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Document 31991R0117
Council Regulation (EEC) No 117/91 of 16 January 1991 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of linear tungsten halogen lamps originating in Japan
Regolamento (CEE) n. 117/91 del Consiglio, del 16 gennaio 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi alogeni al tungsteno originari del Giappone
Regolamento (CEE) n. 117/91 del Consiglio, del 16 gennaio 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi alogeni al tungsteno originari del Giappone
GU L 14 del 19.1.1991, pp. 1–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/01/1996
Regolamento (CEE) n. 117/91 del Consiglio, del 16 gennaio 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi alogeni al tungsteno originari del Giappone
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 19/01/1991 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0185
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0185
REGOLAMENTO (CEE) N. 117/91 DEL CONSIGLIO del 16 gennaio 1991 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi alogeni al tungsteno originari del Giappone IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12, vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento, considerando quanto segue: A. MISURE PROVVISORIE (1) Con il regolamento (CEE) n. 2064/90 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi alogeni al tungsteno (in appresso denominati TAT), di oltre 100 volt, con potenza uguale o superiore a 100 watt, con due zoccoli R7s, del tipo usato per l'illuminazione, di cui al codice NC ex 8539 21 91, originari del Giappone. Il dazio è stato prorogato per un periodo non superiore a due mesi con il regolamento (CEE) n. 3307/90 (2). B. SEGUITO DELLA PROCEDURA (2) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, tre dei produttori/esportatori interessati, menzionati nel regolamento (CEE) n. 2064/90, e il ricorrente hanno chiesto e ottenuto un'audizione presso la Commissione in merito alle conclusioni esposte nel regolamento. Essi hanno altresì reso noto le loro osservazioni per iscritto. (3) Inoltre, su richiesta, le parti sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni fondamentali in base a cui la Commissione intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi garantiti dal dazio provvisorio. Una volta comunicata questa informazione, è stato inoltre concesso loro un termine per presentare eventuali osservazioni, di cui si è tenuto conto, ove necessario, nelle conclusioni della Commissione. C. PRODOTTO (4) Un produttore/esportatore ha sostenuto che la definizione dei prodotti oggetto della procedura, quale figura al considerando 10 del regolamento (CEE) n. 2064/90, è insufficiente, in quanto non precisa che esistono determinati tipi di tubi alogeni al tungsteno, che non vengono utilizzati per l'illuminazione e che pertanto non sono oggetto della procedura. La procedura riguarda infatti i tubi alogeni al tungsteno, di oltre 100 volt e con potenza uguale o superiore a 100 watt, con due zoccoli R7s, del tipo usato per l'illuminazione interna o esterna. Sono pertanto esclusi dalla procedura i tubi alogeni lineari al tungsteno che non potrebbero essere utilizzati per l'illuminazione interna o esterna, ma soltanto come elementi di apparecchi ad uso specifico, quali ad esempio, fotocopiatrici o lampade utilizzate nella fotografia. Tuttavia, va precisato che la procedura riguarda i TAT che possono essere utilizzati sia per l'illuminazione sia per un altro impiego più specifico. D. DUMPING a) Valore normale I. Prezzi del mercato interno (5) Il produttore/esportatore di cui al considerando 15 del regolamento (CEE) n. 2064/90 ha ribadito che, per valutare in che misura due dei suoi modelli siano stati venduti sul mercato giapponese, si dovrebbe escludere dal calcolo un certo numero di « transazioni negative », soprattutto per quanto riguarda gli annullamenti degli ordini di vendita e i riporti delle vendite da un esercizio all'altro, che in realtà corrisponderebbero a transazioni « fittizie ». Procedendo in tal modo, questi quantitativi rappresenterebbero poco meno del 5 % dei quantitativi esportati e sarebbe impensabile utilizzare i prezzi dei modelli in questione per calcolare il valore normale. (6) Nondimeno, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione su questo punto, circa il quale non sono stati ricevuti nuovi elementi di prova. Infatti, si deve considerare che, nel periodo di riferimento, tali transazioni erano rappresentative delle condizioni normali dell'offerta e della domanda e che il fatto che, in seguito, esse siano state