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Document 31991D0482

91/482/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

GU L 263 del 19.9.1991, pp. 1–153 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/482/oj

31991D0482

91/482/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

Gazzetta ufficiale n. L 263 del 19/09/1991 pag. 0001 - 0153
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 18 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 18 pag. 0003


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1991 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (91/482/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles il 16 luglio 1990, qui di seguito denominato «accordo interno»,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che è necessario stabilire per un nuovo periodo le disposizioni da applicare all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, qui di seguito denominati «PTOM», alla Comunità economica europea; che dette disposizioni si applicano ai territori della Repubblica francese, ai paesi e territori del Regno Unito, ai paesi del Regno dei Paesi Bassi e, in parte, alla Groenlandia;

considerando che le disposizioni suddette rientrano nel contesto degli sforzi compiuti dalla Comunità economica europea per contribuire alla cooperazione internazionale e alla soluzione dei problemi internazionali di ordine economico, sociale e culturale, conformemente alle aspirazioni della comunità internazionale verso un nuovo ordine economico internazionale più giusto e più equilibrato; che questi sforzi si concretano in particolare nella quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, qui di seguito denominata «convenzione», e che, viste le molteplici analogie tra gli PTOM e numerosi Stati ACP, occorre, nel rispetto delle loro diverse situazioni giuridiche, determinare le disposizioni relative agli PTOM per la stessa durata prevista per gli Stati ACP;

considerando che da molto tempo la Comunità ha aperto il proprio mercato ai prodotti originari degli PTOM, come a quelli degli Stati ACP; che, dati i rapporti particolari tra la Comunità e gli PTOM, basati sulle disposizioni del trattato e in particolare sulla parte quarta, conviene migliorare le disposizioni concedendo agli PTOM una maggiore flessibilità in materia di norme sull'origine per i prodotti originari degli PTOM e adottare disposizioni nuove per taluni prodotti non originari degli PTOM;

considerando che le necessità di sviluppo degli PTOM e le esigenze della promozione del loro sviluppo industriale giustificano per contro il mantenimento, da parte loro, della possibilità di riscuotere dazi doganali e di stabilire restrizioni quantitative, nonché di introdurre regolamentazioni derogatorie a favore della popolazione o delle attività locali, destinate a promuovere o sostenere l'occupazione locale;

considerando che, per quanto riguarda il rum, l'arak e il tafia si devono prevedere disposizioni particolari;

considerando che la presente decisione lascia del tutto impregiudicato il regime speciale stabilito per l'importazione in Spagna e in Portogallo dei prodotti originari degli PTOM che figurano nell'allegato della decisione 86/47/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1986, che definisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1), prorogata, da ultimo, dalla decisione 90/699/CEE (2);

considerando che il contributo comunitario per risolvere i problemi di ordine economico e sociale degli PTOM, da un lato, e degli Stati ACP, dall'altro, incita la Comunità ad intensificare maggiormente le relazioni tra PTOM e Stati ACP, nei diversi settori della cooperazione, compresi gli scambi commerciali;

considerando inoltre che alcuni degli PTOM sono situati nelle stesse zone geografiche dei dipartimenti d'oltremare (DOM) e degli Stati ACP; che ai fini dello sviluppo delle diverse componenti di una stessa zona geografica, con condizionamenti e caratteristiche simili, dovrebbero essere attuati in particolare progetti regionali comuni alle componenti stesse, qualunque sia la loro situazione rispetto al diritto comunitario, in modo da realizzare economie di scala e rafforzare la cooperazione regionale tra gli interlocutori interessati; che la Comunità ha già dotato questi diversi interlocutori dei mezzi, in particolare finanziari, per attuare tale cooperazione sia per quanto riguarda i DOM, con il regolamento (CEE) n. 2052/88 (3) relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali e a quelle della Banca europea per gli investimenti (qui di seguito denominata «Banca»), i testi successivi e la decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidon) (4), sia, per quanto riguarda gli Stati ACP, mediante la convenzione e l'accordo interno;

considerando inoltre che tali entità vicine hanno tradizionalmente problemi simili nonostante la diversa situazione giuridica; che una cooperazione regionale adeguata alle realtà locali richiede un dialogo più diretto tra le parti interessate; che occorre pertanto favorire le procedure di consultazione regionale tra DOM, PTOM e Stati ACP, in stretto collegamento con gli Stati membri interessati per quanto riguarda i DOM e gli PTOM;

considerando che, nel quadro dei negoziati della convenzione, la Comunità ha migliorato un certo numero di disposizioni relative ai settori o agli strumenti della cooperazione con gli Stati ACP; che è opportuno migliorarle, nel medesimo spirito nei confronti degli PTOM;

considerando che, per facilitare la futura applicazione della presente decisione e per garantire la massima equità nell'assegnazione dell'aiuto finanziario, occorre procedere ad una ripartizione fra i territori della Repubblica francese da un lato, i paesi e territori del Regno Unito dall'altro e, infine, i paesi del Regno dei Paesi Bassi; che occorre trarre dall'esperienza gli opportuni insegnamenti, accelerando per quanto possibile le procedure di programmazione e di esecuzione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo;

considerando che la partecipazione attiva delle autorità locali è sistematicamente riconosciuta, sia nei confronti delle regioni della Comunità che di paesi terzi, nell'attuazione di politiche comuni o nelle relazioni con la Comunità, mentre l'associazione degli PTOM comporta tale partecipazione soltanto in sede di esecuzione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo in taluni PTOM o in modo più globale in altri; che occorre rafforzare la partecipazione dei rappresentanti eletti dalle popolazioni interessate, nel rispetto delle singole costituzioni degli Stati membri da cui gli PTOM dipendono e che il principio della compartecipazione tra Commissione, Stato membro e PTOM risponde a questa duplice esigenza;

considerando che le diverse regolamentazioni adottate nel quadro del completamento del mercato interno non si applicano negli PTOM, ma che può essere opportuno esaminare le modalità di una loro estensione parziale o totale agli stessi, in particolare nel quadro della compartecipazione;

considerando che l'articolo 362 della convenzione prevede la possibilità per un paese o territorio di cui alla parte quarta del trattato, divenuto indipendente, di aderire alla convenzione; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di adattare la presente decisione; che l'articolo 1 dell'accordo interno prevede che, se uno PTOM divenuto indipendente aderisce alla convenzione, gli importi dell'aiuto finanziario sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo previsti per gli PTOM sono diminuiti e gli importi previsti per gli Stati ACP sono aumentati corrispondentemente, con decisione del Consiglio,

DECIDE:

PRIMA PARTE

FONDAMENTI DELLA COOPERAZIONE CEE-PTOM

Capitolo 1

Obiettivi e principi della cooperazione

Articolo 1

La presente decisione ha lo scopo di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale, e di rafforzare le strutture economiche degli PTOM elencati nell'allegato I.

Articolo 2

La Comunità sostiene gli sforzi degli PTOM per uno sviluppo globale fondato sui loro valori sociali e culturali, le capacità umane, le risorse naturali ed il potenziale economico, allo scopo di promuovere il progresso sociale, culturale ed economico degli PTOM e il benessere delle loro popolazioni mediante il soddisfacimento delle loro esigenze fondamentali, il riconoscimento del ruolo della donna e la libera esplicazione delle capacità umane nel rispetto della loro dignità.

Tale sviluppo poggia su un equilibrio durevole tra i suoi obiettivi economici, la gestione razionale dell'ambiente e la valorizzazione delle risorse naturali ed umane.

Articolo 3

La cooperazione è intesa a uno sviluppo incentrato sull'uomo, suo principale protagonista e beneficiario, e presuppone pertanto il rispetto e la promozione dell'insieme dei diritti di quest'ultimo. Le azioni di cooperazione si iscrivono in questa prospettiva positiva in cui il rispetto dei diritti dell'uomo è riconosciuto come fattore fondamentale di un reale sviluppo e in cui la cooperazione stessa è concepita quale contributo alla promozione di tali diritti.

Sono ugualmente riconosciuti e incentivati il ruolo e le potenzialità di iniziative degli individui e dei gruppi, onde assicurare concretamente una reale partecipazione delle popolazioni all'azione di sviluppo.

Articolo 4

La Comunità e gli PTOM attribuiscono particolare importanza e un'alta priorità alle azioni di cooperazione e di integrazione regionale. In questo ambito la Comunità appoggia efficacemente gli sforzi compiuti dagli PTOM per organizzarsi su base regionale e intensificare la loro cooperazione a livello regionale e interregionale, al fine di promuovere un ordine economico internazionale più giusto e più equilibrato.

Articolo 5

La Comunità riconosce la necessità di accordare un trattamento particolare agli PTOM meno sviluppati, e di tener conto delle difficoltà specifiche alle quali devono far fronte. Essa accorda un'attenzione particolare al miglioramento delle condizioni di vita degli strati delle popolazioni meno favorite.

La cooperazione comporta segnatamente un trattamento particolare nella determinazione del volume delle risorse finanziarie e delle relative condizioni, per consentire agli PTOM meno sviluppati di superare gli ostacoli, strutturali o d'altra natura, che si oppongono al loro sviluppo.

Articolo 6

Nell'ambito delle rispettive competenze, le autorità che partecipano alla procedura di collaborazione di cui all'articolo 10 esaminano periodicamente i risultati dell'applicazione della stessa e danno i pareri e gli impulsi necessari per il conseguimento degli scopi della presente decisione.

Nell'ambito della suddetta procedura può essere trattato ogni problema che possa direttamente ostacolare l'efficace attuazione degli scopi della presente decisione.

Capitolo 2

Cooperazione decentrata e compartecipazione

Articolo 7

Per incoraggiare lo sviluppo e la mobilitazione delle iniziative di tutte le parti attive degli PTOM e della Comunità, che possono fornire un contributo allo sviluppo autonomo degli PTOM, la cooperazione appoggia inoltre, entro i limiti stabiliti dalle autorità competenti, le azioni di sviluppo di parti attive, economiche, sociali e culturali, nel contesto di una cooperazione decentrata, in particolare in forma di unione degli sforzi e dei mezzi tra parti attive omologhe degli PTOM e della Comunità. Questa forma di cooperazione è in particolare intesa a mettere al servizio dello sviluppo degli PTOM le competenze, i modi di azione originali e le risorse di tali parti attive.

Le parti attive di cui al presente articolo sono i poteri pubblici decentrati, le comunità rurali e paesane, le cooperative, le imprese, i sindacati, i centri di insegnamento e di ricerca, le organizzazioni non governative di sviluppo, associazioni varie e tutti i gruppi e parti attive che sono in grado e desiderano fornire il loro contributo spontaneo e originale allo sviluppo degli PTOM.

Articolo 8

La cooperazione incoraggia e appoggia le iniziative delle parti attive PTOM di cui all'articolo 7, purché corrispondano alle scelte delle priorità, degli orientamenti e dei metodi di sviluppo definiti dalle competenti autorità degli PTOM interessati. A tali condizioni essa appoggia le azioni autonome di parti attive PTOM oppure azioni di queste ultime combinate con il sostegno di parti attive analoghe della Comunità che mettono a loro disposizione competenza ed esperienza, le loro capacità tecnologiche e organizzative o le loro risorse finanziarie.

La cooperazione incoraggia l'apporto, dato dalle parti attive degli PTOM e della Comunità, di mezzi finanziari e tecnici complementari alle azioni di sviluppo. Può appoggiare le azioni di cooperazione decentrata con un sostegno finanziario e/o tecnico prelevato dalle risorse della decisione alle condizioni definite all'articolo 9.

Questa forma di cooperazione è organizzata nel pieno rispetto del ruolo e delle prerogative dei poteri pubblici degli PTOM.

Articolo 9

Le azioni di cooperazione decentrata possono essere sostenute con strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica, con l'assenso delle competenti autorità degli PTOM interessati, preferibilmente sin dalla fase della programmazione, per quanto riguarda il principio e le condizioni del sostegno a questa forma di cooperazione. Questo sostegno è fornito qualora sia necessario per un'attuazione fruttuosa delle azioni proposte, purché l'utilità di queste ultime sia riconosciuta e le disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica siano rispettate. I progetti che rientrano in questa forma di cooperazione possono riallacciarsi o meno a programmi attuati nei settori di concentrazione dei programmi indicativi; tuttavia sarà data priorità a quelli che si riallacciano a settori di concentrazione.

Articolo 10

Allo scopo di consentire alle competenti autorità locali degli PTOM un maggiore coinvolgimento nell'attuazione dei principi dell'associazione degli PTOM alla CEE, nel rispetto delle competenze dei poteri centrali degli Stati membri interessati, è istituita una procedura consultiva fondata sul principio di compartecipazione tra la Commissione, lo Stato membro e lo PTOM.

Detta compartecipazione, le cui modalità sono stabilite agli articoli da 234 a 236, consentirà di esaminare le realizzazioni conseguite nel quadro dell'associazione e di discutere i problemi eventualmente sorti nelle relazioni tra gli PTOM e la Comunità.

SECONDA PARTE

I SETTORI DELLA COOPERAZIONE CEE-PTOM

TITOLO I

AMBIENTE

Articolo 11

1. Nell'ambito della presente decisione la protezione e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali, l'arresto del degrado del patrimonio fondiario e forestale, il ripristino degli equilibri ecologici, la salvaguardia delle risorse naturali nonché il loro sfruttamento razionale sono obiettivi fondamentali che gli PTOM interessati si sforzano di conseguire con l'appoggio della Comunità, per migliorare a breve scadenza le condizioni di vita delle loro popolazioni e per salvaguardare quelle delle generazioni future.

2. La Comunità riconosce che l'esistenza di taluni PTOM è minacciata da un rapido degrado dell'ambiente che ostacola tutti gli sforzi di sviluppo e in particolare gli obiettivi prioritari di autosufficienza e sicurezza alimentare.

Per molti PTOM la lotta contro tale degrado ambientale e per la conservazione delle risorse naturali costituisce un imperativo impellente che esige l'elaborazione ed attuazione di modi di sviluppi coerenti, che rispettino gli equilibri ecologici.

Articolo 12

L'entità del fenomeno e dei mezzi da impiegare implica che le azioni da realizzare rientrino in politiche globali, di lunga durata, concepite e applicate dalle competenti autorità degli PTOM sul piano locale, nazionale, regionale e internazionale eventualmente nell'ambito di uno sforzo di solidarietà internazionale.

A tal fine la Comunità privilegerà:

- un'impostazione preventiva, volta ad evitare che i programmi o le azioni abbiano conseguenze negative sull'ambiente;

-un'impostazione sistematica che garantisca la validità ecologica in tutte le fasi, dall'individuazione alla realizzazione;

-un'impostazione transettoriale che tenga conto delle conseguenze dirette e indirette delle azioni intraprese.

Articolo 13

La tutela dell'ambiente e delle risorse naturali richiede un intervento globale che comprenda la dimensione sociale e culturale.

Per tener conto di questa dimensione specifica occorre che nei progetti e programmi siano inserite azioni appropriate in materia di istruzione, formazione, informazione e ricerca.

Articolo 14

Sono elaborati e attuati strumenti di cooperazione adeguati a questi problemi.

Secondo le esigenze, possono essere utilizzati criteri sia qualitativi che quantitativi. Per valutare la validità in materia ambientale delle azioni proposte, qualunque ne sia la portata, si fa ricorso ad elenchi concordati degli elementi da prendere in considerazione, eventualmente nell'ambito della procedura di collaborazione di cui agli articoli da 234 a 236. Per i progetti di ampia portata e per quelli che presentano un notevole rischio per l'ambiente si ricorre eventualmente a studi di impatto ambientale contenenti almeno:

-una descrizione delle misure previste per evitare e ridurre eventuali effetti negativi rilevanti e, se possibile, porvi rimedio;

-i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente.

Per tenere debitamente conto dell'importanza dell'ambiente sono elaborati inventari fisici contenenti, per quanto possibile, l'indicazione di valori.

L'attuazione di tali strumenti consente, qualora si prevedano conseguenze negative sull'ambiente, la formulazione delle indispensabili misure correttive fin dalla fase iniziale dei programmi e progetti previsti, in modo che questi ultimi possano progredire secondo i calendari di esecuzione previsti ed essere nel contempo migliorati dal punto di vista della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali.

Articolo 15

La Comunità, sollecita dell'effettiva tutela e della gestione efficace dell'ambiente e delle risorse naturali, ritiene che i settori della cooperazione CEE-PTOM, contemplati nella presente parte, debbano essere analizzati e valutati sistematicamente in questa prospettiva.

In questo ordine di idee, la Comunità appoggia gli sforzi compiuti dalle competenti autorità degli PTOM sul piano locale, nazionale, regionale e internazionale nonché le azioni avviate da organizzazioni intergovernative e non governative, al fine di sostenere politiche e priorità locali, nazionali e intergovernative.

Articolo 16

1. La Comunità si impegna, per quanto la concerne, ad adoperarsi al massimo affinché, in generale, i movimenti internazionali di rifiuti pericolosi e di residui radioattivi siano tenuti sotto controllo e sottolinea l'importanza di un'efficace cooperazione internazionale in materia.

Al riguardo, la Comunità vieta le esportazioni dirette o indirette di tali rifiuti e residui negli PTOM e, contemporaneamente, le competenti autorità degli PTOM vietano a loro volta l'importazione diretta o indiretta nel loro territorio di questi stessi prodotti provenienti dalla Comunità o da qualsiasi altro paese, fatti salvi gli impegni internazionali specifici che sono stati o potrebbero in futuro essere sottoscritti riguardo a questi due settori nelle sedi internazionali competenti.

Queste disposizioni non ostano a che uno Stato membro, verso il quale uno PTOM abbia deciso l'esportazione di rifiuti da trattare, riesporti i rifiuti trattati verso lo PTOM d'origine.

La Comunità e, eventualmente, le competenti autorità degli PTOM adottano quanto prima le disposizioni interne di carattere giuridico e amministrativo necessarie ai fini dell'attuazione di questo impegno.

2. Le competenti autorità degli PTOM si impegnano ad assicurare un controllo rigoroso dell'applicazione dei divieti di cui al secondo comma del paragrafo 1.

3. Nel contesto del presente articolo il termine «rifiuti pericolosi» va interpretato facendo riferimento alle categorie di prodotti che figurano negli allegati 1 e 2 della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione.

Per quanto riguarda i residui radioattivi, le definizioni e i valori limite applicabili saranno quelli che verranno adottati in sede di AIEA. Nel frattempo si applicheranno le definizioni e i valori limite precisati nell'allegato VI.

Articolo 17

Su richiesta delle competenti autorità degli PTOM, la Comunità fornisce le informazioni tecniche disponibili sugli antiparassitari e altri prodotti chimici per aiutarle a sviluppare o a potenziare un'utilizzazione appropriata e sicura di tali prodotti.

Se necessario può essere fornita, conformemente alle disposizioni della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, un'assistenza tecnica per garantire condizioni di sicurezza in tutte le fasi, dalla produzione fino all'eliminazione di tali prodotti.

Articolo 18

La Comunità e le competenti autorità degli PTOM riconoscono l'utilità di procedere, mediante i meccanismi di consultazione previsti nella decisione, a scambi di idee riguardo a rischi ecologici rilevanti di portata planetaria (effetto serra, deterioramento dello strato di ozono, evoluzione delle foreste tropicali, ecc.) oppure di portata più specifica e risultanti dall'applicazione di tecnologie industriali. Queste consultazioni potranno essere chieste da uno Stato membro o dalle competenti autorità di uno PTOM qualora tali rischi minaccino concretamente uno PTOM e avranno lo scopo di valutare le possibilità di azioni conformemente alle disposizioni della decisione. Eventualmente, le consultazioni consentiranno anche di procedere a scambi di idee prima delle discussioni su tali argomenti nelle sedi internazionali appropriate.

TITOLO II

COOPERAZIONE AGRICOLA, SICUREZZA

ALIMENTARE E SVILUPPO RURALE

Articolo 19

La cooperazione nel settore agricolo e rurale, cioè l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e la silvicoltura, si prefigge in particolare di:

- promuovere in modo continuo e sistematico uno sviluppo valido e durevole, basato in particolare sulla tutela dell'ambiente e sulla gestione razionale delle risorse naturali;

-sostenere gli sforzi degli PTOM volti ad aumentare il loro livello di autoapprovvigionamento alimentare, segnatamente rafforzando la loro capacità di fornire alle rispettive popolazioni un'alimentazione quantitativamente e qualitativamente sufficiente e assicurare loro un soddisfacente livello nutritivo;

-rafforzare la sicurezza alimentare sul piano sia locale che regionale ed interregionale mediante incentivazione delle correnti commerciali regionali di prodotti alimentari e un miglior coordinamento delle politiche alimentari dei paesi interessati;

-garantire alle popolazioni rurali redditi che consentano di migliorare in modo significativo il tenore di vita, onde poter soddisfare le loro necessità essenziali in materia di alimentazione, di istruzione, di sanità e di condizioni di vita;

-incoraggiare un'attiva partecipazione delle popolazioni rurali, uomini e donne, al proprio sviluppo mediante l'organizzazione del mondo contadino in associazioni, nonché mediante un miglior inserimento dei produttori, uomini e donne, nel circuito economico nazionale e internazionale;

-rafforzare la partecipazione della donna in quanto produttrice, in particolare migliorandone l'accesso a tutti i fattori di produzione (terra, inputs, credito, divulgazione, formazione);

-creare nell'ambiente rurale condizioni ed un contesto di vita soddisfacenti, soprattutto sviluppando attività socioculturali;

-migliorare la produttività rurale, in particolare col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali;

-ridurre le perdite dopo i raccolti;

-alleviare l'onere di lavoro delle donne, in particolare mediante la promozione di tecnologie adatte per il lavoro successivo al raccolto e la trasformazione di prodotti alimentari;

-diversificare le attività rurali creatrici di posti di lavoro e sviluppare le attività di sostegno della produzione;

-valorizzare le produzioni mediante la trasformazione in loco dei prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della silvicoltura;

-garantire un miglior equilibrio tra le produzioni agricole connesse all'alimentazione e le produzioni destinate all'esportazione;

-sviluppare e rafforzare una ricerca agronomica adattata alle condizioni naturali e umane del paese e della regione e rispondente alle esigenze in materia di divulgazione e di sicurezza alimentare;

-preservare, nell'ambito degli obiettivi precitati, l'ambiente naturale, in particolare con azioni specifiche di protezione e di conservazione degli ecosistemi.

Articolo 20

1. Le azioni che permettono di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 19 devono assumere forme per quanto possibile diverse e concrete, sia sul piano locale che regionale e interregionale.

2. Esse sono ideate ed eseguite per attuare le politiche e le strategie definite dalle competenti autorità degli PTOM e nel rispetto delle loro priorità.

3. La cooperazione agricola sostiene tali politiche e strategie conformemente alle disposizioni della presente decisione.

Articolo 21

1. Lo sviluppo della produzione passa attraverso l'intensificazione razionale delle produzioni vegetali e animali e implica:

-il miglioramento dei modi di sfruttamento di colture pluviali che preservino la fertilità dei suoli;

-lo sviluppo delle colture irrigue, in particolare mediante impianti idroagricoli di vari tipi (idraulica di villaggio, regimazione idrica dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori), che permettano l'utilizzazione ottimale e la gestione economica dell'acqua da parte degli agricoltori e delle collettività locali; le azioni consisteranno inoltre nel ripristino degli impianti esistenti;

-il miglioramento e l'ammodernamento di tecniche di coltura, nonché una migliore utilizzazione dei fattori di produzione (varietà e specie migliorate, materiale agricolo, concimi, prodotti fitosanitari);

-nel settore dell'allevamento, il miglioramento dell'alimentazione del bestiame (gestione più adeguata dei pascoli, sviluppo della produzione di foraggi, moltiplicazione e ripristino delle fonti idriche) e delle sue condizioni sanitarie, compreso lo sviluppo delle infrastrutture a tal fine necessarie;

-una migliore associazione dell'agricoltura e dell'allevamento;

-nel settore della pesca, l'ammodernamento delle condizioni di sfruttamento delle risorse della pesca e lo sviluppo dell'acquacoltura.

2. Lo sviluppo della produzione presuppone inoltre:

-l'espansione delle attività secondarie e terziarie a sostegno dell'agricoltura, come la fabbricazione, l'ammodernamento, la promozione di attrezzature agricole e rurali, nonché di inputs, ed eventualmente la loro importazione;

-la realizzazione o il potenziamento di sistemi di risparmio e di credito agricolo adeguati alle condizioni locali per agevolare l'accesso degli agricoltori ai fattori di produzione;

-l'incoraggiamento di tutte le politiche e misure di incentivazione a favore dei produttori, adeguate alle condizioni locali, per una maggiore produttività e per migliorare i redditi degli agricoltori.

Articolo 22

Per valorizzare le produzioni, la cooperazione agricola contribuisce a garantire:

- mezzi adeguati di conservazione e appropriate strutture di magazzinaggio a livello dei produttori;

-una lotta efficace contro le malattie, i predatori e le altre cause di perdite di produzione;

-un dispositivo di commercializzazione primaria basato su un'organizzazione adeguata dei produttori che disponga dei necessari mezzi finanziari e materiali, nonché sugli opportuni mezzi di comunicazione;

-un funzionamento agevole dei circuiti commerciali che tenga conto di ogni forma di iniziativa pubblica o privata e consenta l'approvvigionamento dei mercati locali, delle aree deficitarie del paese e dei mercati urbani, al fine di ridurre la dipendenza dall'esterno;

-meccanismi che consentano di evitare sia le interruzioni di approvvigionamento (costituzione di scorte di sicurezza) sia le fluttuazioni erratiche dei prezzi (scorte di intervento);

-la trasformazione, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti mediante, in particolare, lo sviluppo di unità artigianali e agroindustriali per adattarli all'evoluzione del mercato.

Articolo 23

Le azioni di promozione del mondo rurale riguardano:

-l'organizzazione dei produttori in associazioni o collettività al fine di consentire loro di trarre il massimo vantaggio dai mercati, dagli investimenti e dalle attrezzature di interesse comune;

-la promozione della partecipazione della donna, riconoscendone il ruolo attivo come parte a pieno titolo del processo di produzione rurale e di sviluppo economico;

-lo sviluppo di attività socioculturali (sanità, istruzione, cultura) indispensabili per migliorare il contesto di vita del mondo rurale;

-la formazione dei produttori rurali, sia uomini che donne, mediante un adeguato inserimento e un'opportuna opera di divulgazione;

-il miglioramento delle condizioni di formazione dei formatori a tutti i livelli.

Articolo 24

La cooperazione nel settore della ricerca agronomica e agrotecnologica contribuisce:

-a sviluppare, negli PTOM, capacità locali e regionali di ricerca adeguate alle condizioni naturali e socioeconomiche locali della produzione vegetale e animale;

-in particolare a migliorare le varietà e le specie, la qualità nutritiva dei prodotti e il loro condizionamento, la messa a punto di tecniche e procedimenti a portata dei produttori;

-a migliorare la diffusione dei risultati della ricerca ottenuti in uno PTOM, in uno Stato ACP o non ACP e applicabili in altri PTOM o Stati ACP;

-a divulgare i risultati di tale ricerca presso il maggior numero possibile di utenti;

-a promuovere e a rafforzare il coordinamento della ricerca, in particolare sul piano regionale e internazionale, e ad eseguire le azioni appropriate per conseguire tali obiettivi.

Articolo 25

Le azioni di cooperazione agricola vengono eseguite secondo le modalità e procedure stabilite per la cooperazione al finanziamento dello sviluppo ed in questo ambito esse possono riguardare anche:

1. a titolo della cooperazione tecnica:

- scambi di informazioni tra la Comunità, gli PTOM e gli Stati ACP, nonché fra PTOM e Stati ACP, sull'utilizzazione dell'acqua, i sistemi d'intensificazione delle produzioni e i risultati della ricerca;

-scambi di esperienze fra professionisti del credito e del risparmio, delle cooperative, della mutualità, dell'artigianato e della piccola industria in zona rurale;

2.a titolo della cooperazione finanziaria:

-la fornitura di fattori di produzione;

-il sostegno agli organismi di regolazione dei mercati, in funzione di un'impostazione coerente dei problemi in materia di produzione e commercializzazione;

-la partecipazione alla costituzione di fondi per i sistemi di credito agricolo;

-l'apertura di linee di credito a favore di produttori rurali, di organizzazioni professionali agricole, di artigiani, di associazioni di donne e di piccoli industriali rurali, in funzione delle loro attività (approvvigionamento, commercializzazione primaria, costituzione di scorte) e a beneficio delle associazioni che attuano azioni tematiche;

-sostegno all'associazione di mezzi industriali e di capacità professionali negli PTOM e nella Comunità, nell'ambito di unità artigianali o industriali per la fabbricazione di inputs e di materiali, per la manutenzione, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto e la trasformazione dei prodotti.

Articolo 26

1. Le azioni della Comunità a favore della sicurezza alimentare degli PTOM sono realizzate nell'ambito delle strategie o delle politiche alimentari delle competenti autorità degli PTOM interessati e degli obiettivi di sviluppo che esse definiscono.

Esse sono realizzate, in coordinamento con gli strumenti della presente decisione, nel contesto delle politiche della Comunità e delle misure che rientrano in queste ultime, nel rispetto degli impegni internazionali della medesima.

2. In questo contesto può essere attuata una programmazione pluriennale indicativa con le competenti autorità degli PTOM che lo desiderino, per consentire una migliore prevedibilità del loro approvvigionamento alimentare.

Articolo 27

Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunità si impegna a garantire la possibilità di fissare anticipatamente, a più lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli PTOM e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del loro fabbisogno alimentare.

Detta fissazione anticipata può avere la durata di un anno ed è applicata ogni anno durante il periodo di validità della presente decisione, rimanendo inteso che il livello della restituzione è fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione.

Articolo 28

Nell'attuazione delle norme del presente titolo occorre prestare una cura speciale nell'aiutare gli PTOM meno sviluppati a trarre pieno partito da tali norme. Su richiesta delle competenti autorità degli PTOM interessati, un'attenzione particolare è rivolta alle specifiche difficoltà che detti PTOM devono affrontare per attuare le politiche o strategie definite dalle loro competenti autorità per accrescere la propria autosufficienza alimentare e la propria sicurezza alimentare. In tale contesto, la co operazione riguarda in particolare i settori della produzione (compreso l'approvvigionamento di inputs materiali, tecnici e finanziari), dei trasporti, della commercializzazione, del condizionamento, nonché della creazione di infrastrutture d'immagazzinaggio.

Articolo 29

A richiesta delle competenti autorità degli PTOM, questi possono beneficiare dei servizi del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale i cui obiettivi e funzioni sono elencati all'articolo 53 della convenzione.

Gli eventuali costi degli interventi del Centro a favore degli PTOM sono finanziati con le risorse previste all'articolo 154 per la zona, delle tre indicate, a cui detti PTOM appartengono.

TITOLO III

SVILUPPO DELLA PESCA

Articolo 30

Per favorire lo sviluppo dello sfruttamento delle risorse ittiche degli PTOM, il settore della pesca beneficia di tutti i meccanismi di assistenza e cooperazione previsti dalla presente decisione ed in particolare dell'assistenza finanziaria e tecnica, secondo le modalità stabilite nella parte terza, titolo III.

Gli obiettivi prioritari di tale cooperazione sono i seguenti:

- migliorare la conoscenza dell'ambiente e delle risorse;

-aumentare i mezzi per la protezione delle risorse ittiche e il controllo del loro sfruttamento razionale;

-incoraggiare lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche degli PTOM e delle risorse di alto mare per le quali gli PTOM e la Comunità hanno interessi comuni;

-aumentare il contributo della pesca, compresi i settori acquacoltura e pesca artigianale, allo sviluppo rurale, valorizzando il ruolo della pesca per quanto riguarda il rafforzamento della sicurezza alimentare e il miglioramento dell'alimentazione e delle condizioni socioeconomiche delle collettività interessate; ciò presuppone tra l'altro, il riconoscimento e il sostegno del lavoro effettuato dalle donne dopo la cattura del pesce e nella fase della commercializzazione;

-aumentare il contributo della pesca allo sviluppo industriale grazie all'incremento delle catture, della produzione, della trasformazione e dell'esportazione.

Articolo 31

L'aiuto della Comunità allo sviluppo della pesca comprende, tra l'altro, un sostegno ai settori seguenti:

a) la produzione dei prodotti della pesca, compreso l'acquisto di navi, attrezzature e materiale per la pesca, lo sviluppo dell'infrastruttura necessaria alle comunità rurali di pescatori e all'industria della pesca, ed il sostegno ai progetti di acquacoltura, in particolare mediante apertura di speciali linee di credito a favore di adeguate istituzioni degli PTOM incaricate dell'attribuzione dei prestiti alle persone interessate;

b)la gestione e la protezione delle attività di pesca, compresa la valutazione delle riserve ittiche e del potenziale dell'acquacoltura; il miglioramento della gestione e del controllo dell'ambiente e lo sviluppo della capacità delle competenti autorità degli PTOM di gestire razionalmente le risorse ittiche delle zone economiche esclusive situate al largo delle coste degli PTOM;

c)la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, compreso lo sviluppo delle attrezzature e delle operazioni di trasformazione, cattura, distribuzione e commercializzazione; la riduzione delle perdite successive alla cattura e la promozione di programmi volti ad incrementare l'uso del pesce e l'alimentazione a base di prodotti della pesca;

d)le esigenze di formazione dei cittadini degli PTOM in tutti i settori della pesca, lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di ricerca degli PTOM, nonché la promozione della collaborazione a livello regionale nella gestione e nello sviluppo della pesca.

Articolo 32

Ai fini dell'applicazione degli articoli 30 e 31, occorre vegliare in modo speciale a che gli PTOM meno sviluppati possano dispiegare al massimo le loro capacità di gestione in materia di risorse ittiche.

Articolo 33

La conservazione e l'uso ottimale delle risorse biologiche marine si realizzano cooperando o direttamente o su base regionale o, eventualmente, tramite organizzazioni internazionali.

TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI PRODOTTI DI BASE

Articolo 34

La cooperazione con gli PTOM nel settore dei prodotti di base tiene conto:

- della forte dipendenza delle economie di un gran numero di PTOM dalle esportazioni di prodotti di base,

-del deterioramento, nella maggior parte dei casi, della situazione delle loro esportazioni, dovuta principalmente all'evoluzione sfavorevole dei corsi mondiali,

-del carattere strutturale delle difficoltà che si manifestano in vari settori dei prodotti di base, sia all'interno delle economie degli PTOM, sia sul piano internazionale.

Articolo 35

Gli obiettivi fondamentali della cooperazione nel settore dei prodotti di base sono:

-la diversificazione, sia orizzontale sia verticale, delle economie degli PTOM, e più specificamente, lo sviluppo delle attività di trasformazione, di commercializzazione, di distribuzione e di trasporto (TCDT);

-il miglioramento della competitività dei prodotti di base degli PTOM sui mercati mondiali attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione delle loro attività di produzione, commercializzazione e distribuzione.

Si fa ricorso a tutti gli strumenti idonei per progredire il più possibile nella realizzazione di questi obiettivi; a tal fine, sono impiegati in modo coordinato tutti gli strumenti e le risorse della presente decisione.

Articolo 36

Le azioni di cooperazione nel settore dei prodotti di base sono orientate verso lo sviluppo dei mercati internazionali, regionali e locali; esse sono eseguite secondo le modalità e le procedure della decisione, segnatamente quelle relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. In tale contesto possono anche riguardare:

1) la valorizzazione delle risorse umane, che comprende in particolare:

- programmi di formazione e tirocinio per gli operatori dei settori interessati;

-sostegno alle scuole e agli istituti di formazione locali o regionali specializzati nel settore;

2)l'incoraggiamento degli investimenti degli operatori economici CEE e PTOM nel settore in questione, in particolare mediante:

-azioni di informazione e di sensibilizzazione dirette agli operatori che potrebbero investire nelle attività di diversificazione e di valorizzazione dei prodotti di base degli PTOM;

-un'utilizzazione più dinamica dei capitali di rischio per le imprese che intendono investire in tali attività di TCDT;

-il ricorso alle disposizioni pertinenti in materia di promozione, protezione, finanziamento e sostegno degli investimenti;

3)lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture necessarie per le attività nel settore di cui trattasi e in particolare delle reti di trasporto e di telecomunicazione.

