This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31990R0862
Commission Regulation (EEC) No 862/90 of 3 April 1990 correcting Commission Regulation (EEC) No 626/85 on the purchasing, selling and storage of unprocessed dried grapes and figs by storage agencies
Regolamento (CEE) n. 862/90 della Commissione del 3 aprile 1990 che rettifica il regolamento (CEE) n. 626/85 relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori
Regolamento (CEE) n. 862/90 della Commissione del 3 aprile 1990 che rettifica il regolamento (CEE) n. 626/85 relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori
GU L 90 del 5.4.1990, p. 12–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/12/1990; abrog. impl. da 390R3601
Regolamento (CEE) n. 862/90 della Commissione del 3 aprile 1990 che rettifica il regolamento (CEE) n. 626/85 relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori
Gazzetta ufficiale n. L 090 del 05/04/1990 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0108
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 862/90 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 1990 che rettifica il regolamento (CEE) n. 626/85 relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 (2), in particolare l'articolo 8, considerando che da una verifica effettuata è risultata l'esistenza di un errore nella versione francese e greca del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2328/88 (4); che è necessario pertanto rettificare detto regolamento per quanto riguarda la natura dell'inventario materiale dei prodotti detenuti dagli organismi ammassatori; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Nella versione francese del regolamento (CEE) n. 626/85, all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: « 2. Les organismes stockeurs procèdent à un premier inventaire physique des produits qui sont en stock le dernier jour du mois de février, à minuit (heure locale), de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle des produits ont été achetés. Des inventaires physiques sont faits par la suite pour les produits en stock le 31 août de chaque année à minuit (heure locale). » 2. Nella versione greca del regolamento (CEE) n. 626/85, all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: « 2. Oi organismoí apothematopoíisis analamvánoyn tin ypochréosi na provoýn se mia próti fysikí apografí ton proïónton poy vrískontai sto apóthema tin teleftaía iméra toy Fevroyaríoy, stis 24.00 (topikí óra), toy étoys poy épetai toy imerologiakoý étoys katá to opoío agorástikan ta proïónta. Metagenésteri fysikí apografí prépei na gínei gia ta proïónta poy vrískontai sto apóthema stis 31 Avgoýstoy káthe étoys, stis 24.00 (topikí óra). » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29. (3) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7. (4) GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 45.