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Document 31991D0283

91/283/CEE: Decisione della Commissione, del 15 maggio 1991, relativa a domande di rimborso di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone (Amroh BV - Elektronica & technische produkten) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

GU L 143 del 7.6.1991, p. 51–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/283/oj

31991D0283

91/283/CEE: Decisione della Commissione, del 15 maggio 1991, relativa a domande di rimborso di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone (Amroh BV - Elektronica & technische produkten) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 07/06/1991 pag. 0051 - 0053


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1991 relativa a domande di rimborso di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone (Amroh BV - Elektronica & technische produkten) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (91/283/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) La società Amroh BV - Elektronica & technische produkten importa nella Comunità lettori di dischi compact originari del Giappone, prodotti ed esportati dalla società Accuphase Laboratory.

(2) Con il regolamento (CEE) n. 112/90 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corea. L'aliquota del dazio antidumping è stata fissata al 32 %, salvo eccezioni, per i prodotti originari del Giappone. Dato che la società Accuphase Laboratory non figura tra gli esportatori per i quali si applica un'aliquota inferiore, l'aliquota del 32 % si applica alle sue importazioni di lettori di dischi compact nella Comunità.

(3) Nell'aprile e nel luglio 1990, la società Amroh BV - Elektronica & technische produkten, importatore indipendente con sede in Weesp, Paesi Bassi, ha presentato due domande di restituzione dei dazi antidumping definitivi pagati per tre operazioni di importazione di lettori di dischi compact prodotti ed esportati dalla società Accuphase Laboratory. Le somme per le quali si chiede la restituzione ammontano complessivamente a [. . .] fiorini olandesi. Le domande, presentate alle autorità doganali olandesi, sono state trasmesse alla Commissione, che ha deciso di trattarle secondo le regole relative alle domande ricorrenti di cui al titolo I, paragrafo 4 della nota della Commissione riguardante la restituzione dei dazi antidumping (3). Le informazioni necessarie per valutare la fondatezza delle domande sono state fornite per il periodo che va dal dicembre 1989 al giugno 1990 inclusi e trasmesse alla Commissione direttamente dall'Accuphase Laboratory, di concerto con la richiedente. Si è inoltre proceduto alla verifica, nei locali dell'Accuphase Laboratory in Giappone, dei dati relativi al valore normale e ai prezzi all'esportazione.

(4) La richiedente è stata informata delle risultanze provvisorie dell'esame e ha avuto la possibilità di rendere note le sue osservazioni.

(5) La Commissione ha informato gli Stati membri e reso noto il suo punto di vista in merito. Nessuno Stato membro ha sollevato obiezioni.

B. ARGOMENTAZIONI DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE

(6) Sostanzialmente, la richiedente ha dichiarato che il prezzo all'esportazione da essa pagato era nettamente superiore al valore normale.

C. RICEVIBILITÀ

(7) Le domande sono ricevibili.

D. FONDATEZZA

(8) Le domande vanno parzialmente accolte. Infatti, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, spetta all'importatore che ha pagato un dazio antidumping e che ne chiede la restituzione provare che i dazi riscossi superano il margine di dumping determinato per il periodo di riferimento corrispondente alle importazioni per le quali è stato riscosso il dazio. In linea di massima, questo margine di dumping effettivo deve essere calcolato secondo il metodo applicato durante la prima inchiesta.

(9) Poiché l'Accuphase Laboratory non aveva collaborato durante la prima inchiesta della Commissione, questa ha dovuto calcolare per la prima volta il margine di dumping dei lettori di dischi compact prodotti da questa società. La Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite dalla richiedente e dall'esportatore in merito ai valori normali e ai prezzi all'esportazione dei diversi modelli, fossero sufficienti per calcolare correttamente il margine di dumping medio effettivo.