Articolo 37

Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 35, è attribuita particolare importanza a quanto segue:

- provvedere a che siano debitamente presi in considerazione i segnali del mercato, sia esso locale, regionale o internazionale;

-prendere in considerazione gli effetti economici e sociali delle azioni avviate;

-assicurare una maggior coerenza sul piano regionale e internazionale tra le strategie perseguite dai vari PTOM interessati;

-favorire un'assegnazione efficace delle risorse alle attività e agli operatori dei settori produttivi interessati.

TITOLO V

SVILUPPO INDUSTRIALE, FABBRICAZIONE E

TRASFORMAZIONE

Articolo 38

Per facilitare la realizzazione degli obiettivi degli PTOM in materia di sviluppo industriale occorre provvedere a che sia elaborata una strategia di sviluppo integrato e valido che colleghi tra loro le attività dei vari settori. È pertanto necessario che siano concepite strategie settoriali per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, il settore manifatturiero, lo sfruttamento minerario, l'energia, le infrastrutture e i servizi in modo da favorire interazioni nell'ambito dei settori e tra i vari settori, onde aumentare al massimo il valore aggiunto locale e creare, per quanto possibile, una reale capacità di esportazione dei manufatti, assicurando nel contempo la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

Questi obiettivi si perseguono attuando, oltre alle specifiche disposizioni sulla cooperazione industriale, quelle relative al regime degli scambi, alla promozione commerciale dei prodotti PTOM e agli investimenti privati.

Articolo 39

La cooperazione industriale, strumento chiave dello sviluppo industriale, persegue i seguenti obiettivi:

a) creare le basi e il quadro di una cooperazione efficace tra la Comunità e gli PTOM nei settori della fabbricazione e della trasformazione, della valorizzazione delle risorse minerarie ed energetiche, dei trasporti e delle comunicazioni;

b)favorire la creazione di condizioni propizie allo sviluppo delle imprese industriali e agli investimenti locali e stranieri;

c)migliorare l'utilizzazione della capacità e rinnovare le imprese industriali esistenti che possono essere economicamente valide, in modo da ripristinare la capacità produttiva delle economie degli PTOM;

d)incoraggiare la creazione di imprese nonché la partecipazione nelle stesse di cittadini degli PTOM, in particolare la creazione di imprese piccole e medie che producano e/o utilizzino inputs locali; sostenere le nuove imprese e rafforzare quelle esistenti;

e)appoggiare la creazione di nuove industrie che alimentino il mercato locale in modo redditizio e assicurino la crescita del settore delle esportazioni non tradizionali in modo da aumentare le entrate, creare possibilità di lavoro e aumentare il reddito reale;

f)sviluppare relazioni sempre più strette tra la Comunità e gli PTOM nel settore industriale e incoraggiare maggiormente la rapida creazione di imprese industriali congiunte PTOM-CEE;

g)promuovere le associazioni professionali negli PTOM, nonché altre istituzioni che si occupino di imprese industriali o dello sviluppo delle imprese.

Articolo 40

La Comunità offre agli PTOM il proprio appoggio per migliorare il loro quadro istituzionale, rafforzare gli istituti di finanziamento, creare, rinnovare o migliorare le infrastrutture connesse all'industria. La Comunità fornirà anche un appoggio agli PTOM al fine di sostenere i loro sforzi diretti all'integrazione delle strutture industriali a livello regionale e interregionale.

Articolo 41

Sulla base di una domanda delle competenti autorità di uno PTOM, la Comunità fornisce l'assistenza necessaria richiesta nel settore della formazione industriale a tutti i livelli e in particolare per la valutazione delle esigenze di formazione industriale e l'elaborazione di programmi corrispondenti, la creazione e il funzionamento di istituzioni locali o regionali di formazione industriale, la formazione di cittadini degli PTOM in istituzioni appropriate, la formazione sul luogo di lavoro, sia nella Comunità che negli PTOM, nonché la cooperazione tra istituzioni di formazione industriale della Comunità e degli PTOM, tra istituzioni di formazione industriale degli PTOM e tra queste ultime e quelle di altri paesi invia di sviluppo.

Articolo 42

Affinché gli obiettivi di sviluppo industriale possano essere raggiunti, la Comunità dà il suo sostegno alla creazione e all'espansione di qualsiasi tipo di industrie economicamente valide che le competenti autorità degli PTOM ritengono importanti per il conseguimento dei loro obiettivi e delle loro priorità in materia di industrializzazione.

In tale contesto occorre rivolgere particolare attenzione ai seguenti settori:

i) Fabbricazione e trasformazione dei prodotti di base:

a) industrie che trasformano, su scala locale o regionale, materie prime destinate all'esportazione;

b)industrie che rispondono a fabbisogni locali e utilizzano risorse locali, imperniate sui mercati locali e regionali e di dimensioni soprattutto piccole e medie; industrie orientate verso la modernizzazione dell'agricoltura, la trasformazione efficiente della produzione agricola e la fabbricazione di inputs e attrezzi agricoli.

ii)Industrie meccaniche, metallurgiche e chimiche:

a)imprese meccaniche che producono utensili e attrezzature, create essenzialmente per assicurare la manutenzione delle fabbriche e degli impianti esistenti negli PTOM. Queste imprese devono in primo luogo appoggiare il settore manifatturiero e della trasformazione, il settore della grande esportazione e le piccole e medie imprese che soddisfano fabbisogni fondamentali;

b)industrie metallurgiche che effettuano la trasformazione secondaria dei prodotti minerari degli PTOM per approvvigionare le industrie meccaniche e chimiche degli PTOM;

c)industrie chimiche, in particolare piccole e medie, che assicurano la trasformazione secondaria dei prodotti minerali destinati alle altre industrie, nonché all'agricoltura e al settore sanitario.

iii)Rinnovamento e utilizzazione delle capacità industriali: ripristino, rivalorizzazione, risanamento, ristrutturazione e conservazione delle capacità industriali esistenti potenzialmente valide. In tale contesto sono privilegiate le industrie che immettono nei propri prodotti pochissimi elementi importati, che hanno effetti a monte e a valle e un impatto favorevole sull'occupazione. Le attività di rinnovamento dovrebbero riguardare la creazione delle condizioni necessarie alla validità economica delle imprese rinnovate.

Articolo 43

La Comunità aiuta gli PTOM a sviluppare, in via prioritaria, durante il periodo di validità della decisione, industrie economicamente valide, come definite all'articolo 42, in base alle capacità e alle decisioni delle competenti autorità di ciascuno PTOM, tenendo conto delle rispettive dotazioni e in considerazione dell'adeguamento delle strutture industriali ai cambiamenti che intervengono negli PTOM, nella Comunità e sul piano mondiale.

Articolo 44

Nell'interesse comune, la Comunità contribuisce allo sviluppo della cooperazione interaziendale PTOM-CEE e intra-PTOM e PTOM-ACP mediante attività di informazione e di promozione industriale.

Tali attività hanno lo scopo di intensificare lo scambio regolare di informazioni, organizzare nel settore industriale i necessari contatti tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Comunità, degli PTOM e degli Stati ACP, effettuare studi in particolare di fattibilità, facilitare la creazione e il fun zionamento di organismi PTOM di promozione industriale ed incoraggiare la conclusione di coinvestimenti, di contratti di subappalto e qualsiasi altra forma di cooperazione industriale tra imprese degli Stati membri della Comunità, degli PTOM e degli Stati ACP.

Articolo 45

La Comunità contribuisce alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese artigianali, commerciali, di servizi e industriali, data la funzione essenziale che esse svolgono nei settori moderni e informali, attraverso la creazione di un tessuto economico diversificato, nello sviluppo generale degli PTOM e in considerazione dei vantaggi che esse offrono sul piano dell'acquisizione di competenze professionali, del trasferimento integrato e dell'adeguamento di tecnologie appropriate, nonché della possibilità di un impiego ottimale della manodopera locale. Essa contribuisce inoltre alla valutazione settoriale e all'elaborazione di programmi di intervento, alla creazione di infrastrutture appropriate e al rafforzamento e funzionamento di organismi di informazione, promozione, inquadramento, formazione, credito o garanzia e di trasferimento di tecnologie.

La Comunità e le competenti autorità degli PTOM incoraggiano la cooperazione e i contatti tra le piccole e medie imprese degli Stati membri, degli PTOM e degli Stati ACP.

Articolo 46

Allo scopo di aiutare gli PTOM a sviluppare la loro base tecnologica e le loro capacità interne di sviluppo scientifico e tecnologico e per facilitare l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia in condizioni che permettano di trarne il massimo vantaggio e di ridurre al minimo i costi, gli strumenti della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo possono contribuire in particolare:

a) alla creazione e al rafforzamento di infrastrutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria degli PTOM;

b)all'elaborazione e all'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo;

c)all'individuazione e alla creazione di possibilità di collaborazione tra organismi di ricerca, istituti di studi superiori e imprese degli PTOM, degli Stati ACP, della Comunità, degli Stati membri e di altri paesi;

d)all'elaborazione e alla promozione di attività intese a consolidare le tecnologie locali appropriate e ad acquisire tecnologie straniere adeguate, in particolare quelle di altri paesi in via di sviluppo;

e)all'individuazione, valutazione e acquisizione della tecnologia industriale, compreso il negoziato per l'acquisizione, a condizioni favorevoli, di tecnologie, brevetti e altre proprietà industriali straniere, in particolare mediante il finanziamento e/o tramite altre idonee intese con imprese ed enti situati nella Comunità;

f)alla fornitura agli Stati ACP di servizi di consulenza per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinino il trasferimento della tecnologia e per l'acquisizione delle informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei contratti relativi alla tecnologia, i tipi e le fonti di tecnologia nonché l'esperienza degli PTOM e degli altri paesi nell'utilizzazione di talune tecnologie;

g)alla promozione della cooperazione tecnologica tra gli PTOM, nonché tra questi ultimi e gli Stati ACP o altri paesi in via di sviluppo, comprese le unità di ricerca e di sviluppo, in particolare su scala regionale, al fine dell'uso ottimale di tutte le possibilità scientifiche e tecniche particolarmente appropriate che tali PTOM possono detenere;

h)a facilitare, per quanto possibile, l'accesso alle fonti di documentazione e ad altre fonti di dati disponibili nella Comunità e la loro utilizzazione.

Articolo 47

Per consentire agli PTOM di trarre maggior profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente decisione, sono realizzate azioni di promozione per la commercializzazione dei prodotti industriali degli PTOM, tanto sul mercato della Comunità che sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare gli scambi di prodotti industriali tra PTOM, nonché tra PTOM e Stati ACP. Queste azioni concerneranno in particolare gli studi di mercato, la commercializzazione, la qualità e la normalizzazione di manufatti, in conformità degli articoli 152 e 153 e in considerazione degli articoli 84 e 85.

Articolo 48

A richiesta delle competenti autorità degli PTOM, questi possono fruire dei servizi del centro per lo sviluppo industriale, i cui obiettivi e le cui attività sono definiti rispettivamente all'articolo 89 e all'articolo 90 della convenzione, e dei centri di informazione istituiti nel quadro della politica comunitaria a favore delle imprese.

Gli eventuali costi degli interventi del centro per lo sviluppo industriale o dei centri di informazione a favore degli PTOM che se ne avvalgono sono finanziati me diante le risorse previste dall'articolo 154 per la zona, delle tre indicate, a cui appartengono detti PTOM.

Articolo 49

1. Per l'applicazione del presente titolo, la Comunità rivolge particolare attenzione alla necessità e ai problemi specifici degli PTOM meno sviluppati, al fine di creare le basi della loro industrializzazione (formulazione delle politiche e strategie industriali, infrastruttura economica e formazione industriale), segnatamente nella prospettiva di valorizzare le materie prime e le altre risorse locali, in particolare nei seguenti settori:

- trasformazione delle materie prime;

-sviluppo, trasferimento e adeguamento di tecnologie;

-progettazione e finanziamento di azioni a favore delle piccole e medie imprese industriali;

-sviluppo delle infrastrutture industriali e valorizzazione delle risorse minerarie ed energetiche;

-formazione adeguata nei settori scientifico e tecnico;

-produzione di impianti e di inputs per il settore rurale.

Queste azioni possono essere attuate con il concorso del CSI o dei centri di informazione.

2. Su richiesta di uno o più PTOM meno sviluppati, il Centro fornisce un'assistenza particolare per l'individuazione in loco delle possibilità di promozione e di sviluppo industriale, in particolare nei settori della trasformazione delle materie prime e della produzione di impianti e di inputs per il settore rurale.

Articolo 50

Per l'attuazione della cooperazione industriale, la Comunità contribuisce alla realizzazione dei programmi, progetti ed azioni che le sono presentati ad iniziativa o con l'accordo delle competenti autorità degli PTOM. Essa si serve a tal fine di tutti i mezzi previsti nella presente decisione e segnatamente di quelli di cui dispone per la cooperazione al finanziamento dello sviluppo, in particolare dei mezzi di competenza della Banca, fatte salve le azioni dirette ad aiutare gli PTOM a mobilitare finanziamenti da altre fonti.

L'attuazione dei programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale comportanti un finanziamento della Comunità avviene in conformità della parte terza, titolo III della presente decisione, tenendo conto delle caratteristiche proprie degli interventi nel settore industriale.

TITOLO VI

SVILUPPO MINERARIO

Articolo 51

Lo sviluppo minerario ha i seguenti obiettivi principali:

- lo sfruttamento di tutti i tipi di risorse minerali in modo da assicurare la redditività delle attività minerarie, sia sui mercati di esportazione sia sui mercati locali, tenendo conto nel contempo delle preoccupazioni in materia di ambiente,

-e la valorizzazione del potenziale delle risorse umane,

per promuovere e accelerare uno sviluppo economico e sociale diversificato.

Articolo 52

Su richiesta delle competenti autorità di uno o più PTOM, la Comunità intraprende azioni di assistenza tecnica o di formazione intese a rafforzare le loro capacità scientifiche e tecniche nei settori geologico e minerario affinché possano trarre maggior profitto dalle conoscenze disponibili ed orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione.

Articolo 53

Tenendo conto dei fattori economici a livello locale, nazionale e internazionale ed in un'ottica di diversificazione, la Comunità partecipa eventualmente, mediante programmi di aiuto finanziario e tecnico, agli sforzi degli PTOM per la ricerca e l'esplorazione mineraria a tutti i livelli, sia in terra che sulla piattaforma continentale come definita dal diritto internazionale.

Se del caso, la Comunità dà inoltre un aiuto tecnico e finanziario per la creazione negli PTOM di fondi locali, nazionali o regionali destinati alla prospezione.

Articolo 54

Al fine di sostenere gli sforzi per lo sfruttamento delle risorse minerarie degli PTOM, la Comunità contribuisce a progetti di riassetto, mantenimento, razionalizzazione e ammodernamento di unità produttive economicamente valide per renderle più operative e competitive.

Essa contribuisce inoltre, compatibilmente con le capacità di investimento e di gestione e con l'andamento del mercato, all'individuazione, elaborazione e attuazione di nuovi progetti validi, tenendo particolarmente conto del finanziamento di studi di fattibilità e di preinvestimento.

Un'attenzione particolare è rivolta:

- alle azioni intese ad accrescere il ruolo dei progetti di piccole e medie dimensioni, che consentano la promozione di imprese minerarie locali; ciò concerne in particolare i minerali industriali e per l'agricoltura, destinati soprattutto al mercato locale o regionale, nonché i nuovi prodotti;

-alle azioni per la tutela dell'ambiente.

Essa sostiene parimenti gli sforzi delle competenti autorità degli PTOM intesi:

-al rafforzamento delle infrastrutture connesse;

-all'adozione di misure atte ad assicurare il massimo contributo dello sviluppo minerario allo sviluppo socioeconomico nei paesi produttori, come l'uso ottimale delle entrate del settore minerario e l'inserimento dello sviluppo minerario nello sviluppo industriale e in una politica appropriata di assetto territoriale;

-all'incoraggiamento degli investimenti;

-alla cooperazione regionale.

Articolo 55

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi summenzionati la Comunità è disposta ad accordare il proprio contributo tecnico e finanziario per aiutare a valorizzare il potenziale minerario degli PTOM secondo le modalità proprie a ciascuno strumento di cui dispone e in conformità della presente decisione.

Nel settore della ricerca e degli investimenti preparatori all'attuazione di progetti minerari, la Comunità può dare un contributo sotto forma di capitali di rischio se del caso congiuntamente ad apporti di capitali degli PTOM interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalità di cui all'articolo 156.

Le risorse previste da queste disposizioni possono essere completate, in caso di progetti di interesse reciproco, da:

a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunità;

b)azioni intese alla mobilitazione di capitali pubblici e privati, compreso il cofinanziamento.

Articolo 56

La Banca può, in conformità del suo statuto, impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l'importo fissato dall'articolo 154 in progetti di investimenti minerari riconosciuti di interesse reciproco dalle competenti autorità dello PTOM interessato e dalla Comunità.

TITOLO VII

SVILUPPO ENERGETICO

Articolo 57

Data la gravità della situazione energetica nella maggioranza degli PTOM, dovuta in parte alla crisi provocata in numerosi paesi dalla dipendenza dalle importazioni di prodotti petroliferi - e viste le conseguenze climatiche risultanti dall'impiego di combustibili fossili - occorre cooperare in questo settore per trovare soluzioni ai loro problemi energetici.

Particolare importanza è attribuita alla programmazione energetica, alle azioni di conservazione ed uso razionale dell'energia, al riconoscimento del potenziale energetico e alla promozione, secondo condizioni tecniche ed economiche adeguate, di fonti di energia nuove e rinnovabili.

Articolo 58

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391D0482.1La cooperazione nel settore energetico promuove lo sviluppo delle potenzialità energetiche tradizionali e non tradizionali e l'autosufficienza degli PTOM.

Lo sviluppo energetico ha i seguenti obiettivi principali:

a) favorire il progresso economico e sociale mediante la valorizzazione e lo sviluppo, in condizioni tecniche, economiche e ambientali appropriate, delle fonti energetiche locali o regionali;

b)rendere più efficace la produzione e l'uso dell'energia, e aumentare l'autosufficienza energetica, laddove ciò sia possibile;

c)incoraggiare un maggior ricorso a fonti energetiche sostitutive, nuove e rinnovabili;

d)migliorare le condizioni di vita nelle zone urbane e periferiche nonché nelle zone rurali e apportare ai problemi energetici di queste zone soluzioni adeguate alle esigenze e alle risorse locali.

Articolo 59

Per raggiungere gli obiettivi summenzionati, le azioni di cooperazione energetica possono, su richiesta delle competenti autorità dello o degli PTOM interessati, concentrarsi:

a) sulla raccolta, analisi e diffusione di informazioni adeguate;

b)sul rafforzamento della gestione e del controllo, da parte degli PTOM, delle loro risorse energetiche, conformemente ai loro obiettivi di sviluppo, affinché possano valutare la domanda e l'offerta in materia di energia e giungere ad una pianificazione energetica strategica mediante, tra l'altro, un aiuto alla programmazione energetica e un'assistenza tecnica ai servizi responsabili dell'impostazione e dell'esecuzione delle politiche energetiche;

c)sull'analisi delle implicazioni, nel settore energetico, dei programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto dei risparmi di energia da realizzare e delle possibilità di sostituzione delle fonti primarie. A tale riguardo, dette azioni saranno intese ad accrescere il ruolo che le fonti energetiche nuove e rinnovabili dovranno svolgere, in particolare nelle zone rurali, grazie a programmi o progetti adeguati alle esigenze e alle risorse locali;

d)sull'attuazione di adeguati programmi di azioni, basati su piccoli e medi progetti di sviluppo energetico;

e)sullo sviluppo del potenziale di investimento per l'esplorazione e la valorizzazione di fonti di energia locali e regionali, nonché per lo sviluppo di siti di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensità energetica;

f)sulla promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione di tecnologie idonee, nonché della formazione necessaria per far fronte alle necessità di manodopera nel settore energetico;

g)sul potenziamento delle capacità degli PTOM in materia di ricerca e di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le fonti di energia nuove e rinnovabili;

h)sul riassetto delle infrastrutture di base necessarie alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia, rivolgendo particolare attenzione all'elettrificazione nel settore rurale;

i)sulla promozione della cooperazione fra PTOM e fra questi e gli Stati ACP nel settore energetico, in particolare sulle azioni di cooperazione fra PTOM, Stati ACP ed altri Stati vicini beneficiari di un aiuto della Comunità.

Articolo 60

Gli obiettivi summenzionati possono realizzarsi accordando il contributo tecnico e finanziario della Comunità per aiutare a valorizzare il potenziale minerario ed energetico degli PTOM secondo le modalità proprie a ciascuno strumento di cui essa dispone e in conformità della presente decisione.

Nel settore della ricerca e degli investimenti preparatori all'attuazione di progetti energetici, la Comunità può dare un contributo sotto forma di capitali di rischio se del caso congiuntamente ad apporti di capitali degli Stati membri e degli PTOM interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalità di cui all'articolo 156.

Le risorse previste da queste disposizioni possono essere completate, in caso di progetti di interesse reciproco, da:

a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunità;

b)azioni intese alla mobilitazione di capitali pubblici e privati, compreso il cofinanziamento.

Articolo 61

La Banca può, in conformità del suo statuto, impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all'articolo 154 in progetti di investimenti energetici riconosciuti di interesse reciproco dalle competenti autorità dello PTOM interessato e dalla Comunità.

TITOLO VIII

SVILUPPO DELLE IMPRESE

Articolo 62

1. La Comunità rileva quanto segue:

i) le imprese costituiscono uno dei principali strumenti atti a conseguire gli obiettivi del rafforzamento del tessuto economico, dell'incoraggiamento dell'integrazione intersettoriale, della creazione di posti di lavoro, del miglioramento dei redditi e dell'aumento del livello di qualificazione.

ii)gli sforzi compiuti attualmente da parte delle competenti autorità degli PTOM per ristrutturare le loro economie devono essere accompagnati da sforzi intesi a rafforzare e ad allargare la loro base produttiva. Il settore delle imprese deve svolgere un ruolo di primo piano nelle strategie attuate dagli PTOM per rilanciare la loro crescita;

iii)occorre creare un contesto stabile e favorevole, nonché un settore finanziario nazionale e locale efficace per stimolare il settore delle imprese degli PTOM e incoraggiare gli investimenti europei;

iv)il settore privato - in particolare le piccole e medie imprese che meglio si adattano alle condizioni che caratterizzano le economie PTOM - deve essere dinamizzato e svolgere un ruolo più importante. Le microimprese e l'artigianato dovrebbero essere parimenti incoraggiate e sostenute;

v)gli investitori privati stranieri che si conformano agli obiettivi e alle priorità dell'associazione devono essere incoraggiati a partecipare alle azioni di sviluppo degli PTOM. Occorre accordare a tali investitori un trattamento giusto ed equo e assicurare loro un clima di investimento favorevole, sicuro e prevedibile;

vi)l'incentivazione dello spirito imprenditoriale PTOM è indispensabile per la valorizzazione del potenziale degli PTOM.

2. Sono necessari sforzi per destinare una parte più consistente dei mezzi di finanziamento della decisione all'incoraggiamento dello spirito imprenditoriale e degli investimenti, nonché allo svolgimento di attività direttamente produttive.

Articolo 63

Per il conseguimento degli obiettivi summenzionati occorre utilizzare tutta la gamma di strumenti previsti dalla decisione e in particolare l'assistenza tecnica nei seguenti campi d'azione per sostenere lo sviluppo del settore privato:

a) sostegno al miglioramento del quadro giuridico e fiscale per le imprese e estensione del ruolo delle organizzazioni professionali e delle camere di commercio nel processo di sviluppo delle imprese;

b)aiuto diretto alla creazione e allo sviluppo delle imprese (servizi specializzati nell'avviamento delle imprese, aiuto al reinserimento degli ex impiegati della funzione pubblica, aiuto ai trasferimenti di tecnologie e agli sviluppi tecnologici, servizi di gestione e studi di mercato);

c)sviluppo di servizi di appoggio al settore delle imprese in modo da offrire loro prestazioni di consulenza nei settori giuridico, tecnico e in materia di gestione;

d)programmi specifici destinati a formare dirigenti di impresa e a sviluppare le loro capacità, in particolare nel settore delle piccole imprese e dei settori informali.

Articolo 64

Per favorire lo sviluppo del risparmio e dei settori finanziari locali, è rivolta particolare attenzione ai settori seguenti:

a) aiuto alla mobilitazione del risparmio locale e allo sviluppo dell'intermediazione finanziaria;

b)assistenza tecnica per la ristrutturazione e la riforma delle istituzioni finanziarie.

Articolo 65

Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese negli PTOM, la Comunità fornisce assistenza tecnica e finanziaria fatte salve le condizioni stabilite nella terza parte, titolo III.

TITOLO IX

SVILUPPO DEI SERVIZI

Capitolo 1

Obiettivi e principi della cooperazione

Articolo 66

1. Il settore dei servizi è importante nella formulazione delle politiche di sviluppo; occorre pertanto realizzare una più stretta cooperazione in questo campo.

2. La Comunità appoggia gli sforzi intrapresi dalle competenti autorità degli PTOM per rafforzare le loro capacità interne di prestazione di servizi, al fine di migliorare il funzionamento delle loro economie, rendere meno onerosi i loro vincoli derivanti dalle bilance dei pagamenti e incentivare il processo di integrazione regionale.

3. Scopo di tali azioni è far sì che gli PTOM traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente decisione, a livello sia locale che regionale, e che possano:

- partecipare nelle condizioni più favorevoli ai mercati della Comunità ed ai mercati locali, regionali e internazionali, diversificando la gamma ed accrescendo il valore e il volume del commercio degli PTOM di beni e servizi;

-rafforzare le loro capacità collettive mediante una maggiore integrazione economica e un consolidamento della cooperazione di tipo funzionale o tematico;

-incentivare lo sviluppo delle imprese in particolare incoraggiando gli investimenti PTOM-CEE nel settore dei servizi, al fine di creare posti di lavoro, di generare e distribuire redditi, e facilitare il trasferimento delle tecnologie e il loro adeguamento alle esigenze specifiche degli PTOM;

-trarre il massimo vantaggio dal turismo locale o regionale e migliorare la loro partecipazione al turismo mondiale;

-creare le reti di trasporto e di comunicazione, nonché i sistemi informatici e telematici necessari per il loro sviluppo;

-intensificare gli sforzi per la formazione professionale e il trasferimento di know how dato il ruolo determinante delle risorse umane nello sviluppo delle attività di servizio.

4. Nel perseguire questi obiettivi, si attuano, oltre alle disposizioni specifiche riguardanti la cooperazione in materia di servizi, quelle relative al regime degli scambi, alla promozione commerciale, allo sviluppo industriale, agli investimenti, all'istruzione e alla formazione.

Articolo 67

1. Tenuto conto dell'estesa gamma dei servizi e del loro contributo ineguale al processo di sviluppo, e al fine di ottimizzare l'impatto dell'aiuto comunitario sullo sviluppo degli PTOM, particolare attenzione è prestata ai servizi necessari al funzionamento delle loro economie nei settori seguenti:

- servizi d'appoggio allo sviluppo economico;

-turismo;

-trasporti, comunicazioni e informatica.

2. Per l'attuazione della cooperazione in materia di servizi, la Comunità contribuisce alla realizzazione di programmi, progetti ed azioni che le sono presentati su iniziativa o con l'assenso delle competenti autorità degli PTOM. A tal fine ricorre a tutti i mezzi previsti dalla presente decisione e in particolare a quelli di cui dispone per la cooperazione intesa a finanziare lo sviluppo, compresi quelli di competenza della Banca.

Articolo 68

Nei settori riguardanti lo sviluppo dei servizi, è rivolta particolare attenzione alle necessità specifiche e alla situazione economica degli PTOM meno sviluppati.

Capitolo 2

Servizi d'appoggio allo sviluppo economico

Articolo 69

Al fine di conseguire gli obiettivi della cooperazione in questo settore, essa si attua nei servizi commerciali, senza trascurare tuttavia taluni servizi parapubblici necessari al miglioramento dell'ambiente economico, come l'informatizzazione delle procedure doganali, dando priorità ai servizi seguenti:

- servizi di sostegno al commercio estero;

-servizi d'appoggio alle imprese;

-servizi di sostegno all'integrazione regionale.

Articolo 70

Per contribuire al ripristino della competitività esterna degli PTOM, la cooperazione in materia di servizi accorda priorità ai servizi di sostegno al commercio estero, il cui campo d'applicazione abbraccia i punti seguenti:

i) creazione di un'infrastruttura commerciale appropriata, mediante azioni intese in particolare al miglioramento delle statistiche del commercio estero, all'automatizzazione delle procedure doganali, alla gestione di porti e aeroporti o all'instaurazione di più stretti collegamenti tra i vari operatori commerciali, quali: esportatori, enti di finanziamento del commercio, dogane e banche centrali;

ii)rafforzamento dei servizi specificamente commerciali, quali le misure di promozione commerciale, da applicare anche al settore dei servizi;

iii)sviluppo degli altri servizi connessi con il commercio estero, come i meccanismi di finanziamento degli scambi e di compensazione e di pagamento o l'accesso alle reti di informazione.

Articolo 71

Per favorire il rafforzamento del tessuto economico degli PTOM, e tenuto conto delle disposizioni relative allo sviluppo delle imprese, si presta particolare attenzione ai seguenti settori:

i)servizi di consulenza alle imprese per migliorarne il funzionamento, facilitando in particolare l'accesso ai servizi di gestione, di contabilità o ai servizi informatici, nonché ai servizi giuridici, fiscali o finanziari;

ii)creazione di adeguati meccanismi di finanziamento delle imprese, elastici e appropriati, per stimolare la crescita o la creazione di imprese di servizi;

iii)potenziamento delle capacità degli PTOM nel settore dei servizi finanziari e assistenza tecnica per lo sviluppo degli enti assicurativi e creditizi in rapporto con la promozione e lo sviluppo del loro commercio.

Articolo 72

Per contribuire al rafforzamento dell'integrazione economica capace di creare spazi economici validi e tenuto conto delle disposizioni relative alla cooperazione regionale, si presta particolare attenzione ai seguenti settori:

i)servizi di sostegno agli scambi di beni tra PTOM nonché tra questi e gli Stati ACP, tramite misure commerciali come gli studi di mercato;

ii)servizi necessari all'espansione degli scambi di servizi tra PTOM nonché tra questi e gli Stati ACP, onde rafforzare le complementarità, in particolare estendendo al settore dei servizi le misure tradizionali di promozione commerciale e adeguandole, se necessario;

iii)creazione di poli regionali di servizi per il sostegno a settori economici specifici e a politiche settoriali attuate in comune, in particolare mediante lo sviluppo di moderne reti di comunicazione e di informazione e di banche di dati informatici.

Capitolo 3

Turismo

Articolo 73

Data l'importanza reale del turismo per gli PTOM, si attuano misure e azioni destinate a sviluppare e sostenere il settore del turismo. Queste misure possono essere attuate in tutte le fasi, dall'individuazione del prodotto turistico fino alla commercializzazione e alla promozione.

L'obiettivo perseguito consiste nell'appoggiare gli sforzi delle competenti autorità degli PTOM per trarre il massimo vantaggio dal turismo locale, regionale e internazionale, in considerazione dell'impatto del turismo sullo sviluppo economico, e nello stimolare i flussi finanziari privati provenienti dalla Comunità e da altre fonti, convogliandoli verso lo sviluppo del turismo negli PTOM. Attenzione particolare è rivolta alla necessità di integrare il turismo nella vita sociale, culturale ed economica delle popolazioni.

Articolo 74

Le azioni specifiche intese allo sviluppo del turismo consistono nel definire, adattare ed elaborare politiche appropriate a livello locale, regionale, subregionale e internazionale. I programmi e progetti di sviluppo del turismo sono basati su queste politiche secondo le quattro linee direttrici seguenti:

a) valorizzazione delle risorse umane e sviluppo delle istituzioni, comportanti tra l'altro:

- perfezionamento dei quadri nei settori di competenza specifici e formazione permanente ai livelli appropriati del settore pubblico e privato, onde assicurare una pianificazione e uno sviluppo soddisfacenti;

-creazione e potenziamento dei centri di promozione turistica;

-istruzione e formazione di gruppi specifici della popolazione e delle organizzazioni pubbliche/private che operano nel settore del turismo, compreso il personale occupato nei settori d'appoggio al turismo;

-cooperazione e scambi tra PTOM nonché tra questi e Stati ACP in materia di formazione, assistenza tecnica e sviluppo delle istituzioni;

b)sviluppo dei prodotti, comportante tra l'altro:

-individuazione del prodotto turistico, sviluppo di prodotti non tradizionali e di nuovi prodotti turistici, adeguamento di prodotti esistenti compresa la preservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e degli aspetti ecologici e ambientali, la gestione, la protezione e la conservazione della fauna e della flora, dei beni storici, sociali e di altri beni naturali, nonché lo sviluppo di servizi ausiliari;

-incoraggiamento degli investimenti privati nel settore del turismo degli PTOM e in particolare delle imprese congiunte;

-fornitura di assistenza tecnica per il settore dell'industria alberghiera;

-produzione di oggetti artigianali di carattere culturale destinati al mercato del turismo;

c)sviluppo del mercato, comportante tra l'altro:

-assistenza alla definizione e alla realizzazione di obiettivi e di piani di sviluppo del mercato a livello locale, subregionale, regionale e internazionale;

-sostegno agli sforzi compiuti dagli PTOM per accedere ai servizi offerti al settore del turismo, come i sistemi centrali di prenotazione, i sistemi di controllo e di sicurezza del traffico aereo;

-misure e supporti di commercializzazione e promozione nell'ambito di progetti e programmi integrati di sviluppo del mercato, intesi al miglioramento della penetrazione di mercato e destinati ai principali generatori di flussi turistici sui mercati di origine, tradizionali e non tradizionali; attività specifiche come la partecipazione a manifestazioni commerciali specializzate, per esempio fiere, produzione di documentazione di qualità, di filmati e materiali di aiuto alla commercializzazione;

d)ricerca e informazione, comportanti tra l'altro:

-miglioramento dei sistemi di informazione sul turismo e raccolta, analisi, diffusione e utilizzazione dei dati statistici;

-valutazione dell'impatto socioeconomico del turismo sulle economie degli PTOM, ponendo l'accento sullo sviluppo di complementarità con altri settori come l'industria alimentare, l'edilizia, la tecnologia e la gestione in seno agli PTOM e alle regioni nelle quali sono situati.

Capitolo 4

Trasporti, comunicazioni e informatica

Articolo 75

1. La cooperazione in materia di trasporti è intesa a sviluppare i trasporti stradali e ferroviari, gli impianti portuali e i trasporti marittimi, i trasporti per vie navigabili interne e i trasporti aerei.

2. La cooperazione in materia di comunicazioni è intesa a sviluppare le poste e telecomunicazioni, comprese le radiocomunicazioni e l'informatica.

3. La cooperazione in questi settori persegue più particolarmente gli obiettivi seguenti:

a) la creazione di condizioni che favoriscano la circolazione dei beni, dei servizi e delle persone su scala locale, regionale e internazionale;

b)la creazione, il rinnovamento, il mantenimento e lo sfruttamento razionale di sistemi basati su criteri costo/efficacia che rispondano alle necessità di sviluppo socioeconomico e che siano adeguati alle necessità degli utenti e alla situazione economica globale degli PTOM interessati;

c)una maggiore complementarità dei sistemi di trasporti e comunicazioni a livello locale, regionale e internazionale;

d)l'armonizzazione dei sistemi locali, favorendone nel contempo l'adeguamento al progresso tecnologico;

e)la riduzione degli ostacoli ai trasporti e alle comunicazioni interstatali a livello in particolare delle legislazioni, dei regolamenti e delle procedure amministrative.

Articolo 76

1. In tutti i progetti e programmi d'azione in questione si cerca di assicurare un trasferimento adeguato di tecnologie e know how.

2. Viene rivolta un'attenzione particolare alla formazione dei cittadini PTOM in materia di pianificazione, gestione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trasporti e comunicazioni.

Articolo 77

1. I trasporti aerei sono importanti per l'intensificazione delle relazioni economiche, culturali e sociali tra gli PTOM, nonché tra gli PTOM e gli Stati ACP, da un lato, e tra gli PTOM e la Comunità, dall'altro, al fine di rompere l'isolamento di regioni isolate o difficilmente accessibili e per sviluppare il turismo.

