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Document 31991D0142

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1991 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di salmoni dell' Atlantico originari della Norvegia (91/142/CEE)

GU L 69 del 16.3.1991, pp. 32–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/142/oj

31991D0142

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1991 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di salmoni dell' Atlantico originari della Norvegia (91/142/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 16/03/1991 pag. 0032 - 0037


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1991 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di salmoni dell'Atlantico originari della Norvegia (91/142/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 9,

previa consultazione in sede di comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel dicembre 1989 la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte della « Scottish Salmon Board » (SSB) e della « Irish Salmon Growers' Association » a nome dei produttori che rappresentano quasi tutta la produzione comunitaria di salmone dell'Atlantico fresco e surgelato.

La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura.

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2) la Commissione ha pertanto annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni di salmone dell'Atlantico, di cui al codice NC ex 0302 12 00, originarie della Norvegia e ha iniziato un'inchiesta.

(2) La Commissione ne ha debitamente informato le associazioni degli esportatori/produttori, gli importatori, i rappresentanti del paese d'esportazione, nonché i ricorrenti e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

(3) I rappresentanti dei produttori/esportatori, nonché la maggior parte dei produttori comunitari hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. I rappresentanti dei produttori/esportatori norvegesi hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti oralmente.

Per quanto riguarda gli importatori, uno soltanto ha risposto parzialmente al questionario della Commissione, ma osservazioni sono state presentate da associazioni di importatori in Francia e in Danimarca. Alcune osservazioni sono state presentate anche dal comitato delle organizzazioni professionali agricoli della Comunità europea (COPA) e dal comitato generale della cooperazione agricola della Comunità europea (COGECA).

(4) Dato il gran numero di operatori, tanto norvegesi quanto comunitari, implicati nella procedura, la Commissione ha dovuto ricorrere ad un sistema di campionatura destinato a selezionare le imprese su cui basare le sue decisioni. A questo scopo sono stati presi contatti con lo « Scottish Salmon Board » (SSB) e con l'« Irish Salmon Growers' Association », per i produttori comunitari, nonché con il « Norske Fiskeoppdretteres Forening » (NFF), il « Fiskeoppdretternes Salgslag A/L » (FOS) e il « Norges Ferskfiskomsetnings Landsforening » (NFOL) per i produttori/esportatori norvegesi.

(5) Il metodo di campionatura seguito è il seguente:

a) produttori comunitari

Nella Comunità le imprese produttive ammontano a circa 180 unità. Una selezione rappresentativa è stata effettuata in base alle loro dimensioni e alla loro ubicazione geografica.

In Scozia le società campione sottoposte a inchiesta rappresentano il 52 %, in volume, della produzione scozzese, ossia 16 000 su 31 000 t (3).

In Irlanda le imprese selezionate rappresentano il 58 %, in volume, della produzione irlandese, ossia 3 650 su 6 300 t;

b) produttori/esportatori norvegesi

Le società interessate dalla presente procedura, che sono circa un migliaio, sono state selezionate in base alle proposte dell'industria norvegese, al volume delle vendite e all'ubicazione geografica.

Le imprese sottoposte a inchiesta sono state selezionate secondo i criteri sotto indicati ma anche in base alle risposte fornite al questionario.

Per quanto riguarda i produttori, le imprese selezionate rappresentano circa l'11 % della produzione norvegese (1). Le società sottoposte a inchiesta rappresentano il 40 % del volume di produzione considerato nelle risposte al questionario.

Per quanto riguarda gli esportatori, le società sottoposte a inchiesta rappresentano il 38 % delle vendite nella Comunità, ossia 23 000 su 60 000 t e il 64 % delle vendite considerate nelle risposte al questionario.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato, nell'ambito del campionamento, tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione dei fatti e ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società:

a) Produttori comunitari

- G. Johnson Ltd, Shetland, Regno Unito

- Golden Sea Produce Ltd, Connel, Argyll, Regno Unito

- Hebridean Sea Farms Ltd, Isle of Lewis, Regno Unito

- McConnel Salmon Ltd, Dunbartonshire, Regno Unito

- Marine Harvest Ltd, Edimburgh, Regno Unito

- Otter Ferry Salmon Ltd, Argyll, Regno Unito

- Salar Ltd, Outer Hebrides, Regno Unito

- Shetland Sea Farms Ltd, Shetland, Regno Unito

- Wadbister Salmon Ltd, Wadbister, Regno Unito

- Wester Ross Salmon Ltd, Ullapool, Regno Unito

b) Produttori/esportatori norvegesi

i) Produttori

- Jul Notnes, Skrova, Norvegia

- Mowi a/s, Fyllingdalen, Norvegia

- Oylaks a/s, Midsund, Norvegia

- Sanden Fiskeoppdrett, Midsund, Norvegia

- Strommen Lakseoppdrett A/S, Rugsund, Norvegia

ii) Esportatori

- A/S Austevoli Fiskindustri, Storebo, Norvegia

- Chr. Bjelland Seafoods A/S, Stavanger, Norvegia

- Fremstad Group A/S Trondheim, Norvegia

- Halivard Leroy A/S, Bergen, Norvegia

- Karsten J Ellingsen, Skrova, Norvegia

- Manger Fiskmat A/S, Manger Norvegia

- R. Domstein & Co, Maloy, Norvegia

- Salmonor A/S, Bergen, Norvegia

- Skaarfish Florofryseri A/S, Floro Norvegia

(7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 1989 al 31 dicembre 1989.

B. PRODOTTO

(8) Definizione del prodotto

Il prodotto oggetto della procedura è il salmone dell'Atlantico, fresco e refrigerato, escluso quello congelato e affumicato, di cui al codice NC ex 0302 12 00.

Esso viene esportato nella Comunità intero oppure eviscerato.

(9) Prodotto analogo

I salmoni dell'Atlantico, che vengono allevati in Norvegia o lungo le coste scozzesi o irlandesi, si suddividono in tre tipi di qualità (produzione, comune e superiore). Nonostante le piccole differenze nell'aspetto della carne, a seconda dell'origine del prodotto (norvegese, scozzese o irlandese), dovuta soprattutto al tenore di grasso, la Commissione ha ritenuto che le caratteristiche fisiche dei salmoni di origine norvegese e comunitaria siano del tutto analoghe [articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 2423/88].

C. DUMPING

(10) Valore normale

Il calcolo del valore normale, che di solito si effettua a livello delle transazioni dei produttori, nel caso in oggetto non è stato considerato un metodo adeguato. Infatti, i produttori vendono il loro prodotto a imprese di rivendita che lo smerciano sul mercato interno e sui mercati d'esportazione. Data la situazione, era opportuno considerare i prezzi praticati dalle imprese di rivendita all'esportazione. Dato che la quasi totalità delle vendite di queste ultime, si effettua in perdita sul mercato interno [vedi l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88], il valore normale è stato determinato in base ai costi di produzione dei produttori norvegesi, ai quali sono stati aggiunti gli utili di questi ultimi, nonché le spese generali delle imprese esportatrici sottoposte all'inchiesta e un margine di utile ragionevole per l'attività di rivendita (5 %).

(11) Prezzo all'esportazione

Dato che le vendite di salmone fresco nella Comunità si effettuano, nel complesso, tramite queste società esportatrici, il prezzo da prendere in considerazione per il calcolo del margine di dumping è quello praticato dalle suddette società.

I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base a quelli effettivamente pagati o da pagare per i prodotti esportati nella Comunità.

(12) Confronto

Il valore normale è stato confrontato, per ogni singola transazione, con i prezzi all'esportazione, per categoria di peso e di qualità, allo stesso stadio commerciale.

Ove necessario la Commissione ha tenuto conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla confrontabilità dei prezzi, quali le spese di trasporto, assicurazione, manutenzione e le condizioni di credito.

Su questa base la Commissione ha stabilito margini di dumping per ogni società. Per l'insieme delle società esaminate, e in percentuale del valore cif totale, il margine di dumping medio ponderato è dell'11,3 %.

D. PREGIUDIZIO (4)

I. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni

(13) Volume

Dai dati a disposizione della Commissione risulta che tra il 1986 e il 1989 le importazioni di salmone di allevamento norvegese sono quasi triplicate passando da 21 596 t a 58 849 t.

(14) Quota di mercato

L'evoluzione del consumo apparente rivela, tra il 1986 e il 1989, una crescita costante da 33 474 t a 96 987 t, con un aumento del 189,74 %.