oggetto di annullamenti o di riporti non incide minimamente sulla loro rappresentatività. Di conseguenza, il volume delle vendite interne di ciascuno dei due modelli rappresenta oltre il 5 % del volume delle esportazioni di questi prodotti nella Comunità, e pertanto esse costituiscono una base adeguata per il calcolo del valore normale dei TAT in Giappone. (7) Altri due produttori/esportatori hanno nuovamente contestato l'utilizzazione dei prezzi dei modelli in questione per stabilire un valore normale con cui confrontarli. Essi hanno nuovamente affermato che il mercato interno giapponese dei TAT è estremamente limitato, che la domanda è modesta e sporadica e che non esiste concorrenza. (8) Il Consiglio non può riconoscere la fondatezza delle argomentazioni addotte in proposito. Anzitutto, va osservato che la Commissione aveva già constatato l'esistenza in Giappone di altri produttori di TAT, la maggior parte dei quali non ha collaborato all'inchiesta o ha dichiarato di non esportare nella Comunità [vedi considerando, 6, 7, 8 e 17 del regolamento (CEE) n. 2064/90]. Ciò significa che estiste effettivamente un mercato interno giapponese su cui operano numerosi concorrenti. La mancata cooperazione degli altri produttori giapponesi, compresi alcuni che non hanno negato di avere esportato nella Comunità durante il periodo di riferimento, ha impedito di valutare con precisione l'entità di questo mercato. Anche se le sue dimensioni fossero relativamente modeste, questo elemento non basterebbe per affermare che i prezzi effettivamente praticati in Giappone non costituiscono una base appropriata di confronto e giustificano una deroga alla prassi normale, che consiste nello stabilire il valore normale in base alle vendite sul mercato interno di modelli superiori, in termini quantitativi, del 5 % alle vendite all'esportazione nella Comunità. Tale conclusione non può essere giustificata neanche dal fatto che le società oggetto della presente procedura concentrano la propria attività sui mercati all'esportazione. Di conseguenza, va pure sottolineato che, come già indicato dalla Commissione [vedi considerando 17 del regolamento (CEE) n. 2064/90], i livelli di prezzi sul mercato interno così stabiliti sono interamente confermati dai cataloghi di sette produttori giapponesi. Risulta infatti che, applicando alla media di questi prezzi, considerati modello per modello, una riduzione, pari a quelle indicate nella denuncia e confermate dall'inchiesta, si ottengono prezzi dello stesso livello di quelli constatati per i modelli venduti da un produttore/esportatore sul mercato giapponese. Certamente un'inchiesta avrebbe consentito di raccogliere informazioni ancora più precise. Tuttavia la mancanza di collaborazione da parte di vari altri esportatori giapponesi di TAT, ha fatto escludere questa soluzione. Di conseguenza, i prezzi di listino adeguati in funzione di una riduzione media costituiscono i migliori dati disponibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Inoltre, le informazioni fornite alla Commissione da un produttore giapponese non esportatore, che però ha venduto sul mercato interno notevoli quantitativi di TAT, corroborano ulteriormente le constatazioni relative al livello dei prezzi di questo prodotto sull'intero mercato giapponese. Basandosi contemporaneamente su quanto precede e sulla regola del 5 %, si deve concludere che i prezzi dei due modelli venduti da un produttore/esportatore sul mercato giapponese sono rappresentativi. (9) Inoltre, gli stessi produttori/esportatori hanno affermato che, tra i metodi utilizzati per il calcolo del valore normale previsti dal regolamento antidumping (CEE) n. 2423/88, occorreva scegliere un metodo che consentisse di utilizzare i dati di ciascun esportatore, per determinare un margine di dumping individuale. A loro parere, se le vendite interne dei due modelli effettuate in Giappone da un altro esportatore non rappresentassero, in termini quantitativi, il 5 % delle loro esportazioni degli stessi modelli, la regola non serebbe applicabile, poiché non sarebbe dimostrato che un mercato ritenuto redditizio per un altro esportatore lo sia anche per loro. A tale riguardo, essi hanno ribadito, come avevano già detto prima che venissero istituiti i dazi provvisori, che si sarebbero dovuti utilizzare i prezzi delle loro vendite sul mercato giapponese di un prodotto da essi ritenuto simile ai TAT, vale a dire le cosidette lampade JD, da essi vendute sul mercato giapponese in quantitativi più ingenti dei TAT [vedi considerando 22 del regolamento (CEE) n. 2064/90]. Infine, uno di questi produttori/esportatori