(10) La Commissione ha calcolato il valore normale basandosi sul prezzo comparabile realmente pagato nel corso di normali operazioni commerciali per il prodotto simile destinato al consumo in Giappone. L'Accuphase Laboratory ha chiesto che nel calcolo si tenesse conto di vendite a prezzi speciali destinate a promuovere il lancio di nuovi modelli. La Commissione ha dovuto respingere la domanda, poiché le vendite considerate non erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(11) Per il periodo di riferimento considerato, la Commissione ha confrontato il valore normale medio franco fabbrica di ciascun modello con il prezzo all'esportazione franco farbbrica per ogni fornitura dell'Accuphase Laboratory immessa in libera pratica nella Comunità durante il periodo di riferimento. Il confronto è stato effettuato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Si è tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

Sono state prese in considerazione le domande di adeguamento dell'Accuphase Laboratory per talune spese di vendita.

(12) Per quanto riguarda il valore normale, la domanda di adeguamento relativa alle spese di trasporto è stata accolta nella misura in cui si è dimostrato che tali spese erano direttamente connesse al prodotto e che erano state sostenute per il trasporto dai locali dell'esportatore a quelli del primo acquirente indipendente. Sono state accettate anche le spese di magazzinaggio.

La domanda di adeguamento relativa al costo del credito è stata presa in considerazione fino a concorrenza del livello verificato nei locali dell'Accuphase Laboratory.

La domanda di adeguamento relativa alle garanzie e all'assistenza postvendita è stata invece respinta, in quanto basata su una stima. Pertanto, non si è potuto dimostrare che queste spese corrispondevano a costi diretti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), punto iv) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Al contrario, dall'inchiesta è risultato che queste spese costituivano spese generali. Sono state respinte anche le domande di adeguamento relative ad altre spese di vendita, vale a dire le spese promozionali e pubblicitarie e spese generali di vendita. Tali costi non erano infatti direttamente connessi alle vendite in esame e rientravano nelle spese amministrative generali oppure non costituivano spese di vendita detraibili, secondo l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Infine, è stata respinta anche la richiesta di adeguamento relativa alle retribuzioni dei venditori, in quanto questi non svolgevano esclusivamente mansioni di vendita diretta, ma si occupavano soprattutto della promozione commerciale.

(13) Il prezzo all'esportazione è stato debitamente adeguato per tener conto dei costi di trasporto e di magazzinaggio direttamente connessi ad un prodotto e sostenuti dall'esportatore a partire dai suoi locali fino al luogo di destinazione nella Comunità. Il prezzo all'esportazione è stato inoltre adeguato per tener conto delle commissioni versate per le vendite in esame.

(14) La Commissione ha pertanto accertato che, nel periodo considerato, la media del margine di dumping effettivo era inferiore al margine di dumping applicato per calcolare gli importi dei dazi riscossi. Infatti, pur essendosi rilevate pratiche di dumping nelle esportazioni dell'Accuphase Laboratory, il loro livello è rimasto sempre inferiore al margine di dumping più elevato stabilito nel regolamento (CEE) n. 112/90. La Commissione ha accertato che, durante il periodo considerato, il margine di dumping effettivo è stato pari al 21 %.

E. IMPORTI DA RESTITUIRE

(15) Gli importi da restituire alla società Amroh BV - Elektronica & technische produkten, corrispondono alla differenza tra i dazi riscossi e il margine di dumping effettivo. Tali importi sono quindi pari all'11 % (32 % - 21 %) del valore utilizzato dalle autorità competenti per determinare l'importo del dazio antidumping,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

Le domande di restituzione di dazi antidumping presentate dalla società Amroh BV - Elektronica & technische produkten, sono accolte fino a concorrenza dell'11 % del valore utilizzato dalle autorità competenti per determinare il dazio antidumping. Articolo 2

Gli importi di cui all'articolo 1 sono rimborsati dalle autorità olandesi. Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi e la società Amroh BV - Elektronica & technische produkten, Hogeweyselaan 227, 1382 JL Weesp, Paesi Bassi, sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1991. Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag. 21. (3) GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.

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