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Document 31991D0393

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1991 che modifica la decisione 91/146/CEE relativa a misura protettive conro il colera in Perù (91/393/CEE)

GU L 209 del 31.7.1991, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/393/oj

31991D0393

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1991 che modifica la decisione 91/146/CEE relativa a misura protettive conro il colera in Perù (91/393/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 31/07/1991 pag. 0042 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0095


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1991 che modifica la decisione 91/146/CEE relativa a misura protettive conro il colera in Perù (91/393/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 19,

considerando che la decisione 91/146/CEE della Commissione, del 19 marzo 1991 (2), autorizza l'importazione in territorio comunitario di partite di prodotti della pesca per i quali le autorità ufficiali peruviane forniscano garanzie adeguate;

considerando che, nel caso specifico delle trote prodotte ed esportate dall'impresa « Piscifactorias de Los Andes SA », situata nella provincia di Concepción che le autorità peruviane hanno dichiarata immune dal colera, tali garanzie sono soddisfacenti;

considerando che è nondimeno opportuno che ogni partita esportata verso la Comunità sia accompagnata da un attestato delle autorità peruviane dal quale risulti che detta provincia è immune dal colera;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 91/146/CEE è modificato come segue:

« Articolo 2

Tuttavia, il divieto di cui all'articolo 1 non si applica:

1. alle partite di prodotti della pesca marina, eccettuati i molluschi bivalvi ed i prodotti della pesca artigianale, originarie del Perù e scortate da un certificato ufficiale rilasciato dal CERPER (ente pubblico di certificazione dei prodotti della pesca in Perù) nel quale figurino le seguenti indicazioni:

- numero e data;

- descrizione della partita e natura del trattamento;

- numero di registrazione e di riconoscimento della fabbrica;

- attestazione che la fabbrica è sottoposta ad un regime severo di ispezioni effettuate dagli agenti del CERPER;

- attestazione che i metodi di trasformazione sono conformi alla circolare 70-021/91 del CERPER del 21 febbraio 1991;

- firma di un rappresentante ufficiale del CERPER;

2. alle partite di trote arcobaleno (salmo gairdneri) prodotte dalla « Piscifactorias de Los Andes SA », scortate, oltre che dal certificato ufficiale di cui al punto 1, da un attestato rilasciato dal ministero peruviano della sanità, nel quale si certifichi che, alla data della spedizione, non si era riscontrato alcun caso di colera nella provincia di Concepción. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 73 del 20. 3. 1991, pag. 34.

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