This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31991R0040
Commission Regulation (EEC) No 40/91 of 7 January 1991 extending retrospective Community surveillance of imports of certain products originating in Japan
REGOLAMENTO (CEE) N. 40/91 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1991 che proroga un controllo comunitario a posteriori sulle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone
REGOLAMENTO (CEE) N. 40/91 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1991 che proroga un controllo comunitario a posteriori sulle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone
GU L 6 del 9.1.1991, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 40/91 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1991 che proroga un controllo comunitario a posteriori sulle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone -
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 09/01/1991 pag. 0008 - 0008
REGOLAMENTO (CEE) N. 40/91 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1991 che proroga un controllo comunitario a posteriori sulle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3156/90 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a norma del regolamento suddetto; considerando che il regolamento (CEE) n. 1530/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4031/89 (4), che istituisce un controllo comunitario a posteriori preventivo sulle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone, è scaduto il 31 dicembre 1990; considerando che le misure provvisorie che il governo degli Stati Uniti aveva deciso di adottare il 17 aprile 1987 e che avevano dato luogo all'instaurazione del controllo comunitario sono ancora parzialmente in vigore; considerando che, pertanto, è opportuno continuare a controllare l'andamento delle importazioni nella Comunità dei prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 1530/89, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1530/89, la data « 31 dicembre 1990 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1991 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1991. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 5. (3) GU n. L 150 del 2. 6. 1989, pag. 15. (4) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 70.