2. L'obiettivo della cooperazione in questo settore consiste nel promuovere lo sviluppo armonioso dei sistemi dei trasporti aerei locali o regionali e l'adeguamento della flotta aerea locale al progresso tecnologico, l'attuazione del piano di navigazione aerea dell'Organiz zazione internazionale dell'aviazione civile, il miglioramento delle infrastrutture di accoglienza e l'applicazione delle norme internazionali di gestione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di manutenzione degli aerei, la formazione e lo sviluppo di moderni sistemi aeroportuali di sicurezza.

Articolo 78

1. I servizi di trasporto marittimo costituiscono un elemento trainante dello sviluppo economico e della promozione del commercio tra gli PTOM e la Comunità.

2. L'obiettivo della cooperazione in questo settore è di assicurare lo sviluppo armonioso di servizi di trasporto marittimo efficienti e sicuri a condizioni economicamente soddisfacenti, agevolando la partecipazione attiva di tutte le parti nell'osservanza del principio di accesso senza restrizioni al traffico su base commerciale.

Articolo 79

Nel quadro dell'assistenza finanziaria e tecnica per i trasporti marittimi, è accordata particolare attenzione:

- allo sviluppo effettivo negli PTOM di servizi di trasporto marittimo efficienti e affidabili, in particolare all'adeguamento dell'infrastruttura portuale alle esigenze del traffico nonché alla manutenzione delle attrezzature portuali;

-alla manutenzione o all'acquisto del materiale di manutenzione e del materiale galleggiante e al suo adeguamento al progresso tecnologico;

-allo sviluppo dei trasporti marittimi interregionali al fine di favorire la cooperazione tra PTOM, nonché tra questi e gli Stati ACP e per migliorare il funzionamento dell'industria marittima degli PTOM;

-al trasferimento di tecnologie, compreso il trasporto plurimodale e quello mediante contenitori, per la promozione delle imprese congiunte;

-alla creazione di un'infrastruttura giuridica e amministrativa adeguata e al miglioramento della gestione portuale, in particolare mediante la formazione professionale;

-allo sviluppo del trasporto marittimo tra le isole e delle infrastrutture di collegamento nonché ad una maggiore cooperazione con gli operatori economici.

Articolo 80

Particolare importanza è attribuita alla promozione della sicurezza marittima, della sicurezza degli equipaggi e delle azioni contro l'inquinamento.

Articolo 81

1. Nel settore delle comunicazioni, la cooperazione rivolge particolare attenzione allo sviluppo tecnologico appoggiando gli sforzi degli PTOM intesi a creare e sviluppare sistemi efficienti. Ciò include studi e programmi concernenti le comunicazioni via satellite quando ciò sia giustificato da considerazioni di carattere operativo e, più particolarmente, a livello regionale e subregionale. La cooperazione in questo settore comprende anche i mezzi d'osservazione della terra mediante satellite nei settori della meteorologia e del telerilevamento per quanto riguarda in particolare qualsiasi forma di inquinamento, la gestione delle risorse naturali, l'agricoltura e le miniere, nonché l'assetto territoriale.

2. Particolare importanza è accordata alle telecomunicazioni nelle zone rurali per incoraggiare lo sviluppo economico e sociale di tali zone.

Articolo 82

La cooperazione in materia di informatica è intesa al potenziamento delle capacità degli PTOM nel settore dell'informatica e della telematica offrendo agli PTOM che danno alta priorità a questo settore la possibilità di beneficiare di un sostegno ai loro sforzi per l'acquisto e l'installazione di sistemi informatici, lo sviluppo di reti telematiche efficienti, compreso il settore delle informazioni finanziarie internazionali, la produzione a termine di componenti e di programmi informatici negli PTOM e la partecipazione di questi ultimi alle attività internazionali in materia di elaborazione di dati, di pubblicazione di libri e di periodici.

Articolo 83

Le azioni di cooperazione nei settori dei trasporti e delle comunicazioni vengono attuate secondo le disposizioni e le procedure stabilite nella parte terza, titolo III.

TITOLO X

SVILUPPO DEL COMMERCIO

Articolo 84

Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 100, la Comunità intraprende azioni per lo sviluppo del commercio, dalla fase della concezione alla fase finale di distribuzione dei prodotti.

Scopo di tali azioni è far sì che gli PTOM traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente deci sione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale e possano partecipare nelle condizioni più favorevoli ai mercati della Comunità ed ai mercati interni subregionali, regionali e internazionali, diversificando la gamma ed accrescendo il valore e il volume del commercio di beni e servizi degli PTOM.

Articolo 85

1. Nell'ambito degli sforzi volti a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi, oltre allo sviluppo del commercio tra gli PTOM e la Comunità sarà prestata particolare attenzione alle azioni intese ad aumentare l'autonomia degli PTOM, a sviluppare il commercio tra PTOM, tra questi e gli Stati ACP, nonché il commercio internazionale, e a intensificare la cooperazione regionale sul piano del commercio e dei servizi.

2. Le azioni intraprese su richiesta delle competenti autorità degli PTOM riguardano principalmente quanto segue:

- attuazione di strategie commerciali coerenti;

-valorizzazione delle risorse umane e sviluppo delle competenze professionali nel settore del commercio e dei servizi;

-creazione, adeguamento e rafforzamento, negli PTOM, di organismi incaricati dello sviluppo del commercio e dei servizi, prestando particolare attenzione alle specifiche esigenze degli organismi degli PTOM meno sviluppati;

-sostegno degli sforzi degli PTOM intesi a migliorare la qualità dei loro prodotti, ad adeguarli alle esigenze del mercato e a diversificarne gli sbocchi;

-misure di sviluppo commerciale, in particolare intensificazione dei contatti e degli scambi di informazione tra gli operatori economici degli PTOM, degli Stati membri della Comunità e dei paesi terzi;

-appoggio agli PTOM per l'applicazione di tecniche moderne di commercializzazione in settori e programmi imperniati sulla produzione in campi come lo sviluppo rurale e l'agricoltura;

-sostegno degli sforzi degli PTOM intesi a sviluppare e migliorare l'infrastruttura dei servizi d'appoggio, comprese le attrezzature di trasporto e di magazzinaggio, per assicurare la distribuzione efficace dei beni e servizi e per aumentare il flusso delle esportazioni degli PTOM;

-appoggio agli PTOM per svilupparne le capacità interne, i sistemi di informazione e la consapevolezza del ruolo e dell'importanza del commercio nello sviluppo economico;

-appoggio alle piccole e medie imprese per l'individuazione e lo sviluppo di prodotti, di sbocchi e di imprese commerciali congiunte.

3. Per accelerare le procedure, le decisioni di finanziamento possono riguardare programmi pluriennali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 196 sulle procedure di attuazione.

4. Può essere dato un appoggio agli PTOM per la partecipazione a fiere, esposizioni e missioni commerciali soltanto se tali manifestazioni sono parte integrante di programmi globali di sviluppo commerciale.

5. La partecipazione degli PTOM meno sviluppati a varie attività commerciali è incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare l'assunzione delle spese per lo spostamento del personale e il trasporto degli oggetti e merci da esporre in occasione della partecipazione a fiere, esposizioni e missioni commerciali locali, regionali e in paesi terzi, compreso il costo della costruzione temporanea e/o della locazione di padiglioni di esposizione. È concesso un aiuto speciale agli PTOM meno sviluppati per la preparazione e/o l'acquisto di materiale promozionale.

Articolo 86

Tra gli strumenti previsti dalla presente decisione e conformemente alle disposizioni in materia di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, l'aiuto allo sviluppo del commercio e dei servizi comprende un'assistenza tecnica per l'insediamento e lo sviluppo d'istituzioni di assicurazione e credito connesse con lo sviluppo del commercio.

Articolo 87

Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi di cui all'articolo 187 possono essere assegnati da ciascuno PTOM al finanziamento di azioni per lo sviluppo dei settori menzionati dai titoli IX e X della seconda parte, il contributo della Comunità al finanziamento di queste azioni, quando esse siano di carattere regionale, può raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale di cui all'articolo 90, l'importo previsto dall'articolo 154.

TITOLO XI

COOPERAZIONE CULTURALE E SOCIALE

Articolo 88

La cooperazione contribuisce allo sviluppo autonomo degli PTOM, incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. La dimensione umana e culturale deve abbracciare tutti i settori e rispecchiarsi in tutti i progetti o programmi di sviluppo. La cooperazione appoggia le politiche e le misure prese dalle competenti autorità degli PTOM al fine di valorizzare le loro risorse umane, accrescere le loro capacità di creazione e promuovere le rispettive identità culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo.

Tale cooperazione si concreta in particolare:

- nella presa in considerazione della dimensione culturale e sociale;

-nella promozione delle identità culturali e nel dialogo interculturale, in particolare a livello di salvaguardia del patrimonio culturale, produzione e diffusione di beni culturali, manifestazioni culturali, informazione e comunicazione;

-in azioni volte a valorizzare le risorse umane, in particolare a livello di educazione e formazione, cooperazione scientifica e tecnica, ruolo della donna nello sviluppo, sanità e nutrizione, popolazione e demografia.

Articolo 89

Le azioni di cooperazione socioculturale vengono attuate secondo le modalità e procedure stabilite nella parte terza, titolo III.

TITOLO XII

COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 90

1. La Comunità sostiene gli sforzi delle competenti autorità degli PTOM intesi - mediante la cooperazione e integrazione regionale - alla promozione di uno sviluppo economico, sociale e culturale a lungo termine, collettivo, autonomo, autogestito e integrato, nonché a una maggiore autosufficienza regionale.

Il sostegno viene fornito tenendo conto dei singoli regimi giuridici degli PTOM interessati.

2. L'appoggio della Comunità si inserisce nell'ambito dei grandi obiettivi di cooperazione e integrazione regionale che gli PTOM hanno fissato o fisseranno a livello regionale e interregionale, nonché a livello internazionale.

3. Per promuovere e rafforzare le capacità collettive degli PTOM, la Comunità fornisce loro un aiuto efficace che consenta di rafforzare l'integrazione economica regionale e di consolidare la cooperazione di tipo funzionale o tematico di cui agli articoli 92 e 93.

4. Tenendo conto delle peculiartià regionali, la cooperazione regionale può trascendere le nozioni di appartenenza geografica. Essa abbraccia inoltre la cooperazione regionale tra PTOM.

Essa riguarda anche la cooperazione regionale tra PTOM, Stati ACP e DOM, conformemente all'articolo 98. Gli stanziamenti necessari alla partecipazione degli Stati ACP e dei DOM sono da aggiungere agli stanziamenti concessi agli PTOM nell'ambito della presente decisione.

Articolo 91

1. La cooperazione regionale riguarda azioni concordate fra:

- due o più o tutti gli PTOM,

-uno o più PTOM e uno o più Stati vicini, ACP o non ACP,

-uno o più PTOM e uno o più Stati ACP o dipartimenti d'oltremare,

-più organismi regionali di cui facciano parte gli PTOM,

-uno o più PTOM e organismi regionali di cui facciano parte PTOM, Stati ACP o dipartimenti d'oltremare.

2. La cooperazione regionale può inoltre riguardare progetti e programmi concordati tra due o più PTOM e uno o più Stati in via di sviluppo vicini, ACP o non e, qualora circostanze particolari lo giustifichino, tra un solo PTOM e uno o più Stati in via di sviluppo non vicini, ACP o non.

Articolo 92

1. Nell'ambito della cooperazione regionale viene rivolta particolare attenzione:

a) alla valutazione e all'utilizzazione delle complementarità dinamiche esistenti e potenziali in tutti i settori appropriati;

b)alla massima utilizzazione delle risorse umane PTOM, nonché all'esplorazione ottimale e ragionevole, alla conservazione, alla trasformazione e allo sfruttamento delle risorse naturali degli PTOM;

c)alla promozione della cooperazione scientifica e tecnica tra gli PTOM o tra questi e gli Stati ACP, compreso l'appoggio ai programmi di assistenza tecnica intra-PTOM e intra-ACP, come previsto all'articolo 181, lettera e);

d)all'accelerazione della diversificazione economica, per favorire la complementarità delle produzioni; all'intensificazione della cooperazione e dello sviluppo nelle regioni degli PTOM e fra queste regioni e gli Stati ACP e i dipartimenti d'oltremare;

e)alla promozione della sicurezza alimentare;

f)al rafforzamento di una rete di collegamenti tra singoli territori o paesi o gruppi di territori o paesi con caratteristiche, affinità e problemi comuni, per risolvere tali problemi;

g)al massimo sfruttamento delle economie di scala in tutti i settori in cui la soluzione regionale si riveli più efficace della soluzione locale;

h)all'espansione dei mercati degli PTOM attraverso la promozione degli scambi commerciali tra PTOM, nonché tra questi, Stati ACP e paesi terzi vicini, o dipartimenti d'oltremare;

i)all'integrazione dei mercati degli PTOM attraverso la liberalizzazione degli scambi tra PTOM, nonché tra questi e Stati ACP e l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari, monetari e amministrativi.

2. Un accento particolare è posto sulla promozione e sul rafforzamento dell'integrazione economica regionale.

Articolo 93

1. Il campo d'applicazione della cooperazione regionale, tenuto conto dell'articolo 92, include i punti seguenti:

a) l'agricoltura e lo sviluppo rurale, segnatamente l'autosufficienza e la sicurezza alimentari;

b)i programmi in materia di sanità, compresi i programmi per l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'informazione connessi ai servizi sanitari di base e alla lotta contro le principali malattie, comprese quelle degli animali;

c)la valutazione, lo sviluppo, lo sfruttamento e la preservazione delle risorse ittiche e risorse marine, compresa la cooperazione scientifica e tecnica per la sorveglianza delle zone economiche esclusive;

d)la preservazione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente attraverso programmi per combattere la desertificazione, l'erosione, il disboscamento, il degrado delle coste, gli effetti dell'inquinamento marino su vasta scala, compresi gli scarichi accidentali rilevanti di petrolio e di altre sostanze inquinanti, allo scopo di garantire uno sviluppo razionale ed ecologicamente equilibrato;

e)l'industrializzazione, compresa la creazione di imprese regionali e interregionali di produzione e di commercializzazione;

f)lo sfruttamento delle risorse naturali, segnatamente la produzione e la distribuzione dell'energia;

g)i trasporti e le comunicazioni: i trasporti per via aerea e per mare, le vie di navigazione interne, i servizi postali e le telecomunicazioni;

h)lo sviluppo e l'espansione degli scambi;

i)il sostegno alla creazione o al rafforzamento, a livello regionale, di meccanismi di pagamento, compresi i sistemi di compensazione e di finanziamento del commercio;

j)l'aiuto agli PTOM per la lotta contro il traffico della droga a livello regionale e interregionale;

k)il sostegno ai programmi d'azione attuati dalle organizzazioni professionali e commerciali PTOM, PTOM-ACP e ACP-CEE per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri;

l)l'istruzione e la formazione, la ricerca, la scienza e la tecnologia, l'informatica, la gestione, l'informazione e la comunicazione, la creazione e il rafforzamento degli istituti di formazione e di ricerca e degli organismi tecnici incaricati degli scambi di tecnologie nonché della cooperazione tra università;

m)altri servizi compreso il turismo;

n)le attività inerenti alla cooperazione culturale e sociale, compreso l'appoggio ai programmi di azioni eseguiti dagli PTOM sul piano regionale per valorizzare la condizione delle donne, per migliorarne il livello di vita, accrescerne il ruolo economico e sociale e per incoraggiare la loro partecipazione a pieno titolo al processo di sviluppo economico, culturale e sociale.

Articolo 94

1. Le organizzazioni regionali, debitamente incaricate dalle competenti autorità degli PTOM o da queste e dagli Stati ACP interessati, devono svolgere un ruolo importante nella progettazione e nell'attuazione dei programmi regionali.

2. Esse possono intervenire a livello del processo di programmazione nonché dell'attuazione e della gestione dei programmi e progetti regionali.

3. Qualora un'azione sia finanziata dalla Comunità tramite un organismo di cooperazione regionale, le condizioni del finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono convenute tra la Comunità e tale organismo, d'intesa con lo o gli PTOM, nonché all'occorrenza con lo Stato o gli Stati ACP, interessati.

Articolo 95

Un'azione si considera regionale qualora contribuisca direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a due o più territori o paesi attraverso azioni comuni o azioni coordinate e quando ricorre almeno una delle seguenti circostanze:

a) per la sua natura o per le sue caratteristiche materiali, l'azione renda necessario superare le frontiere di uno PTOM e non possa essere realizzata da un solo PTOM né essere scissa in azioni locali che ogni PTOM può realizzare per proprio conto;

b)la formula regionale permetta di realizzare significative economie di scala rispetto alle azioni locali e nazionali;

c)l'azione sia l'espressione regionale o interregionale di una strategia settoriale o globale;

d)i vantaggi e i costi risultanti dall'azione siano inegualmente ripartiti tra i territori, paesi e Stati che ne beneficiano.

Articolo 96

Il contributo della Comunità a titolo della cooperazione regionale per quanto concerne azioni che potrebbero essere parzialmente realizzate a livello locale, è determinato in funzione di quanto segue:

a) l'azione rafforza la cooperazione tra gli PTOM, e all'occorrenza gli Stati ACP, interessati a livello delle rispettive amministrazioni, istituzioni o imprese, grazie ad organismi regionali o mediante l'eliminazione di ostacoli di tipo regolamentare o finanziario;

b)l'azione è oggetto di impegni reciproci tra vari PTOM, e all'occorrenza Stati ACP, soprattutto in materia di ripartizione delle realizzazioni, nonché d'investimenti e di gestione.

Articolo 97

1. Le domande di finanziamento relative a stanziamenti riservati alla cooperazione regionale sono soggette alle seguenti procedure generali:

a) le domande di finanziamento sono presentate da ciascuno PTOM che partecipa ad un'azione regionale;

b)quando un'azione di cooperazione regionale, per il suo carattere, può interessare altri PTOM o Stati ACP, la Commissione, di concerto con le autorità richiedenti, li informa o, eventualmente, informa tutti gli PTOM o gli Stati ACP. Gli PTOM interessati confermano allora la loro intenzione di partecipare.

Nonostante tale procedura, la Commissione esamina senza indugio la domanda di finanziamento, purché sia stata presentata da almeno due PTOM, o da almeno uno PTOM e uno Stato ACP. La decisione sul finanziamento sarà presa non appena le autorità consultate avranno comunicato le loro intenzioni;

c)quando un solo PTOM è associato a Stati ACP o paesi non ACP alle condizioni di cui all'articolo 94, la sua domanda è sufficiente;

d)gli organismi di cooperazione regionale possono presentare domande di finanziamento riguardanti una o più azioni specifiche di cooperazione regionale a nome e con il consenso esplicito degli PTOM loro membri;

e)ogni domanda di finanziamento a titolo di cooperazione regionale deve comprendere, se necessario, proposte riguardanti:

i) la proprietà dei beni e dei servizi da finanziare nel quadro dell'azione, nonché la suddivisione delle responsabilità in materia di funzionamento e manutenzione; e

ii)il nominativo dell'ordinatore regionale e delle competenti autorità dello PTOM, dello Stato, o l'organismo autorizzato a firmare la convenzione di finanziamento a nome di tutti gli PTOM o, all'occorrenza, Stati ACP o organismi partecipanti.

2. Disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di finanziamento possono essere incluse nel programma indicativo di ogni regione.

3. Lo o gli PTOM e Stati ACP o organismi regionali che partecipano ad un'azione regionale con paesi terzi alle condizioni previste dall'articolo 94 possono chiedere alla Comunità un finanziamento della parte dell'azione di cui sono responsabili o di una parte proporzionale ai vantaggi che traggono dall'azione medesima.

Articolo 98

1. Per una più efficace cooperazione regionale si incoraggiano consultazioni tra le competenti autorità dei diversi Stati, in particolare ACP, degli PTOM e dei DOM delle zone geografiche interessate, in collegamento con le autorità degli Stati membri competenti per quanto riguarda gli PTOM e i DOM.

2. Per quel che concerne la cooperazione regionale in campo commerciale, essa potrà assumere la forma di accordi commerciali regionali, secondo le disposizioni previste dal trattato e dalla convenzione.

3. Nel quadro delle sue competenze in materia di gestione del FES, da un lato, e dei fondi a finalità strutturali, dall'altro, e conformemente alle rispettive norme di ammissibilità di detti fondi, la Commissione provvede a che gli PTOM (FES), i DOM (Fondi strutturali) e gli Stati ACP (FES) beneficino degli interventi dei fondi comunitari a titolo di progetti o programmi regionali comuni a PTOM, DOM e Stati ACP di una stessa zona geografica, purché e nella misura in cui:

- i progetti o programmi regionali comuni siano quelli definiti nei loro obiettivi, nel loro campo d'applicazione e nelle loro norme di procedura ai rispettivi articoli della convenzione e della presente decisione;

-le norme di procedura per il finanziamento di detti progetti o programmi siano quelle proprie di ciascuno dei fondi comunitari interessati.

La Commissione si adopera per garantire il coordinamento nel tempo tra questi finanziamenti, nonché nella fase della successiva attuazione dei progetti o programmi.

Articolo 99

Ai fini del presente titolo, l'importo dei contributi finanziari della Comunità figura all'articolo 154.

TERZA PARTE

GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE CEE-PTOM

TITOLO I

COOPERAZIONE COMMERCIALE

Capitolo 1

Regime generale degli scambi

Articolo 100

1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente decisione è di promuovere il commercio tra gli PTOM e la Comunità, da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra gli PTOM, dall'altro.

2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli PTOM e la Comunità e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio, in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità, e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali tra le parti interessate.

3. A questo scopo le parti interessate applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nel titolo III della presente parte nonché nella seconda parte.

Articolo 101

1. I prodotti originari degli PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.

2. I prodotti non originari degli PTOM che si trovano in libera pratica in uno PTOM e sono riesportati tal quali verso la Comunità sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tassi di effetto equivalente a condizione che:

- abbiano pagato nello PTOM interessato i dazi doganali o la tassa di effetto equivalente ad un livello pari o superiore ai dazi doganali applicabili nella Comunità all'importazione degli stessi prodotti, originali di paesi terzi che fruiscono della clausola della nazione più favorita;

-non abbiano formato oggetto di esonero o restituzione, parziale o totale, dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente;

-siano corredati di un certificato d'esportazione.

3. Il paragrafo 2 non si applica:

-ai prodotti agricoli che figurano nell'elenco dell'allegato II del trattato nonché ai prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90 (2);

-ai prodotti sottoposti, all'importazione nella Comunità, a restrizioni o limitati quantitativi;

-ai prodotti sottoposti, all'importazione nella Comunità, a dazi antidumping.

4. Nella misura in cui le disposizioni del paragrafo 1 portano ad un regime tariffario più favorevole per i prodotti originari degli PTOM che il regime di cui fruiscono a norma del regolamento (CEE) n. 715/90 (3), i dazi doganali sono gradualmente aboliti nel corso degli stessi periodi e con gli stessi ritmi di quelli previsti nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per gli stessi prodotti, importati da questi Stati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Nel corso di questa graduale riduzione e se i dazi doganali applicati all'importazione, nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei prodotti della Spagna e del Portogallo sono differenti per questi due paesi, ai prodotti originari degli PTOM si applica il dazio doganale più elevato fra i due. Lo smantellamento ha inciso al momento in cui i dazi applicati agli stessi prodotti originari della Spagna e del Portogallo reggiungono un livello inferiore a quello dei dazi applicati ai prodotti originari degli PTOM.

5. Nel quadro della presente decisione, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità alla decisione 86/47/CEE, prorogata da ultimo dalla decisione 90/669/CEE.

Articolo 102

La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

Articolo 103

1. L'articolo 102 non osta all'applicazione dei divieti o delle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio in generale.

3. Le disposizioni riguardanti i movimenti di rifiuti pericolosi e radioattivi figurano nella seconda parte, titolo I.

Articolo 104

La presente decisione lascia impregiudicato il trattamento riservato dalla Comunità a taluni prodotti, in applicazione di accordi internazionali ad essi relativi dei quali essa è firmataria.

Articolo 105

Per quanto riguarda la Groenlandia, la presente decisione si applica con riserva dell'osservanza delle condizioni previste al protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia allegato al trattato che modifica, per quanto concerne la Groenlandia, i trattati che istituiscono le Comunità europee (4).

Articolo 106

1. In considerazione delle attuali esigenze di sviluppo degli PTOM, le competenti autorità degli stessi possono mantenere o istituire, riguardo all'importazione di prodotti originari della Comunità o degli altri PTOM, i dazi doganali o le restrizioni quantitative che esse reputano necessari.

2. a) Il regime degli scambi applicato dagli PTOM nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione fra gli Stati membri, né essere meno favorevole del trattamento della nazione più favorita.

b)Nonostante le disposizioni specifiche della presente decisione, la Comunità non opera alcuna discriminazione tra gli PTOM in campo commerciale.

c)La lettera a) non osta alla concessione, da parte di uno PTOM a taluni altri PTOM o ad altri paesi in via di sviluppo, di un regime più favorevole di quello concesso alla Comunità.

Articolo 107

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi ed il Regno Unito comunicano alla Commissione le tariffe doganali e le restrizioni quantitative degli PTOM con i quali intrattengono relazioni particolari.

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione anche le successive modifiche di dette misure via via che vengono introdotte.

Articolo 108

1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo:

- la nozione di prodotti originari ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nell'allegato II;

-le condizioni di ammissione, nella Comunità, dei prodotti non originari degli PTOM che si trovano in libera pratica in uno PTOM, ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nell'allegato III.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta qualsiasi modifica degli allegati II e III.

3. Qualora, per un prodotto determinato, la nozione di prodotti originari non sia ancora definita secondo il paragrafo 1 o 2, gli Stati membri applicano le rispettive regolamentazioni.

Articolo 109

1. Qualora l'applicazione della presente decisione comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'allegato IV, prendere le necessarie misure di salvaguardia o a ciò autorizzare lo Stato membro interessato.

2. Nell'applicare il paragrafo 1, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità. La portata di queste non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

Articolo 110

In caso di adozione, modifica od abrogazione dei provvedimenti di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli PTOM meno sviluppati.

Capitolo 2

Impegni speciali relativi al rum

Articolo 111

Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli, ed in deroga all'articolo 101, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunità dei prodotti dei codici NC 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19 - rum, arak, tafia - originari degli PTOM è disciplinata dall'allegato V.

Articolo 112

Il presente capitolo e l'allegato V non si applicano alle relazioni tra gli PTOM ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Capitolo 3

Scambi di servizi

Articolo 113

1. Gli scambi di servizi sono importanti per lo sviluppo delle economie degli PTOM, a motivo del ruolo sempre più importante di questo settore nel commercio internazionale e del suo notevole potenziale di crescita.

2. L'obiettivo a lungo termine da raggiungere in questo settore è la liberalizzazione progressiva degli scambi di servizi, nel rispetto degli obiettivi delle politiche locali degli PTOM e tenendo in debita considerazione il livello di sviluppo di questi.

3. Sarà inoltre opportuno e necessario sviluppare la cooperazione in questo settore quando saranno noti i risultati dei negoziati commerciali multilaterali.

4. Pertanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, potrà adottare modifiche o complementi della presente decisione per tener conto dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali in corso in seno al GATT e per avvantaggiarsene.

TITOLO II

COOPERAZIONE IN MATERIA DI PRODOTTI DI BASE

Capitolo 1

Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti agricoli di base (Stabex)

Articolo 114

1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazione e per aiutare gli PTOM a superare uno dei principali ostacoli alla stabilità, alla redditività ed alla costante espansione delle loro economie; per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in tal modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardarne il potere d'acquisto, viene istituito un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi da esportazione derivanti dall'esportazione degli PTOM nella Comunità, o verso altre destinazioni, secondo la definizione di cui all'articolo 117, di taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi, dei quantitativi o di entrambi i fattori.

2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite sono destinate, secondo un sistema di obblighi reciproci da convenire caso per caso tra le competenti autorità dello PTOM beneficiario e la Commissione, al settore, inteso nel senso più ampio possibile, in cui si sia verificata la diminuzione dei proventi da esportazione, per esservi utilizzate a favore degli operatori economici colpiti da tale diminuzione oppure, ove opportuno, sono destinate, in un intento di diversificazione, ad essere impiegate in altri settori produttivi idonei, in linea di massima agricoli, oppure per la trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 115

1. I prodotti contemplati sono i seguenti:

Codice

NC

1) Arachidi in guscio o decorticate

1202

2) Olio di arachidi

1508

3) Cacao in grani

1801

4) Gusci o pellicole ed altri residui di cacao

1802

5) Pasta di cacao

1803

6) Burro di cacao

1804

7) Cacao in polvere

1805

8) Caffè, verde o torrefatto

0901 11-0901 22

9) Estratti, essenze e concentrati di caffè

2101 10 11 e

2101 10 19

10) Cotone in massa

5201

11) Linter di cotone

1404 20

12) Noci di cocco

0801 10

13) Copra

1203

14) Olio di cocco

1513 11 e 1513 19

15) Olio di palma

1511

16) Olio di palmisti

1513 21 e 1513 29

17) Noci e mandorle di palmisti

1207 10

18) Pelli grezze

4101 10-4101 30, 4102 e 4103 10

19) Cuoio e pelli di bovini

4104 10-4104 29, 4104 31 11, 4104 31 19, 4104 31 30 e 4104 39 10

20) Pelli ovine

4105

21) Pelli caprine

4106

22) Legno rozzo squadrato

4403

23) Legno segato

4407

24) Banane fresche

0803 00 10

25) Banane essiccate

0803 00 90

26) Tè

0902

27) Sisal grezzo

5304 10

28) Vaniglia

0905

29) Garofani

0907

30) Lane in massa

5101

31) Peli fini di capra mohair

5102 10 50

32) Gomma arabica

1301 20 00

33) Piretro; succhi ed estratti di piretro

1211 90 10 e

1302 14

34) Oli essenziali

3301 11-3301 29

35) Semi di sesamo

1207 40

Codice

NC

36) Noci e mandorle di acagiù

0801 30

37) Pepe

0904

38) Gamberetti

0306 13 e 0306 23

39) Calamari, polpi e seppie

0307 41, 0307 49, 0307 51 e 0307 59

40) Semi di cotone

1207 20

41) Panelli di semi e frutti oleosi

2305, 2306 10, 2306 50, 2306 60 e 2306 90 93

42) Gomma

4001

43) Piselli

0708 10, 0713 10 e 0713 20

44) Fagioli

0708 20,

0713 31-0713 39

e ex 0713 90

45) Lenticchie

0713 40

46) Noci moscate e macis

0908 10 e 0908 20

47) Noci e mandorle di karité

1207 92

48) Olio di karité

ex 1515 90 40-ex

1515 90 99

49) Manghi

ex 0804 50

2. Per tener conto degli interessi dello PTOM interessato, in tutti i casi di applicazione del sistema la Commissione considera come un prodotto ai sensi del presente capitolo:

a) ciascun prodotto elencato al paragrafo 1;

b)i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 7, 8 e 9, 10 e 11, da 12 a 14, da 15 a 17, da 18 a 21, 22 e 23, 24 e 25, 47 e 48.

Articolo 116

Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione uno o più prodotti non elencati all'articolo 115, ma dai quali dipenda in misura considerevole l'economia di uno o più PTOM, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti in tale elenco, entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta da parte delle competenti autorità dello o degli PTOM interessati, tenendo conto di fattori come l'occupazione, il deterioramento delle ragioni di scambio tra la Comunità e lo PTOM interessato e il livello di sviluppo di quest'ultimo, nonché le condizioni che caratterizzano i prodotti originari della Comunità.

Articolo 117

I proventi da esportazione a cui si applica il sistema sono quelli derivanti dall'esportazione verso la Comunità, da parte di ogni singolo PTOM, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 115, paragrafo 2.

Articolo 118

Ai fini precisati all'articolo 114, e per il periodo stabilito dall'articolo 154, l'importo indicato al paragrafo 1, lettera a), punto iii) di detto articolo è destinato al sistema. Tale importo, inteso a coprire tutti gli impegni nell'ambito del sistema, è amministrato dalla Commissione.

Articolo 119

1. L'importo globale di cui all'articolo 118 è suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione dell'articolo 154.

2. Qualsiasi residuo disponibile alla fine di ogni anno di applicazione dell'articolo 154 eccettuato l'ultimo, è riportato di diritto all'anno successivo.

Articolo 120

Le risorse disponibili a titolo di ogni anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati:

1) la frazione annua, eventualmente ridotta o maggiorata degli importi impiegati o resi disponibili ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1;

2)gli stanziamenti riportati in forza dell'articolo 119, paragrafo 2.

Articolo 121

1. Qualora l'importo totale delle basi di trasferimento relative a un anno di applicazione, calcolate conformemente all'articolo 124 ed eventualmente ridotte secondo gli articoli da 128 a 130, superi l'importo delle risorse del sistema disponibili a titolo di tale anno si procede automaticamente, per ogni anno, tranne l'ultimo, all'impiego anticipato, sino ad un massimo del 25 % della frazione dell'anno successivo.

2. Qualora, dopo la misura di cui al paragrafo 1, l'importo delle risorse disponibili sia ancora inferiore all'importo totale delle basi di trasferimento di cui al paragrafo 1, relative allo stesso anno d'applicazione, l'importo di ciascuna base di trasferimento è ridotto del 10 % dell'importo stesso.

3. Qualora, dopo la riduzione di cui al paragrafo 2, l'importo totale dei trasferimenti così determinato sia inferiore all'importo delle risorse disponibili, il residuo è ripartito tra i singoli trasferimenti proporzionalmente alle riduzioni effettuate.

4. Qualora, dopo la riduzione di cui al paragrafo 2, l'importo totale dei trasferimenti che possono dar luogo a versamento superi l'importo delle risorse disponibili, il Consiglio dei ministri, valutata la situazione sulla scorta di una relazione della Commissione concernente la probabile evoluzione del sistema, esamina, su proposta della Commissione, le disposizioni da adottare, nel quadro della presente decisione, per porvi rimedio.

Articolo 122

Per quanto concerne i residui dell'importo globale di cui all'articolo 118, eventualmente esistenti al termine dell'ultimo anno dell'applicazione del sistema entro il periodo stabilito dall'articolo 154:

a) le somme rese disponibili in applicazione delle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 124 sono corrisposte nuovamente ad ogni PTOM proporzionalmente al prelievo o ai prelievi effettuati nei suoi confronti a titolo di tali disposizioni;

b)se, dopo applicazione della precedente lettera a) sussistono residui, il Consiglio ne decide l'impiego su proposta della Commissione.

Articolo 123

1. Il sistema si applica ai proventi delle esportazioni di uno PTOM dei prodotti di cui all'articolo 115, paragrafo 2, qualora, nell'anno che precede l'anno di applicazione, tali proventi originati dall'esportazione di ciascun prodotto verso tutte le destinazioni, dedotte le riesportazioni, abbiano rappresentato almeno il 5 % del totale dei suoi proventi da esportazione di tutte le merci. Nel caso del sisal, tale percentuale è del 4 %.

2. Qualora, a seguito di una calamità naturale, la produzione del prodotto considerato abbia subito un calo notevole nell'anno che precede l'anno di applicazione, la percentuale di cui al paragrafo 1 è calcolata basandosi sulla media dei proventi da esportazione per questo prodotto nei tre anni precedenti l'anno in cui si è verificata la calamità.

Per notevole diminuzione della produzione si intende una diminuzione pari almeno al 50 % rispetto alla produzione media durante i tre anni precedenti l'anno in cui si è verificata la calamità.

Articolo 124

1. Per l'attuazione del sistema, si calcola un livello di riferimento e una base di trasferimento per ogni PTOM e per le esportazioni nella Comunità di ogni prodotto di cui all'articolo 115, paragrafo 1.

2. Il livello di riferimento è costituito dalla media dei proventi da esportazione relativi ai sei anni civili che precedono ciascun anno di applicazione, escludendo l'anno dal risultato più elevato e quello dal risultato più basso.

3. La differenza tra il livello di riferimento e i proventi effettivi dell'anno civile di applicazione, ridotta di un importo pari al 4,5 % di tale livello di riferimento, costituisce la base del trasferimento.

