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Document 31990S3788

DECISIONE N. 3788/90/CECA DELLA COMMISSIONE, DEL 19 DICEMBRE 1990, RELATIVA ALL' INSTAURAZIONE DI MISURE TARIFFARIE TRANSITORIE PER I PRODOTTI CONTEMPLATI DAL TRATTATO CECA A FAVORE DELLA BULGARIA, DELLA CECOSLOVACCHIA, DELL' UNGHERIA, DELLA POLONIA, DELLA ROMANIA, DELL' UNIONE SOVIETICA E DELLA IUGOSLAVIA, APPLICABILI FINO AL 31 DICEMBRE 1992 PER TENERE CONTO DELL' UNIFICAZIONE TEDESCA

GU L 364 del 28.12.1990, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/3788/oj

31990S3788

DECISIONE N. 3788/90/CECA DELLA COMMISSIONE, DEL 19 DICEMBRE 1990, RELATIVA ALL' INSTAURAZIONE DI MISURE TARIFFARIE TRANSITORIE PER I PRODOTTI CONTEMPLATI DAL TRATTATO CECA A FAVORE DELLA BULGARIA, DELLA CECOSLOVACCHIA, DELL' UNGHERIA, DELLA POLONIA, DELLA ROMANIA, DELL' UNIONE SOVIETICA E DELLA IUGOSLAVIA, APPLICABILI FINO AL 31 DICEMBRE 1992 PER TENERE CONTO DELL' UNIFICAZIONE TEDESCA

Gazzetta ufficiale n. L 364 del 28/12/1990 pag. 0027 - 0028


DECISIONE N. 3788/90/CECA DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 relativa all'instaurazione di misure tariffarie transitorie per i prodotti contemplati dal trattato CECA a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Iugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1992 per tenere conto dell'unificazione tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la tariffa applicata ai prodotti contemplati dal trattato CECA si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che l'ex Repubblica democratica tedesca aveva concluso con la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, l'Unione Sovietica e la Iugoslavia, numerosi accordi relativi allo scambio annuo di merci specifiche a dazio nullo in quantitativi massimi o fino a valori massimi ; che l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso trattati di cooperazione e d'investimenti a lungo termine con la Cecoslovacchia, la Polonia e l'Unione Sovietica che, secondo i termini in essi definiti, daranno luogo a forniture a dazia nullo di prodotti contemplati dal trattato CECA ancora per molti anni;

considerando che il primo tipo di accordi non verrà rinnovato dopo il 31 dicembre 1990 ; che il secondo tipo di accordi sarà rinegoziato a livello della Comunità, della Germania o imprese private, ma che questo processo di rinegoziato si protrarrà per qualche tempo;

considerando che i quantitativi o valori massimi indicati in tali accordi non comportano obblighi giuridicamente vincolanti tra le parti ; che l'inadempimento dei medesimi non può quindi dar luogo ad alcuna compensazione da parte della Comunità;

considerando che occorre pertanto attenuare, durante un periodo transitorio, gli effetti dell'unificazione tedesca sui due tipi di accordi, onde evitare gravi ripercussioni per le imprese situate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in Bulgaria, in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Polonia, in Romania, in Unione Sovietica e in Iugoslavia, poiché la stabilità economica di questi paesi potrebbe risentirne;

considerando che, per i motivi di cui sopra, è opportuno sospendere temporaneamente i dazi della tariffa applicata ai prodotti contemplati dal trattato CECA a favore dei prodotti originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Iugoslavia, oggetto dei summenzionati accordi tra l'ex Repubblica democratica tedesca e questi paesi, fino ai quantitativi o valori massimi ivi menzionati;

considerando che, date le speciali circostanze dell'unificazione tedesca, è opportuno limitare la suddetta sospensione dei dazi ai prodotti interessati, unicamente nella misura in cui sono immessi in libera pratica sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che occorre prendere disposizioni onde determinare l'origine delle merci che beneficeranno della sospensione dei dazi;

considerando che, tenendo conto delle difficoltà inerenti alla loro applicazione e del fatto che taluni dei loro effetti non sono prevedibili, occorre sottolineare il carattere transitorio di queste misure e limitarne l'applicabilità per un biennio sino al 31 dicembre 1992;

considerando che è opportuno prevedere misure speciali, nonché la procedura di attuazione per l'eventualità che la sospensione temporanea dei dazi provochi o minacci di provocare grave pregiudizio a un settore dell'industria comunitaria;

considerando che la presente decisione implica una deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta autorità della CECA, relativa al rafforzamento della protezione tariffaria per i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità;

considerando che questa decisione inoltre non affetta le competenze degli Stati membri in materia di politica commerciale menzionate all'articolo 71 del trattato;

previa consultazione del Comitato consultivo e con il parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. A decorrere dal 3 ottobre 1990, data dell'unificazione tedesca, e fino al 31 dicembre 1992, i dazi doganali applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la CECA, compresi i dazi antidumping attualmente in vigore, sono sospesi per i prodotti che sono originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Iugoslavia e che sono contemplati negli accordi elencati negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3568/90 del Consiglio (1) per i quantitativi e i valori massimi fissati nei medesimi accordi ; gli elementi essenziali di tali accordi saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a condizione che: - l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione avvenga sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che i prodotti siano ivi consumati o soggetti a una trasformazione che conferisce loro l'origine comunitaria (2);

- a sostegno della dichiarazione per l'immissione in libera pratica sia esibita una licenza, rilasciata dalle competenti autorità tedesche, e attestante che i prodotti in questione sono ammessi a beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1.

3. La Commissione e le autorità tedesche competenti prendono le misure necessarie a garantire che il consumo finale dei prodotti in questione, ovvero la loro trasformazione tramite cui viene acquisita l'origine comunitaria, abbiano luogo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

Per la determinazione del carattere originario dei prodotti di cui all'articolo 1, si applica il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1769/89 (4).

Articolo 3

1. Se la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 1 arreca grave pregiudizio in uno o più Stati membri ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, porre un termine alla sospensione dei dazi per il prodotto in questione.

2. Si segue la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio (5).

Articolo 4

La Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 1o ottobre 1991, in merito al funzionamento del sistema messo in atto, alle quantità di prodotti che ne hanno beneficiato e allo stato della rinegoziazione degli impegni sussistenti.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1991.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 1. (2) Il controllo di questa utilizzazione sarà effettuato conformemente alle disposizioni pertinenti in materia di destinazione particolare [Regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare - GU n. L 387 del 31.12.1987, pag. 81]. (3) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 1. (4) GU n. L 174 del 22.6.1989, pag. 11. (5) GU n. L 195 del 5.7.1982, pag. 1.

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