Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0041

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1990 recante modifica della decisione 84/248/CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare, all' atto dell' introduzione nel suo territorio di vegetali o prodotti vegetali, disposizioni fitosanitarie particolari previste per la produzione locale di determinati vegetali da frutto destinati alla piantagione (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (91/41/CEE)

    GU L 20 del 26.1.1991, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/41/oj

    31991D0041

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1990 recante modifica della decisione 84/248/CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare, all' atto dell' introduzione nel suo territorio di vegetali o prodotti vegetali, disposizioni fitosanitarie particolari previste per la produzione locale di determinati vegetali da frutto destinati alla piantagione (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (91/41/CEE) -

    Gazzetta ufficiale n. L 020 del 26/01/1991 pag. 0048 - 0048


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1990 recante modifica della decisione 84/248/CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare, all'atto dell'introduzione nel suo territorio di vegetali o prodotti vegetali, disposizioni fitosanitarie particolari previste per la produzione locale di determinati vegetali da frutto destinati alla piantagione (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (91/41/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

    considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE, i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci non sono assoggettati, all'atto della loro introduzione nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro, a divieti o restrizioni in relazione con misure fitosanitarie, salvo nei casi specificati nella direttiva;

    considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare, all'atto dell'introduzione nel loro territorio di vegetali o prodotti vegetali, disposizioni fitosanitarie particolari, purché tali misure siano previste anche per la produzione locale;

    considerando che la Repubblica federale di Germania ha introdotto con il Verordnung zur Bekaempfung von Viruskrankheiten im Obstbau del 26 luglio 1978 (3), modificato da ultimo dal regolamento del 1o dicembre 1989 (4), misure fitosanitarie particolari per la commercializzazione di determinati vegetali da frutto destinati alla piantagione;

    considerando che la Commissione, con la decisione 84/248/CEE (5), modificata da ultimo dalla decisione 90/111/CEE (6), ha autorizzato la Repubblica federale di Germania ad applicare le misure anche ai prodotti introdotti nel suo territorio in provenienza da altri Stati membri;

    considerando che tale autorizzazione è stata concessa in via temporanea fino al 31 dicembre 1990, ma con possibilità di proroga, in attesa che venga definito un sistema di certificazione comunitario per i materiali di moltiplicazione dei vegetali di specie da frutto;

    considerando che il sistema di certificazione comunitario non è stato ancora definito; che le altre circostanze che motivavano tale autorizzazione non sono mutate;

    considerando che l'autorizzazione deve pertanto essere prorogata per un ulteriore periodo;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

    Nell'articolo 2 della decisione 84/248/CEE la data « 31 dicembre 1990 » è sostituita dalla data « 1o luglio 1992 ». Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1990. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29. (3) Bundesgesetzblatt, parte I, pag. 1120. (4) Bundesgesetzblatt, parte I, pag. 2105. (5) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 27. (6) GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 47.

    Top