4. Le riduzioni di cui al precedente paragrafo 3 non si applicano qualora la differenza tra il livello di riferimento ed i proventi effettivi sia inferiore a 1 milione di ecu.

In nessun caso la riduzione della differenza tra il livello di riferimento ed i proventi effettivi à superiore al 30 %.

5. L'importo del trasferimento è costituito dalla base di trasferimento, eventualmente previa applicazione degli articoli da 128 a 130 e dell'articolo 121.

Articolo 125

1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema, viene istituita, tra le competenti autorità di ciascuno PTOM e la Commissione, una cooperazione statistica.

2. Per il primo anno di applicazione gli PTOM notificano alla Commissione:

a) il valore delle loro esportazioni per tutte le merci e tutte le destinazioni nell'anno precedente l'anno di applicazione;

b)il volume della produzione del prodotto o dei prodotti di cui trattasi, commercializzata nel periodo di riferimento e nell'anno di applicazione;

c)il volume e il valore delle esportazioni del prodotto o dei prodotti in questione verso tutte le destinazioni nel periodo di riferimento e nell'anno di applicazione;

d)il volume e il valore delle esportazioni del prodotto o dei prodotti di cui trattasi destinate alla Comunità nel periodo di riferimento e nell'anno di applicazione.

3. Nei successivi anni di attuazione del sistema i dati statistici richiesti summenzionati riguardano solo l'anno non coperto dalle notifiche dell'anno precedente.

4. Tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione al massimo entro il 31 marzo successivo all'anno di applicazione. In caso contrario, lo PTOM interessato perde ogni diritto al trasferimento per il prodotto o i prodotti di cui trattasi per l'anno di applicazione considerato.

Articolo 126

1. Il sistema si applica ai prodotti enumerati nell'elenco figurante all'articolo 115:

a) immessi al consumo nella Comunità, oppure

b)introdotti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati.

2. Per effettuare i calcoli di cui all'articolo 124 si ricorre alle statistiche calcolate e pubblicate dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

Articolo 127

Non vi sarà trasferimento se dall'esame del fascicolo, svolto dalla Commissione in collegamento con le competenti autorità dello PTOM interessato, risulta che il calo dei proventi da esportazione nella Comunità è conseguenza di misure o politiche discriminatorie a danno della Comunità.

Articolo 128

La base di trasferimento è ridotta proporzionalmente al calo dei proventi da esportazione del prodotto di cui trattasi verso la Comunità se, previo esame congiunto della Commissione e delle competenti autorità dello PTOM interessato, risulta che esso sia dovuto a misure di politica commerciale adottate dallo PTOM, o tramite i suoi operatori economici, allo scopo di provocare una contrazione dell'offerta; la riduzione può avere come conseguenza l'annullamento della base di trasferimento.

Articolo 129

Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni di uno PTOM verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto in detto PTOM, nonché la domanda nella Comunità, rivelino forti cambiamenti, si avviano consultazioni tra la Commissione e le competenti autorità dello PTOM interessato per determinare se la base di trasferimento debba essere mantenuta o ridotta e, in caso affermativo, in quale misura.

Articolo 130

La base di trasferimento per un dato prodotto non può essere in nessun caso superiore all'importo corrispondente calcolato sulla base delle esportazioni dello PTOM interessato verso tutte le destinazioni.

Articolo 131

1. La Commissione prende una decisione di trasferimento al termine di un esame effettuato in collegamento con le competenti autorità dello PTOM in merito alle statistiche e alla fissazione della base di trasferimento che può dar luogo a versamento.

2. Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un accordo di trasferimento fra le competenti autorità dello PTOM interessato e la Commissione.

Articolo 132

1. Qualora le competenti autorità dello PTOM abbiano trasmesso i dati statistici necessari anteriormente al 31 marzo successivo all'anno di applicazione, conformemente all'articolo 125, paragrafo 4, la Commissione informa ciascuno PTOM, al massimo il 30 aprile successivo, circa la situazione di ciascun prodotto elencato all'articolo 115, paragrafo 2, esportato da detto PTOM nel corso dell'anno in esame.

2. Le competenti autorità dello PTOM interessato e la Commissione fanno quanto in loro potere per garantire che la procedura prevista agli articoli da 127 a 129 si concluda al massimo entro il 30 giugno dell'anno di cui trattasi. Allo scadere di questo termine la Commissione notifica alle competenti autorità dello PTOM l'importo del trasferimento risultante dall'istruzione del fascicolo.

3. Al massimo entro il 31 luglio dell'anno di cui trattasi, la Commissione decide in merito a tutti i trasferimenti, tranne quelli per i quali le consultazioni non siano state completate.

Articolo 133

1. Qualora dall'applicazione degli articoli 123 e 124 risulti una base di trasferimento, le competenti autorità dello PTOM interessato comunicano alla Commissione, nel mese successivo alla ricezione della notifica di cui all'articolo 132, paragrafo 1, un'analisi sostanziale relativa al settore colpito dal calo dei proventi, alle relative cause, alle politiche perseguite dalle autorità in tale settore nonché ai progetti, programmi e azioni per i quali esse si impegnano a destinare le risorse conformemente agli obiettivi fissati all'articolo 114, paragrafo 2.

2. Qualora in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2, le competenti autorità dello PTOM beneficiario intendano destinare le risorse a settori diversi da quello in cui è stato registrato il calo dei proventi, esse comunicano alla Commissione le pertinenti motivazioni.

3. I progetti, i programmi e le azioni per i quali le competenti autorità dello PTOM beneficiario si impegnano ad assegnare le risorse trasferite vengono esaminati dalla Commissione congiuntamente alle medesime autorità.

Articolo 134

Quando si sia raggiunto un accordo sull'impiego delle risorse, le competenti autorità dello PTOM e la Commissione firmano un protocollo che definisce il quadro di reciproche obbligazioni e precisa le modalità d'impiego delle risorse del trasferimento nelle varie fasi delle azioni convenute.

Articolo 135

1. Alla firma della convenzione di trasferimento di cui all'articolo 131, paragrafo 2, l'importo del trasferimento è versato in ecu su un conto fruttifero per il quale è richiesta la presentazione della doppia firma, delle competenti autorità dello PTOM e della Commissione. Gli interessi sono accreditati in tale conto.

2. La somma che si trova sul conto di cui al paragrafo 1 è mobilitata in funzione della realizzazione delle azioni di cui al protocollo relativo all'impiego delle risorse, salvo il disposto dell'articolo 136.

3. Le procedure stabilite al paragrafo 2 si applicano, per analogia, ai fondi di contropartita eventualmente resi disponibili.

Articolo 136

1. Entro i dodici mesi successivi alla mobilitazione delle risorse, le competenti autorità dello PTOM beneficiario comunicano alla Commissione una relazione sull'impiego fatto delle risorse trasferite.

2. Se la relazione di cui al paragrafo 1 non è comunicata entro i termini assegnati ovvero suscita osservazioni, la Commissione chiede alle competenti autorità dello PTOM interessato di fornire giustificazioni, da presentare entro un termine di due mesi.

3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione, dopo aver adito il Consiglio ed aver debitamente informato le competenti autorità dello PTOM interessato, può, tre mesi dopo l'espletamento della procedura, rinviare l'applicazione delle decisioni relative ad un nuovo trasferimento sino a quando non vengano fornite le informazioni richieste.

Il provvedimento è immediatamente notificato alle competenti autorità dello PTOM interessato.

Capitolo 2

Prodotti minerari

Sistema speciale di finanziamento (Sysmin)

Articolo 137

1. È istituito un sistema speciale di finanziamento destinato agli PTOM il cui settore minerario sia importante per la loro economia e incontri difficoltà accertate o prevedibili in un prossimo futuro.

2. Il suo obiettivo è di contribuire alla creazione di una base più solida ed anche più ampia per il loro sviluppo, sostenendo gli sforzi delle autorità competenti degli PTOM:

- per tutelare il settore di produzione e di esportazione mineraria con interventi di risanamento o di prevenzione volti a rimediare alle gravi conseguenze sull'economia derivanti dalla perdita di validità economica dovuta ad un calo della loro capacità di produzione o di esportazione e/o dei proventi da esportazione di prodotti minerari a seguito di rilevanti modifiche tec nologiche o economiche o di perturbative temporanee o imprevedibili, indipendenti dalla volontà dello PTOM interessato e dell'impresa che gestisce il settore colpito. Un'attenzione particolare sarà prestata all'adeguamento della situazione competitiva delle imprese ai mutamenti delle condizioni di mercato;

-o per diversificare e allargare le basi della loro crescita economica in particolare contribuendo, per gli Stati che dipendono in modo rilevante dalle esportazioni di un prodotto minerario, alla realizzazione dei progetti e programmi di sviluppo già avviati ma seriamente compromessi in seguito a forti ribassi dei proventi da esportazione del prodotto minerario in questione.

3. Nel perseguire questi obiettivi, tale sostegno:

-sarà adattato alle necessità di ristrutturazione economica dello PTOM interessato;

-terrà conto, allorché verrà definito ed attuato, degli interessi reciproci degli PTOM e degli Stati membri.

Articolo 138

1. Il sistema speciale di finanziamento previsto all'articolo 137 è destinato agli PTOM che esportino verso la Comunità e che, in almeno due dei quattro anni precedenti quello della domanda d'intervento, abbiano ricavato:

a) il 15 % o più dei loro proventi da esportazione da uno dei prodotti seguenti: rame (compreso il cobalto), fosfati, manganese, bauxite ed allumina, stagno, minerale di ferro agglomerato o meno, uranio;

b)oppure il 20 % o più dei loro proventi da esportazione da tutti i prodotti minerari (esclusi i minerali preziosi diversi dall'oro, nonché il petrolio e il gas).

Tuttavia, per gli PTOM meno sviluppati, le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono, rispettivamente, del 10 % e del 12 % .

Per il calcolo dei limiti di cui alle lettere a) e b), i proventi da esportazione non comprendono quelli provenienti dai prodotti minerari non contemplati dal sistema.

2. Il ricorso al sistema speciale di finanziamento è possibile quando, in base agli obiettivi di cui sopra:

a)si constati o si preveda che la validità economica di una o più imprese del settore minerario ha risentito o risentirà gravemente di fattori di rischio temporanei o imprevedibili, tecnici, economici o politici indipendenti dalla volontà dello PTOM o dell'impresa interessata e quando il danno arrecato alla validità economica porti o possa portare ad una riduzione significativa dei redditi per lo PTOM interessato - valutata in particolare in funzione di una riduzione delle capacità di produzione o di esportazione del prodotto in questione aggirantesi intorno al 10 % - e/o ad un deterioramento della bilancia dei conti con l'estero.

La prevedibilità del danno alla validità economica è caratterizzata da un inizio di degrado dell'apparato produttivo e dal suo impatto sull'economia dello PTOM;

b)o, per il caso contemplato al paragrafo 1, lettera a), si constati che un notevole calo dei proventi da esportazione del prodotto minerario in questione rispetto alla media dei due anni precedenti quello della richiesta compromette seriamente la realizzazione di progetti o programmi di sviluppo già avviati. Per essere preso in considerazione tale calo deve:

- risultare da fattori di rischio di ordine tecnico, economico o politico; esso non può essere provocato artificialmente, direttamente o indirettamente, da politiche e misure delle competenti autorità dello PTOM o degli operatori economici interessati;

-tradursi in un calo corrispondente di almeno il 10 % dei proventi da esportazione totali dell'anno precedente a quello della richiesta.

I fattori di rischio citati riguardano turbative quali incidenti, incidenti tecnici gravi, avvenimenti politici interni o esterni gravi, modifiche tecnologiche ed economiche rilevanti, oppure modifiche commerciali importanti nelle relazioni con la Comunità.

3. Le competenti autorità di uno PTOM possono chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora sussistano le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 139

1. L'intervento previsto all'articolo 138 è orientato verso gli obiettivi del sistema definiti all'articolo 137, paragrafo 2.

Quando il mantenimento o il ripristino della validità economica di una o più imprese minerarie colpite è ritenuto possibile e appropriato, l'intervento è destinato a finanziare progetti o programmi, compresa la ristrutturazione finanziaria delle imprese interessate, per mantenere, ristabilire o razionalizzare ad un livello economicamente valido la capacità di produzione e di esportazione di cui trattasi.

Quando il mantenimento o il ripristino della validità economica non è ritenuto possibile, l'intervento è destinato ad ampliare le basi della crescita economica mediante il finanziamento di validi progetti o programmi di riconversione o di diversificazione orizzontale o verticale.

Anche qualora sia possibile ristabilire la validità economica, l'obiettivo di diversificazione potrà essere perseguito, di comune accordo, se il grado di dipendenza dell'economia dal prodotto minerario in questione è significativo.

In caso di applicazione dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), l'obiettivo di diversificazione è perseguito mediante un finanziamento che contribuisca alla realizzazione dei progetti o programmi di sviluppo, al di fuori del settore minerario, che siano già avviati e che risulterebbero compromessi.

2. A tale proposito la decisione di assegnazione dei fondi a progetti o programmi terrà debitamente conto degli interessi economici e delle implicazioni sociali di tale intervento nello PTOM interessato e nella Comunità e sarà adeguata alle esigenze di ristrutturazione economica dello PTOM in questione.

Nell'ambito delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, lettera b), la Comunità e le competenti autorità dello PTOM interessato si adopereranno congiuntamente e in modo sistematico per definire il campo e le modalità dell'eventuale intervento, così da non pregiudicare le produzioni minerarie comunitarie concorrenti.

L'esame e la considerazione degli elementi di cui sopra rientrano nella diagnosi di cui all'articolo 140, paragrafo 2.

3. Sarà prestata particolare attenzione:

- alle operazioni di trasformazione e di trasporto, in particolare a livello regionale, e alla buona integrazione del settore minerario nel processo globale di sviluppo economico e sociale dello PTOM;

-alle azioni preventive atte a ridurre al minimo gli effetti perturbatori mediante l'adeguamento alle tecnologie, il perfezionamento delle competenze tecniche e di gestione del personale locale e l'adeguamento delle competenze del personale locale alle tecniche di gestione delle imprese;

-nonché al rafforzamento della capacità scientifica e tecnologica degli PTOM per quanto riguarda la produzione di nuovi materiali.

Articolo 140

1. La richiesta d'intervento comporta le informazioni sulla natura dei problemi incontrati, sulle conseguenze accertate o previste delle turbative, tanto a livello locale quanto a livello della o delle imprese minerarie colpite, nonché indicazioni, sotto forma di scheda di identificazione, sulle misure o azioni attuate o auspicate per rimediarvi.

La richiesta è fatta non appena sono accertate le suddette conseguenze e entro un termine non superiore ai dodici mesi.

2. Prima di qualsiasi decisione della Comunità, si procede in modo sistematico ad una diagnosi tecnica, economica e finanziaria del settore minerario interessato per valutare sia l'ammissibilità della richiesta sia il progetto o programma di utilizzazione da intraprendere. Tale diagnosi, che è molto accurata, tiene conto in particolare, per la definizione dell'intervento, delle prospettive del mercato mondiale e, fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 2, primo comma, della situazione del mercato comunitario dei prodotti interessati. Essa comporta inoltre un'analisi delle eventuali conseguenze di detto intervento per le produzioni minerarie concorrenti degli Stati membri, nonché di quelle possibili per lo PTOM interessato, qualora tale intervento non sia attuato. L'obiettivo sarà di verificare:

- se la validità dell'apparato produttivo considerato sia stata o rischi di essere danneggiata, se sia possibile ristabilirla, o se sia più opportuno ricorrere ad interventi di diversificazione;

-oppure se il calo dei proventi da esportazione di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera b) comprometta seriamente la realizzazione dei progetti o programmi di sviluppo già avviati.

Questa diagnosi sarà fatta secondo le procedure della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. A tal fine si farà ricorso ad una stretta cooperazione con le competenti autorità dello PTOM e con i suoi operatori economici interessati.

3. L'ammissibilità e la proposta di finanziamento sono oggetto di un'unica decisione.

Saranno adottate le misure necessarie per accelerare l'esame delle richieste e consentire una rapida attuazione dell'intervento appropriato.

Articolo 141

1. In caso di necessità si può finanziare, mediante le risorse del sistema speciale di finanziamento previsto all'articolo 142, un'assistenza tecnica per l'attuazione e la sorveglianza del progetto.

2. Le procedure e modalità di esecuzione di tale assistenza sono quelle previste nel quadro della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Articolo 142

1. Ai fini precisati all'articolo 137 e per il periodo stabilito dall'articolo 154, la Comunità stanzia l'importo globale di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv) di detto articolo, destinato a far fronte alla totalità dei suoi impegni nell'ambito del sistema speciale di finanziamento. L'importo destinato al sistema è gestito dalla Commissione.

2. Prima della scadenza del periodo stabilito dall'articolo 154, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, in merito alla destinazione di eventuali residui dell'importo globale.

3. L'importo dell'intervento previsto dall'articolo 138 è stabilito dalla Commissione in funzione dei fondi disponibili nell'ambito del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti e programmi di applicazione, delle possibilità di cofinanziamento, nonché dell'importanza relativa, per l'economia dello PTOM, dell'industria mineraria colpita.

4. Le risorse concesse allo PTOM in base al sistema speciale di finanziamento possono essere cedute da quest'ultimo al mutuatario finale a condizioni finanziarie differenti stabilite nell'ambito della decisione di finanziamento e risultanti dall'analisi del progetto d'intervento fatta sulla base di criteri economici e finanziari usuali per il tipo di progetto previsto.

5. La diagnosi di cui all'articolo 140 è finanziata con le risorse del sistema.

6. In casi eccezionali, connessi ad una situazione d'emergenza che la diagnosi dovrà confermare e giustificare in una prima fase, allo PTOM che ne faccia richiesta può essere accordato un anticipo a titolo di prefinanziamento parziale del progetto o programma che fa seguito a tale situazione.

TITOLO III

COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO

Capitolo 1

Disposizioni generali

Sezione 1

Obiettivi

Articolo 143

La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo persegue, mediante la concessione di mezzi di finanziamento sufficienti e un'assistenza tecnica adeguata, i seguenti obiettivi:

a) sostenere e favorire gli sforzi degli PTOM per assicurare il loro sviluppo sociale, culturale ed economico integrato, autodeterminato, autorientato e autogestito a lungo termine, sulla base del reciproco interesse e in uno spirito d'interdipendenza;

b)contribuire al miglioramento del tenore di vita delle popolazioni degli PTOM ed al loro maggiore benessere;

c)promuovere misure atte a mobilitare la capacità d'iniziativa delle collettività e la partecipazione delle persone interessate alla concezione ed esecuzione di progetti di sviluppo;

d)contribuire alla più vasta partecipazione possibile della popolazione ai benefici dello sviluppo;

e)contribuire a sviluppare la capacità degli PTOM di innovare, adeguare e trasformare le tecnologie;

f)contribuire alla prospezione, alla conservazione, alla trasformazione, all'elaborazione e allo sfruttamento ottimali e giudiziosi delle risorse naturali degli PTOM allo scopo di incoraggiare i loro sforzi di industrializzazione e di diversificazione economica;

g)sostenere e promuovere lo sviluppo ottimale delle risorse umane degli PTOM;

h)favorire un incremento delle correnti finanziarie dirette agli PTOM che rispondono alle loro esigenze evolutive e sostenere gli sforzi degli PTOM per armonizzare la cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo, mediante operazioni di cofinanziamento con altre istituzioni di finanziamento o terzi;

i)ricercare nuovi metodi per incentivare negli PTOM l'investimento privato diretto, sostenere lo sviluppo di un settore privato PTOM sano, prospero e dinamico e incoraggiare i flussi di investimenti privati, locali, nazionali ed esteri, nei settori produttivi degli PTOM;

j)favorire la cooperazione tra PTOM, nonché tra PTOM e Stati ACP e la loro cooperazione a livello regionale;

k)permettere che si instaurino relazioni economiche e sociali più equilibrate e una migliore comprensione tra gli PTOM, gli Stati ACP, gli Stati membri della Comunità e il resto del mondo nella prospettiva di un nuovo ordine economico mondiale;

l)permettere agli PTOM che devono far fronte a gravi difficoltà economiche e sociali, di carattere eccezionale, conseguenti a calamità naturali o a circostanze straordinarie di effetti analoghi, di beneficiare di aiuti d'urgenza;

m)aiutare gli PTOM meno sviluppati a superare gli ostacoli specifici che frenano i loro sforzi di sviluppo.

Sezione 2

Principi

Articolo 144

La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo:

a) è attuata sulla base degli obiettivi, delle strategie e delle priorità di sviluppo stabiliti dalle competenti autorità degli PTOM, sul piano locale e regionale e in conformità di questi ultimi, tenendo debitamente conto delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali degli PTOM e delle loro particolari potenzialità;

b)è accordata a condizioni molto liberali;

c)garantisce che gli apporti di risorse siano effettuati su base più prevedibile e regolare;

d)assicura la partecipazione degli PTOM alla gestione e all'impiego delle risorse finanziarie nonché un efficace decentralizzazione dei poteri decisionali;

e)rafforza e utilizza il più possibile le risorse umane e le strutture amministrative esistenti negli PTOM;

f)è flessibile e adeguata alla situazione di ogni PTOM, nonché alla natura specifica del progetto o del programma di cui trattasi;

g)avviene con le minime formalità amministrative possibili e secondo procedure semplici e razionali, affinché i progetti e i programmi possano essere attuati in modo rapido ed efficace;

h)prevede che l'assistenza tecnica sia concessa unicamente su richiesta delle competenti autorità dello PTOM interessato, offra la qualità richiesta, risponda ad un bisogno e presenti un favorevole rapporto tra costo ed efficacia, e che si prendano disposizioni per formare rapidamente ed efficacemente il personale locale destinato a subentrare.

Sezione 3

Linee direttrici

Articolo 145

1. Gli interventi finanziari nell'ambito della decisione sono attuati dalle competenti autorità degli PTOM e dalla Comunità in stretta cooperazione e nel rispetto dell'eguaglianza delle parti.

2. Spetta alle competenti autorità degli PTOM:

a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi;

b)scegliere i progetti e programmi;

c)preparare e presentare i fascicoli dei progetti e programmi;

d)elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;

e)eseguire e gestire i progetti e programmi;

f)provvedere al corretto andamento dei progetti e programmi.

3. Spetta alle competenti autorità degli PTOM ed alla Comunità congiuntamente:

a)definire, all'occorrenza, nell'ambito della compartecipazione di cui alla quinta parte, le linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo;

b)adottare i programmi indicativi;

c)istruire i progetti e programmi;

d)assicurare parità di condizioni per la partecipazione a procedure di gara e agli appalti;

e)seguire e valutaregli effetti ed i risultati dei progetti e programmi;

f)garantire un'esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei progetti e dei programmi.

4. Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento per i progetti e programmi.

Articolo 146

Salvo disposizione contraria della presente decisione, ogni decisione che richieda l'approvazione di una delle parti dell'associazione è approvata o considerata tale entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica effettuata dall'altra parte.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391D0482.2Sezione 4

Campo d'applicazione

Articolo 147

Nel quadro della presente decisione, la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo verte su:

a) progetti e programmi d'investimento;

b)rinnovamento dei progetti e programmi;

c)programmi di tipo settoriale;

d)programmi di cooperazione tecnica;

e)la realizzazione di strumenti elastici per sostenere gli sforzi propri delle comunità di base;

f)spese ricorrenti (segnatamente spese correnti di amministrazione, di funzionamento e di manutenzione, in moneta locale e in valuta) dei progetti e programmi nuovi, in corso ed ultimati;

g)caso per caso, spese supplementari sostenute dagli PTOM che riguardano esclusivamente l'amministrazione e la supervisione dei progetti e programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo, in seguito denominato «Fondo»;

h)linee di credito e sostegno ai meccanismi regionali di pagamento ed alle operazioni relative ai crediti all'esportazione negli PTOM;

i)assunzione di partecipazioni;

j)una combinazione di tutti gli elementi di cui sopra o parte di essi, integrati in programmi di sviluppo settoriale.

Articolo 148

I programmi settoriali di importazione sono finanziati, su richiesta, per mezzo dei fondi del programma indicativo allo scopo di sostenere le misure adottate dalle competenti autorità dello PTOM interessato nel settore o nei settori per i quali viene richiesto un contributo, in conformità dell'articolo 187. I programmi d'importazione hanno lo scopo di contribuire al rendimento ottimale dei settori produttivi dell'economia, all'espansione della capacità produttiva e di esportazione, al trasferimento o allo sviluppo delle tecnologie e al soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo. I programmi di importazione possono includere il finanziamento di inputs destinati al sistema produttivo quali beni strumentali e beni intermedi, materie prime, pezzi di ricambio, fertilizzanti, insetticidi e forniture in grado di consentire il miglioramento delle prestazioni e del livello del sistema sanitario e di insegnamento.

Articolo 149

Salvo disposizione contraria, i fondi di contropartita creati dai vari strumenti comunitari sono utilizzati in modo specifico per finanziare le spese locali:

a) dei progetti e programmi del Fondo nell'ambito del programma indicativo;

b)di altri progetti e programmi convenuti;

c)di voci di bilancio specifiche nell'ambito dei programmi di spesa pubblica degli PTOM, come quelli attuati nei settori sanitario, dell'insegnamento, della formazione, della creazione di posti di lavoro e della tutela dell'ambiente.

Articolo 150

1. Possono essere concessi ad uno PTOM fondi per finanziare spese ricorrenti (che comprendono le spese di amministrazione, manutenzione e funzionamento) così da garantire l'utilizzazione ottimale degli investimenti che rivestono particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale dello PTOM interessato ed il cui esercizio costituisce temporaneamente un onere per lo PTOM o altri beneficiari idonei. Questo sostegno può coprire, per i progetti e i programmi anteriori o nuovi in atto, le spese correnti di amministrazione e di esercizio, come:

a) le spese sostenute durante il periodo iniziale per l'impianto, l'avviamento e la gestione dei progetti e programmi di infrastruttura;

b)le spese di esercizio, manutenzione e/o amministrazione dei progetti e programmi di infrastrutture attuati precedentemente.

2. Viene accordato un trattamento particolare al finanziamento delle spese ricorrenti negli PTOM meno sviluppati.

Articolo 151

Gli aiuti finanziari in virtù della presente decisione possono coprire tutte le spese locali ed esterne dei progetti e programmi.

Sezione 5

Settori d'intervento

Articolo 152

1. Nel quadro delle priorità fissate dalle competenti autorità degli PTOM interessati sia a livello locale e nazionale che regionale, può essere fornito un sostegno ai progetti e programmi in tutti i settori o in tutti gli ambiti contemplati dalla presente decisione, e può riguardare in particolare:

a) lo sviluppo agricolo e rurale, e in particolare i programmi imperniati sull'autosufficienza e la sicurezza alimentari;

b)l'industrializzazione, l'artigianato, l'energia, le miniere e il turismo;

c)l'infrastruttura economica e sociale;

d)il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi;

e)la salvaguardia e la tutela dell'ambiente;

f)la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali;

g)i programmi di istruzione e formazione, la ricerca scientifica e tecnica fondamentale e applicata, l'adeguamento o l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie;

h)la promozione e l'informazione industriali;

i)la commercializzazione e la promozione delle vendite;

j)la promozione, lo sviluppo e il rafforzamento delle piccole e medie imprese locali, nazionali e regionali;

k)l'appoggio alle banche di sviluppo e alle istituzioni finanziarie locali, nazionali e regionali, nonché agli istituti di compensazione e di pagamento incaricati di promuovere gli scambi regionali;

l)i microprogetti per lo sviluppo di base;

m)i trasporti e le comunicazioni, in particolare la promozione dei trasporti aerei e marittimi;

n)la valorizzazione delle risorse ittiche;

o)lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo particolarmente conto del ruolo delle donne nello sviluppo;

p)il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi socioculturali, in particolare nel settore sanitario, dell'edilizia d'abitazione, dell'approvvigionamento idrico;

q)l'assistenza alle organizzazioni professionali e commerciali PTOM, PTOM-ACP e PTOM-ACP-CEE allo scopo di migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esterni;

r)la promozione e il sostegno agli investimenti;

s)le azioni di sviluppo presentate da organizzazioni economiche, culturali, sociali ed educative nell'ambito della cooperazione decentrata, in particolare allorché associano gli sforzi e i mezzi organizzativi PTOM e quelli dei loro omologhi comunitari.

2. Questi progetti e programmi possono altresì concernere azioni tematiche quali:

a) la tutela delle risorse naturali;

b)la prevenzione delle catastrofi e dell'apparato organizzativo in caso di catastrofi, in particolare per creare sistemi di previsione e di allarme rapido allo scopo di alleviare le conseguenze delle catastrofi;

c)la lotta contro le endemie ed epidemie umane;

d)l'igiene e la sanità elementari;

e)la lotta contro le malattie endemiche del bestiame;

f)la ricerca di risparmi d'energia;

g)in generale le azioni a lungo termine, che superano un orizzonte temporale determinato.

Sezione 6

Idoneità al finanziamento

Articolo 153

1. Beneficiano di un sostegno finanziario in virtù della decisione gli enti o organismi seguenti:

a) gli PTOM; tuttavia la Groenlandia non beneficerà di aiuto finanziario in virtù del suo status di PTOM durante l'applicazione del protocollo relativo alla pesca firmato il 16 luglio 1990, da un lato, dalla Comunità economica europea e, dall'altro, dal governo della Danimarca e dal governo locale della Groenlandia;

b)gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più PTOM e che sono autorizzati dalle competenti autorità di questi ultimi;

c)gli organismi misti istituiti dalla Comunità e dagli PTOM per conseguire taluni obiettivi specifici.

2. Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso delle competenti autorità dello o degli PTOM interessati:

a)gli organismi pubblici o semipubblici locali, nazionali e/o regionali, e gli enti locali degli PTOM, in particolare le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo;

b)le società e imprese degli PTOM;

c)le imprese di uno Stato membro della Comunità per permettere, accanto al loro contributo specifico, di intraprendere progetti produttivi sul territorio di uno PTOM;

d)gli intermediari finanziari degli PTOM o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento alle imprese medie e piccole, così come gli istituti finanziari che promuovono e finanziano gli investimenti privati negli PTOM;

e)le associazioni di produttori cittadini degli PTOM;

f)borsisti e tirocinanti;

g)gli enti locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni non governative, gli istituti scolastici e di ricerca degli PTOM e della Comunità per consentir loro di intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e educativi negli PTOM, nell'ambito della cooperazione decentrata.

Capitolo 2

Cooperazione finanziaria

Sezione 1

Mezzi di finanziamento

Articolo 154

1. Ai fini precisati nel presente titolo, capitolo 1 e per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o marzo 1990, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è pari a 165 milioni di ecu.

Detto importo comprende:

a) 140 milioni di ecu provenienti dal Fondo, così ripartiti:

i) ai fini precisati negli articoli 143, 144 e 147: 106,5 milioni di ecu in forma di sovvenzioni;

ii)ai fini precisati negli articoli 143, 144 e 147: 25 milioni di ecu in forma di capitali di rischio;

iii)ai fini precisati negli articoli da 114 a 136: 6 milioni di ecu in forma di trasferimenti a titolo di Stabex;

iv)ai fini precisati negli articoli da 137 a 142: 25 milioni di ecu in forma di sovvenzioni a titolo del Sysmin;

b)ai fini precisati negli articoli 143, 144 e 147: fino a 25 milioni di ecu in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie conformemente alle condizioni previste dal suo statuto. Questi prestiti sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 157 relativo agli abbuoni di interesse.

2. Nell'ambito dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) sono costituite le dotazioni seguenti:

a)86 milioni di ecu per il finanziamento di progetti e programmi ripartiti nel modo seguente:

i)PTOM britannici: 15,5 milioni di ecu,

ii)PTOM francesi: 40,2 milioni di ecu,

iii)PTOM olandesi: 30,3 milioni di ecu;

b)11,5 milioni di ecu per il finanziamento di progetti e programmi degli PTOM, compresi i programmi regionali per lo sviluppo del commercio e dei servizi di cui all'articolo 85;

c)6 milioni di ecu per il finanziamento degli abbuoni d'interesse di cui all'articolo 157;

d)una dotazione speciale di 3 milioni di ecu, di cui:

i)2,5 milioni di ecu per gli aiuti d'urgenza previsti dall'articolo 164, e

ii)0,5 milione di ecu per gli aiuti in favore di rifugiati, rimpatriati e profughi, previsti all'articolo 165;

iii)in caso di esaurimento della dotazione speciale prevista in uno degli articoli summenzionati prima della scadenza della presente decisione, si possono effettuare trasferimenti a partire dagli stanziamenti previsti nell'altro articolo;

iv)alla scadenza della presente decisione gli stanziamenti non impegnati per gli aiuti d'urgenza e gli aiuti ai rifugiati, rimpatriati e profughi sono riversati nella massa del Fondo per finanziare altre azioni nel settore della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, salvo decisione contraria del Consiglio;

v)in caso di esaurimento dell'intera dotazione speciale prima della scadenza della presente decisione, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, opportune misure per porre rimedio alle situazioni contemplate agli articoli 164 e 165.

3. La Banca gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, compresi gli abbuoni di interesse, nonché i capitali di rischio. Tutti gli altri mezzi di finanziamento previsti dalla decisione sono gestiti dalla Commissione.

4. Nuovi contributi finanziari della Comunità saranno stabiliti per il secondo quinquennio coperto dalla presente decisione.

Sezione 2

Modi e condizioni di finanziamento

Articolo 155

1. I progetti o programmi possono essere finanziati mediante sovvenzione, capitali di rischio nell'ambito del fondo, prestiti della Banca sulle sue risorse proprie, ovvero combinando due o più di questi modi di finanziamento.

2. I modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono stabiliti congiuntamente dalle competenti autorità dello o degli PTOM interessati e dalla Comunità, in funzione:

a) del livello di sviluppo, della situazione geografica, economica e finanziaria degli PTOM interessati;

b)della natura del progetto o programma, delle sue prospettive di redditività economica e finanziaria nonché del suo impatto sociale e culturale; e

c)nel caso di prestiti, dei fattori che garantiscono il servizio dei prestiti. 3. Un aiuto finanziario può essere concesso agli PTOM interessati, o tramite gli PTOM o, con il loro consenso, attraverso istituti finanziari idonei, ovvero direttamente a qualsiasi altro beneficiario idoneo.

4. Quando l'aiuto finanziario è concesso da un intermediario al beneficiario finale:

a) le condizioni per la concessione di tali fondi tramite l'intermediario al beneficiario finale sono fissate nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito;

b)qualsiasi utile maturato a favore dell'intermediario in seguito a questa transazione è utilizzato a fini di sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito, dopo aver tenuto conto dei costi amministrativi, dei rischi finanziari e di cambio e del costo dell'assistenza tecnica fornita al beneficiario finale.

Articolo 156

1. I capitali di rischio possono assumere la forma di prestiti o di partecipazioni.

a) I prestiti possono essere concessi principalmente sotto forma di:

i) prestiti subordinati, la cui restituzione e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti;

ii)prestiti condizionati la cui restituzione e/o durata dipendono dal verificarsi di talune condizioni relative ai risultati del progetto finanziato, quali l'utile o la produzione prevista. Le condizioni specifiche sono determinate al momento della concessione del prestito.

b)Alle partecipazioni si può ricorrere per acquisire temporaneamente, a nome della Comunità, quote minoritarie del capitale di imprese PTOM o di istituti che finanziano progetti di sviluppo negli PTOM ovvero di istituti finanziari PTOM che promuovono e finanziano investimenti privati negli PTOM. Tali partecipazioni sono trasferite ad abitanti od istituzioni degli PTOM o utilizzate diversamente, con il consenso delle competenti autorità dello PTOM interessato, allorché sono presenti le necessarie condizioni;

c)le condizioni applicabili alle operazioni su capitali di rischio dipendono dalle caratteristiche di ciascun progetto o programma e sono in genere più favorevoli di quelle applicabili ai prestiti con abbuono. Per i prestiti il tasso d'interesse non è mai superiore al 3 %.

