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Document 31990R1737

    Regolamento (CEE) n. 1737/90 della Commissione del 26 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame

    GU L 161 del 27.6.1990, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/11/2006; abrog. impl. da 32006R1649

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1737/oj

    31990R1737

    Regolamento (CEE) n. 1737/90 della Commissione del 26 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame

    Gazzetta ufficiale n. L 161 del 27/06/1990 pag. 0025 - 0026
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0008
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0008


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1737/90 DELLA COMMISSIONE

    del 26 giugno 1990

    che modifica il regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo (5), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione (6) indica le voci o sottovoci dei prodotti relativamente ai quali in certi casi non viene presa in considerazione la mancata fissazione di una restituzione all'esportazione negli Stati Uniti d'America;

    considerando che alla luce delle circostanze che caratterizzano attualmente la situazione nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sul mercato, è opportuno non procedere alla fissazione di restituzioni per i prodotti del settore delle uova e del pollame destinati a tali paese; che è opportuno altresì non prendere in considerazione la mancata fissazione delle restituzioni ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione concessa;

    considerando che è opportuno aggiungere ai prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 109/80 quelli contemplati nel codice NC 1602 39 11, per i quali non è fissata alcuna restituzione all'esportazione negli Stati Uniti d'America e la Repubblica democratica tedesca;

    considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione (7), è stato sostituito dall'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (8);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 109/80 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 1

    « La mancata fissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0105 11, 0105 19, 0207 (esclusi i codici NC 0207 31, 0207 39 90 e 0207 50), 0407, 0408 e 1602 39 11 esportati verso gli Stati Uniti e la Repubblica democratica tedesca, non è presa in considerazione:

    - ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (*),

    - ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (**).

    (*) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

    (**) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

    (2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

    (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

    (4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.

    (5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

    (6) GU n. L 14 del 19. 1. 1980, pag. 30.

    (7) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.

    (8) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

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