A questo proposito conviene ricordare che le società esportatrici norvegesi hanno profittato della triplicazione del consumo apparente sul mercato comunitario mantenendo la loro quota di mercato intorno al 60 %, tra il 1986 e il 1989. Tra il 1988 e il 1989 le società norvegesi esportatrici hanno aumentato la loro quota di mercato dell'1,66 %, il che rappresenta, in termini assoluti, un incremento delle vendite norvegesi di 18 000 t su un aumento del consumo di 28 000 t.

(15) Prezzo delle esportazioni norvegesi

a) Tendenza generale

Dal 1986 al 1989 è stato registrato, in base alle informazioni statistiche, un calo del 17 % del prezzo cif del salmone importato. Nel periodo dell'inchiesta e rispetto al 1988, il prezzo unitario è sceso, passando da 6,21 ECU a 4,93 ECU/kg, con un calo del 20,61 %.

b) Sottoquotazioni

Il mutamento di tendenza dei prezzi emerso durante il periodo dell'inchiesta si è rivelato, per quanto riguarda le società soggette all'inchiesta in questione, attraverso rilevanti sottoquotazioni di prezzo; queste ultime sono state riscontrate mediante un confronto effettuato, per tipo di prodotto e per mese, sui principali mercati comunitari d'esportazione del salmone norvegese.

Queste sottoquotazioni variano, per i salmoni interi come per quelli eviscerati, tra il 2 % e il 37 % sul mercato francese e tra il 2 % e il 33 % su quello olandese. Quanto alla Repubblica federale di Germania, le sottoquotazioni registrate variano tra il 3 % e il 25 % per il salmone eviscerato che rappresenta la parte essenziale delle esportazioni norvegesi su questo mercato.

II. Conseguenze sulla produzione comunitaria interessata

Osservazione preliminare

(16) Dato che il salmone di allevamento è un prodotto destinato al consumo alimentare, una distinzione tra la produzione e le vendite non è pertinente.

Trattandosi di un prodotto fresco, tutto il pesce « raccolto » deve assolutamente essere venduto al più presto nello stato in cui si trova oppure trasformato per essere commercializzato sotto altre forme. Inoltre non è possibile mantenere i salmoni in allevamento oltre un certo periodo senza che diventino inadatti al consumo. Di conseguenza, in questo caso le scorte non hanno alcun senso.

Per valutare l'incidenza delle importazioni norvegesi sull'industria comunitaria, la Commissione ha preso in considerazione i seguenti elementi:

(17) Vendite comunitarie

Le vendite comunitarie sono salite da circa 10 800 t nel 1986 a 31 000 t nel 1989, con un incremento del 187 %.

(18) Quota di mercato

Dal 1986 al 1989 la quota di mercato comunitario detenuta dai ricorrenti è rimasta stabile intorno al 32 %, mentre il consumo comunitario è aumentato di quasi il 190 %.

Nel 1989 i produttori comunitari hanno tuttavia perduto il 2,3 % della loro quota di mercato rispetto al 1988, dal momento che le loro vendite sono aumentate soltanto del 31,59 % mentre il consumo comunitario è stato pari al 40,98 %.

(19) Prezzi

Tra il 1986 e il 1989, i prezzi dell'industria comunitaria interessata sono diminuiti del 18,9 % passando da 5,97 ECU/kg a 4,84 ECU/kg. In effetti è opportuno rilevare che i prezzi sono rimasti stabili intorno a 6 ECU/kg tra il 1986 e il 1988 e che il calo è avvenuto nel periodo dell'inchiesta.

(20) Risultati finanziari

I dati raccolti in base al campione rappresentativo dimostrano che, tra il 1986 e il 1989, la situazione finanziaria dei produttori comunitari è peggiorata. Tutti, salvo uno, hanno subito una riduzione dei profitti o addirittura perdite finanziarie. Questo deterioramento è proseguito nel periodo dell'inchiesta: infatti mentre nel 1988 un solo produttore subiva perdite, nel 1989 i due terzi dei produttori registravano risultati finanziari negativi compresi tra lo 0,3 % e il 69 %.

(21) Occupazione

L'occupazione nell'industria comunitaria del settore ha registrato una crescita regolare fino al 1988 e un calo netto nel 1989. Mentre le piccole unità produttive stabilizzavano i loro livelli di occupazione, le imprese più importanti rallentavano il tasso di crescita dell'effettivo.