ha sostenuto che per determinare il suo valore normale si sarebbero potuti utilizzare anche i suoi prezzi all'esportazione verso paesi terzi. (10) Il Consiglio fa notare che la Commissione ha cercato di stabilire il valore normale per ciascun produttore/esportatore nella misura autorizzata dall'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88. L'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) riguarda i casi in cui un prodotto simile, quale definito all'articolo 2, paragrafo 12 dello stesso regolamento, viene venduto sul mercato interno. Il prodotto simile è stato definito al considerando 11 del regolamento (CEE) n. 2064/90. È incontestabile che esso viene offerto e venduto anche sul mercato giapponese. Pertanto, si doveva applicare l'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) in caso di vendite interne sufficienti di questo prodotto. (11) Per quanto riguarda le lampade JD, la Commissione aveva concluso che non costituivano un prodotto simile ai TAT, in quanto non ne hanno la forma lineare, possiedono un solo contatto elettrico invece di due, e non del tipo R7s, e il più delle volte hanno una potenza inferiore a 100 watt. Il Consiglio conferma tali conclusioni. Di conseguenza, il valore normale per i due modelli di TAT in questione deve essere stabilito in base ai prezzi effettivamente praticati per questi modelli sul mercato giapponese. II. Prezzi all'esportazione verso paesi terzi (12) La Commissione aveva esaminato la richiesta di utilizzare tali prezzi nel costituire il valore normale [vedi considerando 23 del regolamento (CEE) n. 2064/90]. Un produttore/esportatore ha fatto presente che in realtà, come per il ricorso ad un altro prodotto simile, la sua richiesta non era stata presentata in questo contesto, ma in relazione all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 2423/88. (13) Il Consiglio non può accettare tale argomentazione. Ogni qual volta sia possibile riferirsi ai prezzi praticati sul mercato giapponese, è preferibile costruire il valore normale piuttosto che servirsi dei prezzi relativi a mercati di paesi terzi. III. Valore costruito aa) Vendite con marchio commerciale proprio (14) Gli altri modelli esportati nella Comunità non vengono venduti sul mercato interno. Il valore normale deve pertanto essere stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Detto testo privilegia l'utilizzazione degli elementi relativi ai prodotti simili venduti sul mercato interno dal produttore/esportatore interessato oppure, in mancanza di tali dati, si basa sulle spese sostenute e sugli utili realizzati da altri produttori o esportatori nel paese di origine sulle vendite beneficiarie del prodotto simile. Soltanto qualora sia impossibile applicare i primi due metodi, ci si dovrà basare su vendite effettuate nello stesso settore di attività dall'esportatore interessato o da altri produttori o esportatori. (15) Nell'applicare tali disposizioni, la Commissione si è basata sull'esistenza di vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno da un produttore/esportatore e sul fatto che tali vendite potevano essere ritenute sufficientemente rappresentative (vedi considerando 8). Pertanto, essa ha stabilito il valore normale per i due produttori/esportatori interessati utilizzando il secondo metodo previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88 il quale consiste nel tener conto dei costi di produzione a cui vengono aggiunti le spese sostenute e gli utili realizzati sulle vendite interne del prodotto simile da un altro produttore/esportatore. Il Consiglio fa osservare che questo metodo consente di stabilire, nei limiti del possibile, i valori normali di ciascun produttore/esportatore interessato in base ai costi di produzione individuali. bb) Vendite a clienti OEM (16) In tale contesto, nel calcolare il valore costruito dei modelli in questione, la Commissione ha considerato la specificità delle vendite dei produttori/esportatori che vendono soprattutto modelli di OEM [vedi considerando 20 del regolamento (CEE) n. 2064/90]. La distinzione effettuata in base alla natura delle vendite consente di stabilire adeguatamente i valori normali per ciascun produttore/esportatore. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che il margine di utile applicabile in questi casi debba essere definitivamente stabilito basandosi su un terzo del margine realizzato quando il produttore vende con il marchio commerciale proprio. Il Consiglio ha approvato questo metodo di calcolo del valore normale costruito. b) Prezzi all'esportazione (17) Non sono state presentate osservazioni relativamente al prezzo d'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2064/90. c) Conclusioni (18) In considerazione di quanto precede, il Consiglio conferma le conclusioni relative al dumping di cui ai considerando 14-25 del regolamento (CEE) n. 2064/90. E. CONFRONTO (19) Non sono state formulate osservazioni per quanto riguarda i considerando 26-29 del regolamento (CEE) n. 2064/90 relativi a questo aspetto. Il Consiglio conferma queste conclusioni. F. MARGINI DI DUMPING (20) Il Consiglio conferma le considerazioni della Commissione di cui ai considerando 30, 31 e 32 del regolamento (CEE) n. 2064/90. Tuttavia, i margini di dumping calcolati in via provvisoria sono modificati dalla rivalutazione delle differenze a livello di margini di utili tra le vendite con il marchio commerciale proprio e le vendite a clienti OEM (vedi considerando 14 del presente regolamento). Ne consegue che i margini di dumping ammontano a 2,3 ecu per Iwasaki, 1,5 ecu per Sigma e 1,2 ecu per Phoenix, in base ad una media per unità, tasso che supera quello del dazio necessario per eliminare il pregiudizio (vedi il considerando 32 del presente regolamento). G. PREGIUDIZIO (21) Per quanto riguarda il pregiudizio, alcuni produttori/esportatori hanno criticato le conclusioni della Commissione relativi ai calcoli della sottoquotazione, in quanto non è stato effettuato un adeguamento per un migliore « goodwill » (avviamento commerciale) e per le differenze tra le caratteristiche fisiche dei prodotti giapponesi e di quelli fabbricati dall'industria comunitaria. A loro parere, a parità di prezzo, i consumatori preferiranno acquistare prodotti di marche comunitarie che siano più noti, ben presentati e considerati di buona qualità e che benficiano, rispetto ai prodotti di origine giapponese, di un'ottima immagine a livello di affidabilità di servizi. (22) A tale riguardo, la Commissione ha ricevuto dagli esportatori e dall'industria comunitaria informazioni che portano a conclusioni totalmente opposte. Non è pervenuto alcun elemento obiettivo di valutazione che consenta di accertare l'esistenza di differenze fisiche, tecniche, qualitative o di servizi e che avrebbero quindi giustificato l'adeguamento richiesto nell'ambito del calcolo delle sottoquotazioni. Parimenti, a prescindere dal principo stesso dell'applicazione di un adeguamento per un migliore goodwill, non è stato presentato alcun elemento di prova che corrobori la richiesta in tal senso. (23) Inoltre, gli stessi produttori/esportatori hanno dichiarato che era stato sottovalutato l'importo dell'adeguamento accettato provvisoriamente dalla Commissione, nell'ambito del calcolo delle sottoquotazioni, per tener conto delle differenze constatate fra i livelli di commercializzazione delle vendite realizzate dall'industria comunitaria, soprattuto a rivenditori, e quelle effettuate dagli esportatori giapponesi, per lo più a fabbricanti o a distributori di apparecchi di illuminazione [vedi considerando 38 del regolamento (CEE) n. 2064/90]. Dopo avere esaminato le informazioni di cui disponeva, la Commissione ha ritenuto che questa richiesta fosse parzialmente giustificata, soprattutto se si considerando le differenze a livello di costi dei servizi e di spese di vendita a seconda della categoria di clienti a cui vengono venduti i TAT. Il Consiglio conferma questa rivalutazione, in base a cui la sottoquotazione praticata dagli esportatori giapponesi è compresa tra il 14,3 e il 20,4 %, con una media ponderata del 18,9 %. Tali percentuali rimangono però significative e non modificano le conclusioni esposte dalla Commissione nel considerando 44 del regolamento (CEE) n. 2064/90 per quanto riguarda l'esistenza di un grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Tutto considerato, anche in mancanza di sottoquotazioni che costituiscono soltanto uno degli elementi di valutazione, si sarebbe giunti alle stesse conclusioni. Del resto, il pregiudizio è stato valutato in base alle sottoquotazioni rispetto a un prezzo minimo ottenuto per i prodotti comunitari, in mancanza di pratiche di dumping, e non rispetto alla sottoquotazione di prezzi reali ribassati a causa delle importazioni massicce. (24) Non sono emersi nuovi elementi riguardo all'esistenza di un grave pregiudizio. Di conseguenza, tranne per quanto riguarda la valutazione delle sottoquotazioni, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione in materia esposte nel regolamento (CEE) n. 2064/90. H. NESSO CAUSALE (25) Alcuni produttori/esportatori hanno criticato l'atteggiamento negativo della Commissione nei confronti della loro argomentazione secondo