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Document 31990R3717

    Regolamento (CEE) n. 3717/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 4061/88 recante modalita d'applicazione complementari per quanto riguarda i titoli d'importazione per taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide originarie della Iugoslavia

    GU L 358 del 21.12.1990, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3717/oj

    31990R3717

    Regolamento (CEE) n. 3717/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 4061/88 recante modalita d'applicazione complementari per quanto riguarda i titoli d'importazione per taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide originarie della Iugoslavia

    Gazzetta ufficiale n. L 358 del 21/12/1990 pag. 0049 - 0050
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0011
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0011


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3717/90 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 4061/88 recante modalità d'applicazione complementari per quanto riguarda i titoli d'importazione per taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide originarie della Iugoslavia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 e l'articolo 15, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 1201/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce meccanismi per l'importazione di taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide originarie della Iugoslavia (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2781/90 (4), in particolare l'articolo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 4061/88 della Commissione (5), rettificato dal regolamento (CEE) n. 582/89 (6), prevede il rilascio di titoli d'importazione agli operatori che ne facciano domanda conformemente alle disposizioni vigenti nell'ambito del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e conformemente alle disposizioni specifiche dello stesso regolamento;

    considerando che l'esperienza degli ultimi due anni ha dimostrato che le suddette disposizioni non bastano ad evitare la presentazione di domande di titoli per quantitativi di gran lunga superiori al fabbisogno reale degli importatori ; che questo nuoce al corretto funzionamento del regime ; che per garantire il corretto impiego del quantitativo globale disponibile occorrono disposizioni supplementari in merito al rilascio dei titoli d'importazione ; che è altresì opportuno riservare una parte preponderante del quantitativo globale disponibile agli operatori che in passato si sono approvvigionati in prodotti trasformati a base di ciliegie acide originarie della Iugoslavia, tenendo conto dei quantitativi da essi importati negli ultimi tre anni ; che è tuttavia opportuno che tali disposizioni garantiscano l'accesso di nuovi importatori al quantitativo globale;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 4061/88 è così modificato: 1) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 1 bis

    1. Il quantitativo di 19 900 t, la cui importazione è soggetta alle disposizioni del presente regolamento è assegnato: a) nella misura di 16 950 t agli operatori che negli ultimi tre anni solari hanno ottenuto titoli d'importazione di questi stessi prodotti in applicazione del regolamento (CEE) n. 1201/88;

    b) nella misura di 2 950 t agli operatori che non posseggono i requisiti di cui alla lettera a).

    Tuttavia, qualora il quantitativo di cui alle lettere a) o b) non sia richiesto o lo sia solo in parte, il volume disponibile è assegnato agli operatori dell'altro gruppo che abbiano fatto domanda. Tale attribuzione è effettuata al più tardi il 31 ottobre dell'anno in corso.

    2. a) Le domande di titolo presentate da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera a) non possono vertere, per semestre, su un quantitativo superiore al 60 % della media dei quantitativi annuali di prodotti di cui trattasi originari della Iugoslavia, oggetto di titoli d'importazione rilasciati allo stesso operatore nei tre anni solari precedenti.

    b) Le domande di titolo presentate da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera b) non possono vertere, per semestre, su un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile ivi indicato.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titolo ex articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione (*), distinguendo i quantitativi richiesti, rispettivamente, ai sensi delle lettere a) e b) del paragrafo 1.

    (*) GU n. L 227 del 4.8.1989, pag. 34.»

    2) All'articolo 3, il rinvio al regolamento (CEE) n. 743/87 è sostituito dal rinvio al regolamento (CEE) n. 2405/89.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

    (1) GU n. L 49 del 27.2.1986, pag. 1. (2) GU n. L 201 del 31.7.1990, pag. 1. (3) GU n. L 115 del 3.5.1988, pag. 9. (4) GU n. L 265 del 28.9.1990, pag. 3. (5) GU n. L 356 del 24.12.1988, pag. 45. (6) GU n. L 63 del 7.3.1989, pag. 18. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

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