2. Per attenuare gli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio il problema del rischio di cambio è trattato come segue:

a)in caso di operazioni su capitali di rischio volte ad aumentare i fondi propri di un'impresa, il rischio di cambio è di norma a carico della Comunità;

b)in caso di finanziamento con capitali di rischio degli investimenti delle società private e delle piccole e medie imprese, in seguito denominate PMI, il rischio di cambio è diviso tra la Comunità, da un lato, e le altre parti interessate, dall'altro. Mediamente il rischio di cambio è ripartito in parti uguali.

Articolo 157

I prestiti della Banca sulle sue risorse proprie sono concessi secondo le seguenti condizioni e modalità:

a) il tasso d'interesse prima dell'abbuono è quello praticato dalla Banca per le valute, la durata e le modalità di ammortamento considerate per tale prestito il giorno della sottoscrizione del contratto;

b)questo tasso è diminuito grazie ad un abbuono del 4 %. Il tasso di abbuono viene automaticamente adeguato di modo che il tasso d'interesse a carico del mutuatario non sia inferiore al 3 %, né superiore al 6 % per un prestito contratto al tasso di riferimento. Il tasso di riferimento adottato per il calcolo dell'adeguamento del tasso di abbuono è il tasso dell'ecu praticato dalla Banca per un prestito alle medesime condizioni di durata e di modalità di ammortamento, il giorno della sottoscrizione del contratto;

c)l'importo degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento dei versamenti del prestito, è imputato all'importo delle sovvenzioni ed è versato direttamente alla Banca;

d)ai prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono apposte condizioni di durata stabilite sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto: tale durata non può superare venticinque anni. Questi prestiti contemplano normalmente una dilazione di ammortamento fissata in funzione della durata di costruzione e dei bisogni di tesoreria del progetto.

Articolo 158

La Banca:

a) contribuisce, con le risorse che gestisce, allo sviluppo economico e industriale degli PTOM stessi e a livello regionale; a tal fine finanzia prioritariamente i progetti ed i programmi produttivi nei settori dell'industria, dell'agroindustria, del turismo, delle miniere, dell'energia e nel campo dei trasporti e delle telecomunicazioni connessi a tali settori. Queste priorità settoriali non escludono la facoltà della Banca di finanziare con le sue risorse proprie progetti e programmi produttivi in altri settori, segnatamente quello delle colture industriali;

b)stabilisce strette relazioni di cooperazione con banche di sviluppo locali e regionali e con istituzioni bancarie e finanziarie degli PTOM;

c)in consultazione con le competenti autorità dello PTOM interessato, adegua le modalità e le procedure per la messa in atto della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, definite dalla presente decisione, per tenere conto eventualmente della natura dei progetti e programmi e agire in conformità degli obiettivi della presente decisione nell'ambito delle procedure fissate nel suo statuto.

Articolo 159

Per quanto attiene ai prestiti concessi o alle partecipazioni in virtù della decisione che hanno ricevuto autorizzazione scritta, le competenti autorità degli PTOM interessati:

a) accordano l'esonero da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dei prestiti dovuti ai sensi della normativa vigente nello PTOM interessato;

b)mettono a disposizione dei beneficiari le valute necessarie al pagamento degli interessi, delle commissioni e degli ammortamenti dei prestiti dovuti in base ai contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione di progetti e programmi sul loro territorio;

c) mettono a disposizione della Banca le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali, al tasso di cambio vigente tra l'ecu, o altre monete di trasferimento, e la moneta nazionale alla data del trasferimento, e che corrispondono agli introiti e ricavi netti delle assunzioni di partecipazioni della Comunità nelle imprese.

Articolo 160

È accordato un trattamento speciale agli PTOM meno sviluppati all'atto della determinazione del volume dei mezzi di finanziamento che questi PTOM possono attendersi dalla Comunità nel quadro del loro programma indicativo. A tali mezzi di finanziamento si applicano condizioni di finanziamento più favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni PTOM. Essi consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in capitali di rischio o in prestiti della Banca, segnatamente secondo i criteri definiti dall'articolo 155, paragrafo 2.

Sezione 3

Cofinanziamenti

Articolo 161

1. Su richiesta delle competenti autorità degli PTOM, i mezzi di finanziamento previsti dalla decisione possono servire per cofinanziamenti (in particolare con organismi e istituzioni che operano a favore dello sviluppo, Stati membri della CEE, PTOM, Stati ACP, paesi terzi o istituzioni finanziarie internazionali o private, imprese o organismi di credito all'esportazione).

2. Con particolare attenzione vengono trattate le possibilità di cofinanziamento, soprattutto nei casi seguenti:

a) grandi progetti che non possono essere finanziati esclusivamente da un'unica fonte di finanziamento;

b)progetti per i quali la partecipazione della Comunità e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri organismi di finanziamento;

c)progetti che possono beneficiare dell'abbinamento di finanziamenti a condizioni elastiche con finanziamenti a condizioni normali;

d)progetti scomponibili in sottoprogetti che possono attingere a fonti di finanziamento differenti;

e)progetti per i quali la diversificazione dei finanziamenti può rivelarsi vantaggiosa dal punto di vista del costo dei finanziamenti e degli investimenti, nonché di altri aspetti connessi con la realizzazione di detti progetti;

f)progetti a carattere regionale o interregionale.

3. I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli. In ciascun caso la preferenza viene attribuita alla formula più adeguata sotto il profilo del costo e dell'efficacia.

4. Con l'accordo delle parti interessate:

a) gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da ridurre il numero di procedure che le competenti autorità degli PTOM devono applicare e in modo da consentire uno snellimento delle stesse, in particolare per quanto riguarda:

i) le necessità degli altri cofinanziatori e quelle dei beneficiari;

ii)la scelta dei progetti da cofinanziare e le disposizioni relative alla loro attuazione;

iii)l'armonizzazione delle regole e delle procedure relative ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi;

iv)le condizioni di pagamento;

v)le regole relative all'ammissibilità e alla concorrenza;

vi)il grado di preferenza accordato alle imprese degli PTOM;

b)il processo di consultazione e di coordinamento con gli altri finanziatori e i cofinanziatori va rafforzato e sviluppato, concludendo, quando sia possibile, accordi quadro di cofinanziamento, mentre gli orientamenti e le procedure di cofinanziamento devono essere riveduti per garantirne l'efficacia alle migliori condizioni possibili;

c)la Comunità può apportare agli altri cofinanziatori un sostegno amministrativo o svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti al cui finanziamento essa partecipa, onde agevolare l'attuazione dei progetti o programmi cofinanziati.

Sezione 4

Microprogetti

Articolo 162

1. Per rispondere alle esigenze di sviluppo delle collettività locali, il Fondo partecipa, su richiesta delle competenti autorità dello PTOM interessato, al finanziamento di microprogetti a livello locale, i quali:

a) abbiano un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni;

b)rispondano ad una necessità prioritaria dimostrata e constatata; e

c)siano attuati su iniziativa e con la partecipazione attiva delle collettività locali beneficiarie.

2. Il finanziamento dei microprogetti è assicurato:

a) dalla collettività locale interessata, sotto forma di contributi in natura, di prestazione di servizi o in contanti, a seconda delle sue possibilità;

b)dal Fondo, il cui contributo in linea di massima non può superare i tre quarti del costo complessivo di ciascun progetto né essere superiore a 300 000 ecu;

c)a titolo eccezionale, dallo PTOM interessato, sotto forma di un contributo finanziario, partecipazioni con attrezzature pubbliche, o prestazione di servizi.

3. Gli importi che rappresentano il contributo del Fondo sono prelevati sulle sovvenzioni assegnate nell'ambito del programma indicativo nazionale.

4. Speciale priorità è data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli PTOM meno sviluppati.

Articolo 163

Con il consenso delle competenti autorità degli PTOM interessati e su richiesta delle collettività locali PTOM interessate, e in conformità delle disposizioni relative ai programmi pluriennali previsti dall'articolo 196, le organizzazioni senza scopo di lucro degli PTOM e della Comunità possono, oltre alle possibilità di cofinanziamento, coordinare, sorvegliare o attuare microprogetti e/o programmi pluriennali di microprogetti.

Sezione 5

Aiuti d'urgenza

Articolo 164

1. Gli aiuti d'urgenza sono concessi agli PTOM che debbano far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, derivanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie con effetti analoghi. L'aiuto d'urgenza, che mira a contribuire realmente, con i mezzi più appropriati, ad ovviare alle difficoltà immediate:

a) è sufficientemente elastico per assumere qualsiasi forma a seconda delle circostanze, compresa la fornitura di una vasta gamma di beni e servizi essenziali e/o pagamenti in contanti alle vittime;

b)può anche coprire il finanziamento di misure immediate atte a garantire la riparazione e la funzionalità minimali di opere o di attrezzature danneggiate;

c)non è a fondo perduto ed è concesso con rapidità e elasticità.

2. La Comunità adotta le disposizioni necessarie per facilitare la rapidità delle azioni richieste per far fronte alla situazione di urgenza. A tale scopo:

a) gli stanziamenti per aiuti d'urgenza devono essere integralmente impegnati e spesi, e l'azione deve essere conclusa entro centottanta giorni dalla determinazione delle modalità di attuazione, salvo disposizioni contrarie stabilite di comune accordo;

b)qualora non tutti gli stanziamenti aperti siano stati spesi entro il termine fissato, o qualsiasi altro termine convenuto in conformità della lettera a), il saldo viene riassegnato alla dotazione speciale di cui all'articolo 154, lettera d) paragrafo 2;

c)le modalità per l'attribuzione e l'attuazione dell'aiuto d'urgenza sono oggetto di procedimenti d'urgenza e flessibili;

d)le risorse possono essere utilizzate per il finanziamento retroattivo delle misure di soccorso immediato attuate dagli PTOM stessi.

Articolo 165

1. Possono essere concessi aiuti agli PTOM che ospitano rifugiati o rimpatriati per sovvenire ai bisogni urgenti non contemplati dall'aiuto d'urgenza e per realizzare a più lungo termine progetti e programmi di azioni aventi come obiettivo l'autosufficienza e l'inserimento o il reinserimento di tali popolazioni.

2. Possono essere previsti aiuti simili a quelli di cui al paragrafo 1, allo scopo di facilitare l'inserimento o il reinserimento volontario delle persone che hanno dovuto lasciare il loro domicilio a causa di un conflitto o di una catastrofe naturale. Per l'applicazione della presente disposizione vengono presi in considerazione tutti i fattori all'origine dello spostamento in questione, come pure le richieste della popolazione interessata e le responsabilità del governo per quanto attiene al soddisfacimento dei bisogni della popolazione.

3. Dato l'obiettivo di sviluppo degli aiuti concessi in conformità di questo articolo, gli aiuti in questione possono essere utilizzati congiuntamente con i fondi assegnati al programma indicativo dello PTOM interessato.

4. Detti aiuti sono gestiti ed attuati secondo procedure che permettono interventi elastici e rapidi. Occorre vigilare in particolare affinché le popolazioni interessate siano aiutate nel modo più efficace possibile. Le condizioni di pagamento e di attuazione sono stabilite caso per caso. Gli aiuti possono essere attuati, con il consenso delle competenti autorità dello PTOM interessato, con la collaborazione di organismi specializzati, segnatamente delle Nazioni Unite, o direttamente dalla Commissione.

Articolo 166

Gli appalti relativi agli aiuti d'urgenza vengono assegnati secondo le modalità di cui al capitolo 5, sezione 5.

Articolo 167

Le azioni successive alla fase d'emergenza destinate al necessario ripristino delle condizioni materiali e sociali dopo calamità naturali o circostanze straordinarie con effetti analoghi possono essere finanziate dalla Comunità ai sensi della decisione. I bisogni posteriori alla fase d'emergenza possono essere soddisfatti con altri mezzi, in particolare mediante i fondi di contropartita creati dagli strumenti della Comunità, la dotazione speciale per i rifugiati, i rimpatriati e i profughi, i programmi indicativi degli PTOM o una combinazione di questi diversi elementi.

Questi bisogni possono altresì essere soddisfatti, salvo il disposto dell'articolo 154, lettera d), paragrafo 2, con il residuo della dotazione speciale per l'aiuto d'urgenza disponibile alla scadenza della decisione.

Capitolo 3

Investimenti

Sezione 1

Promozione degli investimenti

Articolo 168

Riconoscendo l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e la necessità di adottare misure per stimolare e proteggere questi investimenti, le competenti autorità degli PTOM e la Comunità:

a) attuano misure allo scopo di incoraggiare gli investitori privati che si conformano agli obiettivi e alle priorità della cooperazione allo sviluppo PTOM-CEE, nonché alle leggi e ai regolamenti pertinenti, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo;

b)concedono un trattamento giusto ed equo a detti investitori;

c)adottano le misure e le disposizioni atte a creare e a mantenere un clima d'investimento prevedibile e sicuro e negoziano accordi volti a migliorare questo clima;

d)favoriscono una cooperazione efficace tra gli operatori economici PTOM e tra questi ultimi e gli operatori della CEE allo scopo di accrescere il flusso dei capitali, le competenze in materia di gestione, le tecnologie e altre forme di know-how;

e)agevolano l'incremento e la stabilizzazione dei flussi finanziari del settore privato della CEE verso gli PTOM, contribuendo all'eliminazione degli ostacoli che impediscono l'accesso degli PTOM ai mercati di capitali internazionali, ed in particolare quelli della Comunità;

f)creano un contesto che favorisca lo sviluppo degli istituti finanziari e la mobilitazione delle risorse indispensabili alla formazione del capitale e alla diffusione dello spirito imprenditoriale;

g)incentivano lo sviluppo delle imprese adottando le misure necessarie per migliorare il contesto delle loro attività ed in particolare per istituire un quadro giuridico, amministrativo e finanziario atto a creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo di un settore privato dinamico e per favorire le imprese di base;

h)consolidano la capacità delle istituzioni locali degli PTOM di offrire una gamma di servizi in grado di accrescere la partecipazione locale all'attività industriale e commerciale.

Articolo 169

Allo scopo di stimolare il flusso d'investimenti privati e lo sviluppo delle imprese, occorre, in cooperazione con altri organismi interessati e nell'ambito della presente decisione:

a) appoggiare gli sforzi intesi a promuovere gli investimenti privati europei negli PTOM organizzando dibattiti, fra qualsiasi PTOM interessato e potenziali investitori privati, sul contesto giuridico e finanziario che gli PTOM possono offrire agli investitori;

b)favorire la circolazione d'informazioni sulle possibilità d'investimento, organizzando riunioni di promozione degli investimenti, fornendo regolarmente informazioni sugli istituti finanziari o altre istituzioni specializzate esistenti, sui loro servizi e le condizioni praticate, e agevolando la creazione di punti d'incontro per queste riunioni;

c)agevolare la diffusione d'informazioni sul carattere e la disponibilità delle garanzie d'investimento e dei meccanismi di assicurazione destinati a facilitare gli investimenti negli PTOM;

d)aiutare le piccole e medie imprese degli PTOM ad elaborare ed ottenere alle migliori condizioni un finanziamento sotto forma di acquisizioni di partecipazioni o di prestiti;

e)ricercare i mezzi per eliminare o ridurre i rischi presentati dal paese che ospita i progetti d'investimento privati che potrebbero contribuire al progresso economico;

f)fornire agli PTOM un aiuto finanziario e tecnico allo scopo di:

i) creare o consolidare la capacità degli PTOM di migliorare la qualità degli studi di fattibilità e la preparazione dei progetti, in modo da consentire di trarre conclusioni economiche e finanziarie appropriate;

ii)progettare meccanismi integrati di gestione dei progetti, che coprano l'intero ciclo dei progetti stessi nell'ambito del programma di sviluppo dello PTOM.

Sezione 2

Finanziamento degli investimenti

Articolo 170

1. Allo scopo di agevolare l'attuazione d'investimenti direttamente produttivi, pubblici e privati, che contribuiscano allo sviluppo economico ed industriale degli PTOM, la Comunità apporta un aiuto finanziario, fatte salve le disposizioni del capitolo 2 del presente titolo, sotto forma di capitale di rischio o di prestiti sulle risorse proprie della Banca. Questo aiuto finanziario può tra l'altro essere impiegato per:

a) accrescere, direttamente o indirettamente, i fondi propri delle imprese pubbliche, semipubbliche o private e concedere a tali imprese un finanziamento sotto forma di prestiti a scopo d'investimento;

b)appoggiare progetti o programmi d'investimenti produttivi individuati e promossi dal centro per lo sviluppo industriale e dal centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale;

c)finanziare azioni a favore delle PMI.

2. Allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, una quota sostanziale dei capitali di rischio è destinata al sostegno degli investimenti nel settore privato.

Articolo 171

Oltre ai mezzi di finanziamento sopracitati, le competenti autorità dello o degli PTOM possono utilizzare i mezzi di finanziamento previsti dal programma indicativo o regionale, allo scopo tra l'altro di:

a) finanziare azioni a favore delle PMI;

b)promuovere la creazione o il rafforzamento di istituti finanziari locali o regionali negli PTOM allo scopo di rispondere adeguatamente alle esigenze del settore privato;

c)appoggiare in modo appropriato ed efficace la promozione delle esportazioni;

d)fornire una cooperazione tecnica generale o specifica che soddisfi le esigenze del settore privato.

Articolo 172

Il finanziamento di progetti direttamente produttivi può riguardare sia investimenti nuovi sia il recupero o lo sfruttamento di capacità esistenti.

Articolo 173

Qualora il finanziamento sia effettuato da un organismo di collegamento, spetta a quest'ultimo selezionare e istruire ogni progetto e gestire i fondi messi a sua disposizione alle condizioni previste nella presente decisione e di comune accordo tra le competenti autorità dello PTOM e la Comunità.

Sezione 3

Sostegno agli investimenti

Articolo 174

Per realizzare in modo efficace i diversi obiettivi della presente decisione per quanto riguarda la promozione degli investimenti privati e concretizzare il loro effetto moltiplicatore, la Banca e/o la Commissione apportano il loro contributo mediante i seguenti mezzi:

a) aiuto finanziario, comprese le acquisizioni di partecipazione;

b)assistenza tecnica;

c)servizi di consulenza;

d)servizi di informazione e di coordinamento.

Articolo 175

1. La Banca utilizza i capitali di rischio per sostenere le attività volte a promuovere e ad incoraggiare il settore privato degli PTOM. A tale scopo, i capitali di rischio possono essere impiegati per:

a) concedere prestiti diretti a fini d'investimento delle imprese pubbliche, semipubbliche e private degli PTOM, comprese le PMI;

b)aumentare i fondi propri, o i fondi trattati come tali, dalle imprese pubbliche, semipubbliche o private mediante acquisizioni dirette di partecipazioni a nome della Comunità;

c)acquisire partecipazioni, con l'accordo delle competenti autorità degli PTOM interessati, all'interno degli istituti finanziari di promozione degli investimenti privati negli PTOM;

d)fornire mezzi di finanziamento agli istituti finanziari degli PTOM o, con l'accordo delle competenti autorità dello PTOM interessato, ai promotori degli PTOM e/o della Comunità che desiderino, oltre al loro proprio contributo, investire in imprese congiunte PTOM-CEE allo scopo di incrementare i fondi propri delle imprese PTOM;

e)coadiuvare, con l'accordo delle competenti autorità dello o degli PTOM interessati, gli intermediari finanziari degli PTOM o della Comunità che contribuiscono al finanziamento delle PMI degli PTOM per:

i) acquisire partecipazioni nelle PMI degli PTOM;

ii)finanziare le acquisizioni di partecipazione nelle PMI degli PTOM da parte di investitori privati PTOM e/o dei promotori della Comunità alle condizioni di cui alla lettera d);

iii)concedere prestiti per il finanziamento degli investimenti delle PMI degli PTOM;

f)contribuire alle ristrutturazione o alla ricapitalizzazione degli istituti finanziari degli PTOM;

g)finanziare studi, lavori di ricerca o investimenti specifici ai fini della preparazione e dell'individuazione di progetti; fornire assistenza alle imprese, sotto forma in particolare di servizi di formazione, gestione e sostegno in materia di investimenti, nell'ambito delle operazioni della Banca durante il periodo di preinvestimento o a fini di recupero e, eventualmente, intervenire finanziando le spese di avviamento, compresi i premi di garanzia e di assicurazione degli investimenti necessari per garantire che venga presa la decisione di finanziamento.

2. Nei casi che lo richiedono la Banca concede, nell'ambito delle sue risorse proprie, prestiti diretti e indiretti per il finanziamento degli investimenti nonché dei programmi di sostegno settoriale.

Articolo 176

Per favorire la promozione e lo sviluppo del loro settore privato, le competenti autorità degli PTOM possono utilizzare i mezzi di finanziamento del loro programma indicativo allo scopo di:

a) appoggiare lo sviluppo delle imprese offrendo corsi di formazione, assistenza in materia di gestione finanziaria e di preparazione dei progetti, servizi specializzati nell'avviamento delle imprese e servizi di sviluppo e gestione, nonché incoraggiando i trasferimenti di tecnologia;

b)apportare un sostegno adeguato ed efficace alla promozione degli investimenti, come pure assistenza ai promotori;

c)sostenere la creazione o il consolidamento degli istituti finanziari locali o regionali degli PTOM per finanziare le operazioni di esportazione;

d)finanziare le importazioni di prodotti intermedi necessari alle indsutrie esportatrici di uno PTOM richiedente;

e)aprire linee di credito a favore delle PMI;

f)fornire un sostegno adeguato ed efficace alla promozione delle esportazioni;

g)contribuire al miglioramento del clima d'investimento ed in particolare del contesto giuridico e fiscale relativo alle imprese, e contribuire altresì allo sviluppo dei servizi di sostegno al settore delle imprese in modo da offrire alle imprese servizi di consulenza nei settori giuridico, tecnico e della gestione;

h)garantire una cooperazione tecnica allo scopo di potenziare le attività degli organismi degli PTOM che si occupano dello sviluppo delle PMI;

i)attuare programmi adeguati di formazione professionale e di ampliamento delle competenze dei dirigenti d'azienda, in particolare nel settore delle piccole imprese e delle imprese informali;

j)contribuire a mobilitare il risparmio, a sviluppare l'intermediazione finanziaria ed i nuovi strumenti finanziari, a razionalizzare la politica di promozione delle imprese e a incoraggiare gli investimenti esteri;

k)finanziare i progetti avviati da cooperative o da comunità locali degli PTOM e la creazione o il consolidamento dei fondi di garanzia per le PMI.

Articolo 177

Allo scopo di mobilitare i fondi di investimento esteri, pubblici e privati, occorre fare tutto il possibile per trarre vantaggio dalle possibilità di cofinanziamento o per at trarre mezzi di finanziamento paralleli per i diversi progetti o programmi.

Articolo 178

Nel sostenere gli sforzi compiuti dalle competenti autorità degli PTOM per investire nella TCDT, quale definita nel titolo II, è necessario in particolare far sì che la capacità esistente nello PTOM interessato sia utilizzata in modo ottimale, nonché tener conto delle esigenze di recupero.

Articolo 179

Allo scopo di appoggiare la promozione degli investimenti negli PTOM e tenendo debitamente conto della complementarità dei loro ruoli, la Commissione e la Banca coordinano strettamente le loro attività in questo settore.

La Commissione e la Banca, con l'aiuto degli Stati membri e degli PTOM, garantiscono un coordinamento efficace sul piano operativo fra tutte le parti interessate, mediante il sostegno agli investimenti negli PTOM.

Sezione 4

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Articolo 180

1. Per quanto riguarda i movimenti di capitali connessi agli investimenti e i pagamenti correnti, le competenti autorità degli PTOM e gli Stati membri della Comunità si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente decisione in materia di scambi di beni e di servizi, di stabilimento e di cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia l'attuazione, per ragioni connesse a gravi difficoltà economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, delle necessarie misure di salvaguardia.

2. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, le competenti autorità degli PTOM, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie, o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti.

Se tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, essi sarebbero mantenuti o istituiti conformemente alle norme monetarie internazionalmente ammesse e si cercherebbe in tutti i modi di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.

Capitolo 4

Cooperazione tecnica

Articolo 181

La cooperazione tecnica deve assistere gli PTOM per valorizzare le loro risorse umane locali e regionali e per sviluppare in modo duraturo le loro istituzioni, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi dei progetti e dei programmi. A tale scopo:

a) il sostegno consistente nel mettere a disposizione personale di assistenza tecnica viene concesso solo su richiesta delle competenti autorità dello o degli PTOM interessati;

b)la cooperazione tecnica deve avere un rapporto costo-efficacia favorevole, rispondere alle esigenze per le quali è stata progettata, agevolare il trasferimento delle conoscenze ed accrescere le capacità locali e regionali;

c)vengono fatti sforzi per ampliare la partecipazione degli esperti, degli uffici di studio e degli istituti di formazione e di ricerca locali negli appalti finanziati dal Fondo e per impiegare maggiormente le risorse umane degli PTOM, inviando temporaneamente i quadri locali, in qualità di consulenti, presso un'istituzione del loro proprio PTOM, di uno PTOM vicino o di un'organizzazione regionale;

d)gli PTOM possono utilizzare, a livello locale o regionale, gli strumenti e le risorse della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, onde inquadrare meglio i limiti e il potenziale del personale locale e regionale e redigere un elenco degli esperti, dei consulenti e degli uffici di studio PTOM cui essi potrebbero ricorrere per i progetti e i programmi finanziati dal Fondo, nonché al fine di individuare i mezzi per impiegare in tali progetti il personale locale e regionale qualificato;

e)l'assistenza tecnica tra gli PTOM e tra PTOM e ACP è appoggiata con strumenti di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, allo scopo di consentire gli scambi tra PTOM, nonché tra questi e gli Stati ACP, di quadri ed esperti in materia di assistenza tecnica e di gestione;

f)i fascicoli dei progetti e dei programmi devono prevedere programmi di azioni per lo sviluppo a lungo termine delle istituzioni e del personale e tener conto delle relative esigenze finanziarie;

g)allo scopo di invertire il movimento di esodo dei quadri dagli PTOM, la Comunità assiste, mediante misure appropriate di incentivazione al rimpatrio, le competenti autorità degli PTOM che ne facciano ri chiesta, affinché sia favorito il ritorno degli abitanti PTOM qualificati che risiedono nei paesi sviluppati;

h)l'istruzione dei progetti e dei programmi tiene debitamente conto dei vincoli in materia di risorse umane locali e garantisce una strategia favorevole alla valorizzazione di tali risorse;

i)il personale di assistenza tecnica deve possedere le qualifiche necessarie per svolgere correttamente i compiti specifici definiti nella richiesta delle competenti autorità dello o degli PTOM interessati e deve essere integrato nelle istituzioni PTOM beneficiarie;

j)la formazione effettiva del personale locale rientra tra i compiti del personale di assistenza tecnica, allo scopo di eliminare progressivamente l'assistenza tecnica e impiegare per i progetti, esclusivamente e su base permanente, un personale locale;

k)la cooperazione prevede disposizioni volte ad accrescere la capacità degli PTOM di acquisire una propria perizia e migliorare le qualifiche professionali dei propri consulenti, uffici studio o imprese di consulenza;

l)occorrerebbe prestare particolare attenzione allo sviluppo delle capacità degli PTOM in materia di pianificazione, attuazione e valutazione dei progetti e dei programmi.

Articolo 182

1. La cooperazione tecnica può assumere un carattere generale o specifico.

2. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare:

a) gli studi di sviluppo, gli studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli PTOM, nonché sui problemi che interessano gruppi di PTOM o gli PTOM nel loro insieme;

b)gli studi settoriali e per prodotti;

c)l'invio di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori per missioni specifiche e per periodi limitati;

d)la fornitura di materiale didattico, di sperimentazione, ricerca e dimostrazione;

e)l'informazione generale e la documentazione anche statistica destinate a favorire lo sviluppo degli PTOM ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione;

f)gli scambi di personale dirigente, di personale specializzato, di studenti, di ricercatori, di animatori e responsabili di gruppi o associazioni a vocazione sociale o culturale;

g)l'assegnazione di borse di studio o di periodi di tirocinio, in particolare a persone già occupate che abbisognino di una formazione complementare;

h)l'organizzazione di seminari o di corsi di formazione, informazione e perfezionamento;

i)la creazione o il rafforzamento di strumenti di informazione e di documentazione, in particolare per gli scambi di conoscenze, di metodi e di esperienze tra PTOM, tra PTOM e ACP e fra questi e la Comunità;

j)la cooperazione o il gemellaggio tra istituzioni degli PTOM, tra istituzioni degli PTOM e degli Stati ACP o tra queste e quelle della Comunità, in particolare tra università e altri istituti di formazione e di ricerca;

k)il sostegno a manifestazioni culturali significative.

3. La cooperazione tecnica connessa ad operazioni specifiche comprende in particolare:

a) gli studi tecnici, economici, statistici, finanziari e commerciali, nonché le ricerche e le prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi, compresi quelli connessi all'investimento;

b)la preparazione dei progetti e programmi;

c)l'esecuzione e la sorveglianza dei progetti e programmi;

d)l'attuazione di misure provvisorie necessarie per l'istituzione, l'avvio, la gestione e la cura di un determinato progetto;

e)la sorveglianza e la valutazione delle operazioni;

f)i programmi integrati di formazione, informazione e ricerca.

Articolo 183

La Comunità prende le misure concrete per accrescere e migliorare le informazioni comunicate alle competenti autorità degli PTOM in merito alla disponibilità e alle qualifiche degli specialisti in questione.

Articolo 184

1. La scelta tra il ricorso a uffici studio, ed imprese di consulenza o ad esperti assunti individualmente dipende dalla natura dei problemi, dall'estensione e dalla complessità dei mezzi tecnici e di gestione necessari nonché dai costi comparati delle due soluzioni. Inoltre vengono adottate misure per accertarsi che i responsabili dell'assunzione siano in grado di valutare con esattezza i diversi gradi di competenza e di esperienza a livello internazionale. I criteri di scelta dei contraenti e del loro personale tengono conto:

a) delle qualifiche professionali (competenze tecniche e capacità di formazione) e delle qualità umane;

b)del rispetto dei valori culturali e delle condizioni politiche e amministrative dello o degli PTOM interessati;

c)della conoscenza della lingua necessaria per l'esecuzione del contratto;

d)dell'esperienza pratica dei problemi da trattare;

e)dei costi.

2. L'assunzione del personale di assistenza tecnica, la fissazione dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, la durata dei suoi compiti, le sue remunerazioni e il suo contributo allo sviluppo degli PTOM in cui presta servizio devono conformarsi ai principi della politica di cooperazione tecnica definiti nell'articolo 181. Le relative procedure da applicare devono garantire l'obiettività della scelta e la qualità dei servizi da prestare. Si applicano pertanto i principi seguenti:

a) l'assunzione deve essere effettuata dalle istituzioni dello PTOM che si servono dell'assistenza tecnica, conformemente alle disposizioni in materia di concorrenza e di preferenze;

b)ci si sforza di facilitare il contatto diretto tra il candidato e chi deve servirsi dell'assistenza tecnica;

c)si dovrebbero prevedere altre formule di assistenza tecnica come il ricorso a volontari, organizzazioni non governative, quadri in pensione, nonché accordi di gemellaggio;

d)al momento di una richiesta di assistenza tecnica, le competenti autorità dello PTOM e la delegazione della Commissione devono confrontare i costi e i benefici dei vari tipi di trasferimento delle tecnologie e di promozione delle competenze;

e)il fascicolo del bando di gara prevede che ogni candidato debba precisare nella sua offerta i metodi ed il personale che intende impiegare nonché la strategia in grado di promuovere le capacità locali e/o regionali sin dall'inizio del contratto;

f)la Comunità fornisce alle competenti autorità degli PTOM beneficiari tutte le informazioni dettagliate sul costo totale dell'assistenza tecnica allo scopo di consentire loro di negoziare i contratti sulla base di un rapporto costo-efficacia favorevole.

Articolo 185

Affinché gli PTOM possano meglio accrescere la propria competenza tecnica e migliorare il know how dei loro consulenti, vengono promossi gli accordi di collaborazione tra uffici di studio, consulenti tecnici, esperti e istituzioni degli Stati membri della Comunità e degli PTOM. A tale scopo si adottano tutte le misure necessarie al fine di:

a) promuovere, ricorrendo ad associazioni temporanee, i subappalti o l'impiego di esperti cittadini degli PTOM nei gruppi operativi degli uffici di studio, consulenti tecnici o istituzioni degli Stati membri della Comunità;

b)informare gli offerenti nel fascicolo del bando di gara dei criteri di selezione e di preferenze previsti nella presente decisione, in particolare quelli relativi alla promozione delle risorse umane PTOM.

Articolo 186

1. Ferme restando le disposizioni del presente capitolo, la conclusione degli appalti di servizi e la fissazione delle norme in materia di concorrenza e di preferenze vengono stabilite conformemente al capitolo relativo alla concorrenza e alle preferenze.

2. La cooperazione tecnica fornisce un sostegno alle azioni di istruzione e di formazione, ai programmi pluriennali di formazione, comprese le borse, menzionati nel titolo XI della seconda parte.

Capitolo 5

Procedura di attuazione

Sezione 1

Programmazione

Articolo 187

1. All'inizio del periodo di applicazione della presente decisione, le autorità della Francia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito comunicano quanto prima alla Commissione una chiara indicazione della dotazione finanziaria programmabile di cui può disporre per un periodo di cinque anni ognuno degli PTOM rispettivamente facenti parte di detti Stati membri; questi ne informano contestualmente le competenti autorità degli PTOM interessati.

2. Nel fissare le dotazioni, gli Stati membri tengono particolarmente conto delle necessità degli PTOM meno sviluppati.

3. Non appena la dotazione finanziaria di ciascuno PTOM è nota, le competenti autorità degli PTOM stabiliscono e presentano alla Comunità un progetto di programma indicativo, in base e conformemente agli obiettivi e alle priorità di sviluppo dello PTOM interessato; il progetto di programma indicativo precisa:

a) gli obiettivi prioritari di sviluppo dello PTOM interessato, sul piano locale e regionale;

b)il o i settori di concentrazione per i quali si considera più appropriato il sostegno;

c)le misure e le azioni più appropriate per la realizzazione degli obiettivi nel o nei settori di concentrazione individuati;

d)nei limiti del possibile, e purché chiaramente individuati, i progetti e programmi di azione specifici, in particolare quelli che rappresentano la continuazione di progetti e programmi già avviati;

e)qualsiasi proposta relativa a progetti e programmi regionali.

Articolo 188

1. Il progetto di programma indicativo è oggetto di uno scambio di opinioni fra le competenti autorità dello PTOM interessato e la Comunità, tenuto debitamente conto delle esigenze locali dello PTOM; in seguito il programma indicativo è adottato di comune accordo dalla Comunità e dalle competenti autorità dello PTOM interessato, sulla base del progetto di programma indicativo da queste proposto. Il programma indicativo deve essere adottato preferibilmente entro un termine massimo di sei mesi.

2. Esso precisa in particolare:

a) il o i settori di concentrazione cui è destinato l'aiuto comunitario ed i mezzi da utilizzare a questo scopo;

b)le misure e azioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi nei settori presi in considerazione;

c)il calendario degli impegni e delle misure da adottare;

d)le riserve accantonate per far fronte ad eventuali reclami e per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste;

e)i progetti e programmi che non riguardano il settore o i settori di concentrazione nonché le proposte di progetti e programmi regionali.

3. Il programma indicativo è sufficientemente flessibile in modo da permettere l'adeguamento permanente delle azioni agli obiettivi e tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica, delle priorità e degli obiettivi dello PTOM. Esso può essere riveduto su richiesta delle competenti autorità dello PTOM interessato.

Articolo 189

La Comunità e le competenti autorità degli PTOM prendono tutte le misure necessarie per garantire che il programma indicativo sia adottato il più rapidamente possibile, preferibilmente entro un anno dall'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 190

1. Il programma indicativo riporta gli importi globali dell'aiuto programmabile che può essere messo a disposizione di ciascuno PTOM. L'aiuto programmabile prevede soltanto le sovvenzioni di cui all'articolo 154, paragrafo 2, lettera a).

2. L'eventuale residuo del Fondo non impegnato né versato alla fine del periodo stabilito nell'articolo 154 sarà utilizzato fino a suo esaurimento, alle stesse condizioni previste dalla presente decisione.

3. Un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti è redatto ogni anno dall'ordinatore dello PTOM e dal delegato della Commissione, i quali prendono le disposizioni necessarie per garantire il rispetto del calendario degli impegni convenuto al momento della programmazione, e determinano le cause dei ritardi riscontrati nella loro esecuzione al fine di proporre le misure necessarie per porvi rimedio.

Sezione 2

Individuazione, preparazione e istruzione dei progetti

Articolo 191

L'individuazione e la preparazione dei progetti e programmi spettano alle competenti autorità dello PTOM interessato o a qualsiasi altro beneficiario giudicato idoneo.

Articolo 192

I fascicoli dei progetti e programmi preparati e presentati per ottenere il finanziamento devono contenere tutte le informazioni necessarie all'istruzione dei progetti o programmi ovvero, qualora detti progetti e programmi non siano stati completamente definiti, devono fornire una descrizione sommaria che sarà necessaria per la fase d'istruzione. Le competenti autorità degli PTOM o gli altri beneficiari trasmettono ufficialmente questi fascicoli alla Comunità, conformemente alla presente decisione. Se i beneficiari non sono PTOM si richiede l'accordo formale delle competenti autorità dello PTOM.

Articolo 193

1. L'istruzione dei progetti e programmi viene effettuata congiuntamente dalle competenti autorità dello o degli PTOM interessati e dalla Comunità. Allo scopo di snellire le procedure, la Commissione conferisce al delegato i poteri necessari per realizzare detta istruzione congiunta; qualora lo PTOM sia situato in una regione in cui la Commissione non ha designato alcun delegato, l'istruzione è svolta dalla Commissione e dalle autorità dello Stato da cui lo PTOM dipende, che fungono da tramite presso le competenti autorità dello PTOM interessato.

2. L'istruzione dei progetti e programmi tiene conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ogni PTOM nonché dei seguenti fattori:

a) efficienza, validità economica e redditività delle operazioni richieste, possibilmente sulla base di un'analisi costo-profitto; al riguardo vengono esaminate possibili varianti;

b)aspetti sociali, culturali, relativi al ruolo dei sessi, e ambientali, diretti e indiretti, nonché il loro impatto sulle popolazioni;

c)disponibilità di manodopera e altre risorse locali necessarie all'esecuzione, al funzionamento e alla gestione dei progetti e programmi;

d)formazione o sviluppo istituzionale necessari alla realizzazione degli obiettivi dei progetti e programmi;

e)onere costituito dalle spese di funzionamento per il beneficiario;

f)impegni e sforzi a livello locale;

g)esperienze tratte dalle azioni dello stesso tipo;

h)risultati degli studi già avviati su progetti o programmi analoghi allo scopo di snellire l'attuazione e ridurre i costi al minimo.

3. Nell'istruzione dei progetti e programmi sono prese in considerazione le difficoltà e i vincoli specifici degli PTOM meno sviluppati, con incidenza negativa sull'efficienza, sulla validità e la redditività economica di detti progetti e programmi.

Sezione 3

Proposta e decisione di finanziamento

Articolo 194

1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte dal delegato salvo l'eccezione di cui all'articolo 193, in stretta collaborazione con l'ordinatore dello PTOM, in una proposta di finanziamento.

2. La proposta di finanziamento contiene una previsione di calendario per l'esecuzione tecnica e finanziaria del progetto o programma, e precisa la durata delle varie fasi di esecuzione.

3. La proposta di finanziamento:

a) tiene conto delle osservazioni delle competenti autorità dello o degli PTOM interessati;

b)viene trasmessa dal delegato contemporaneamente alle competenti autorità dello o degli PTOM interessati e alla Commissione.

4. La Commissione perfeziona la proposta di finanziamento e la trasmette, con o senza modifiche, all'organo decisionale comunitario. Le competenti autorità dello o degli PTOM interessati potranno presentare osservazioni su qualsiasi modifica sostanziale che la Commissione ha intenzione di apportare al documento; queste osservazioni si rifletteranno nella proposta di finanziamento modificata.

Articolo 195

Salvo il disposto dell'articolo 194, paragrafo 4, l'organo decisionale della Comunità comunica la propria decisione entro un termine di centoventi giorni dalla data di trasmissione da parte del delegato, di cui all'articolo 194, paragrafo 3, lettera b), oppure, nel caso di mancata designazione di un delegato previsto dall'articolo 193, paragrafo 1, seconda proposizione di trasmissione da parte delle autorità dello Stato da cui lo PTOM interessato dipende.

Articolo 196

1. Allo scopo di snellire le procedure e in deroga agli articoli 194 e 195, le decisioni di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali quando si tratti di finanziare:

a) formazione;

b) microprogetti;

c) promozione commerciale;

d) complessi di azioni di scarsa entità in un settore determinato;

e)cooperazione tecnica.

2. In questi casi le competenti autorità dello PTOM interessato possono sottoporre al delegato un programma pluriennale che precisi le linee generali, i tipi di azione previsti e l'impegno finanziario proposto.

La decisione di finanziamento per ciascun programma pluriennale è presa dall'ordinatore principale. La lettera di notifica di questa decisione trasmessa dall'ordinatore principale all'ordinatore dello PTOM costituisce l'accordo di finanziamento ai sensi dell'articolo 197.

Nell'ambito dei programmi pluriennali così approvati, l'ordinatore dello PTOM realizza ogni azione in conformità della decisione e dell'accordo di finanziamento di cui al secondo comma.

Alla fine di ciascun anno, l'ordinatore dello PTOM trasmette alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi, redatta in consultazione con il delegato.

Sezione 4

Accordo di finanziamento e superamenti

Articolo 197

1. Qualsiasi progetto o programma finanziato con una sovvenzione del Fondo dà luogo ad un accordo di finanziamento tra la Commissione e le competenti autorità dello o degli PTOM interessati entro i sessanta giorni successivi alla decisione dell'organo decisionale della Comunità.

2. Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al progetto o programma in questione; esso contiene altresì le previsioni di calendario per l'esecuzione tecnica del progetto o programma oggetto della proposta di finanziamento.

3. Gli accordi di finanziamento relativi a tutti i progetti e programmi di azioni prevedono stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste.

4. Dopo la firma dell'accordo di finanziamento, i pagamenti sono effettuati secondo il piano di finanziamento deciso in detto accordo.

5. Qualsiasi residuo accertato all'atto della chiusura dei progetti e programmi è attribuito allo PTOM interessato ed è iscritto come tale nei conti del Fondo. Esso può essere impiegato per il finanziamento dei progetti e programmi, nei modi previsti dalla decisione.

Superamenti

Articolo 198

1. Non appena si manifestino rischi di superamenti dei limiti fissati nell'accordo di finanziamento, l'ordinatore dello PTOM ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione, precisando le misure che intende adottare per coprire detti superamenti rispetto alla dotazione; ciò può avvenire o riducendo la portata del progetto o programma di azioni, oppure ricorrendo alle risorse locali o ad altre risorse non comunitarie.

2. Se non si decide di comune accordo di ridurre la portata del progetto o programma di azioni o se non è possibile coprirli con altre risorse, i superamenti possono essere:

a) coperti con i residui accertati dopo la chiusura dei progetti e programmi di azioni finanziati nell'ambito dei programmi indicativi e non riassegnati nel limite di un massimale fissato al venti per cento (20 %) dell'impegno finanziario previsto per il progetto o programma d'azione considerato; oppure

b)finanziati con le risorse del programma indicativo.

Finanziamento retroattivo

Articolo 199

1. Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti, evitare vuoti tra i progetti sequenziali nonché ritardi, le competenti autorità degli PTOM possono, in accordo con la Commissione, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima della decisione di finanziamento:

i) aprire procedimenti di gara per tutti i tipi di contratto, accompagnati da clausola sospensiva;

ii)prefinanziare, per un importo limitato, attività connesse con il lavoro preliminare e stagionale, ordinazioni di attrezzature per le quali occorre prevedere un lungo termine di consegna nonché talune azioni già avviate. Siffatte spese devono essere conformi alle procedure previste dalla decisione.

2. Queste disposizioni lasciano impregiudicate le competenze dell'organo decisionale della Comunità.

3. Le spese effettuate da uno PTOM in virtù di questo articolo sono finanziate retroattivamente nell'ambito del progetto o del programma, dopo la firma dell'accordo di finanziamento.

Sezione 5

Concorrenza e preferenze

Ammissibilità

Articolo 200 1. A meno che non sia concessa una deroga in conformità dell'articolo 202:

a) alle gare e agli appalti finanziati dal Fondo sono ammessi a partecipare, a parità di condizioni:

i) persone fisiche, società o imprese, enti pubblici o a partecipazione pubblica degli PTOM, degli Stati ACP e della Comunità;

ii)società cooperative o altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, tranne le società senza scopo di lucro, della Comunità, degli PTOM e/o degli Stati ACP;

iii)qualsiasi «joint venture» o gruppo di dette imprese o società PTOM, ACP e/o CEE.

b)Le forniture devono essere originarie della CEE, degli PTOM e/o degli Stati ACP.

Parità di partecipazione

Articolo 201 Le competenti autorità degli PTOM e la Commissione adottano i provvedimenti atti ad assicurare, a parità di condizioni, la partecipazione più estesa possibile alle gare d'appalto di opere, forniture e servizi, ed in particolare, se del caso, provvedimenti intesi:

a) ad assicurare la pubblicazione dei bandi di gara attraverso la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e le Gazzette ufficiali negli PTOM interessati e negli Stati ACP della regione;

b)ad eliminare le pratiche discriminatorie o le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni;

c)ad incoraggiare la cooperazione tra società e imprese degli Stati membri, degli PTOM e degli Stati ACP;

d)ad assicurare che tutti i criteri di selezione figurino nel fascicolo del bando di gara; e

e)a garantire che l'offerta prescelta risponda ai requisiti e ai criteri fissati nel capitolato d'appalto.

Deroghe

Articolo 202 1. Al fine di assicurare il rapporto ottimale tra costo ed efficienza del sistema, le persone fisiche e giuridiche dei paesi in via di sviluppo non ACP possono essere ammesse a partecipare ad appalti finanziati dalla Comunità, previa richiesta motivata delle competenti autorità degli PTOM interessati. Dette autorità forniscono al delegato, per ciascun caso, le informazioni necessarie alla Comunità per decidere siffatte deroghe, tenuto conto in particolare:

a) della situazione geografica dello PTOM interessato;

b)della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti della Comunità, degli PTOM e degli Stati ACP;

c)della necessità di evitare eccessive dilatazioni dei costi di esecuzione degli appalti;

d)delle difficoltà di trasporto e dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi;

e)della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali.

2. La partecipazione dei paesi terzi agli appalti finanziati dalla Comunità può inoltre essere ammessa:

a)qualora la Comunità partecipi al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi;

b)in caso di cofinanziamento dei progetti e programmi di azioni;

c)in caso di aiuti d'urgenza.

3. In casi eccezionali e d'intesa con la Commissione, gli uffici di studio o gli esperti di paesi terzi possono partecipare agli appalti di servizi.

Concorrenza

Articolo 203 Salvo disposizione contraria prevista all'articolo 208 gli appalti di opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo sono conclusi in seguito a gara pubblica e gli appalti di servizi in seguito a licitazione privata.

Articolo 204 1. Conformemente a quanto disposto nei successivi paragrafi 2, 3 e 4 e nell'articolo 205, le competenti autorità dello o degli PTOM possono, d'intesa con la Commissione:

a) aggiudicare appalti previa licitazione privata in seguito, eventualmente, ad una procedura di preselezione;

b)assegnare appalti mediante trattativa privata;

c)fare eseguire appalti in economia da servizi pubblici o semipubblici degli PTOM.

2. Si può fare ricorso alle licitazioni private:

a)quando sia accertato il carattere d'urgenza di una situazione o quando il tipo di appalto o talune sue caratteristiche peculiari lo giustifichino;

b)per progetti o programmi di carattere altamente specializzato;

c)per gli appalti di grande importanza, in seguito a preselezione.

3. Gli appalti mediante trattativa privata possono essere aggiudicati:

a)per le azioni di scarsa importanza, in casi di urgenza, o per azioni di cooperazione tecnica di breve durata;

b)per gli aiuti d'urgenza;

c)per azioni affidate a singoli esperti;

d)per azioni complementari o necessarie per completarne altre già in fase di realizzazione;

e)allorché l'esecuzione dell'appalto sia riservata esclusivamente ai titolari di brevetti o licenze per l'utilizzazione, il trattamento o l'importazione di determinati articoli;

f)in seguito a gara infruttuosa.

4. Viene applicata la seguente procedura per le licitazioni private e per gli appalti mediante trattativa privata:

a)nel caso degli appalti di opere e forniture, le competenti autorità dello o degli PTOM interessati, d'accordo con il delegato, redigono un elenco ristretto degli eventuali offerenti, se del caso previa procedura di preselezione;

b)per gli appalti di servizi, l'elenco ristretto dei candidati viene redatto dalle competenti autorità degli PTOM, d'accordo con la Commissione, sulla base delle proposte delle competenti autorità dello o degli PTOM interessati e delle proposte presentate dalla Commissione;

c)per gli appalti mediante trattativa privata, le competenti autorità dello PTOM avviano liberamente le discussioni che sembrano loro utili con gli offerenti inclusi nell'elenco da esse redatto conformemente alle lettere a) e b), e aggiudicano l'appalto all'offerente da esse stesse prescelto.

Appalti eseguiti in economia

Articolo 205 1. Gli appalti sono eseguiti in economia da agenzie o servizi pubblici o a partecipazione pubblica dello o degli PTOM interessati qualora lo PTOM disponga, all'interno dei propri servizi, di personale di gestione qualificato per gli appalti nell'ambito degli aiuti d'urgenza, per gli appalti di servizi e per tutte le altre azioni il cui costo stimato sia inferiore a 5 milioni di ecu.

2. La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse che consentano di assumere il personale supplementare necessario, come ad esempio esperti cittadini dello PTOM interessato, di un altro PTOM o di uno Stato ACP. La partecipazione della Comunità si limita a prendere a proprio carico mezzi complementari e spese di esecuzione temporanee, circoscritte alle sole necessità dell'azione considerata.

Contratti per aiuti d'urgenza

Articolo 206 Le modalità di esecuzione degli appalti a titolo degli aiuti d'urgenza devono tener conto dell'urgenza della situazione. A tale scopo le competenti autorità dello PTOM, per tutte le azioni relative agli aiuti d'urgenza, possono autorizzare, d'accordo con il delegato:

a) la conclusione di appalti mediante trattativa privata;

b)l'esecuzione degli appalti in economia;

c)l'esecuzione tramite organismi specializzati;

d)l'attuazione diretta da parte della Commissione.

Procedura accelerata

Articolo 207 1. Allo scopo di garantire l'attuazione rapida ed efficace dei progetti e programmi, viene istituita una procedura accelerata d'indizione di gare d'appalto, salvo indicazione contraria delle competenti autorità dello PTOM interessato o della Commissione, con una proposta presentata per accordo alle competenti autorità dello PTOM interessato. Nella procedura accelerata d'indizione di gare d'appalto, i termini per il deposito delle offerte sono più brevi e la pubblicazione è limitata allo PTOM interessato e agli PTOM e Stati ACP vicini, secondo la legislazione vigente nello PTOM interessato. La procedura accelerata viene applicata per:

a) gli appalti di opere il cui costo stimato è inferiore a 5 milioni di ecu;

b)gli aiuti d'urgenza, qualunque sia il loro importo.

2. Mediante deroga l'ordinatore dello PTOM può procurarsi, con l'accordo del delegato, forniture e/o servizi per un importo limitato negli PTOM interessati o negli PTOM e Stati ACP vicini dove queste forniture o servizi siano disponibili.

Articolo 208 Allo scopo di accelerare la procedura, le competenti autorità degli PTOM possono chiedere alla Commissione di negoziare, stabilire e aggiudicare gli appalti di servizi a loro nome, direttamente o tramite la sua agenzia competente.

Preferenze

Articolo 209 Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione la più ampia possibile delle persone fisiche e giuridiche degli PTOM all'esecuzione degli appalti finanziati dal Fondo, allo scopo di consentire un impiego ottimale delle risorse materiali e umane di questi PTOM. A tale scopo:

a) nel caso degli appalti di opere di valore inferiore a 5 milioni di ecu, agli offerenti degli PTOM viene concessa, a condizione che almeno un quarto del capitale e dei quadri sia originario di uno o più PTOM, una preferenza pari al 10 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;

b)nel caso degli appalti di forniture, indipendentemente dal loro importo, agli offerenti degli PTOM che propongono forniture per le quali almeno il 50 % del valore del relativo contratto è di origine PTOM, viene concessa una preferenza del 15 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;

c)nel caso degli appalti di servizi, la preferenza viene concessa, nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche, a esperti, istituzioni, uffici studio o società di consulenza degli PTOM in possesso della competenza richiesta;

d)qualora si preveda di ricorrere a subappaltatori, l'offerente prescelto accorda la preferenza a persone fisiche, società e imprese degli PTOM in grado di eseguire l'appalto alle medesime condizioni;

e)le competenti autorità dello PTOM possono, nella gara d'appalto, proporre agli eventuali offerenti l'assistenza di società, esperti o consulenti degli PTOM o degli Stati ACP, scelti di comune accordo. Questa cooperazione può assumere la forma di «joint venture», subappalto o anche di formazione del personale già assunto.

Selezione

Articolo 210 1. Le competenti autorità dello PTOM aggiudicano l'appalto:

a) all'offerente la cui offerta è stata ritenuta conforme al capitolato d'appalto;

b)nel caso di appalti di opere e forniture, all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa valutata soprattutto in base ai seguenti criteri:

i) l'importo dell'offerta, i costi di funzionamento e di manutenzione;

ii)le qualifiche e le garanzie offerte dall'offerente, le qualità tecniche dell'offerta, nonché la proposta di un servizio di assistenza nello PTOM;

iii)la natura dell'appalto, le condizioni e i termini di esecuzione, l'adattamento alle condizioni locali;

c)nel caso di appalti di servizi, all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto tra l'altro dell'importo dell'offerta, delle qualità tecniche di quest'ultima, dell'organizzazione e della metodologia proposte per la fornitura dei servizi, nonché della competenza, dell'indipendenza, e della disponibilità del personale proposto.

2. Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai criteri sovraesposti, si accorda la preferenza:

a)all'offerta presentata da un concorrente di uno PTOM o di uno Stato ACP; o

b)in assenza di siffatta offerta, all'offerta che permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli PTOM.

Regolamentazione generale

Articolo 211 L'aggiudicazione degli appalti finanziati dal Fondo è disciplinata dalla presente decisione e dalla regolamentazione generale che viene adottata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Condizioni generali

Articolo 212 L'esecuzione degli appalti di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo è disciplinata:

a) dalle condizioni generali applicabili agli appalti finanziati dal Fondo che sono adottate, con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione;

b)in caso di progetti e programmi cofinanziati, di concessione di una deroga per l'esecuzione da parte di terzi, di procedura accelerata o in altri casi appropriati, da tutte le altre condizioni generali accettate dalle competenti autorità dello PTOM interessato e dalla Comunità, ossia:

i) le condizioni generali stabilite dalla legislazione dello PTOM interessato o le pratiche ammesse in tale PTOM in materia di appalti internazionali;

ii)tutte le altre condizioni generali internazionali in materia di appalto.

Composizione delle controversie

Articolo 213 La composizione delle controversie tra l'amministrazione di uno PTOM e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene:

a)in caso di appalto locale, conformemente alla legislazione nazionale dello PTOM interessato, e

b)in caso di appalto transnazionale mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura che, su proposta della Commissione, è emanato con decisione del Consiglio.

Sezione 6

Regime fiscale e doganale

Articolo 214 Gli PTOM applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito, o alle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali essi intrattengono relazioni. Per determinare il regime applicabile alla nazione più favorita, non si tiene conto dei regimi applicati dalle competenti autorità dello PTOM interessato agli altri paesi in via di sviluppo.

Articolo 215 Fatto salvo l'articolo 214, viene applicato il seguente regime ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità:

a)i contratti di appalto non sono soggetti né alle tasse di bollo e di registro, né ai prelievi fiscali di effetto equivalente esistenti o da istituire nello PTOM beneficiario; tuttavia questi contratti di appalto sono registrati conformemente alle leggi vigenti nello PTOM e la registrazione può dar luogo alla riscossione di un diritto che corrisponde alla prestazione di servizi;

b)gli utili e/o i redditi risultanti dall'esecuzione degli appalti sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno dello PTOM interessato, purché le persone fisiche e giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale PTOM una sede permanente o purché la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi;

c)le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di importazione temporanea, quale definito dalla legislazione dello PTOM beneficiario relativa a dette attrezzature;

d)le attrezzature professionali necessarie all'esecuzione delle prestazioni previste in un appalto di servizi sono ammesse temporaneamente nello o negli PTOM beneficiari, conformemente alla legislazione dello PTOM interessato, in esenzione da imposte e dazi di entrata, dazi doganali e altre tasse di effetto equivalente, purché tali imposte, dazi e tasse non costituiscano il corrispettivo di una prestazione di servizi;

e)le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture sono effettuate nello PTOM beneficiario in esenzione da dazi doganali, dazi di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente. L'appalto di forniture originarie dello PTOM interessato viene concluso per il prezzo franco fabbrica, maggiorato delle imposte eventualmente applicabili nello PTOM a queste forniture;

f)gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in genere, di tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione di un appalto d'opera sono considerati effettuati nel mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile secondo la legislazione vigente nello PTOM beneficiario;

g)l'importazione di effetti e oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte sul posto, incaricate dell'esecuzione delle prestazioni definiti in un appalto di servizi, nonché da parte di membri della loro famiglia, avviene, conformemente alla legislazione vigente nello PTOM beneficiario, in esenzione da dazi doganali, dazi di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente.

Articolo 216 1. Qualsiasi materia non contemplata dagli articoli 214 e 215 resta soggetta alla legislazione dello PTOM interessato.

2. Ai delegati della Commissione e al personale incaricato dalle delegazioni si applica il regime fiscale di cui all'articolo 222.

Capitolo 6

Agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione

Sezione 1

Ordinatore principale

Articolo 217 1. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo, responsabile della gestione delle risorse del Fondo.

2. A questo titolo, l'ordinatore principale:

a)impegna, liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilità degli impegni e degli ordinativi;

b)vigila sull'osservanza delle decisioni di finanziamento;

c)in stretta collaborazione con l'ordinatore dello PTOM prende le decisioni relative agli impegni e le misure finanziarie che si rivelano necessarie per garantire, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione delle azioni approvate;

d)approva il capitolato d'appalto prima che sia indetta la gara, salvi i poteri esercitati dal delegato in forza dell'articolo 223;

e)provvede alla pubblicazione dei bandi di gara entro termini ragionevoli, in conformità dell'articolo 201;

f)approva la proposta di aggiudicazione dell'appalto, salvi i poteri esercitati dal delegato in forza dell'articolo 223.

3. Al termine di ogni esercizio, l'ordinatore principale comunica un bilancio particolareggiato del Fondo, contenente il saldo dei contributi versati al Fondo dagli Stati membri, i versamenti globali per ciascuna rubrica di finanziamento, compresi la cooperazione regionale, l'aiuto d'urgenza, lo Stabex e il Sysmin.

Sezione 2

Ordinatore dello PTOM

Articolo 218 1. Le competenti autorità di ogni PTOM designano un ordinatore dello PTOM che le rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. L'ordinatore dello PTOM è inoltre informato delle operazioni finanziate con le risorse gestite dalla Banca.

2. L'ordinatore dello PTOM può delegare una parte delle proprie funzioni; egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite.

Articolo 219 1. L'ordinatore dello PTOM:

a) è responsabile, in stretta collaborazione con il delegato della Commissione, della preparazione, della presentazione e dell'istruzione dei progetti e programmi d'azione;

b)in stretta collaborazione con il delegato, indice le gare, riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte, firma i contratti d'appalto e le clausole aggiuntive ed approva le spese;

c)prima che siano indette le gare sottopone il capitolato d'appalto al delegato, che lo approva entro i termini stabiliti dall'articolo 223;

d)conclude l'esame delle offerte entro il termine di validità delle offerte tenendo conto del termine per l'approvazione del contratto d'appalto;

e)trasmette i risultati dello spoglio delle offerte con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto al delegato, che lo approva entro trenta giorni o entro i termini fissati dall'articolo 223;

f)liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento entro i limiti delle risorse che gli sono assegnate;

g)nel corso delle operazioni, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei progetti e programmi approvati.

2. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, e salvo l'obbligo di informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore dello PTOM decide:

a)adeguamenti di scarso rilievo e modifiche di natura tecnica, purché non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti;

b)modifiche dei preventivi in corso di esecuzione;

c)storni da articolo ad articolo all'interno dei preventivi;

d)cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda progetti o programmi comportanti più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali;

e)applicazione o remissione di penalità di mora;

f)atti per lo svincolo delle cauzioni;

g)acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine;

h)impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri, degli PTOM o degli Stati ACP, per i quali non ci sia una produzione comparabile negli Stati membri, negli PTOM o negli Stati ACP;

i)subappalti;

j)collaudi definitivi; il delegato deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, vidimare i relativi verbali ed eventualmente assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entità delle riserve formulate all'atto del collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo;

k)assunzione di consulenti ed altri esperti in materia di assistenza tecnica.

Articolo 220 Tutti i documenti e tutte le proposte presentati dall'ordinatore dello PTOM alla Commissione o al delegato di questa, con richiesta di accordo o di approvazione, in conformità della presente decisione, sono approvati o considerati tali entro i termini stabiliti dalla presente decisione o entro trenta giorni se la decisione non prevede alcun termine.

Articolo 221 Al termine di ciascun esercizio l'ordinatore dello PTOM stila una relazione sulle azioni che rientrano nell'ambito del programma indicativo e dei programmi regionali at tuati nello PTOM interessato. La relazione contiene tra l'altro:

a)la relazione di cui all'articolo 190 relativa agli impegni, ai versamenti e al calendario di esecuzione del programma indicativo ed una relazione sull'avanzamento dei progetti e programmi;

b)gli impegni, i versamenti, il calendario di esecuzione e lo stato d'avanzamento dei progetti e programmi regionali attuati nello PTOM in questione;

c)in consultazione con il delegato della Commissione, la relazione di cui all'articolo 196 concernente i programmi pluriennali;

d)una valutazione delle azioni nell'ambito della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo attuate nello PTOM, compresi i programmi regionali.

Copia della relazione viene trasmessa al delegato al più tardi novanta giorni dalla fine dell'anno considerato.

Sezione 3

Il delegato

Articolo 222 1. La Commissione è rappresentata negli PTOM, o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta, da un delegato.

2. Qualora uno PTOM situato in una regione ove la Commissione non ha designato alcun delegato, le autorità dello Stato da cui lo PTOM dipende fanno da tramite tra la Commissione e le competenti autorità dello PTOM stesso.

3. Il delegato della Commissione e il personale delle delegazioni, tranne quello assunto in loco, sono esentati da qualsiasi imposta nello PTOM in cui risiedono.

Il personale di cui al presente paragrafo beneficia inoltre delle disposizioni dell'articolo 215, lettera g).

Articolo 223 Il delegato riceve le istruzioni e i poteri necessari per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione dei progetti e programmi ed il sostegno necessario a tal fine. A tale scopo, ed in stretta cooperazione con l'ordinatore dello PTOM, il delegato:

a)a richiesta delle competenti autorità dello PTOM interessato, partecipa e offre un'assistenza per preparare i progetti e programmi e per negoziare i contratti di assistenza tecnica;

b)partecipa all'istruzione dei progetti e programmi, alla preparazione dei capitolati d'appalto, alla ricerca dei mezzi atti a semplificare l'istruzione dei progetti e programmi e le procedure di attuazione;

c)prepara le proposte di finanziamento;

d)in caso di procedura accelerata, di contratti a trattativa privata e relativi ad aiuti d'urgenza, approva, prima che l'ordinatore dello PTOM indica la gara, il capitolato d'appalto entro un termine di trenta giorni dal suo invio da parte dell'ordinatore dello PTOM;

e)in tutti i casi non contemplati dalla lettera d), trasmette il capitolato d'appalto all'ordinatore principale con richiesta di approvazione entro trenta giorni dal suo invio al delegato da parte dell'ordinatore dello PTOM;

f)assiste allo spoglio delle offerte e riceve copia delle stesse nonché dei risultati del loro esame;

g)approva, nel termine di trenta giorni, la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto sottopostagli dall'ordinatore dello PTOM:

i) per tutti gli appalti a trattativa privata;

ii)per tutti gli appalti di servizi;

iii)per tutti gli appalti relativi agli aiuti d'urgenza; e

iv)per tutti gli appalti con procedura accelerata, gli appalti di opere di valore inferiore a 5 milioni di ecu e i contratti per forniture di valore inferiore a 1 milione di ecu;

h)approva, nel termine di trenta giorni, la proposta dell'aggiudicazione del contratto d'appalto non contemplata dalla lettera g), sottopostagli dall'ordinatore dello PTOM, quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: l'offerta prescelta è la più bassa tra le offerte conformi alle condizioni richieste nel capitolato d'appalto, è conforme ai criteri di selezione ivi stabiliti e non supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto;

i)quando non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera h), trasmette all'ordinatore principale la propo sta di aggiudicazione del contratto d'appalto. L'ordinatore principale decide entro sessanta giorni dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto tale proposta. Quando l'importo dell'offerta prescelta supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto l'ordinatore principale, previa approvazione del contratto, prende i necessari impegni finanziari;

j)approva i contratti e i preventivi in caso di esecuzione in economia, le clausole aggiuntive e le autorizzazioni di pagamento accordate dall'ordinatore dello PTOM;

k)si accerta che i progetti e programmi finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione siano eseguiti correttamente dal punto di vista finanziario e tecnico;

l)coopera con le autorità locali dello PTOM in cui rappresenta la Commissione valutando regolarmente le azioni;

m)intrattiene contatti stretti e continui con l'ordinatore dello PTOM per analizzare e risolvere i problemi specifici incontrati nell'attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo;

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391D0482.3n)in particolare, verifica ad intervalli regolari che le azioni progrediscano al ritmo previsto dalle previsioni di calendario figuranti nella decisione di finanziamento;

o)comunica alle competenti autorità dello PTOM ogni informazione o documento utile concernente le procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, in particolare per quanto riguarda i criteri di istruzione e valutazione delle offerte;

p)informa regolarmente le autorità locali sulle attività comunitarie che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli PTOM.

Articolo 224 Al termine di ciascun esercizio, il delegato redige una relazione sull'attuazione del programma indicativo e dei programmi regionali, segnatamente per quanto attiene alle azioni del Fondo gestite dalla Commissione. La relazione contiene tra l'altro:

a)l'importo del programma indicativo, gli impegni, i versamenti e il calendario di attuazione del programma indicativo e dei programmi regionali;

b)una relazione sull'avanzamento dei progetti e programmi;

c)una valutazione delle azioni del Fondo nello PTOM e dei programmi regionali.

Copia della relazione viene sottoposta contemporaneamente alle competenti autorità dello PTOM interessato e alla Comunità.

Sezione 4

Pagamenti - delegati ai pagamenti

Articolo 225 1. Per i pagamenti nelle monete locali degli PTOM, in ciascuno PTOM sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in ecu presso un istituto finanziario nazionale, pubblico o a partecipazione pubblica, scelto di comune accordo dalle competenti autorità dello PTOM e dalla Commissione. Questo istituto svolge le funzioni di delegato ai pagamenti.

2. I conti di cui al paragrafo 1, sono alimentati dalla Comunità nella moneta di uno degli Stati membri o in ecu, in base ad una stima dei futuri bisogni di tesoreria, con sufficiente anticipo per evitare l'obbligo di un prefinanziamento da parte degli PTOM e ritardi di pagamento.

3. I servizi resi dal delegato ai pagamenti non sono retribuiti e i fondi depositati sono infruttiferi.

4. Per i pagamenti in ecu, negli Stati membri vengono aperti presso istituti finanziari conti espressi in ecu intestati alla Commissione. Gli istituti esplicano le funzioni di delegati ai pagamenti in Europa. I pagamenti su detti conti possono essere eseguiti secondo le istruzioni della Commissione o del delegato che agisce in suo nome per le spese autorizzate dall'ordinatore dello PTOM o dall'ordinatore principale, previa autorizzazione dell'ordinatore dello PTOM.

5. Nei limiti dei fondi disponibili nei conti, i delegati ai pagamenti eseguono i pagamenti autorizzati dall'ordinatore dello PTOM o eventualmente dall'ordinatore principale, previa verifica dell'esattezza e della regolarità dei documenti giustificativi nonché della validità della quietanza liberatoria.

6. Le procedure, l'emissione degli ordinativi di pagamento per la liquidazione e il pagamento delle spese devono essere espletate al massimo entro novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento. L'ordinatore dello PTOM emette l'ordinativo di pagamento e lo notifica al delegato quarantacinque giorni prima della scadenza al più tardi.

7. I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento sono a carico delle competenti autorità dello o degli PTOM interessati e della Commissione, sulle sue risorse proprie, ognuno per la parte di ritardo di cui è responsabile, in conformità del paragrafo 6.

8. I delegati al pagamento, l'ordinatore dello PTOM, il delegato e i servizi responsabili della Commissione restano finanziariamente responsabili fino all'approvazione finale da parte della Commissione delle operazioni che sono stati incaricati di eseguire.

Sezione 5

Controllo e valutazione

Articolo 226 Il controllo e la valutazione hanno lo scopo di valutare in modo indipendente le azioni in materia di sviluppo (preparazione e attuazione) per migliorare l'efficacia di tali azioni già avviate o future. Questi lavori sono realizzati congiuntamente dagli PTOM e dalla Comunità.

Articolo 227 1. Più specificamente, i lavori saranno volti:

a)ad effettuare un controllo ed una valutazione congiunti, regolari e indipendenti delle azioni e delle attività nell'ambito del Fondo;

b)ad organizzare il controllo e la valutazione congiunti delle azioni in atto e di quelle concluse, e a raffrontare i risultati ottenuti con gli obiettivi fissati. La gestione, il funzionamento e il mantenimento degli effetti conseguiti dovrebbero essere riveduti sistematicamente;

c)a riferire al Consiglio i risultati dei lavori di valutazione e ad utilizzare questa esperienza per la progettazione e l'esecuzione delle azioni future;

d)a provvedere ad ottenere dalle competenti autorità degli PTOM osservazioni su tutte le relazioni di controllo e di valutazione e garantire in tutti i casi che gli esperti degli PTOM partecipino sempre direttamente ai lavori di controllo e valutazione e alla preparazione delle relazioni;

e)a provvedere affinché gli PTOM e la Comunità programmino regolarmente i lavori di valutazione;

f)ad elaborare la sintesi dei risultati del controllo e della valutazione per settore, per strumento, per tema, per PTOM e per regione. A tale scopo:

i)le relazioni sui risultati del controllo e della valutazione vengono preparate e pubblicate ad intervalli convenuti;

ii)viene approntata una relazione annuale sui risultati dell'esecuzione delle operazioni;

g)a garantire il reimpiego operativo dei risultati del controllo e della valutazione nella politica e nelle pratiche relative allo sviluppo, creando efficaci meccanismi atti a consentire tale reimpiego, organizzando seminari e laboratori e pubblicando e divulgando concise informazioni sulle scoperte, le conclusioni e le raccomandazioni più importanti; ad utilizzare questa esperienza, attraverso un processo di discussione e di controllo con il personale responsabile delle azioni e degli orientamenti, per la progettazione e l'esecuzione delle azioni future e per contribuire a riorientarle;

h)ad individuare e divulgare gli insegnamenti che possono contribuire a migliorare la progettazione e l'attuazione delle azioni future;

i)a raccogliere e sfruttare le pertinenti informazioni disponibili insieme alle organizzazioni locali e internazionali di cooperazione per lo sviluppo.

2. I lavori verteranno segnatamente:

a)sui settori di sviluppo;

b)sugli strumenti e sui temi in materia di sviluppo;

c)sulle revisioni a livello locale e regionale;

d)sulle operazioni di sviluppo individuali.

Articolo 228 Per accertarsi della sua utilità pratica rispetto agli obiettivi della decisione e migliorare gli scambi di informazione, la Commissione:

a)intrattiene strette relazioni con le unità di controllo e valutazione negli PTOM e nella Comunità, nonché con gli ordinatori degli PTOM, con le delegazioni della Commissione e con gli altri servizi interessati delle amministrazioni locali e delle organizzazioni regionali di cui gli PTOM fanno parte;

b)aiuta gli PTOM a dispiegare o a rafforzare le loro capacità in materia di controllo e valutazione mediante consulenze o corsi sulle tecniche di controllo e valutazione.

TITOLO IV

Disposizioni generali concernenti gli PTOM meno sviluppati

Articolo 229 Particolare attenzione è prestata agli PTOM meno sviluppati, secondo le loro specifiche esigenze e difficoltà, affinché essi possano trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dalla decisione e al fine di aiutarli a risolvere le gravi difficoltà economiche e sociali che ostacolano il loro sviluppo.

A prescindere dalle misure da prevedere nei vari capitoli della decisione, è rivolta un'attenzione particolare, per quanto riguarda gli PTOM meno sviluppati:

- all'intensificazione della cooperazione regionale;

-alle infrastrutture dei trasporti e delle comunicazioni;

-allo sfruttamento efficace delle risorse marine e alla commercializzazione di tali prodotti;

-all'attuazione di strategie alimentari e di programmi integrati di sviluppo.

Articolo 230 1. Ai sensi della presente decisione sono considerati PTOM meno sviluppati:

- Anguilla,

- Mayotte,

- Montserrat,

- Sant'Elena,

- Turks e Caicos,

- Wallis e Futuna.

2. L'elenco degli PTOM di cui al paragrafo 1 può essere modificato con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione, qualora la situazione economica di uno PTOM si modifichi in maniera significativa e duratura, in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli PTOM meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare più tale inclusione.

Articolo 231 Le disposizioni stabilite in applicazione dell'articolo 229 a favore degli PTOM meno sviluppati si trovano negli articoli seguenti:

1) Obiettivi

- Articolo 5

2)Cooperazione agricola, sicurezza alimentare e sviluppo rurale

- Articolo 28

3)Sviluppo della pesca

- Articolo 32

4)Cooperazione industriale

- Articolo 49, paragrafi 1 e 2

5)Sviluppo dei servizi

- Articolo 68

6)Sviluppo del commercio

- Articolo 85, paragrafo 5

7)Misure di salvaguardia - Cooperazione commerciale

- Articolo 110

8)Sysmin

- Articolo 138, paragrafo 1

9)Finanziamento delle spese ricorrenti

- Articolo 150, paragrafo 2

10)Ripartizione dei mezzi di finanziamento

- Articolo 160

11)Microprogetti

- Articolo 162, paragrafo 4

12)Programmazione

- Articolo 187, paragrafo 2

13)Istruzione dei progetti

- Articolo 193, paragrafo 3

14)Allegato sulle norme di origine

- Articolo 30, paragrafi 3 e 5

QUARTA PARTE

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO E AI SERVIZI

Articolo 232 Per quanto concerne la disciplina in materia di stabilimento e prestazioni di servizi, le competenti autorità degli PTOM riservano un trattamento non discriminatorio ai cittadini, alle società e alle imprese degli Stati membri.

a) Tuttavia, le competenti autorità di uno PTOM possono stabilire regolamentazioni che deroghino, in favore della popolazione e delle attività locali, alle disposizioni normalmente applicabili ai cittadini, alle società e alle imprese di tutti gli Stati membri, purché tali deroghe siano limitate a settori sensibili dell'economia dello PTOM interessato e s'iscrivano nell'obiettivo di promuovere o sostenere l'occupazione locale.

Le suddette deroghe possono essere concesse dalla Commissione su richiesta delle autorità competenti del PTOM di cui trattasi e previa concertazione nell'ambito della procedura di compartecipazione di cui agli articoli da 234 a 236.

Tale richiesta deve essere motivata e menzionare, in particolare, i settori interessati nonché la durata e le altre modalità previste. Essa viene notificata alla Commissione che ne informa gli Stati membri e prende una decisione entro tre mesi. Se la Commissione non si pronuncia entro tale termine, la derogaé considerata approvata.

b)Tuttavia, se per una determinata attività, uno Stato membro non é tenuto a concedere, in virtù del diritto comunitario o, in mancanza di questo, del diritto nazionale, un uguale trattamento ad abitanti di un PTOM cittadini di uno Stato membro o che beneficiano di uno status giuridico proprio dei PTOM, nonché a società o imprese stabilite in un PTOM, quali sono definite nell'articolo 233, le competenti autorità di tale PTOM non sono tenute a concedere tale trattamento.

Articolo 233 Ai sensi della presente decisione per società o imprese si intendono le società o imprese di diritto civile o commerciale, comprese le società pubbliche o di altro tipo, le società cooperative ed un'altra persona giuridica e associazione di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società senza scopo di lucro.

Le società o imprese degli Stati membri sono quelle costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in uno Stato membro; tuttavia, qualora abbiano in uno Stato membro soltanto la sede sociale, la loro attività deve avere un nesso effettivo e permanente con l'economia di detto Stato membro.

Le società o imprese del Regno di Danimarca, della Repubblica francese, del Regno dei Paesi Bassi o del Regno Unito, stabilite in uno PTOM, sono quelle costituite in conformità, secondo i casi, della legislazione francese, danese, olandese o britannica e che hanno in tale PTOM la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività; tuttavia, qualora abbiano, in uno PTOM, soltanto la sede sociale, la loro attività deve avere un nesso effettivo e permanente con l'economia di detto PTOM.

Le società o imprese soggette alla legislazione dello PTOM di cui trattasi ed in esso stabilite sono quelle che, costituite in conformità della legislazione vigente in un determinato PTOM, hanno sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in detto PTOM; tuttavia qualora esse abbiano, in uno PTOM, soltanto la sede sociale, la loro attività deve avere un nesso effettivo e continuo con l'economia di detto PTOM.

QUINTA PARTE

COMPARTECIPAZIONE COMMISSIONE/STATI MEMBRI/PTOM

Articolo 234 L'azione comunitaria si basa per quanto possibile su una stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro da cui uno PTOM dipende e le autorità locali competenti degli PTOM.

La concertazione è in appresso denominata «compartecipazione».

Articolo 235 1. La compartecipazione riguarda la programmazione, la preparazione, il finanziamento, il controllo e la valutazione delle azioni realizzate dalla Comunità nell'ambito della presente decisione, nonché qualsiasi eventuale problema nelle relazioni tra gli PTOM e la Comunità.

2. A tal fine si possono costituire, per zona geografica di PTOM, o per gruppo di PTOM dipendenti da uno stesso Stato membro, in particolare su richiesta degli PTOM interessati, gruppi di lavoro nel contesto dell'associazione degli PTOM, di carattere consultivo e composti dalle tre parti di cui all'articolo 234. Questi gruppi sono costituiti:

- ad hoc, per trattare problemi specifici;

-su base permanente, per il restante periodo di applicabilità della decisione di associazione; in questo caso, si riuniscono almeno una volta l'anno per fare il punto sull'esecuzione della presente decisione o per trattare altre questioni di cui al paragrafo 1.

3. La presidenza dei gruppi di lavoro è esercitata dalla Commissione. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni quando all'ordine del giorno figurano questioni relative a settori che la riguardano.

Il finanziamento delle spese generali delle riunioni e della partecipazione dei rappresentanti degli PTOM è a carico delle competenti autorità degli PTOM.

Articolo 236 1. Le raccomandazioni formulate da un gruppo di lavoro sono comunicate dalla Commissione agli altri PTOM.

2. I pareri dei gruppi di lavoro sono debitamente presi in considerazione dalla Commissione, date in particolare le sue competenze in materia di gestione del FES. Inoltre, essi costituiscono eventualmente oggetto di proposte della Commissione al Consiglio per attuare, ai sensi dell'articolo 136 del trattato, nuovi elementi d'applicazione dell'associazione degli PTOM alla CEE, segnatamente in relazione alle conseguenze per gli PTOM del completamento del mercato interno.

SESTA PARTE

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 237 Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli PTOM e i dipartimenti francesi d'oltremare ivi enunciate, la presente decisione si applica ai territori ove trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed alle condizioni precisate da detto trattato, nonché ai territori degli PTOM.

Articolo 238 1. Gli PTOM ai quali si applica la presente decisione sono enumerati nell'allegato I.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può modificare o completare l'allegato I.

Articolo 239 Se uno PTOM accede all'indipendenza:

a) la presente decisione potrà continuare ad essere applicata allo PTOM provvisoriamente, alle condizioni fissate dal Consiglio;

b)il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione decide i necessari adeguamenti alla presente decisione, in particolare l'adeguamento degli importi di cui all'articolo 154.

Articolo 240 1. La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1o marzo 1990.

2. Entro il 31 dicembre 1993 il Consiglio procede, in base ad una relazione della Commissione, ad un esame dell'attuazione dei meccanismi del regime commerciale, che consente di rivedere questi meccanismi qualora da detto esame risulti che essi non hanno colto il loro obiettivo di sviluppo economico e sociale degli PTOM, in particolare alla luce dell'andamento degli investimenti, o che hanno condotto ad una deviazione di traffico.

3. Prima della scadenza del primo quinquennio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, oltre ai contributi finanziari di cui all'articolo 154, paragrafo 1:

a) se del caso, le eventuali modifiche delle disposizioni che siano state notificate alla Commissione dalle competenti autorità degli PTOM, al più tardi dieci mesi prima della scadenza del suddetto quinquennio;

b)se del caso, le modifiche eventualmente proposte dalla Commissione in base alla propria esperienza o al nesso con modifiche in corso di negoziato tra la Comunità e gli Stati ACP;

c)e eventualmente, le misure transitorie necessarie in merito alle disposizioni modificate in base alle lettere a) e b), fino alla loro entrata in vigore.

4. Prima della scadenza della presente decisione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, decide le disposizioni necessarie per l'attuazione dei principi enunciati negli articoli da 131 a 135 del trattato.

Eventualmente esso adotta le misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore di una nuova decisione.

Articolo 241 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ad eccezione degli impegni finanziari per attuare la terza parte, titoli II e III.

Tali impegni sono applicabili a decorrere dalla ratifica dell'accordo interno.

Articolo 242 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1991.

Per il Consiglio

Il presidente

P. DANKERT

(1) GU n. C 95 dell'11. 4. 1991, pag. 1.

(2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991.(1) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 95.

(2) GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 79.

(3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(4) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39.(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9.

(3) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.(4) GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

Elenco dei paesi e territori di cui all'articolo 1 (Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione).

1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

- Groenlandia.

2.Territori d'oltremare della Repubblica francese:

- Nuova Caledonia e dipendenze,

-Polinesia francese,

-Terre australi ed antartiche francesi,

-Isole Wallis e Futuna.

3.Collettività territoriali della Repubblica francese:

-Mayotte,

-Saint-Pierre e Miquelon.

4.Paesi non europei del Regno dei Paesi Bassi:

-Aruba,

-Antille olandesi:

- Bonaire,

-Curaçao,

-Saba,

-Sint Eustatius,

-Sint Maarten.

5.Paesi e territori d'oltremare del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:

-Anguilla,

-Isole Cayman,

-Isole Falkland e dipendenze,

-Georgia del Sud ed isole Sandwich del Sud,

-Montserrat,

-Pitcairn,

-Sant' Elena e dipendenze,

-Territori dell'Antartico britannico,

-Territorio britannico dell'Oceano indiano,

-Isole Turks e Caicos,

-Isole Vergini britanniche.

ALLEGATO II

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 1

Criterio d'origine

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della decisione in materia di cooperazione commerciale, sono considerati prodotti originari dei paesi e territori in appresso denominati «PTOM», della Comunità o degli Stati ACP i prodotti ivi interamente ottenuti o sufficientemente trasformati. Articolo 2

Prodotti interamente ottenuti

1. Sono considerati come interamente ottenuti negli PTOM, nella Comunità o negli Stati ACP:

a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari o oceani;

b)i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti;

c)gli animali vivi che vi sono nati e allevati;

d)i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;

e)i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate;

f)i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g)i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h)gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti;

i)gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate;

j)le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i). 2. L'espressione «loro navi» di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto alle navi:

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro, in uno Stato ACP, o in uno PTOM;

-che battono bandiera di uno Stato membro, di uno Stato ACP o di uno PTOM;

-che appartengono per il 50 % a cittadini degli Stati membri o di uno PTOM o ad una società la cui sede principale sia in uno di detti Stati o PTOM, ed i cui amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati membri, ACP o di uno PTOM e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50 % a Stati membri, ACP, collettività pubbliche o cittadini di detti Stati o di uno PTOM;

-il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50 % di cittadini degli Stati membri, ACP o di uno PTOM.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, laddove uno PTOM offra alla Comunità la possibilità di negoziare un accordo di pesca e la Comunità non accetti tale offerta, lo PTOM interessato può noleggiare o prendere in locazione navi di paesi terzi per intraprendere attività di pesca nella sua zona economica esclusiva e chiedere che dette navi siano trattate come «sue navi» ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

La Comunità riconosce le navi noleggiate o prese in locazione dallo PTOM come «sue navi» a condizione che:

-la Comunità non si sia avvalsa della possibilità di negoziare un accordo di pesca con lo PTOM interessato;

-l'equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50 % di cittadini degli Stati membri, ACP o di uno PTOM;

-il contratto di nolo o di locazione sia stato accettato dalla Commissione in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello PTOM di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento alla parte PTOM della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante.

4. Le espressioni «Stato ACP», «Comunità» e «paesi e territori» comprendono anche le acque territoriali.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-stabilimento» a bordo delle quali vengono trasformati o lavorati i prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio degli Stati ACP, della Comunità o dei paesi e territori cui appartengono, purché rispondano alle condizioni enunciate nel paragrafo 2. Articolo 3

Prodotti sufficientemente trasformati

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Nel presente allegato, con i termini «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il «sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (qui di seguito denominato «sistema armonizzato») o SA.

Con il termine «classificato» si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato 2, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della norma di cui al paragrafo 1.

a) Quando nell'elenco di cui all'allegato 2 si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei materiali dei paesi terzi importati nella Comunità, negli Stati ACP o negli PTOM.

b)Nell'elenco di cui all'allegato 2 per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora esso non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

Qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del precedente comma.

c)Nell'elenco di cui all'allegato 2 per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

d)Per «valore in dogana» si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT), stabilito a Ginevra il 12 aprile 1979.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate come insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce:

a)le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

b)le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c)i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;

ii)le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc. e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;

d)l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e)i)la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando uno o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di uno PTOM;

ii)la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o più componenti soddisfino le condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di uno PTOM, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito;

f)la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo;

g)il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h)la macellazione degli animali. Articolo 4

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto sia originario degli Stati ACP, della Comunità, o di uno PTOM, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonché i materiali o prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi. Articolo 5

Tolleranza di valore

In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella fabbricazione di un determinato prodotto possono essere utilizzati materiali non originari a condizione che il loro valore complessivo non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale e fatte salve le condizioni definite nell'allegato I, nota 4.4. Articolo 6

Cumulo

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, gli PTOM sono considerati come un unico territorio.

2. Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni negli PTOM, li si considera come interamente ottenuti negli PTOM.

3. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o negli Stati ACP sono considerate come effettuate negli PTOM se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli PTOM.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano a qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata negli PTOM, ivi comprese le operazioni elencate nell'articolo 3, paragrafo 3. Articolo 7

Attribuzione di origine

I prodotti originari costituiti da materiali interamente ottenuti o sufficientemente trasformati in due o più PTOM oppure in uno o più Stati ACP e uno o più PTOM sono considerati prodotti originari dello PTOM o dello Stato ACP in cui sono stati sottoposti all'ultima lavorazione o trasformazione, purché tale lavorazione o trasformazione sia andata oltre le operazioni insufficienti elencate nell'articolo 3, paragrafo 3 o una combinazione di esse. Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio e un veicolo che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e sono compresi nel relativo prezzo o non sono fatturati a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato. Articolo 9

Assortimenti

Gli assortimenti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso purché il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Articolo 10

Trasporto diretto

1. Il regime preferenziale previsto dalle disposizioni della convenzione in materia di cooperazione commerciale si applica soltanto ai prodotti o materiali che sono trasportati tra il territorio degli Stati ACP, della Comunità o degli PTOM senza attraversare altri territori. Tuttavia il trasporto delle merci che costituiscono una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli degli Stati ACP, della Comunità o degli PTOM, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purché le merci stesse siano rimaste sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni diverse da quelle di scarico o di ricarico o da qualsiasi altra operazione diretta a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita con la presentazione alle competenti autorità doganali:

a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese beneficiario dell'esportazione, che ha accompagnato le merci durante l'attraversamento del paese di transito; o

b)di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:

- un'esatta descrizione delle merci;

-la data dello scarico e del ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate;

-la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci; o

c)in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio. Articolo 11

Continuità territoriale

Le condizioni enunciate nel presente titolo concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario vanno rispettate senza interruzione nella Comunità, negli Stati ACP o negli PTOM.

Se merci originarie esportate dalla Comunità, dagli Stati ACP o dagli PTOM verso un altro paese vi ritornano, esse sono considerate come non originarie a meno che si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- le merci reintrodotte sono le stesse che furono esportate, e

-esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie a conservarle nel loro stato, durante la loro permanenza in detto paese o nel corso dell'esportazione. TITOLO II

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 12

Certificato di circolazione delle merci EUR. 1

1. La prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente allegato è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, il cui modello si trova nell'allegato 4 del presente allegato.

2. II certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo per l'applicazione della decisione.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. La domanda è fatta su un formulario il cui modello figura nell'allegato 4 e che viene compilato conformemente al presente allegato.

4. Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR. 1 devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

5. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per i prodotti da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

Egli si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengono necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e delle circostanze della fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

6. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello PTOM di esportazione se le merci possono essere considerate «prodotti originari» ai sensi del presente protocollo.

7. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

8. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare che i formulari di cui al paragrafo 1 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla designazione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la designazione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee.

9. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci deve essere indicata nella parte del certificato riservata alla dogana.

10. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello PTOM di esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 13

Rilascio a posteriori del certificato EUR. 1

1. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sulla domanda l'esportatore deve:

- indicare il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui il certificato si riferisce;

-attestare che non è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 al momento dell'esportazione di detti prodotti e precisarne i motivi. 3. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: «NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFOELGENDE», «AAÊAEÏÈAAÍ AAÊ ÔÙÍ ÕÓÔAAÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI». Articolo 14

Rilascio di un duplicato del certificato EUR. 1

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso.

Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «DUPLICADO», «ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ», «SEGUNDA VIA», «DUPLIKAT». Articolo 15

Sostituzione dei certificati

Uno o più certificati di circolazione delle merci EUR. 1 possono essere sostituiti in qualsiasi momento da uno o più altri certificati EUR. 1, purché la sostituzione venga effettuata all'ufficio doganale nel quale si trovano le merci. Articolo 16

Validità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello PTOM d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui i prodotti sono presentati.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere del termine di presentazione previsto al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di detto termine. Articolo 17

Procedura di transito

Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP o in uno PTOM diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di dieci mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati:

- la dicitura «transito»;

-il nome del paese di transito;

-il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 25;

-la data di tali attestazioni. Articolo 18

Esposizioni

1. I prodotti spediti da uno PTOM per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato ACP, uno Stato membro o uno PTOM, e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della decisione purché soddisfino le condizioni richieste dal presente allegato per essere riconosciuti originari di uno PTOM e purché sia fornita alle autorità doganali dello Stato d'importazione la prova che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno PTOM nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario nella Comunità;

c)i prodotti sono stati spediti nella Comunità durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d)dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta un'ulteriore prova documentale sulla natura dei prodotti e sulle condizioni in cui essi sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti restano sotto controllo della dogana. Articolo 19

Presentazione dei certificati

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in detto Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della decisione. Articolo 20

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, che rientri nei capitoli 84 o 85 del sistema armonizzato, è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle competenti autorità, esso è considerato come un singolo articolo, ed un certificato di circolazione delle merci può essere presentato per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. Articolo 21

Formulario EUR. 2

1. In deroga all'articolo 12, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 2 820 ecu, la prova del carattere originario a norma del presente allegato è fornita dal formulario EUR. 2, il cui modello si trova all'allegato 5 del presente allegato, che deve essere compilato dall'esportatore.

2. Sino al 30 aprile 1991 incluso, l'ecu da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è il controvalore in quella moneta nazionale dell'ecu in vigore alla data del 1o ottobre 1988. Per ciascun biennio successivo esso sarà il controvalore, in quella moneta nazionale, dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio.

3. Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in ecu di cui al presente articolo nonché all'articolo 22, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunità all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario. Questi importi devono comunque essere tali da non comportare una diminuzione dei valori limite espressi nella moneta nazionale di uno Stato membro.

4. Se il prodotto è fatturato nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dallo Stato interessato.

5. Viene redatto un formulario EUR. 2 per ciascuna spedizione postale. Nel caso di spedizione per pacco postale, l'esportatore compila e firma il formulario e quindi lo unisce alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni sotto forma di lettere, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico.

6. Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali. Articolo 22

Esenzioni dalla prova d'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o che sono contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore globale dei prodotti non deve superare 200 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 565 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 23

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1. Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 6, l'ufficio doganale competente dello PTOM in cui si chiede il rilascio di detto certificato per i prodotti nella cui fabbricazione sono entrati materiali provenienti da altri PTOM, dalla Comunità o da Stati ACP, prende in considerazione le dichiarazioni che, conformemente al modello di cui all'allegato 6 A o B, l'esportatore dello Stato o PTOM di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti materiali o su un suo allegato.

2. Per ciascuna spedizione di materiali il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolletta di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata per consentirne l'individuazione.

3. Le dichiarazioni dei fornitori relative ai materiali che hanno acquisito carattere originario a titolo preferenziale sono presentate nella forma prescritta nell'allegato 6 A.

4. Le dichiarazioni dei fornitori relative ai materiali che hanno costituito oggetto di lavorazioni o trasformazioni negli Stati ACP, negli PTOM o nella Comunità senza aver acquisito carattere originario a titolo preferenziale sono presentate nella forma prescritta nell'allegato 6 B.

5. Le dichiarazioni dei fornitori possono essere redatte su un formulario prestampato.

6. Le dichiarazioni dei fornitori devono essere firmate di propria mano. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la dichiarazione del fornitore sia firmata di propria mano, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire determinate condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.

7. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione ai sensi degli articoli 20 e 21 dell'allegato II della decisione 86/283/CEE (1) restano valide. Articolo 24

Discordanze

L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1, sul formulario EUR. 2 o sulla dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 23 e quelle riportate sui docu

menti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del documento se è debitamente accertato che il certificato di circolazione delle merci EUR. 1, il formulario EUR. 2 o la dichiarazione del fornitore corrisponde alle merci presentate.

TITOLO III

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 25

Trasmissione dei timbri

Le impronte dei timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 nonché dei formulari EUR. 2 devono essere trasmessi alla Commissione.

A decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e i formulari EUR. 2 sono accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale.

La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e i formulari EUR. 2 presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione prima di tale data sono accettati conformemente alla legislazione comunitaria. Articolo 26

Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e dei formulari EUR. 2

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e dei formulari EUR. 2 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sulla esattezza delle informazioni riguardanti la reale origine delle merci in questione.

2. Ai fini di una corretta applicazione del presente allegato, gli Stati membri, gli PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, nonché dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto, delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR. 2 e dell'autenticità e dell'esattezza delle schede d'informazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, Stati membri e PTOM interessati.

3. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni della decisione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

4. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello PTOM di esportazione il certificato EUR. 1 oppure il formulario EUR. 2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR. 1 oppure al formulario EUR. 2 i documenti commerciali utili o copia degli stessi e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario.

5. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorità doganali dello Stato d'importazione entro il termine massimo di sei mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile ai prodotti realmente esportati, e se questi possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indicazioni di possibili violazioni delle disposizioni del presente allegato, di propria iniziativa o a richiesta della Comunità lo PTOM effettua le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di prevenire siffatte violazioni. La Commissione può partecipare a dette inchieste.

Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione emergano indicazioni di possibili violazioni delle disposizioni del presente allegato, i prodotti possono essere ammessi come prodotti originari ai sensi del protocollo n. 1 soltanto dopo l'espletamento delle procedure di cooperazione amministrativa previste nel presente protocollo eventualmente messe in atto, compresa in particolare la procedura di verifica.

7. Le contestazioni che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello PTOM d'esportazione, o che creino un problema d'interpretazione del presente allegato, vengono sottoposte al comitato per l'origine istituito dal regolamento (CEE) n. 802/68 (1).

8. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato. Articolo 27

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato membro in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'allegato 7 del presente allegato. Oppure, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di produrre una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui la dichiarazione è stata fatta.

Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno due anni.

3. I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali del paese d'importazione. Essi devono indicare con certezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno esatta.

4. A fini di controllo i fornitori conservano per un periodo non inferiore a due anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento atto a comprovare il reale status dei materiali.

5. Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile allo scopo di accertare l'esattezza di tale dichiarazione.

6. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e i formulari EUR. 2 rilasciati o redatti in base ad una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

7. In caso di contestazioni relative alle dichiarazioni dei fornitori o alle schede di informazione si applica la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 7.

Articolo 28

Sanzioni

Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, oppure compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente informazioni inesatte. Articolo 29

Zone franche

Gli Stati membri e le autorità responsabili degli PTOM prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci oggetto di una transazione in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o ad una dichiarazione del fornitore le quali, durante il trasporto, sostino in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate a conservarle nel loro stato. Articolo 30

Deroghe

1. Deroghe al presente allegato si possono adottare quando siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.

Lo Stato membro o, all'occorrenza, le competenti autorità dello PTOM interessato informano la Comunità sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2.

La Comunità accoglie tutte le richieste debitamente giustificate ai sensi del presente articolo in particolare se una lavorazione o trasformazione sostanziale è stata fatta negli PTOM richiedenti; e che non possano arrecare gravi pregiudizi ad un'industria comunitaria già stabilita.

2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga, lo Stato membro o PTOM richiedente fornisce a corredo della sua richiesta, mediante il formulario che figura nell'allegato 9 del presente allegato, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:

- designazione del prodotto finito,

-natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi,

-natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati ACP, della Comunità o degli PTOM, o ivi trasformati,

-processo di fabbricazione,

-valore aggiunto,

-personale impiegato nell'impresa interessata,

-volume delle esportazioni previste nella Comunità,

-altre possibilità d'approvvigionamento in materie prime,

-giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti d'approvvigionamento,

-altre osservazioni.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali proroghe.

Il formulario può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 14, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello PTOM interessato;

b)dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno PTOM, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di attività;

c)dei casi specifici nei quali si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in un'industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive.

4. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme in materia di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema.

5. Inoltre, le richieste di deroga relative ad uno PTOM meno sviluppato saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:

a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere;

b)della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello PTOM interessato e delle sue difficoltà.

6. Nell'esame delle richieste caso per caso si tiene conto, in misura del tutto particolare, della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi materiali originari di paesi in via di sviluppo vicini o di paesi meno sviluppati, purché possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa.

7. a) Salvi restando i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello PTOM interessato è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia cagione di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno Stato o più Stati membri della medesima.

b)Nonostante le disposizioni della lettera a) la deroga è concessa automaticamente:

- quando riguarda materie o prodotti non sensibili individuati nel sistema di preferenze generalizzate (SPG) applicato dalla Comunità al momento della domanda;

-per qualsiasi altro prodotto, se le domande di deroga riguardano una quantità totale annua non superiore all'1 % in valore della media delle importazioni comunitarie delle materie e dei prodotti in questione negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici al momento della domanda. Le richieste di deroga in tal senso devono obbligatoriamente specificare le soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga in materia.

c)Le disposizioni della lettera b) non si applicano quando le operazioni effettuate negli PTOM riguardano soltanto lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

8.a)Il Consiglio e la Commissione prendono tutte le disposizioni necessarie affinché una decisione intervenga al più presto, comunque non oltre sessanta giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al presidente del comitato di origine. A tal fine si applica agli PTOM, mutatis mutandis la decisione 90/523/CEE (1).

b)Se entro il termine di cui alla lettera a) non viene presa una decisione, la richiesta si considera accettata.

9.a)Le deroghe hanno validità per un periodo che sarà di norma di cinque anni.

b)La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato membro o lo PTOM interessato dimostri di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente allegato oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il Comitato le esamina al più presto e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 8. Sono prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

10. Qualora una deroga concessa in conformità del paragrafo 7, lettera b) dia luogo a gravi perturbazioni in alcuni settori d'attività di talune regioni della Comunità, essa viene riesaminata secondo la procedura prevista all'articolo 14, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 802/68, senza pregiudizio delle misure d'urgenza che la Commissione è autorizzata a prendere.

Al termine dell'esame la decisione presa può essere modificata o abrogata.

TITOLO IV

ISOLE CANARIE, CEUTA E MELILLA

Articolo 31

Condizioni particolari

1. Per l'applicazione della decisione 86/47/CEE, prorogata da ultimo dalla decisione 90/699/CEE si applica, mutatis mutandis, il presente allegato, con riserva delle condizioni particolari definite qui di seguito nei paragrafi da 2 a 8.

2. Il termine «Comunità» utilizzato nel presente allegato non copre le Isole Canarie, Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla.

3. I paragrafi che seguono sono applicabili invece dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e i riferimenti relativi a detto articolo si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo.

4. Quando prodotti interamente ottenuti nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla, negli Stati ACP o nella Comunità costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni negli PTOM, li si considera come interamente ottenuti negli PTOM.

5. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla, negli Stati ACP o nella Comunità sono considerate effettuate negli PTOM se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli PTOM.

6. Quando prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP, negli PTOM o nella Comunità costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nelle Isole Canarie, a Ceuta e a Melilla, li si considera come interamente ottenuti nelle Isole Canarie, a Ceuta e a Melilla.

7. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati ACP, negli PTOM o nella Comunità sono considerate effettuate nelle Isole Canarie, a Ceuta e a Melilla se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione nelle Isole Canarie, a Ceuta e a Melilla.

8. Le Isole Canarie, Ceuta e Melilla sono considerate un territorio unico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Prodotti petroliferi

I prodotti riportati nell'allegato 8 sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente allegato. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa. Articolo 33

Revisione delle norme d'origine

Il Consiglio procede all'occorrenza, oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità o di uno PTOM ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente allegato e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.

Il Consiglio tiene conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine.

Le decisioni prese vengono attuate quanto prima. Articolo 34

Allegati

Gli allegati del presente allegato costituiscono parte integrante dello stesso.

Allegato 1 dell'allegato II

NOTE

Introduzione

Queste note si applicano, se del caso, a tutti i prodotti fabbricati con materiali non originari, anche se non soggetti a condizioni particolari specificate nell'elenco dell'allegato 2, ma soggetti invece semplicemente alla regola di cambiamento della voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Nota 1:

1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce od il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usate in detto sistema, per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Se in taluni casi la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna 2.

1.2.Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo in questione o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

1.3.Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

Nota 2:

2.1.Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio od operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.

2.2.Per «materiale» s'intende qualsiasi ingrediente, elemento, materia prima, materiale, componente, parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2.3.Per «prodotto» s'intende il prodotto ottenuto anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

2.4.Per «merci» si intendono sia i «materiali» che i «prodotti».

Nota 3:

3.1.Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Se una voce o parte di voce citata nell'elenco è soggetta alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella colonna 3.

3.2.La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.3.Quando una regola prevede che materiali di qualsiasi voce possano essere utilizzati, è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che possono essere utilizzati solo materiali classificati nella stessa voce del prodotto con una designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2.

3.4.Se un prodotto che è stato fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione in base alla regola del cambiamento di voce oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco viene utilizzato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio: un motore della voce 8407 è fabbricato in un paese determinato, con abbozzi fucinati di acciai legati della voce 7224. La regola applicabile ai motori della voce 8407 prevede che il valore dei materiali non originari che possono essere utilizzati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Se la fucinatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, l'abbozzo ottenuto ha già conseguito il carattere di prodotto originario conformemente alla regola prevista nell'elenco per i prodotti della voce 7224. Pertanto esso può essere considerato originario nel calcolo del valore dei materiali non originari che possono essere utilizzati nella fabbricazione del motore della voce 8407, a prescindere dal fatto che l'abbozzo sia stato ottenuto o meno nello stesso impianto industriale del motore. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si calcola il valore dei materiali non originari utilizzati.

3.5.Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono osservate, il prodotto finito non è originario se l'operazione eseguita è insufficiente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

3.6.L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle norme di origine, è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Nel caso di assortimenti di articoli classificati in base alla regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità da prendere in considerazione è quella di ciascuno degli articoli dell'assortimento. La presente disposizione è applicabile anche agli assortimenti delle voci 6308, 8206 e 9605.

Ne consegue pertanto che:

- quando un prodotto composto da un gruppo o da un complesso di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

-quando una partita consiste di vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le norme di origine ogni prodotto va considerato singolarmente;

-quando, conformemente alla regola generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto contenuto ai fini della classificazione, detto imballaggio è in tal modo considerato anche per la determinazione dell'origine.

Nota 4:

4.1.La regola che figura nell'elenco rappresenta il livello minimo di lavorazione o trasformazione richiesta per cui l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

4.2.Quando una regola che figura nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio: la regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati contemporaneamente, bensì che si può usare un materiale o l'altro oppure entrambi.

Pertanto, se una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio: la regola applicabile alle macchine da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto «zig-zag» siano prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

4.3.Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio: la regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce evidentemente l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio: nel caso di un articolo fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che tale tipo di articolo possa unicamente essere ottenuto a partire da filati non originari, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti» anche se, normalmente, i tessuti non tessuti non possono essere ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. Vedi anche la nota 7.3 per quanto riguarda i materiali tessili.

4.4.Se una regola dell'elenco indica due o più percentuali per il valore massimo di materiali non originari di cui è ammesso l'uso, tali percentuali non sono cumulabili. Il valore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le percentuali specifiche in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Questa nota si applica anche alla tolleranza di valore di cui all'articolo 5.

Nota 5:

5.1.Nell'elenco, con i termini «fibre naturali» s'intendono tutte le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente la filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, i termini «fibre naturali» comprendono le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.

5.2.I termini «fibre naturali» comprendono crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché lana, peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, cotone delle voci da 5201 a 5203 e altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

5.3.Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4.Nell'elenco, con i termini «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre sintetiche o artificiali in fiocco delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6:

6.1.Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che formano oggetto nell'elenco di un rinvio alla presente nota introduttiva, le condizioni esposte nella colonna 3 dell'elenco non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato nella loro fabbricazione che globalmente rappresenti 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).

6.2.Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,

- lana,

- peli grossolani,

- peli fini,

- crini,

- cotone,

- materiali per la fabbricazione della carta e carta,

- lino,

- canapa,

- iuta ed altre fibre tessili liberiane,

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

- filamenti sintetici,

- filamenti artificiali,

- fibre sintetiche in fiocco,

- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio: un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono l'impiego di sostanze chimiche o di pasta tessile) possono essere usate fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del filato.

Ad esempio: un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò possono essere utilizzati fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del tessuto filati sintetici che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono l'impiego di sostanze chimiche o di pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono l'impiego di fibre naturali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di questi due tipi di filati.

Ad esempio: una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è considerata come un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio: se la stessa superficie tessile «tufted» è stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 allora, ovviamente, sono stati utilizzati due diversi materiali tessili e la superficie tessile «tufted» è quindi un «prodotto misto».

Ad esempio: un tappeto «tufted» fabbricato a partire da filati artificiali e filati di cotone e con dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili. I materiali non originari utilizzati in uno stadio di lavorazione successivo a quello previsto dalla regola possono essere utilizzati a condizione che il loro peso globale non ecceda il 10 % del peso dei materiali tessili del tappeto. Perciò i filati artificiali e/o i filati di cotone e il dorso di iuta possono essere importati in questo stadio di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato.

6.3.Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti» questa tolleranza viene portata al 20 % per tali filati.

6.4.Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un nastro consistente in un'anima di lamina di alluminio, oppure un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % per tale nastro.