cui si dovrebbe tener conto della loro produttività superiore [vedi considerando 49 e 50 del regolamento (CEE) n. 2064/90]. A loro parere, il loro vantaggio relativo in termini di costi di produzione giustificherebbe vendite sul mercato comunitario a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria e costituirebbe pertanto una causa di pregiudizio diversa dalle importazioni a prezzo di dumping. Essi contestanto l'affermazione della Commissione secondo cui questo elemento sarebbe pertinente soltanto nella misura in cui tali vantaggi si riflettano senza discriminazioni sia nei prezzi interni che nei prezzi all'esportazione e sostengono che la discriminazione a livello di prezzi dovrebbe essere presa in considerazione soltanto nell'esame del dumping ma che, in quanto tale, non costituirebbe una causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Infine, essi rimproverano alla Commissione di aver supposto l'esistenza di un nesso causale tra la migliore produttività addotta e le pratiche di dumping constatate. (26) Il Consiglio non può accettare tali argomentazioni e conferma la posizione della Commissione. Infatti, come si è fatto presente nel regolamento (CEE) n. 2064/90 (considerando 46 e 47), esiste una concomitanza evidente tra l'incremento dei quantitativi e delle quote di mercato delle importazioni di TAT originari del Giappone e le perdite finanziarie e di quote di mercato subite dall'industria comunitaria su un mercato in forte espansione. Inoltre, i prezzi all'esportazione hanno fatto costantemente ribassare i prezzi dei TAT nella Comunità, costringendo i produttori comunitari a vendere in perdita ed impedendo loro di intensificare la commercializzazione e di procedere agli investimenti necessari per migliorare la produttività. Di conseguenza, la situazione dell'industria comunitaria è, per lo più, direttamente connessa alle importazioni originarie del Giappone realizzate effettivamente a prezzo di dumping nel periodo di riferimento, e non ad elementi riguardanti l'efficienza delle imprese interessate. (27) Per quanto riguarda un eventuale vantaggio comparato in materia di costi di produzione degli esportatori giapponesi, contrariamente a quanto è stato sostenuto, nell'accertare l'esistenza di pratiche di dumping si è tenuto conto dell'elemento costi e del modo in cui esso si è riflesso sui mercati interni dei paesi di esportazione e di importazione. Invece, per l'esame delle cause del pregiudizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, si deve accertare se l'industria comunitaria abbia subito un grave pregiudizio a seguito delle importazioni in dumping. Se queste importazioni non fossero avvenute in dumping, il loro prezzo avrebbe dovuto essere necessariamente più alto. Si deve quindi esaminare l'impatto del loro livello di prezzo reale sulla produzione comunitaria, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa ai costi. La Commissione si è basata su questo esame per affermare l'esistenza di un nesso causale tra le importazioni di TAT a prezzo di dumping e il pregiudizio grave. (28) Per quanto riguarda l'incidenza di altri fattori, come la Commissione aveva già accertato, durante il periodo dell'inchiesta sono state effettuate pochissime altre importazioni. La domanda, infatti, era in fortissimo aumento e non esistevano differenze di rilievo a livello di sviluppo tecnologico tra la produzione giapponese e quella comunitaria. Per quanto riguarda le prestazioni dell'industria comunitaria de TAT, non sono apparsi elementi diversi * dalle conseguenze negative delle pratiche di dumping dei produttori/esportatori in causa. Pertanto, le perdite delle quote di mercato e il deterioramento della situazione finanziaria dei produttori comunitari non possono essere imputati a queste ultime. (29) Di conseguenza, il Consiglio approva le conclusioni della Commissione [considerando 51 del regolamento (CEE) n. 2064/90], secondo cui si deve ritenere che, considerati singolarmente, gli effetti delle importazioni in dumping di TAT originari del Giappone abbiano causato un grave pregiudizio per i produttori comunitari. I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (30) Due produttori/esportatori hanno nuovamente sollevato la questione del rischio che le importazioni giapponesi vengano sostituite da importazioni a basso prezzo provenienti da altri paesi terzi (vedi considerando 61 del regolamento (CEE) n. 2064/90) qualora siano istituiti dazi antidumping elevati. A tale riguardo, essi hanno presentato numerose offerte di prezzi per i TAT di origine cinese o coreana. (31) Come aveva fatto notare la Commissione, le