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Document 31990R3796

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3796/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 21 DICEMBRE 1990, CHE FISSA LE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1715/90 DEL CONSIGLIO, RELATIVO ALLE INFORMAZIONI FORNITE DALL' AUTORITA DOGANALE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI NELLA NOMENCLATURA DOGANALE

GU L 365 del 28.12.1990, p. 17–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 393R2454

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3796/oj

31990R3796

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3796/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 21 DICEMBRE 1990, CHE FISSA LE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1715/90 DEL CONSIGLIO, RELATIVO ALLE INFORMAZIONI FORNITE DALL' AUTORITA DOGANALE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI NELLA NOMENCLATURA DOGANALE

Gazzetta ufficiale n. L 365 del 28/12/1990 pag. 0017 - 0021


REGOLAMENTO (CEE) N. 3796/90 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1990 che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio, relativo alle informazioni fornite dall'autorità doganale degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio, del 20 giugno 1990, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci della nomenclatura doganale (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che è opportuno adottare talune disposizioni d'applicazione in merito alla procedura da seguire nel periodo in cui l'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorità doganale costituisce un'informazione tariffaria vincolante solo nello Stato membro in cui è stata fornita e ciò prima che la Commissione adotti un regolamento che stabilisca la data a partire dalla quale un'informazione tariffaria vincolante nello Stato membro in cui è stata fornita vincola le amministrazioni di tutti gli Stati membri;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1715/90 precisa che la domanda d'informazione tariffaria vincolante deve essere fatta per iscritto all'autorità doganale dello Stato membro in cui l'informazione in causa verrà utilizzata;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1715/90 stabilisce le indicazioni che debbono figurare nella domanda;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1715/90 stabilisce che le informazioni fornite a titolo riservato non vengono divulgate dall'autorità doganale;

considerando che è opportuno precisare gli elementi da indicare nella domanda per consentire all'autorità competente di pronunciarsi con cognizione di causa ; che occorre stabilire le disposizioni per salvaguardare i dati riservati;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1715/90 stabilisce che l'informazione tariffaria vincolante deve essere comunicata al richiedente il più rapidamente possibile e per iscritto, nonché le indicazioni che essa deve recare;

considerando che è opportuno prevedere che l'informazione tariffaria vincolante debba essere redatta su un formulario e stabilirne il modello ; che occorre prevedere una data limite per la risposta;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1715/90 stabilisce che copia della comunicazione al richiedente dell'informazione tariffaria vincolante è trasmessa alla Commissione e che a richiesta di uno Stato membro la Commissione l'informa delle comunicazioni ricevute in merito alle merci o al gruppo di merci in causa ; che talune informazioni complementari sono necessarie per la getione del sistema, in particolare l'indicazione delle parole-chiave che descrivono la merce ; che occorre pertanto prevedere che anche queste informazioni complementari vengano trasmesse alla Commissione;

considerando che occorre garantire che per la stessa merce gli Stati membri rilascino informazioni tariffarie vincolanti riguardanti la stessa classificazione tariffaria ; che, a tal fine, è necessario identificare le informazioni tariffarie vincolanti che prevedono classificazioni diverse per la stessa merce ; che occorre determinare la corretta classificazione della merce e modificare le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi a tale classificazione ; che per far questo è necessario prevedere talune disposizioni che consentano la rapida trasmissione delle informazioni tariffarie vincolanti sia alla Commissione che agli Stati membri;

considerando che l'articolo 13, l'articolo 14 e l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1715/90 stabiliscono i casi in cui un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida e i casi in cui, a determinate condizioni, il titolare può continuare, per un certo periodo di tempo, ad avvalersi di un'informazione tariffaria vincolante non più valida ; che occorre stabilire le modalità secondo cui il titolare di tale informazione tariffaria vincolante può fruire della possibilità di avvalersi della stessa nonostante non sia più valida;

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1715/90 stabilisce che fin dall'adozione di uno degli atti o di una delle misure tariffarie di cui all'articolo 13 o all'articolo 14, paragrafo a), b) o c), le amministrazioni degli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché le autorità doganali rilascino soltanto informazioni tariffarie vincolanti conformi all'atto o alla misura in causa;

considerando che per motivi di chiarezza e di efficacia occorre precisare la data a partire dalla quale le amministrazioni degli Stati membri rilasciano soltanto informazioni tariffarie vincolanti conformi all'atto o alla misura in causa ; che è opportuno che la Commissione comunichi senza indugio tale data alle amministrazioni degli Stati membri;

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1715/90 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate sul piano nazionale cessano di essere valide dal 1° gennaio 1997 ; che è opportuno che talune di esse possano essere trasformate in informazioni tariffarie vincolanti ai sensi del presente regolamento, a richiesta dell'interessato;

(1) GU n. L 160 del 26.6.1990, pag. 1. considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90, qui di seguito denominato «regolamento di base», escluse quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) informazione tariffaria vincolante, l'informazione tariffaria fornita dall'autorità doganale definita all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base;

b) nomenclatura doganale, le nomenclatura di merci definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base;

c) richiedente, qualsiasi persona definita all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che abbia inviato all'autorità doganale una domanda di informazione tariffaria vincolante;

d) autorità doganale, qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, definita all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base.

