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Document 31990R1057
Council Regulation (EEC) No 1057/90 of 27 April 1990 fixing the guide price for dried fodder products for the period from 1 to 13 May 1990
REGOLAMENTO (CEE) N. 1057/90 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1990 che fissa il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati per il periodo dal 1o al 13 maggio 1990
REGOLAMENTO (CEE) N. 1057/90 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1990 che fissa il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati per il periodo dal 1o al 13 maggio 1990
GU L 108 del 28.4.1990, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 13/05/1990
REGOLAMENTO (CEE) N. 1057/90 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1990 che fissa il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati per il periodo dal 1o al 13 maggio 1990
Gazzetta ufficiale n. L 108 del 28/04/1990 pag. 0011 - 0011
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1057/90 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1990 che fissa il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati per il periodo dal 1o al 13 maggio 1990 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione delle Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3 e l'articolo 5, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (3), considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78, il prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati deve essere fissato ad un livello che risulti equo per i produttori; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità; considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo ed il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, considerate le caratteristiche del mercato in questione, è opportuno fissare tale percentuale al 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino e lettera c) del regolamento (CEE) n. 1117/78; considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo, in Spagna, ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito; considerando che è apparso necessario riesaminare tutti i problemi connessi con la fissazione dei prezzi per la campagna 1990/1991 e che ciò ha provocato un ritardo nella fissazione di tali prezzi; che è pertanto necessario fissare il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati, la cui campagna termina il 30 aprile 1990, per il periodo dal 1o al 13 maggio 1990, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il periodo dal 1o al 13 maggio 1990, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a: - 170,09 ecu/t per la Spagna; - 178,92 ecu/t per gli altri Stati membri. Tale prezzo si riferisce a un prodotto: - avente un tenore d'umidità dell'11 %, - avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %. Articolo 2 Per il periodo dal 1o al 13 maggio 1990, la percentuale da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, è fissata a 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino e lettera c) del regolamento (CEE) n. 1117/78. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 aprile 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY (1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 218 del 24. 7. 1989, pag. 1. (3) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.