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Document 31991R0040

REGOLAMENTO (CEE) N. 40/91 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1991 che proroga un controllo comunitario a posteriori sulle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone

GU L 6 del 9.1.1991, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/40/oj

31991R0040

REGOLAMENTO (CEE) N. 40/91 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1991 che proroga un controllo comunitario a posteriori sulle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone -

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 09/01/1991 pag. 0008 - 0008


REGOLAMENTO (CEE) N. 40/91 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1991 che proroga un controllo comunitario a posteriori sulle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3156/90 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a norma del regolamento suddetto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1530/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4031/89 (4), che istituisce un controllo comunitario a posteriori preventivo sulle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone, è scaduto il 31 dicembre 1990;

considerando che le misure provvisorie che il governo degli Stati Uniti aveva deciso di adottare il 17 aprile 1987 e che avevano dato luogo all'instaurazione del controllo comunitario sono ancora parzialmente in vigore;

considerando che, pertanto, è opportuno continuare a controllare l'andamento delle importazioni nella Comunità dei prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 1530/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1530/89, la data « 31 dicembre 1990 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1991 ». Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2)

GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 5. (3)

GU n. L 150 del 2. 6. 1989, pag. 15. (4)

GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 70.

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