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

Articolo 2

1. La domanda di informazione tariffaria vincolante può riguardare un unico tipo di merci. Essa deve essere formulata per iscritto e recare i seguenti elementi d'informazione: a) nome e indirizzo del richiedente;

b) nome e indirizzo della persona per la quale eventualmente agisce la persona fisica o giuridica richiedente;

c) nomenclatura doganale in cui deve essere effettuata la classificazione, secondo le indicazioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di base;

d) descrizione particolareggiata della merce che ne permette l'identificazione e la classificazione nella nomenclatura doganale;

e) l'indicazione della composizione ove occorra per la classificazione della merce, nonché i metodi di analisi eventualmente utilizzati per determinarla;

f) eventuale disponibilità di campioni, fotografie, planimetrie, cataloghi o qualsiasi altra documentazione atta ad aiutare l'autorità doganale a stabilire la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale;

g) l'indicazione se il richiedente è al corrente che una informazione tariffaria vincolante per una merce identica o affine è già stata fornita nella Comunità;

h) la disponibilità eventuale a presentare, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente allegata, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in causa;

i) l'indicazione se taluni elementi di informazione debbono essere considerati «fomiti a titolo riservato»;

j) la classificazione prevista dal richiedente;

k) l'accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione del regolamento di base.

2. Quando l'autorità doganale ritenga che nella domanda non figurino tutti gli elementi necessari per formulare un parere con cognizione di causa, invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti.

3. L'elenco delle autorità doganali designate dagli Stati membri a ricevere la domanda di informazione tariffaria vincolante, fornito alla Commissione dagli Stati membri, sarà comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE, ALLA SUA COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE E ALLA SUA TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE

Articolo 3

1. L'informazione tariffaria vincolante deve essere comunicata al richiedente per iscritto il più rapidamente possibile. Se allo scadere di un termine di tre mesi dall'accettazione della domanda di informazione non è stato possibile comunicare all'interessato l'informazione tariffaria vincolante richiesta, l'autorità doganale lo informa, indicando il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di potergli comunicare l'informazione in causa.

2. La comunicazione di cui sopra è effettuata su un formulario il cui modello figura nell'allegato del presente regolamento. Essa deve precisare gli elementi da considerarsi forniti a titolo riservato.

Articolo 4

1. Copia della comunicazione al richiedente dell'informazione tariffaria vincolante e i dati relativi all'autorità doganale competente per qualsiasi informazione complementare, il riferimento dell'informazione tariffaria vincolante, la lingua in cui essa è redatta e le parole-chiave che descrivono la merce (allegato del presente regolamento) sono trasmessi alla Commissione al più presto dall'autorità doganale dello Stato membro in causa. Queste trasmissioni non appena possibile saranno effettuate per via telematica.

2. A richiesta di uno Stato membro gli elementi figuranti in una copia di comunicazione e le altre informazioni ad essa connesse gli vengono trasmessi dalla Commissione al più presto. Queste trasmissioni non appena possibile saranno effettuate per via telematica.

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AL CASO DI INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI DIVERGENTI

Articolo 5

Quando la Commissione constati l'esistenza di informazioni tariffarie vincolanti divergenti relative alla stessa merce, essa consulta le autorità doganali degli Stati membri interessati e, se necessario, adotta un provvedimento per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura doganale secondo la procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1).

TITOLO IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CASO DI CESSAZIONE DI VALIDITÀ DELLE INFORMAZIONI TARIFFARE VINCOLANTI

Articolo 6

1. Quando il titolare di un'informazione tariffaria vincolante che abbia cessato di essere valida per i motivi di cui agli articoli 13, paragrafo 1, 14, paragrafi 1 e 2, e 16 del regolamento di base, auspichi avvalersi della possibilità di utilizzarla per un certo periodo di tempo, conformemente agli articoli 13, paragrafo 2, 14, paragrafo 3, e 16, paragrafo 2 del regolamento di base, lo comunica ai servizi doganali, fornendogli, all'occorrenza, le pezze giustificative che permettono di controllare se sono soddisfatte le condizioni previste dal regolamento di base.

2. Quando, in casi eccezionali, la Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base abbia adottato un provvedimento che deroga alle disposizioni del paragrafo 3 del medesimo articolo e quando le condizioni di cui al paragrafo 1 per fruire della possibilità di continuare ad utilizzare l'informazione tariffaria vincolante non siano più soddisfatte, l'autorità informa il titolare iscritto.

Articolo 7

Per l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento di base, la data da prendere in considerazione: - per i provvedimenti previsti all'articolo 13, primo paragrafo, primo trattino del regolamento di base è quella della lora applicabilità;

- per i provvedimenti previsti all'articolo 13, primo paragrafo, secondo trattino del regolamento di base è quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L;

- per i provvedimenti prevista all'articolo 14, primo paragrafo, punto a) del regolamento di base, è quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

- per i provvedimenti previsti all'articolo 14, primo paragrafo, punto b) del regolamento di base è quella della comunicazione della Commissione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

- per gli atti previsti all'articolo 14, primo paragrafo, punto c) del regolamento di base è quella in cui la sentenza è pronunciata.

2. La Commissione comunica, non appena possibile, alle amministrazioni degli Stati membri le date di adozione delle misure e degli atti previsti nel presente articolo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

1. Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate sul piano nazionale prima dell'applicazione del presente regolamento possono essere trasformate dalle amministrazioni doganali, a richiesta dell'interessato, in informazioni tariffarie vincolanti ai sensi del regolamento di base.

2. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica, ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 4, a decorrere dal 1° gennaio 1991. L'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 4 si applicano a decorrere dal 1° marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

ALLEGATO

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