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Document 31990R1737
Commission Regulation (EEC) No 1737/90 of 26 June 1990 amending Regulation (EEC) No 109/80 on the application of the lowest rate of export refund for certain products in the eggs and poultrymeat sectors
Regolamento (CEE) n. 1737/90 della Commissione del 26 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame
Regolamento (CEE) n. 1737/90 della Commissione del 26 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame
GU L 161 del 27.6.1990, p. 25–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 28/11/2006; abrog. impl. da 32006R1649
Regolamento (CEE) n. 1737/90 della Commissione del 26 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 27/06/1990 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0008
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1737/90 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo (5), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione (6) indica le voci o sottovoci dei prodotti relativamente ai quali in certi casi non viene presa in considerazione la mancata fissazione di una restituzione all'esportazione negli Stati Uniti d'America; considerando che alla luce delle circostanze che caratterizzano attualmente la situazione nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sul mercato, è opportuno non procedere alla fissazione di restituzioni per i prodotti del settore delle uova e del pollame destinati a tali paese; che è opportuno altresì non prendere in considerazione la mancata fissazione delle restituzioni ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione concessa; considerando che è opportuno aggiungere ai prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 109/80 quelli contemplati nel codice NC 1602 39 11, per i quali non è fissata alcuna restituzione all'esportazione negli Stati Uniti d'America e la Repubblica democratica tedesca; considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione (7), è stato sostituito dall'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (8); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 109/80 è sostituito dal seguente: « Articolo 1 « La mancata fissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0105 11, 0105 19, 0207 (esclusi i codici NC 0207 31, 0207 39 90 e 0207 50), 0407, 0408 e 1602 39 11 esportati verso gli Stati Uniti e la Repubblica democratica tedesca, non è presa in considerazione: - ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (*), - ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (**). (*) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (**) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. (2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29. (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. (4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68. (5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90. (6) GU n. L 14 del 19. 1. 1980, pag. 30. (7) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1. (8) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.