acquisto;

considerando che gli Stati membri adottano tutte le misure complementari, compatibili con le disposizioni in vigore, allo scopo di garantire il corretto svolgimento dell'azione prevista nonché l'informazione della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

L'organismo d'intervento francese è autorizzato ad indire una gara per la vendita sul mercato comunitario di 150 000 t di cereali da consegnare nelle destinazioni ed entro i termini indicati in allegato. Articolo 2

1. La gara è aperta dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991.

2. I cereali venduti debbono essere consegnati nelle destinazioni di cui all'allegato.

3. Le offerte sono valide solo se:

- sono corredate dell'impegno scritto dell'offerente di trasferire, all'atto della rivendita dei cereali dopo il loro arrivo a destinazione, il beneficio di prezzo accordatogli in base alle condizioni di gara stabilite all'articolo 3; qualora la merce non sia venduta ai fini del consumo diretto, l'offerente inserisce nelle condizioni di vendita l'obbligo dell'acquirente di trasferire a sua volta la riduzione di prezzo di cui all'articolo 3;

- sono corredate dell'impegno scritto del concorrente di costituire, al più tardi all'atto del pagamento della merce, una cauzione a copertura della differenza tra il prezzo di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e il prezzo indicato nell'offerta. Articolo 3

Il prezzo minimo da rispettare è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, in deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, tenendo conto in particolare delle spese di avvicinamento tra i luoghi di magazzinaggio e le destinazioni previste. Per ciascuna destinazione è fissato separatamente un prezzo minimo. Articolo 4

La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino viene svincolata limitatamente ai quantitativi per i quali è stata realizzata la vendita, nei termini previsti, nei territori delle Azzorre e di Madera, ad un prezzo che rifette la riduzione di prezzo stabilita all'articolo 3. La prova consiste in un attestato rilasciato dalle autorità portoghesi competenti previa verifica del rispetto degli obblighi dell'aggiudicatario. Articolo 5

L'organismo d'intervento francese adotta tutte le disposizioni necessarie a garantire l'osservanza del presente regolamento. Ogni settimana, in sede di comitato di gestione per i cereali, esso informa la Commissione sullo svolgimento della gara e sul controllo delle forniture. Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2)

GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3)

GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (4)

GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5. (5)

GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (6)

GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

ALLEGATO

Primo periodo

Azzorre Madera Cereali

Quantitativo (tonnellate)

- Frumento tenero 18 000 11 500 - Orzo 28 000 12 500 - Frumento duro 1 500 3 500

Secondo periodo: 75 000 (da stabilire)

Termine di consegna: dal 1o luglio al 31 dicembre 1991

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