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Document 31990R0652
Commission Regulation (EEC) No 652/90 of 16 March 1990 amending Regulation (EEC) No 1546/88 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in article 5c of Regulation (EEC) No 804/68
REGOLAMENTO (CEE) N. 652/90 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 ce fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68
REGOLAMENTO (CEE) N. 652/90 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 ce fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68
GU L 71 del 17.3.1990, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 652/90 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 ce fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68
Gazzetta ufficiale n. L 071 del 17/03/1990 pag. 0014 - 0014
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 652/90 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 ce fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7, considerando che l'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/89 (4), autorizza gli Stati membri ad assegnare quantitativi di riferimento supplementari o specifici a produttori designati con l'approvazione della Commissione, alla condizione che non siano già stati assegnati analoghi quantitativi con il conseguente superamento del quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68; che il regolamento (CEE) n. 3881/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, che stabilisce, per il periodo dal 1o aprile 1989 al 31 marzo 1990, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), ha au- mentato la riserva a tal fine, portandola a 1 039 885,740 t e che occorre pertanto ripartire tale quantitativo; che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3835/89 (7); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1546/88 è aggiunta la seguente lettera c): « c) 1 039 885,740 t, destinate ad essere assegnate, in applicazione dell'articolo 3 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84, a produttori designati con l'approvazione della Commissione e a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo. Tale quantitativo è così ripartito: - Belgio 32 110 t - Danimarca 48 820 t - R.f. di Germania 234 230 t - Grecia 5 370 t - Spagna 46 500 t - Francia 256 340 t - Irlanda 52 800 t - Italia 87 980 t - Lussemburgo 2 650 t - Paesi Bassi 119 790 t - Regno Unito 153 295,740 t » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 3. (5) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 5. (6) GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12. (7) GU n. L 372 del 20. 12. 1989, pag. 27.