offerte di prezzi non dimostrano che, dopo la fine del periodo dell'inchiesta, vi sia stato realmente un incremento delle importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dal Giappone, l'entità delle quali era stata minima fino a quel momento. Nessuna delle informazioni esaminate dalla Commissione, in particolare quelle di natura statistica, consente di concludere che l'affermazione sia fondata. Dato l'andamento invariabilmente precario delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dal Giappone, il Consiglio conferma le considerazioni della Commissione di cui al punto I del regolamento (CEE) n. 2064/90 e ritiene che sia nell'interesse generale della Comunità adottare misure antidumping tali da eliminare gli effetti nocivi delle importazioni originarie del Giappone. J. DAZIO (32) Nel regolamento (CEE) n. 2064/90, la Commissione ha calcolato un prezzo minimo corrispondente a quello che dovrebbe essere ottenuto per i prodotti comunitari in assenza di dumping. Come risulta dal considerando 66 del suddetto regolamento, il calcolo teneva conto delle sottoquotazioni constatate. Il Consiglio conferma questo metodo di valutazione dei dazi. Tuttavia, si deve tener conto delle rivalutazioni autorizzate nel presente regolamento (considerando 23) per quanto riguarda gli adeguamenti accettati a titolo provvisorio dalla Commissione nel calcolo delle sottoquotazioni. D'altra parte la Commissione ha proposto di fissare la soglia del pregiudizio in rapporto ai costi di produzione del fabbricante comunitario di TAT il quale produce dei quantitativi ed applica una tecnologia che possono essere considerati come i più rappresentativi della produzione comunitaria. Il Consiglio conferma questa proposta. Su questa base, i dazi dumping definitivi istituiti per eliminare il pregiudizio subito da ciascun esportatore sono i seguenti: - Iwasaki: 35,6 % - Phoenix: 45,5 % - Sigma: 46,5 % Dato che questi dazi, basati sul livello di pregiudizio, sono inferiori in tutti i casi ai margini di dumping constatati per tutti gli esportatori, essi verranno applicati a norma all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88. (33) Il Consiglio conferma inoltre, per le ragioni indicate dalla Commissione nel considerando 69 del regolamento (CEE) n. 2064/90, che un dazio più alto, cioè 46,5 % deve essere applicato alle società che non hanno risposto al questionario della Comunità. K. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI (34) Dati i margini di dumping constatati e l'entità del pregiudizio causato all'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che le somme depositate a titolo di dazio antidumping provvisorio vengano riscosse definitivamente, a concorrenza dell'importo del dazio definitivamente istituito. L. IMPEGNI (35) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, la Iwasaki Electric Co. Ltd, la Phoenix Electric Co. Ltd e la Sigma Corporation hanno offerto un impegno per quanto riguarda le loro future esportazioni di TAT nella Comunità. Previe consultazioni, tali impegni sono stati considerati inaccettabili dalla Commissione che ha informato i produttori/esportatori interessati dei motivi in base a cui è stata presa tale decisione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo pari al 46,5 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato, sul tubi alogeni al tungsteno di cui al codice NC ex 8539 21 91 (codice Taric: 8539 21 91 * 91) originari del Giappone (codice supplementare Taric: 8462). 2. Le aliquote dei dazi applicabili ai prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono: - Iwasaki Electric Co. Ltd: 35,6 % (codice supplementare Taric: 8460) - Phoenix Electric Co. Ltd: 45,5 % (codice supplementare Taric: 8461). 3. Il dazio di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile unicamente ai tubi alogeni al tungsteno di oltre 100 Volt, con potenza uguale o superiore a 100 Watt con due zoccoli R7s, del tipo usato per l'illuminazione interna o esterna. Il dazio non è applicabile ai tubi alogeni al tungsteno utilizzati esclusivamente come elementi di apparecchi non destinati all'illuminazione. 4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2064/90 sono riscossi definitivamente a concorrenza delle aliquote del dazio definitivamente istituito. Gli importi garantiti non coperti dalle aliquote del dazio definitivo sono svincolati. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 gennaio 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. F. POOS (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 188 del 20. 7. 1990, pag. 10. (3) GU n. L 318 del 17. 11. 1990, pag. 1.