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Document 31990R3529
Commission Regulation (EEC) No 3529/90 of 6 December 1990 amending regulation (EEC) No 2814/90 laying down detailed rules for the definition of lambs fattened as heavy carcasses
Regolamento (CEE) n. 3529/90 della Commissione, del 6 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalita d'applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti
Regolamento (CEE) n. 3529/90 della Commissione, del 6 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalita d'applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti
GU L 343 del 7.12.1990, pp. 17–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001
Regolamento (CEE) n. 3529/90 della Commissione, del 6 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalita d'applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti
Gazzetta ufficiale n. L 343 del 07/12/1990 pag. 0017 - 0018
REGOLAMENTO (CEE) N. 3529/90 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità d'applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9, visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione (3), i produttori che commercializzano latte o prodotti lattiero-caseari derivati dal latte di pecora e che intendono beneficiare del premio corrispondente alla categoria pesante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89 debbono presentare la domanda di premio durante un periodo speciale determinato nell'arco di tempo compreso tra il 1o novembre e il 31 dicembre che precede l'inizio della campagna relativamente alla quale è richiesto il premio; considerando che negli Stati membri ove l'ingrasso degli agnelli avviene normalmente dopo l'inizio della campagna è opportuno consentire agli Stati membri un periodo più lungo per la presentazione delle domande di premio da parte dei produttori; considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso il parere entro il termine assegnato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per poter beneficiare, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2, del premio corrispondente alla categoria pesante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, ogni produttore che commercializza latte o prodotti lattiero-caseari derivati dal latte di pecora presenta la domanda di premio all'autorità competente durante un periodo determinato fissato dallo Stato membro nell'arco di tempo compreso tra il 1o novembre e il 31 dicembre precedente l'inizio della campagna per la quale è richiesto il premio medesimo, specificando la propria intenzione di procedere all'ingrasso a scopo di macellazione di almeno il 40 % degli agnelli nati dalle pecore per le quali è richiesto il premio. Tuttavia, negli Stati membri dove l'ingrasso degli agnelli avviene normalmente solo dopo l'inizio della campagna, lo Stato membro può decidere che le domande di premio siano presentate durante un periodo determinato all'interno di un arco di tempo compreso fra il 1o novembre precedente l'inizio della campagna per la quale è richiesto il premio medesimo e il 31 gennaio successivo. Una volta presentata la domanda di premio, ogni produttore deve inoltre presentare all'autorità competente, al più tardi il giorno della consegna all'ingrasso di una partita, una dichiarazione specifica recante segnatamente: - la data di consegna all'ingrasso, - il numero di agnelli che compongono la partita; - il luogo in cui sarà realizzato l'ingrasso. La dichiarazione specifica riguarda gli agnelli avviati all'ingrasso durante il periodo compreso fra il 15 novembre precedente l'inizio della campagna per la quale la dichiarazione è presentata e il 14 novembre successivo. Inoltre, qualora l'ingrasso avvenga al di fuori dell'azienda del beneficiario, la dichiarazione di cui al primo comma è accompagnata dall'impegno del responsabile dell'azienda d'ingrasso di sottoporsi ai controlli previsti al fine di accertare l'esecuzione delle operazioni d'ingrasso.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai premi da concedere per la campagna 1991. Tuttavia, negli Stati membri in cui per la campagna 1990 vige il regime di cui all'articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, esso si applica ai premi, da versare in relazione alla campagna 1990, per i quali le domande non siano state ancora inoltrate. (1) GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1. (2) GU n. L 375 del 23.12.1989, pag. 4. (3) GU n. L 268 del 29.9.1990, pag. 35. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione