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Document 31990R2736

    Regolamento (CEE) n. 2736/90 del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio

    GU L 264 del 27.9.1990, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2736/oj

    31990R2736

    Regolamento (CEE) n. 2736/90 del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio

    Gazzetta ufficiale n. L 264 del 27/09/1990 pag. 0004 - 0006
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0088
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0088


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2736/90 DEL CONSIGLIO

    del 24 settembre 1990

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

    vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

    considerando quanto segue:

    A. Misure provvisorie

    (1) Con il regolamento (CEE) n. 762/90 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC 2825 90 40. Il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi con il regolamento (CEE) n. 2126/90 (3).

    B. Seguito della procedura

    (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, la « China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters », in appresso denominata « Camera di commercio cinese », in rappresentanza dei due esportatori cinesi, « China National Non-ferrous Metals Import and Export Corporation » (CNIEC) e « China National Metals and Minerals Import and Export Corporation » (Minmetals), ha chiesto ed ottenuto di essere sentita dalla Commissione.

    (3) La Commissione ha informato la Camera di commercio cinese dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale la Camera di commercio cinese e gli esportatori cinesi potevano presentare le loro osservazioni.

    (4) La Commissione ha tenuto conto di tutte le osservazioni presentate prima di elaborare le conclusioni definitive, che sono confermate dal Consiglio.

    (5) La presente inchiesta non è stata conclusa entro il termine di un anno fissato all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 a causa della durata delle consultazioni in sede di comitato consultivo prima dell'istituzione delle misure provvisorie.

    C. Dumping

    (6) Per stabilire l'esistenza di un dumping relativo alle importazioni di ossido e di acido tungstici originari della Cina, la Commissione ha dovuto considerare che tale paese non ha un'economia di mercato e, di conseguenza, basare i suoi calcoli sul valore normale del prodotto in questione in un paese ad economia di mercato; a questo scopo la Commissione ha utilizzato i dati raccolti presso un produttore sudcoreano di prodotti intermedi del tungsteno, la società Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC), che aveva accettato di collaborare con la Commissione nel quadro della presente inchiesta.

    (7) Poiché nel periodo di riferimento la società KTMC non ha venduto il prodotto in questione né sul mercato interno, né su quello dell'esportazione, ma ha fabbricato il prodotto nel suo stadio intermedio ai fini della produzione di tungsteno metallico in polvere, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base del valore costruito, stabilito sommando il costo di produzione dell'ossido tungstico ad un margine di utile ragionevole.

    Detto costo di produzione comprendeva le spese amministrative, generali e di vendita stabilite, in assenza di dati relativi ad altri produttori o esportatori nel paese d'origine, facendo riferimento alle vendite di tungsteno metallico in polvere effettuate dalla KMTC sul suo mercato interno nel periodo di riferimento.

    (8) La Camera di commercio cinese ha affermato che la società coreana KMTC, essendo un'impresa totalmente integrata, deve sostenere spese generali di vendita superiori a quelle di società che, come gli esportatori cinesi, vendono direttamente a distributori indipendenti oppure a imprese di trasformazione. La Camera di commercio cinese contestava pertanto il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare l'importo delle spese generali da includere nel costo di produzione.

    (9) La Commissione osserva che il metodo seguito per determinare il valore normale è conforme alle disposizioni che figurano nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88, in fine. Anche se tale disposizione prevede altri metodi, la loro applicazione tuttavia presuppone l'esistenza di dati non disponibili nel caso in esame.

    Poiché la Camera di commercio cinese non ha potuto presentare tali dati, la Commissione ritiene che l'obiezione debba essere respinta.

    Al momento del confronto tra i prezzi, inoltre, sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto delle differenze inerenti alle spese di trasporto e di vendita.

    (10) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio non sono stati comunicati nuovi elementi relativi al dumping. Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni in materia di dumping esposte nel regolamento (CEE) n. 762/90.

    D. Pregiudizio

    (11) In materia di pregiudizio la Camera di commercio cinese ha presentato un'argomentazione basata su due confronti (in termini di prezzi e di volume delle vendite) tra le importazioni nella Comunità di ossido e di acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese e le esportazioni comunitarie degli stessi prodotti attribuibili ai produttori comunitari.

    Da tali confronti, effettuati in base alle statistiche ufficiali della Comunità relative al periodo 1984-1988, i rappresentanti degli esportatori cinesi hanno dedotto che i produttori comunitari avevano deciso di esportare la loro produzione a prezzi elevati invece di venderla sul mercato della Comunità a prezzi sottoposti alla pressione delle forniture cinesi.

    La Camera di commercio cinese riteneva quindi che il pregiudizio dovesse essere valutato nuovamente tenendo conto dei prezzi e del volume delle vendite effettuate dai produttori comunitari sui mercati dei paesi terzi e che i produttori comunitari non avessero subito un pregiudizio sostanziale sul mercato della Comunità.

    (12) La Commissione ha esaminato l'obiezione presentata e ha concluso che le argomentazioni addotte non inficiavano le conclusioni provvisorie in materia di pregiudizio.

    La Commissione rileva che tale obiezione si fonda sull'analisi dell'andamento delle esportazioni comunitarie dei prodotti in questione nel periodo 1984-1988. L'analisi è stata effettuata in base alle statistiche comunitarie e partendo dal presupposto che tale tendenza rifletta l'attività dei produttori comunitari. Dai dati raccolti e verificati dalla Commissione nel corso dell'inchiesta in loco presso i tre produttori interessati risulta invece che:

    - le vendite all'esportazione non sono aumentate,

    - i prezzi e la redditività di tali vendite non hanno avuto alcun incremento.

    Il divario emerso tra le statistiche ufficiali della Comunità e le vendite dei produttori comunitari corrisponde con ogni probabilità alle transazioni effettuate dai venditori di metalli non ferrosi. In tali circostanze la Commissione ritiene che l'argomentazione presentata, essendo basata su dati meno precisi e attendibili di quelli raccolti nel corso dell'inchiesta, debba essere respinta.

    (13) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio non sono stati comunicati nuovi elementi relativi al pregiudizio oppure al rapporto di causa ed effetto tra il dumping e il pregiudizio. Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni relative al pregiudizio elaborate nel regolamento (CEE) n. 762/90.

    E. Interesse della Comunità

    (14) Le parti non hanno comunicato alla Commissione nuovi elementi o argomentazioni in merito all'interesse della Comunità. Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione esposte nei punti 38-42 del regolamento (CEE) n. 762/90, secondo le quali nell'interesse della Comunità occorre eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle pratiche di dumping accertate.

    F. Dazio definitivo

    (15) Il Consiglio conferma che è necessario applicare un dazio ad valorem che, pur rimanendo sostanzialmente inferiore al margine di dumping accertato, sia sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    (16) Dato che le conclusioni della Commissione relative alla forma e all'aliquota del dazio antidumping provvisorio enunciate nel punto 43 del regolamento (CEE) n. 762/90 rimangono immutate, l'aliquota del dazio antidumping definitivo deve essere pari a quella del dazio antidumping provvisorio. G. Impegni

    (17) Due esportatori cinesi, CNIEC e Minmetals, hanno offerto impegni sui prezzi che sono stati ritenuti accettabili. In seguito a tali impegni i prezzi dei prodotti in questione aumenteranno di un importo sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dalla produzione comunitaria.

    Previe consultazioni, nel corso delle quali due Stati membri hanno mosso obiezioni nei confronti di tale soluzione, gli impegni sono stati accettati con la decisione 90/479/CEE della Commissione (4).

    H. Riscossione del dazio provvisorio

    (18) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio siano definitivamente riscossi nella loro totalità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido tungstico (codice Taric 2825 90 40*10) e di acido (idrossido) tungstico (codice Taric 2825 90 40*20) originari della Repubblica popolare cinese e corrispondenti al codice NC ex 2825 90 40.

    2. L'importo del dazio è pari al 35 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato (codice addizionale Taric 8480).

    Il prezzo franco frontiera comunitaria è netto se nelle condizioni effettive di pagamento è stabilito che questo venga effettuato entro trenta giorni dalla data di arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Esso è aumentato dell'1 % per ciascun mese successivo di dilazione del pagamento.

    3. Il dazio di cui al paragrafo 2 non si applica all'ossido e all'acido tungstici esportati nella Comunità da

    - China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC), (codice addizionale Taric 8481)

    e

    - China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals), (codice addizionale Taric 8481).

    4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (CEE) n. 762/90 sono definitivamente riscossi nella loro totalità.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    V. SACCOMANDI

    (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 29.

    (3) GU n. L 195 del 26. 7. 1990, pag. 1.

    (1) Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.

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