Nota 7:

7.1.Nel caso dei prodotti tessili confezionati corredati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota introduttiva, le guarnizioni e gli accessori tessili che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per i prodotti confezionati in questione possono essere usati, purché il loro peso non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili interessati sono quelli classificati nei capitoli da 50 a 63. Le stoffe da fodera o da controfodera non sono considerate guarnizioni né accessori.

7.2.Le guarnizioni, gli accessori e gli altri prodotti utilizzati che contengano materiali tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3, anche se non rientrano nella sfera della nota 4.3.

7.3.Conformemente alla nota 4.3, le guarnizioni, gli accessori o altri prodotti non originari che non contengano materiali tessili possono in ogni caso essere utilizzati liberamente qualora essi non possano essere ottenuti a partire dai materiali elencati nella colonna 3 dell'elenco.

Ad esempio: se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

7.4.Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Allegato 2 dell'allegato II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO OTTENUTO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Numero della

voce del SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i

materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o regriferate della voce 0201

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207

da 0302

a 0305

Pesci, esclusi i pesci vivi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari

0402

da 0404

a 0406

Latte e latticini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari,

-i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e

-il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407

(1) (2) (3) ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

ex 0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

da 0710

a 0713

Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari

ex 0710

Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato

Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato

ex 0711

Granturco dolce, temporaneamente conservato

Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

- con aggiunta di zuccheri

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altre

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

0813

Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

0814

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari

ex 1106

Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1501

Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:

- grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

- altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

1502

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:

- grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

- frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391D0482.4- frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

exda 1507

a 1515

Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

- frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

- altri, esclusi:

- olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone;

-oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati

ex 1517

Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari

ex 1519

Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519

1601

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

1603

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

- maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702

-altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

ex 1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali dei capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:

- estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

- altri

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:

- non contenenti cacao

Fabbricazione in cui:

- tutti i cereali e le farine (escluso il granturco del tipo «Zea indurata», il grano duro e i loro derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e

-il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto la voce 1806. Inoltre, il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari

2004 e

2005

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari

2006

Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

- frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata

Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

-frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2101

Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria

ex 2103

- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate

-Senapa preparata

Fabbricazione a partire da farina di senapa

ex 2104

-Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

-Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati

ex 2106

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari

ex 2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole

Fabbricazione a partire da altri mosti di uva

2205,

ex 2207,

ex 2208

ed

ex 2209

I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva

ex 2208

Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol

Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcooliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

(1)

(2)

(3)

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

ex 2520

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

Questi prodotti sono compresi nell'allegato 8

da 2709

a 2715

Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali

Questi prodotti sono compresi nell'allegato 8

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Questi prodotti sono compresi nell'allegato 8

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili

Questi prodotti sono compresi nell'allegato 8

ex 2905

Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

ex 2932

(segue)

- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3002

Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

- prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri:

- sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

3003

e

3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006)

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 31

Concimi; esclusi quelli delle voci ex 3103 e ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3103

Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati

Macinazione e polverizzazione di fosfati alluminocalcici naturali trattati termicamente

ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

- nitrato di sodio

- calciocianammide

- solfato di potassio

- solfato di potassio e di magnesio

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (1)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (2) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403

Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi

Questi prodotti sono compresi nell'allegato 8

3404

Cere artificiali e cere preparate:

- a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici

Questi prodotti sono compresi nell'allegato 8

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:

- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

-gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519,

-i materiali della voce 3404.

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

- eteri ed esteri di amido

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505

- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108

ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3801

- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

-Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

ex 3806

Gomme esteri

Fabbricazione a partire da acidi resinici

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

da 3808

a 3814,

da 3818

a 3820,

3822

e

Prodotti vari delle industrie chimiche:

-Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811

Questi prodotti sono compresi nell'allegato 8

3823

-i seguenti prodotti della voce 3823:

- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

-acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici

-sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905

-solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali

-scambiatori di ioni

-composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

-ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

da 3808

a 3814,

da 3818

a 3820,

3822 e

3823

(segue)

- acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

-acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici

-oli di flemma e l'olio di Dippel

-miscele di sali aventi differenti anioni

-paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

-altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3901

a 3915

Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica:

- prodotti addizionali omopolimerizzati

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

da 3916

a 3921

Semilavorati di plastica:

- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa dalla rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri:

-prodotti addizionali omopolimerizzati

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

-altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

da 3922

a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4012

Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012

ex 4017

Articoli in gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

(1)

(2)

(3)

ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

da 4104

a 4107

Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

o

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

4109

Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

- tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

- altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm

Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina

ex 4408

Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

ex 4409

- Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina

Levigatura o incollatura, con giunture a spina

- Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

exda 4410

a 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

ex4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex4416

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimentilavorato

ex 4418

- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

-Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

(1)

(2)

(3)

4503

Articoli in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

- calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5501

a 5507

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili

excapitoli

da 50 a 55

Filati e filamenti

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici o paste tessili, o

-materiali per la fabbricazione della carta

(1)

(2)

(3)

ex capitoli

da 50 a 55

(segue)

Tessuti:

- elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (1)

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali,

-filati di cocco,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici, o paste tessili, o

-carta

o

Stampa o tintura accompagnate da almeno una operazione di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali,

- filati di cocco,

- materiali chimici o paste tessili,

-materiali per la fabbricazione della carta

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

- feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali, o

-materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

-il filato di polipropilene della voce 5402

-le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o

-i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali,

- fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o

-materiali chimici o paste tessili

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

-fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

(1)

(2)

(3)

5604

(segue)

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici, o paste tessili, o

-materiali per la fabbricazione della carta

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici o paste tessili, o

-materiali per la fabbricazione della carta

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

-materiali chimici, o paste tessili, o

-materiali per la fabbricazione della carta

capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

- di feltro ad ago

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali, o

-materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

-i filati di polipropilene della voce 5402,

-le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o

-i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- di altri feltri

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili

-di altri materiali tessili

Fabbricazione a partire da (1):

-filati di cocco,

-filati di filamenti sintetici o artificiali,

-fibre naturali, o

-fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:

- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (1)

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili,

o

Stampa o tintura accompagnate da almeno una operazione di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

-contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

- altri

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (1)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

-impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

(1)

(2)

(3)

5905

(segue)

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- filati di cocco,

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o

-materiali chimici o paste tessili,

o

Stampa o tintura accompagnate da almeno una operazione di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

-tessuti a maglia

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o

-materiali chimici o paste tessili

-altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da materiali chimici

- altri

Fabbricazione a partire da filati

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

ex 5908

Reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia

da 5909

a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

-dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

- altri

Fabbricazione a partire da (1):

- filati di cocco,

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o

-materiali chimici o paste tessili

capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili

(1)

(2)

(3)

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

-ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (1)

- altri

Fabbricazione a partire da (2):

-fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso

Fabbricazione a partire da filati (1)

ex6202,

ex6204,

ex6206,

ex6209,

ex6217

Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati

Fabbricazione a partire da filati (1)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

ex6210,

ex6216,

ex6217

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (1)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

6213

e

6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

-ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

- altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)

da 6301

a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

-in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (2):

-fibre naturali, o

-materiali chimici o paste tessili

- altri:

- ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2)

(1)

(2)

(3)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (1):

- fibre naturali,

-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

-materiali chimici o paste tessili

6306

Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:

-non tessuti

Fabbricazione a partire da (1):

-fibre naturali, o

-materiali chimici o paste tessili

-altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

da 6401

a 6405

Calzature

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6503

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (2)

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (2)

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da amianto lavorato, in fibre, o da miscele a base di amianto od a base di amianto e carbonato di magnesio

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali

Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

(1)

(2)

(3)

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

- stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e

-lana di vetro

ex7102,

ex7103 e

ex7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

7106,

7108 e

7110

Metalli preziosi:

-greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 7106, 7108 o 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

-semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex 7107,

ex 7109 e

ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205

da 7208

a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

ex7218,

da 7219

a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

ex7224,

da 7225

a 7227

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224

7228

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7203

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304,

7305 e

7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex7322

Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7403

Leghe di rame, gregge

Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601 e 7602; la regola per la voce ex 7601 è specificata in appresso

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7601

-Leghe di alluminio, gregge

Fabbricazione a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami

-Alluminio raffinato (ISO n. AL 99,99)

Fabbricazione a partire da alluminio non legato (ISO n. AL 99,8)

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccedeil 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7801

Piombo greggio:

- Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

- altri

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7901

Zinco greggio

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8001

Stagno greggio

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

ex capitolo 81

Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

(1) (2) (3) ex 8306

Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci per i quali le relative regole figurano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

-entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403

e

ex8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

ex 8419

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425

a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

- rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431

Parti di ricambio per rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444

a 8447

Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

-macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e

-il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8456

a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8469

a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8522, da 8523 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8548

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8522

Parti ed accessori di apparecchi cinematografici per la registrazione e la riproduzione del suono per pellicole di 16 mm o più

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

-matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

8535

e

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8541

Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8548

Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8601

a 8607

Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8609

Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

excapitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

ex8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8803

Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8804

Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori:

- rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804

- altri

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navi, battelli ed altri natanti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

ex capitolo 90

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391D0482.5Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9006, ex 9014, da 9015 a ex 9018 e da 9024 a 9033

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex9006

Apparecchi fotografici, esclusi i seguenti apparecchi:

-Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa

-Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati

-Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria

-Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei

-altri apparecchi fotografici:

- con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm

-altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm

-altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9017

Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex9018

Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

excapitolo 91

Orologeria; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso:

da 9101 a 9105 e da 9110 a 9113

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 9101

a 9105

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi e loro parti

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione in cui:

-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

-entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

-di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 92

Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex9401

e

ex9403

Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m²

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

oppure

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:

- il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e

-tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

-purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9506

Teste di mazze da golf

Fabbricazione a partire da sbozzi

ex 9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9707) ed oggetti simili per la caccia:

- Ami montati con esca artificiale, lenze per la pesca, ivi compresi i terminali

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex9601

e

ex9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione in cui:

-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

-purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609:

-Penne stilografiche ed altre penne con pennino

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e

-purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

Allegato 3 dell'allegato II

Ai fini del presente allegato, si intendono per «Stati ACP», gli Stati sottoelencati, che sono parti contraenti della quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989:

(fatte salve le eventuali evoluzioni del presente elenco)

Angola

Antigua e Barbuda

Bahamas

Barbados

Belize

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Camerun

Capo Verde

Ciad

Swaziland

Comore

Congo

Côte-d'Ivoire

Dominica

Etiopia

Figi

Uganda

Gabon

Gambia

Gana

Giamaica

Gibuti

Grenada

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea equatoriale

Guyana

Haiti

Kenia

Kiribati

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Mauritania

Maurizio

Mozambico

Niger

Nigeria

Repubblica centrafricana

Repubblica dominicana

Ruanda

San Cristoforo e Nevis

Santa Lucia

San Vincenzo e Grenadine

Salomone

Samoa occidentali

Sao Tomé e Principe

Seychelles

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Suriname

Mali

Tanzania

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tuvalu

Papua-Nuova Guinea

Vanuatu

Zaire

Zambia

Zimbabwe

Allegato 4 dell'allegato II

FORMULARIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene compilato sul formulario il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato membro o PTOM di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

2.Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 65 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

3.Gli Stati di esportazione e le competenti autorità degli PTOM di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

4.I formulari il cui modello figura nell'allegato 5 dell'allegato II della decisione 86/283/CEE possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 31 dicembre 1992 al più tardi.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

EUR.1 N. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci

9. Massa

lorda (kg) o

altra misura

(l, m³, ecc.)

10. Fatture

(indicazione

facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (2)

modello n. ....................

del

Ufficio doganale

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

A , addì ....................

Timbro

12.DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a , addì ............................

(Firma)

(Firma)

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:

14. RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)

O

è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.

O

non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).

È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

Fatto a , addì .................................

Fatto a , addì ..................................

Timbro

Timbro

(Firma)

(Firma)

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3.Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

EUR.1 N. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli

scambi preferenziali tra

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci

9. Massa

lorda (kg) o

altra misura

(l, m³, ecc.)

10. Fatture

(indicazione

facoltativa)

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISOle circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

PRESENTOi seguenti documenti giustificativi (1):

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDOil rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a

, addì

(Firma)

Allegato 5 dell'allegato II

FORMULARIO EUR. 2

1. Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nel presente allegato, è compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità ed in conformità del diritto interno dello PTOM d'esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

2.Il formulario EUR. 2 è costituito da un unico foglio del formato di mm 210 × 148. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 65 g/m².

3.Gli Stati e le competenti autorità degli PTOM d'esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario debbono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

4.I formulari il cui modello figura nell'allegato 6 dell'allegato II della decisione 86/283/CEE possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 31 dicembre 1992 al più tardi.

FORMULARIO EUR.2 N.

1

Formulario utilizzato negli scambi preferenziali

tra (1) ................................................ e

2

Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

3

Dichiarazione dell'esportatore

lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.

4

Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)

5

Luogo e data

6

Firma dell'esportatore

7

Osservazioni (2)

8

Paese d'origine (3)

9

Paese di destinazione (4)

10

Massa lorda (kg)

11

Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci

12

Amministrazione o servizio del paese d'e

sportazione (4) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore

(RECTO)

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

13

Richiesta di controllo

14

Risultato del controllo

Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (5)()

Il controllo effettuato ha permesso di constatare (1)

O

che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte.

O

che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le

osservazioni qui allegate).

Fatto a

, addì

Timbro

19

Fatto a

, addì

Timbro

19

(Firma)

(Firma)

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

2.L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.

3.Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

4.L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

(VERSO)

Allegato 6 A dell'allegato II

DICHIARAZIONE PER PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO NELL'AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE

Io sottoscritto dichiaro che le merci descritte in questa fattura (1)

sono state prodotte in (2)

e sono conformi alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra la Comunità europee e gli PTOM.

Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

(3)

(4)

(6)

Nota

Il testo all'interno del riquadro, opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

Allegato 6 B dell'allegato II

DICHIARAZIONE PER PRODOTTI CHE NON HANNO CARATTERE ORIGINARIO NELL'AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE

Io sottoscritto dichiaro che le merci descritte in questa fattura ................................................ (1) sono state prodotte in ................................................. (2) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non hanno origine comunitaria per gli scambi preferenziali:

(3)

(4)

(6)

(7)

Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

(8)

(9)

(10)

Nota:

Il testo all'interno del riquadro, opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

Allegato 7 dell'allegato II

SCHEDA DI INFORMAZIONE

1. Occorre utilizzare il formulario di scheda di informazione il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità. Le schede di informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, esse devono essere scritte con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.

2.La scheda di informazione deve essere di formato A4 (mm 210 × 297); è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contente pasta meccanica, del peso minimo di 65 g/m².

3.Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei formulari o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

COMUNITÀ EUROPEE

1. Speditore (1)

SCHEDA DI INFORMAZIONE

per ottenere un

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

come previsto dalle disposizioni relative agli

scambi tra

2. Destinatario (1)

LA COMUNITÀ

ECONOMICA EUROPEA

e

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE (PTOM)

3. Trasformatore (1)

4. Stato ove sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni

6. Ufficio di dogana d'importazione (2)

5. Per uso ufficiale

7. Documento d'importazione (2)

modello n. ............

serie

del

MERCI AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE VERSO IL PAESE O TERRITORIO DESTINATARIO

8. Marche, numeri, numero

e natura dei colli

9. Voce doganale e designazione delle merci

10. Quantità (3)

11. Valore (4)

MERCI IMPORTATE UTILIZZATE

12. Voce doganale e designazione delle merci

13.Paese

d'origine

14. Quantità(3)

15. Valore (2)(6)

16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate

17. Osservazioni

18. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento:

modello n. ...........................

19.DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE

Il sottoscritto dichiara che le informazioni che figurano

sulla presente scheda sono esatte

Fatto a , addì

Ufficio doganale

Addì

(Firma)

Timbro

dell'ufficio

(Firma)

(1) (2) (3) (4) (6) Per le note vedi a tergo.

RICHIESTA DI CONTROLLO

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda di informazione.

Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione:

a) è stata effettivamente rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (5)().

b)non risponde ai requisiti d'autenticità e di esattezza prescritti (vedi osservazioni allegate) (5)().

Fatto a .........................., addì

Fatto a .........................., addì

Timbro

dell'ufficio

Timbro

dell'ufficio

(Firma del funzionario)

(Firma del funzionario)

NOTE DELLA PAGINA 1

Allegato 8 dell'allegato II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ALLEGATO

Voce SA

Designazione dei prodotti

ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, simili ad oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbone fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

da2709 a 2715

Oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

ex 2901

Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, cere di petrolio, cere ottenute da minerali bituminosi, residui paraffinici («slack wax» o «scale wax»)

ex 3811

Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Allegato 9 dell'allegato II

FORMULARIO DELLA RICHIESTA DI DEROGA

1. Denominazione commerciale del prodotto finito

1.1.Classificazione doganale (voce SA)

2. Volume annuo previsto delle esportazioni nella Comunità (in peso, numero di pezzi, metri o altra unità)

3.Denominazione commerciale dei materiali impiegati originari di paesi terzi

Classificazione doganale (voce SA)

4.Volume annuo previsto dei materiali impiegati originari di paesi terzi

5.Valore dei materiali impiegati originari di paesi terzi

6.Valore franco fabbrica del prodotto finito

7.Origine dei materiali provenienti da paesi terzi

8.Motivi per i quali la norma d'origine non può essere soddisfatta per il prodotto finito

9.Denominazione commerciale dei materiali da impiegare originari di paesi ACP, della CEE o di PTOM

10.Volume annuo previsto dei materiali impiegati originari di paesi ACP, della CEE o di PTOM

11.Valore dei materiali da impiegare originari di paesi ACP, della CEE o di PTOM

13.Durata della deroga richiesta

dal .......................................... al ..........................................

12.Lavorazioni o trasformazioni effettuate (senza conseguimento dell'origine) nella CEE o nei PTOM sui materiali provenienti da paesi terzi

14.Descrizione dettagliata delle lavorazioni o trasformazioni effettuate in paesi ACP

15.Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata

16.Valore degli investimenti realizzati/previsti

17.Personale in organico/previsto

18.Valore aggiunto a seguito delle lavorazioni o trasformazioni effettuate in paesi ACP

18.1.Manodopera

18.2.Spese generali

18.3.Altri

20.Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga

19.Altre fonti d'approvvigionamento prevedibili per i materiali impiegati

21.Osservazioni

NOTE

1. Se le caselle previste nel formulario non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso occorre indicare «cfr. allegato» nella corrispondente casella.

2.Se possibile occorre unire al formulario campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali impiegati.

3.Per ogni prodotto oggetto della richiesta deve essere compilato un formulario.

Caselle 3, 4, 5, 7: Per «paese terzo» si intende qualsiasi paese non compreso negli Stati ACP, nella Comunità o negli PTOM.

Casella 12:Se materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni nella Comunità o negli PTOM senza conseguire l'origine, prima che vengano sottoposti ad una nuova trasformazione nello Stato ACP che chiede la deroga occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuato nella Comunità o negli PTOM.

Casella 13:Le date da indicare sono quella di inizio e di fine del periodo nel quale i certificati EUR. 1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18:Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19:Se esistono fonti alternative di approvvigionamento in materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20:Indicare gli investimenti o la diversificazione delle fonti d'approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

(1) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.(1) GU n. L 290 del 23. 10. 1990, pag. 33.(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colarare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

(2) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Vedi nota introduttiva n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

(2)Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6.

(2)Vedi nota introduttiva n. 7, relativa a guarnizioni ed accessori di tessuti.(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.(1) Segnare con una X la menzione applicabile.(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi al prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.(5)() Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.(1) - Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: «. . . descritte in questa fattura e contrassegnate . . . . . . . . . . sono state prodotte . . . . . . . . . .».

- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, il tipo del documento in questione deve essere citato sostituendolo al termine «fattura».

(2) Comunità, Stato membro, Stato ACP o PTOM. Laddove si tratti di un ACP/PTOM, deve essere indicato anche l'ufficio doganale comunitario che detiene il (i) certificato(i) EUR. 1 o EUR. 2 in questione, fornendo il numero del (dei) certificato(i) o del (dei) formulario(ri) in questione ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

(3) Luogo e data.

(4) Nome e funzione nella società.

(6) Firma.(1) - Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: « . . . descritte in questa fattura e contrassegnate . . . . . . . . . . . . . . sono state prodotte . . . . . . . . . . . . . . ».

-Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, il tipo del documento in questione deve essere citato sostituendolo al termine «fattura».

(2)Comunità, Stato membro, Stato ACP o PTOM.

(3)La descrizione deve essere fornita in tutti i casi. Essa deve essere adeguata e sufficientemente particolareggiata da consentire la classificazione tariffaria delle merci considerate.

(4)Indicare il valore in dogana unicamente nei casi in cui sia richiesto.

(6)Indicare il paese d'origine unicamente nei casi in cui sia richiesto. L'origine da fornire deve essere un'origine preferenziale mentre in tutti gli altri casi deve essere indicata l'origine di «paese terzo».

(7)Da aggiungere «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni (nella Comunità) (Stato membro) (Stato ACP) (PTOM) . . .» con una descrizione delle operazioni effettuate qualora tale informazione sia richiesta.

(8)Luogo e data.

(9)Nome e funzione nella società.

(10)Firma.(5)() Cancellare la menzione inutile.(1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

(2) Menzione facoltativa.

(3) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.

(4)Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

(6)Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine.

ALLEGATO III

relativo alle condizioni di ammissione nella Comunità dei prodotti non originari degli PTOM che si trovano in libera pratica negli PTOM ed ai metodi di cooperazione amministrativa Articolo 1

Trasporto diretto

1. Il regime preferenziale previsto dalle disposizioni dell'articolo 101 paragrafo 2 della decisione si applica soltanto ai prodotti o materiali che sono trasportati tra il territorio degli Stati ACP, della Comunità e degli PTOM senza attraversare altri territori. Tuttavia il trasporto delle merci che costituiscono una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli degli PTOM, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purché le merci stesse siano rimaste sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni diverse da quelle di scarico o di ricarico o da qualsiasi altra operazione diretta a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita con la presentazione alle competenti autorità doganali:

a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese beneficiario dell'esportazione, che ha accompagnato le merci durante l'attraversamento del paese di transito; o

b)di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

- un'esatta descrizione delle merci;

-la data dello scarico e del ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate;

-la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci; o

c)in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio. Articolo 2

Certificato di esportazione EXP

1. La prova dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 101, paragrafo 2 della decisione è fornita da un certificato d'esportazione EXP, il cui modello si trova nell'allegato 1 del presente allegato.

2. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo per l'applicazione della decisione.

3. Il certificato d'esportazione EXP viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. La domanda è fatta su un formulario il cui modello figura nell'allegato 1 e che viene compilato conformemente al presente allegato.

4. Le domande d'esportazione EXP devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

5. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per i prodotti da esportare può essere rilasciato un certificato di esportazione EXP.

Egli si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengono necessarie per accertare l'esattezza della sua richiesta, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e delle circostanze dell'immissione in libera pratica delle merci da parte delle suddette autorità.

L'esportatore è tenuto a conservare almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

6. Il certificato d'esportazione EXP viene rilasciato dalle autorità doganali dello PTOM di esportazione se le merci possono essere considerate «prodotti originari» ai sensi del presente protocollo.

7. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengono utile.

8. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare che i formulari di cui al paragrafo 1 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla designazione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la designazione delle merci nonché tutte le altre indicazioni rilasciate in questo quadro devono essere effettuate senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee.

9. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci deve essere indicata nella parte del certificato riservata alla dogana.

10. Il certificato d'esportazione EXP è rilasciato dalle autorità doganali dello PTOM di esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 3

Rilascio di un duplicato del certificato d'esportazione EXP

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato d'esportazione EXP, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso.

Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: «DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA». Articolo 4

Validità dei certificati d'esportazione EXP

1. Il certificato d'esportazione EXP deve essere presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello PTOM d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui i prodotti sono presentati.

2. I certificati d'esportazione EXP presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere del termine di presentazione previsto al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di detto termine. Articolo 5

Presentazione dei certificati

Il certificato d'esportazione EXP è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in detto Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della decisione.

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 6

Trasmissione dei timbri

Le impronte dei timbri usati e gli indirizzi doganali competenti per il rilascio dei certificati d'esportazione EXP e per il controllo a posteriori dei certificati d'esportazione EXP devono essere trasmessi alla Commissione se essi sono diversi da quelli di cui all'articolo 25 dell'allegato II della presente decisione.

A decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione, i certificati di esportazione EXP saranno accettati ai fini dell'applicazione del regime.

La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

I certificati d'esportazione EXP presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione prima di tale data sono accettati conformemente alla legislazione comunitaria. Articolo 7

Controllo dei certificati d'esportazione EXP

1. Il controllo a posteriori dei certificati d'esportazione EXP viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sulla esattezza delle informazioni riguardanti la reale origine delle merci in questione.

2. Ai fini di una corretta applicazione del presente allegato, gli Stati membri e gli PTOM si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati d'esportazione EXP nonché dell'esattezza delle informazioni riportate in detti certificati.

3. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni della decisione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

4. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello PTOM di esportazione il certificato EXP, oppure una loro fotocopia, indicando se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EXP i documenti commerciali utili o copia degli stessi e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato.

5. I risultati di controllo a posteriori vengono comunicati alle autorità doganali dello Stato d'importazione entro il termine massimo di sei mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato d'esportazione EXP contestato sia applicabile ai prodotti realmente esportati, e se questi possano effettivamente beneficiare del regime previsto.

6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indicazioni di possibili violazioni delle disposizioni del presente allegato, di propria iniziativa o a richiesta della Comunità lo PTOM effettua le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di prevenire siffatte violazioni. La Commissione può partecipare a dette inchieste.

Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione emergano indicazioni di possibili violazioni delle disposizioni del presente allegato, i prodotti possono essere ammessi come prodotti in libera pratica ai sensi della decisione soltanto dopo l'espletamento delle procedure di cooperazione amministrative previste nel presente protocollo eventualmente messe in atto, compresa in particolare la procedura di verifica.

7. Le contestazioni che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello PTOM d'esportazione, o che creino un problema d'interpretazione del presente allegato, vengono sottoposte al comitato di legislazione doganale.

8. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato. Articolo 8

Sanzioni

Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime previsto, redigano o facciano redigere un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere un certificato di esportazione EXP.

Articolo 9

Zone franche

Gli Stati membri e le autorità responsabili degli PTOM prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci oggetto di una transazione in base ad un certificato d'esportazione EXP le quali, durante il trasporto, sostino in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate a conservarle nel loro stato. Articolo 10

Allegati

Gli allegati del presente allegato costituiscono parte integrante dello stesso. Allegato I dell'allegato III

SCHEDA DI INFORMAZIONE

1. Occorre utilizzare il formulario di scheda di informazione il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità. Le schede di informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, esse devono essere scritte con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.

2.La scheda di informazione deve essere di formato A4 (mm 210 × 297); è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 65 g/m2.

3.Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei formulari o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

CERTIFICATO D'ESPORTAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

EXP N. A

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci; aliquote dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente percepite all'atto dell'immissione in libera pratica nello PTOM d'esportazione; informazioni relative alla dichiarazione in dogana (numero, data, luogo)

9. Massa

lorda (kg) o

altra misura

(l, m3, ecc.)

10. Fatture

(indicazione

facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Si certifica che i prodotti sopra designati non hanno formato oggetto di lavorazione o trasformazione dopo la loro immissione in libera pratica

12.DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Ufficio doganale

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

A , addì ....................

Timbro

Fatto a , addì ............................

(Firma)

(Firma)

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:

14. RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)

O

è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.

O

non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).

È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

Fatto a , addì .................................

Fatto a , addì ..................................

Timbro

Timbro

(Firma)

(Firma)

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3.Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA DI CERTIFICATO D'ESPORTAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

EXP N. A

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli

scambi preferenziali tra

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci; aliquote dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente percepite all'atto dell'immissione in libera pratica nello PTOM d'esportazione; informazioni relative alla dichiarazione in dogana (numero, data, luogo)

9. Massa

lorda (kg) o

altra misura

(l, m3, ecc.)

10. Fatture

(indicazione

facoltativa)

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISOle circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

PRESENTOi seguenti documenti giustificativi (1):

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDOil rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a

, addì

(Firma)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».(1) Segnare con una X la menzione applicabile.(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO IV

relativo alle misure di salvaguardia Le disposizioni dell'articolo 109 della decisione sono attuate secondo le seguenti modalità. Articolo 1

1. La Commissione, qualora sia richiesta da uno Stato membro di applicare misure di salvaguardia a norma dell'articolo 109 della decisione, ma decida di non applicarle, informa in proposito il Consiglio, gli Stati membri e le competenti autorità degli PTOM entro il termine di tre giorni lavorativi.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare le loro domande di applicazione delle misure di salvaguardia.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione della decisione stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione entro venti giorni lavorativi.

2. La Commissione, qualora su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, constati che è d'uopo applicare misure di salvaguardia a norma dell'articolo 109 della decisione:

- informa immediatamente gli Stati membri, o se risponde ad una domanda di uno Stato membro, entro tre giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda;

-consulta un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

3. La Commissione, previa consultazione del comitato di cui al paragrafo 2, può prendere le misure appropriate per l'applicazione dell'articolo 109 della decisione.

4. La decisione di cui al paragrafo 3 è immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alle competenti autorità degli PTOM.

Essa è immediatamente applicabile.

5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione della decisione stessa.

6. Se la Commissione non adotta una decisione entro ventuno giorni lavorativi, ogni Stato membro che abbia adito la Commissione a norma del paragrafo 2 può adire il Consiglio.

7. Nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione entro il termine di ventuno giorni lavorativi. Articolo 2

1. La Commissione può prendere, o autorizzare uno Stato membro a prendere, misure di salvaguardia immediate.

2. La Commissione decide in merito alla richiesta degli Stati membri entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta stessa.

La decisione della Commissione è notificata al Consiglio, agli Stati membri e alle competenti autorità degli PTOM.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 5.

Si applica la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 7.

In mancanza di decisione da parte della commissione entro il termine indicato al paragrafo 2, ogni Stato membro che abbia investito la Commissione può investire il Consiglio secondo la procedura prevista al primo e secondo comma. Articolo 3

Il presente allegato non osta all'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle regolamentazioni specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato ed applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in via complementare.

ALLEGATO V

relativo al rum Articolo 1

Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti dei codici NC 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19 originari degli PTOM sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, conformemente alle disposizioni che seguono. Articolo 2

a) In deroga all'articolo 101, paragrafo 1 della decisione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa, ogni anno fino al 31 dicembre 1995, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali.

Tali quantitativi sono così fissati:

- fino al 31 dicembre 1993, in base a quantitativi annui più elevati importati dagli PTOM nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati, nel periodo fino al 31 dicembre 1992, di un tasso d'aumento annuo del 27 %.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può ogni anno modificare, elevandolo o abbassandolo, il tasso d'aumento sopra indicato, in base al consumo e alla produzione nella Comunità, nonché allo sviluppo delle correnti di scambio all'interno della Comunità e tra questa, gli PTOM e gli Stati ACP.

Il volume del quantitativo annuo non sarà in nessun caso inferiore a 15 000 hl di alcole puro.

-per il 1994 e il 1995, il volume del contingente globale sarà pari ogni volta a quello dell'anno precedente, maggiorato di 1 740 hl di alcole puro.

b)Per quanto riguarda il regime applicabile a decorrere dal 1996, anteriormente al 1o febbraio 1995 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fisserà, in base ad una relazione che la Commissione gli trasmetterà anteriormente al 1o febbraio 1994, le modalità della prevista soppressione del contingente tariffario comunitario, tenendo conto a tal fine della situazione e delle prospettive del mercato comunitario del rum e delle esportazioni degli PTOM e degli Stati ACP. Articolo 3

I prodotti di cui all'articolo 1 sono sottoposti a sorveglianza comunitaria secondo modalità fisssate dal Consiglio al momento dell'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera a). Articolo 4

A richiesta delle competenti autorità degli PTOM la Comunità, nel quadro delle disposizioni della terza parte, titolo I, capitolo 2 della decisione, aiuta gli Stati ACP a promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sui mercati tradizionali e non tradizionali della Comunità.

ALLEGATO VI

relativo ai movimenti di rifiuti pericolosi e di residui radioattivi Profondamente consapevoli dei rischi specifici connessi con i residui radioattivi, gli Stati membri e le competenti autorità degli PTOM si astengono da qualsiasi pratica di scarico di siffatti residui che attenti alla sovranità di Stati o che costituisca una minaccia per l'ambiente o la salute pubblica in altri paesi. Esse attribuiscono la massima importanza ad un'intensificazione della cooperazione internazionale volta a proteggere l'ambiente e la salute pubblica da questo tipo di rischi. In questa ottica affermano la loro determinazione a contribuire attivamente ai lavori in corso in sede di AIEA ai fini dell'elaborazione di un codice di buona condotta approvato a livello internazionale.

In attesa di una definizione più precisa elaborata in tale sede, per «residui radioattivi» si intende qualsiasi materia per la quale non siano previsti impieghi ulteriori e che contenga o sia contaminata da radionuclidi aventi livelli di radioattività o concentrazioni superiori ai limiti che la Comunità ha fissato per il proprio territorio ai fini della protezione della popolazione comunitaria a norma dell'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 80/836/Euratom (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/467/Euratom (2). Per i livelli di radioattività i limiti vanno da 5×103 Bq per i nuclidi di radioattività elevata a 5 × 106 Bq per quelli di radioattività debole. Per le concentrazioni, i limiti sono fissati a 100 Bq/g-1 e a 500 Bq/g-1 per le sostanze radioattive naturali solide.

(1) GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4.

ALLEGATO VII

relativo all'origine dei prodotti alieutici Per quanto riguarda le attività di trasformazione dei prodotti alieutici negli PTOM, la Comunità si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi. Nel suo esame, la Comunità terrà conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati devono garantire un normale sbocco a questi prodotti previo trattamento, purché essi non siano destinati al consumo locale o regionale.

In questo contesto, per quanto concerne le conserve di tonno, la Comunità esaminerà con spirito aperto, caso per caso, le richieste delle autorità competenti degli PTOM, sempreché la documentazione economica acclusa ad ogni richiesta provi che si tratta di uno dei casi previsti dal primo comma. La decisione, presa entro i termini previsti dall'articolo 30, paragrafo 8 dell'allegato II, indicherà i quantitativi stabiliti e il periodo di applicazione, tenendo conto dell'articolo 30, paragrafo 9 del medesimo allegato.

Le deroghe concesse nell'ambito della presente dichiarazione non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli PTOM di chiedere e ottenere deroghe ai sensi dell'articolo 30 dell'allegato II.

ALLEGATO VIII

Dichiarazione del governo del Regno dei Paesi Bassi Il governo del Regno dei Paesi Bassi richiama l'attenzione sulla struttura costituzionale del Regno, quale risulta dallo statuto del 29 dicembre 1954, ed in particolare sull'autonomia dei paesi del Regno per quanto riguarda le disposizioni della decisione, nonché sul fatto che questa decisione è stata di conseguenza adottata con la cooperazione dei governi delle Antille olandesi e di Aruba in virtù delle procedure costituzionali in vigore nel Regno.

Esso dichiara che, per questo fatto e senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi per esso risultanti dal trattato e dalla decisione, i governi delle Antille olandesi e di Aruba adempiranno gli obblighi derivanti dalla decisione.

Inoltre, il governo del Regno dei Paesi Bassi richiama l'attenzione sul fatto che i governi delle Antille olandesi e di Aruba hanno comunicato, visto il trattato, in particolare l'articolo 132, punto 5, e gli articoli 232, 233 e 234 della decisione, di ritenere opportuno giungere ad accordi più precisi sulle condizioni alle quali il diritto di stabilimento e di prestazione di servizi delle persone fisiche e giuridiche viene esercitato nei rapporti tra gli Stati membri, da un lato, e le Antille olandesi e Aruba, dall'altro.

Esso dichiara che, per questo fatto e viste le disposizioni del trattato, della decisione e dello statuto precitati, saranno avviate iniziative per giungere a siffatti accordi, i quali dovranno comprendere le necessarie garanzie.

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