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Document 31990R2876
Commission Regulation (EEC) No 2876/90 of 4 October 1990 extending Regulation (EEC) No 2985/89 introducing retrospective Community surveillance of imports of certain textile products originating in Tunisia or Morocco
REGOLAMENTO (CEE) N. 2876/90 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1990 che proroga il regolamento (CEE) n. 2985/89 che istituisce una sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco
REGOLAMENTO (CEE) N. 2876/90 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1990 che proroga il regolamento (CEE) n. 2985/89 che istituisce una sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco
GU L 275 del 5.10.1990, p. 34–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 04/10/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 2876/90 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1990 che proroga il regolamento (CEE) n. 2985/89 che istituisce una sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 05/10/1990 pag. 0034 - 0034
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2876/90 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1990 che proroga il regolamento (CEE) n. 2985/89 che istituisce una sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3365/89 (2), in particolare gli articoli 10 e 14, previa consultazione del comitato consultivo instituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 288/82, considerando che, con regolamento (CEE) n. 2985/89, della Commissione (3), la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria a posteriori le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco; considerando che tale regolamento cessa di aver vigore il 4 ottobre 1990; considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'introduzione di questo regime di sorveglianza e che è opportuno mantenerlo in vigore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2985/89 è prorogato fino al 4 ottobre 1991. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1990. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 286 del 4. 10. 1989, pag. 5.