(22) Investimenti

Dopo un notevole sviluppo degli investimenti produttivi tra il 1986 e il 1988, nel 1989 si riscontra un sensibile calo delle spese di attrezzature.

(23) Vendite sottocosto

L'inchiesta ha consentito di rilevare l'esistenza di vendite sottocosto pari al 29,6 %, mettendo a confronto il costo medio comunitario di produzione, più un ragionevole margine di profitto del 15 %, più il costo di trasporto, con il prezzo medio sanitario cif delle importazioni norvegesi.

III. Conclusioni relative al pregiudizio

(24) La situazione del mercato comunitario del salmone d'allevamento, relativamente stabile ed equilibrata fino al 1988, si è improvvisamente deteriorata nel 1989. Constatiamo che l'effetto prezzo delle sottoquotazioni praticate sui mercati francese, tedesco e olandese connesso all'effetto volume (i norvegesi detengono oltre il 60 % del mercato comunitario) ha costretto i produttori comunitari a ridurre sensibilmente i loro prezzi di vendita ( 18,10 %) nella Comunità con perdite finanziarie talvolta considerevoli.

Solo a prezzo di queste perdite finanziarie i ricorrenti hanno potuto limitare al 2,3 % la perdita della loro quota di mercato e ciò nonostante l'aumento del consumo.

Anche gli altri indicatori, quali l'occupazione e l'investimento, mettono in evidenza un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria nel 1989.

Dalle constatazioni di cui sopra risulta evidente l'esistenza di un pregiudizio dovuto essenzialmente alla riduzione dei prezzi imposta ai produttori comunitari e al peggioramento della loro situazione finanziaria.

E. RAPPORTO DI CAUSALITÀ

(25) Dato che le esportazioni provenienti dalla Norvegia rappresentano oltre il 60 % del mercato comunitario, nel 1989 la loro pressione sui prezzi è stata pregiudizievole per l'industria comunitaria del salmone, tuttora in fase nascente.

(26) Nonostante l'incremento delle esportazioni da parte degli altri paesi terzi tra il 1986 e il 1989, queste detengono, con 7 138 t, soltanto il 7,36 % del mercato comunitario nel 1989 e rappresentano, in volume, soltanto il 12,13 % delle esportazioni norvegesi. In realtà, nel 1989, l'aumento delle quote di mercato degli esportatori degli altri paesi terzi rappresenta complessivamente soltanto lo 0,67 %, contro l'1,61 % dei norvegesi.

(27) Inoltre anche i prezzi delle importazioni di salmone diverse da quelle norvegesi hanno registrato un calo paragonabile a quello delle importazioni norvegesi tra il 1986 e il 1989. Nel periodo dell'inchiesta il prezzo delle importazioni diverse da quelle norvegesi è rimasto relativamente stabile, mentre quello delle importazioni di origine norvegese è diminuito del 20,61 %, di cui l'11,3 % in conseguenza del dumping.

(28) Si è parlato infine dell'influenza negativa avuta dalle importazioni di salmone del Pacifico a prezzi di dumping. A questo proposito è doveroso sottolineare che le importazioni di salmone congelato del Pacifico sono diminuite del 42,6 %, dal 1987 al 1988, e del 33,5 %, dal 1988 al 1989; questo corrisponde ad un calo del 61,8 % tra il 1987 e il 1989, sebbene le importazioni di salmone fresco del Pacifico rappresentino soltanto l'1 % del consumo comunitario di questo prodotto.

(29) Si è detto che le difficoltà dei produttori comunitari risulterebbero dall'aumento dei loro costi di produzione, dalle malattie e dalle tempeste cui hanno dovuto far fronte, nonché dall'entità delle spese finanziarie a seguito dell'aumento dei tassi di interesse.

A questo proposito occorre ricordare che le malattie e le tempeste hanno influito anche sull'allevamento del salmone norvegese, ma soprattutto che l'incidenza di queste maggiorazioni di costo è relativamente modesta in quanto questi rischi sono generalmente coperti da assicurazione.

Quanto alle spese finanziarie, si è riscontrato che la loro percentuale relativa nella struttura dei costi di produzione dei produttori norvegesi non è molto diversa da quella dei produttori scozzesi; essendo pari al 2,8 % contro il 3,6 %, essa non giustifica le difficoltà finanziarie incontrate dai produttori comunitari nel periodo dell'inchiesta.

(30) In conclusione esiste una coincidenza tra il calo del prezzo delle importazioni norvegesi e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, considerato il livello delle sottoquotazioni dovute al dumping praticato dagli esportatori norvegesi e considerata l'entità della loro quota di mercato (60 %).

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(31) La decisione di introdurre misure di difesa commerciale nei confronti del salmone norvegese deve tener conto della divergenza degli interessi particolari che coesistono in questo settore e delle caratteristiche del mercato connesse alla natura del prodotto in questione.

(32) Dal punto di vista della produzione comunitaria, alcune associazioni hanno richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che la produzione di salmone nelle regioni della Scozia e dell'Irlanda ha ampliamente contribuito allo sviluppo necessario per riequilibrare queste regioni nell'ambito comunitario. Sarebbe pertanto inopportuno lasciare che un tessuto economico in fase di formazione caratterizzato da un gran numero di imprese di piccole e medie dimensioni si indebolisse.

(33) Per quanto riguarda gli utilizzatori, si è affermato che, qualora venisse imposto un dazio antidumping sulle importazioni di salmone norvegese, la produzione comunitaria non sarebbe in grado di sostituire l'approvvigionamento norvegese, dato che i produttori comunitari funzionano già a pieno ritmo, né sarebbe in grado di fornire salmoni di peso superiore a 5 kg, dato che i salmoni di origine comunitaria hanno in media un peso inferiore.

(34) Infine, alcuni utilizzatori hanno fatto notare che il rincaro del salmone fresco di origine norvegese potrebbe provocare il trasferimento delle industrie trasformatrici comunitarie in altri paesi, in particolare in Norvegia.

G. NECESSITÀ DELLE MISURE

(35) Nel 1989 le autorità norvegesi hanno adottato una serie di misure intese a limitare i quantitativi di salmone offerti sul mercato. A questo proposito è opportuno rilevare, in primo luogo, che l'imposizione di restrizioni interessa ormai non soltanto il rilascio di nuove licenze di sfruttamento, ma anche l'allevamento di avannotti e la produzione di giovani salmoni, in secondo luogo, che nella fase di precommercializzazione, l'industria norvegese gestisce un programma di congelamento destinato a evitare qualsiasi saturazione del mercato canalizzando l'offerta.

L'effetto combinato di queste misure ha provocato un sensibile rialzo dei prezzi sul mercato comunitario sin dall'inizio del 1990.

(36) Questo cambiamento di congiuntura dovrebbe consolidarsi in futuro, data la volontà espressa dalle autorità norvegesi di contribuire allo sviluppo equilibrato delle esportazioni di salmone fresco verso la Comunità nel rispetto delle correnti di scambio tradizionali. Consapevoli delle gravi difficoltà causate dall'instabilità dei prezzi del salmone sul mercato comunitario, le autorità norvegesi si sono impegnate a contrastare gli elementi perturbatori che potrebbero compromettere l'equilibrio dell'offerta e della domanda, nonché a incorraggiare l'applicazione di qualsiasi misura atta a stabilizzare il mercato nel suo complesso.

La Commissione ritiene pertanto che non sia necessario imporre misure antidumping nei confronti del salmone di allevamento originario della Norvegia.

G. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

(37) Di conseguenza la procedura antidumping deve essere conclusa senza l'istituzione di misure difensive.

(38) Questa conclusione non ha sollevato obiezioni in seno al comitato antidumping ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda che hanno espresso delle riserve.

(39) I ricorrenti sono stati informati dei fatti e delle considerazioni in base ai quali la Commissione intende concludere la procedura e non ne hanno contestato la fondatezza.

DECIDE: Articolo unico È conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di salmone dell'Atlantico, di cui al codice NC ex 0302 12 00, originarie della Norvegia. Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1991. Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 25 del 2. 2. 1990, pag. 6. (3) Stima relativa al 1989. (4) La Commissione si è basata in primo luogo sui dati raccolti e verificati durante l'inchiesta. A causa della campionatura questo metodo non si è rivelato sempre applicabile. Di conseguenza sono state utilizzate le seguenti fonti: per i considerando 15, lettera b), 19, 20, 21, 22 e 23 le risposte delle società sottoposte a inchiesta, per i considerando 13 e 15, lettera a) le statistiche Eurostat, per i considerando 14 e 18 le informazioni contenute nella denuncia e le statistiche Eurostat.

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